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Decisione

14.2012.2

Rigetto definitivo dell'opposizione: una valida transazione giudiziale costituisce valido titolo di rigetto definitivo

7 febbraio 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

pretesa si fonda sull'accordo transattivo raggiunto dalle parti in occasione dell'udienza

3 agosto 2011 tenutasi davanti al medesimo Pretore aggiunto in relazione a una

procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. SO.2011.429) (doc. G),

causa che -previa conferma di adesione delle parti all'accordo- è stata

stralciata dai ruoli con decreto 16 agosto 2011 passato in giudicato e

dichiarato esecutivo il 5 ottobre 2011 (doc. H). L'istante produce poi i

verbali di sequestro n° __________ dell'UEF __________ (doc. C), n° __________

e n° __________ dell'UEF __________ (doc. E), i documenti che attestano

l'ossequio degli impegni da lei assunti contestualmente all'accordo giudiziale

(doc. K), uno scambio di corrispondenza tra i rispettivi legali delle parti

(doc. I e J), l'estratto RC riferito alla convenuta (doc. B) e la procura del

legale dell'istante (doc. A).

C. La convenuta si è opposta all'istanza con scritto 21 novembre 2011, in sostanza invocando gli stessi motivi sollevati in sede di opposizione ai sequestri. L'accordo

giudiziale presupponeva che certe condizioni fossero realizzate: e, se l'istante

aveva in effetti annullato l'esecuzione promossa contro il presidente del CdA J__________,

altrettanto non aveva fatto con quella a carico del membro del CdA S__________.

Di modo che, quel documento non costituiva un valido titolo di rigetto

definitivo. Nulla indicava poi che l'istante avrebbe consegnato progetti e

piani in formato digitale (CD-ROM).

Il

29 novembre 2011 l'istante ha prodotto una replica scritta. Gli argomenti della

convenuta erano quelli esposti con l'opposizione ai decreti di sequestro e,

come tali, irricevibili. La cancellazione delle esecuzioni era comunque sia una

questione accessoria e, ad ogni modo, l'annullamento di quella a carico di S__________

-invero l'unica rimasta controversa- aveva riscontro nei documenti agli atti. Di

conseguenza, la pretesa era chiaramente sorretta da un valido titolo di rigetto

definitivo. La malafede e la temerarietà della convenuta era lesiva dell'art.

52 CPC. Pertanto, nei suoi confronti, si giustificava una sanzione disciplinare

ex art. 128 cpv. 3 CPC di fr. 2'000.–, la condanna a pagare inutili spese

cagionate ex art. 108 CPC e versare (all'istante) fr. 22'120.50 di ripetibili. Progetti

e piani su CD-ROM erano poi da consegnare una volta versata la somma di fr.

350'000.–.

D. Con

sentenza del 20 dicembre 2011, il Pretore aggiunto __________ ha parzialmente

accolto l'istanza. L'obbligo della convenuta di versare all'istante fr.

350'000.– entro il 30 settembre 2011 di cui all'accordo giudiziale 3 agosto

2011 non era sottoposto né a condizioni né a riserve. E, comunque, la procedura

esecutiva contro S__________ era in effetti stata annullata, ciò comprovato dai

documenti prodotti. L'accordo costituiva quindi un valido titolo di rigetto

definitivo. Per contro, l'istante non disponeva di un siffatto titolo con

riferimento a tasse di giustizia e spese di decisioni e verbali di sequestro.

Il rigetto definitivo dell'opposizione poteva così essere accolto solo per

l'importo di fr. 350'000.– e interessi. L'agire della convenuta non era stato né

temerario né abusivo. Irricevibile inoltre la richiesta di pronuncia di

sanzioni disciplinari, richiesta che una parte non era legittimata a proporre

ed esigere.

E. Contro

la sentenza insorge, tramite i suoi rappresentati J__________ e S__________

-detentori di un diritto di firma collettivo a due (doc. B pag. 2)- la

convenuta chiedendo che l'opposizione al precetto esecutivo sia confermata. A

suo dire, la transazione giudiziale 3 agosto 2011 non è un valido titolo di

rigetto definitivo poiché affetta da vizio di volontà per errore fondamentale

(art. 24 cpv. 1 n. 4 CO) e/o dolo (art. 28 CO).

Delle

osservazioni si dirà, se del caso, nel seguito.

F. La

contestuale procedura di opposizione ai decreti di sequestro è oggetto del

parallelo reclamo presentato in data 30 dicembre 2011 dalla stessa escussa davanti

a questa Camera (inc. 14.2012.1).

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo

-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto

qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Quale

decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) il termine

per il reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni

al reclamo devono rispettare un medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). Nella

procedura di reclamo non sono poi ammesse né nuove conclusioni, né

l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326

cpv. 1 CPC; Staehelin, in:

Staehelin/ Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., n. 90

ad art. 84). Proposto il 30 dicembre 2011/2 gennaio 2012 avverso la sentenza pretorile

20.

dicembre 2011 intimata il medesimo giorno e notificata l'indomani, il

ricorso è tempestivo. Il reclamo è stato intimato il 20 gennaio 2012 e

notificato il 23: la relativa 31 gennaio 2012 è quindi altresì ammissibile.

2.

Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del

diritti e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti. La reclamante non

contesta che da un punto di vista formale l'accordo giudiziale 3 agosto 2011 possa

costituire un titolo di rigetto definitivo ex art. 80 cpv. 1 LEF. Nondimeno, lo

considera affetto da vizio di volontà e quindi non valido.

3.

Per

l'art. 80 cpv. 1 LEF, quando un credito si fonda su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Sono parificate alle decisioni giudiziarie anche le

transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 1 n. 1 LEF).

Il giudice

del rigetto accerta d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui

l'esecuzione si fonda ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per riconoscerle

carattere esecutivo (Staehelin, op.

cit., n. 50 e 90 ad art. 84; Gilliéron,

Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 22 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad

c), così da permettere il rigetto definitivo dell'opposizione.

4.

Il

Pretore aggiunto ha accertato che l'accordo giudiziale 3 agosto 2011 con cui “RE

1.

si riconosce debitrice nei confronti di CO 1 dell'importo di fr. 350'000.–

oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2011”, precisa che “il pagamento del suddetto importo avverrà entro il 30 settembre 2011 sul conto clienti dello

studio dell'avv. __________” (doc. G pag. 1 n. 1 e 2) e a cui le parti

hanno confermato di aderire con scritti 16 agosto 2011 (doc. H pag. 2 e 3), insieme

al decreto di stessa data con cui la relativa causa è stata stralciata dai

ruoli (doc. H pag. 1) e dichiarato passato in giudicato ed esecutivo il 5

ottobre 2011 (doc. H pag. 1 sul retro), costituiva un valido titolo di rigetto

definitivo per la cifra di fr. 350'000.– oltre interessi al 5% dal 30 settembre

2011.

(sentenza impugnata, pag. 3 in basso e 4 in alto). Infondata per contro la tesi che voleva quell'accordo condizionato, ritenuto ad ogni modo

che secondo i documenti (doc. L e M), l'istante aveva annullato l'esecuzione contro

S__________ (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). E, di fatto, in merito la reclamante nulla più obietta.

5.

La

reclamante afferma di non avere saputo, allorquando aveva aderito all'accordo

giudiziale del 3/16 agosto 2011, che CO 1 e __________ SA erano due diverse

aziende, che per le prestazioni d'architetto svolte a suo favore dall'istante e

per le quali era stato riconosciuto un onorario di appunto di fr. 350'000.–

quest'ultima doveva a tale architetto P__________ -così incaricato di allestire

un progetto edilizio- fr. 180'000.–, pretesa questa dal cui pagamento M__________,

architetto titolare dell'istante, si era sottratto lasciando fallire __________

SA, di cui era altresì stato amministratore unico (reclamo, pag. 5 n. 2.2). Se

non che, è per la prima volta davanti a questa Camera che l'interessata propone

questi argomenti. E, tale suo agire è contrario al divieto sancito dall'art.

326.

cpv. 1 CPC. Di modo che, così proposta la motivazione si rivela già di per

sé irricevibile. A comprova delle citate circostanze poi vi sarebbe solo la

lettera -accompagnata dal relativo scritto 16 novembre 2011 dell'arch. P__________

che l'avrebbe informata circa l'esistenza dei motivi poc'anzi indicati- con cui

lo scorso 29 dicembre 2011, per il tramite del suo legale, la reclamante ha impugnato

la citata transazione giudiziale per vizio di volontà invocando l'errore

fondamentale in subordine il dolo (reclamo, pag. 4 e pag. 6 n. 2.2). Ma, successivo

al giudizio impugnato e prodotto in questa sede soltanto (doc. 4 al reclamo), sempre

per l'art. 326 cpv. 1 CPC il documento è -altresì- inammissibile.

6.

In

definitiva la sentenza impugnata va confermata. Le spese processuali del

presente giudizio (art. 105 cpv. 1 CPC) e le ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC),

queste ultime adeguatamente ridotte (art. 13 cpv. 2 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della reclamante

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 80 segg. LEF, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 e 319

segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.–, già anticipate da RE

1, __________, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________,

fr. 1'000.– di ripetibili.

3.

Intimazione:

RE 1;

PA 1.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 350'000.–,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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