14.2012.2
Rigetto definitivo dell'opposizione: una valida transazione giudiziale costituisce valido titolo di rigetto definitivo
7 febbraio 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2012.2
Data decisione, Autorità:
07.02.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione: una valida transazione giudiziale costituisce valido titolo di rigetto definitivo
CAMPO D'APPLICAZIONE
OPPOSIZIONE
RECLAMO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TRANSAZIONE GIUDIZIALE OGIUDIZIARIA
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 3 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 320 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 80 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.2
Lugano
7 febbraio
2012
SL/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 ottobre 2011 da
CO 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
RE 1
(rappresentata da J__________, presidente del CdA, e
da S__________, membro del CdA)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da RE 1 al PE n. __________ del 19/21 ottobre 2011
dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto __________,
con decisione 20 dicembre 2011(SO.2011.723), ha così deciso:
“1. L'istanza è parzialmente accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ (esecuzione a convalida dei
sequestri n. __________ dell'11.10.2011 dell'UEF __________ e n. __________ e __________
dell'UEF __________) è respinta in via definitiva, limitatamente
all'importo di fr. 350'000.– oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2011.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 600.–, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive di fr.
203.–, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 4'200.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza tempestivamente impugnata dalla convenuta che con reclamo 30
dicembre 2011 ne postula la riforma nel senso di confermare l'opposizione da
lei interposta, protestate spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
richiamato il decreto presidenziale 2 gennaio 2012 con cui al
reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
preso atto che con osservazioni [recte: risposta al reclamo]
31 gennaio 2012, previa revoca dell'effetto sospensivo, l'istante propone di
dichiarare irricevibile il reclamo, rispettivamente respingerlo, protestate
tasse, spese e ripetibili nei due gradi di giudizio;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 19/21 ottobre 2011 dell'UEF __________, CO
1 [di seguito: __________] ha escusso RE 1 [di seguito: __________] per
l'incasso della somma capitale di fr. 351'119.–, interessi e spese, suddivisi
in: 1) fr. 350'000.– oltre interessi al 5% dal 30.09.2011; 2)
250.–; 3) fr. 369.–; 4) 250.–; 5) fr. 250.–. Quale titolo
di credito ha indicato: “1) Transazione giudiziale ex art. 241 CPC di
cui al verbale d'udienza 3 agosto 2011 e relativo decreto di stralcio 16 agosto
2011 della Pretura __________, inc. SO.2011.649; 2) Spese bolletta
Pretura (sequestro no. __________ UEF __________); 3) Spese verbale
sequestro no. __________ dell' 11.10.2011 dell'UEF __________; 4) Spese
bolletta Pretura (sequestro no. __________ dell'UEF __________); 5)
Spese bolletta Pretura (sequestro no. __________ dell'UEF __________); esecuzione
a convalida dei sequestri: no. __________ dell' 11.10.2011 dell'UEF __________ -
no. __________ dell'UEF __________ - no. __________ dell'UEF __________” (doc.
D e copia della busta d'intimazione quale doc. F). Interposta tempestiva
opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
Fatti
B. La
pretesa si fonda sull'accordo transattivo raggiunto dalle parti in occasione dell'udienza
3 agosto 2011 tenutasi davanti al medesimo Pretore aggiunto in relazione a una
procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. SO.2011.429) (doc. G),
causa che -previa conferma di adesione delle parti all'accordo- è stata
stralciata dai ruoli con decreto 16 agosto 2011 passato in giudicato e
dichiarato esecutivo il 5 ottobre 2011 (doc. H). L'istante produce poi i
verbali di sequestro n° __________ dell'UEF __________ (doc. C), n° __________
e n° __________ dell'UEF __________ (doc. E), i documenti che attestano
l'ossequio degli impegni da lei assunti contestualmente all'accordo giudiziale
(doc. K), uno scambio di corrispondenza tra i rispettivi legali delle parti
(doc. I e J), l'estratto RC riferito alla convenuta (doc. B) e la procura del
legale dell'istante (doc. A).
C. La convenuta si è opposta all'istanza con scritto 21 novembre 2011, in sostanza invocando gli stessi motivi sollevati in sede di opposizione ai sequestri. L'accordo
giudiziale presupponeva che certe condizioni fossero realizzate: e, se l'istante
aveva in effetti annullato l'esecuzione promossa contro il presidente del CdA J__________,
altrettanto non aveva fatto con quella a carico del membro del CdA S__________.
Di modo che, quel documento non costituiva un valido titolo di rigetto
definitivo. Nulla indicava poi che l'istante avrebbe consegnato progetti e
piani in formato digitale (CD-ROM).
Il
29 novembre 2011 l'istante ha prodotto una replica scritta. Gli argomenti della
convenuta erano quelli esposti con l'opposizione ai decreti di sequestro e,
come tali, irricevibili. La cancellazione delle esecuzioni era comunque sia una
questione accessoria e, ad ogni modo, l'annullamento di quella a carico di S__________
-invero l'unica rimasta controversa- aveva riscontro nei documenti agli atti. Di
conseguenza, la pretesa era chiaramente sorretta da un valido titolo di rigetto
definitivo. La malafede e la temerarietà della convenuta era lesiva dell'art.
52 CPC. Pertanto, nei suoi confronti, si giustificava una sanzione disciplinare
ex art. 128 cpv. 3 CPC di fr. 2'000.–, la condanna a pagare inutili spese
cagionate ex art. 108 CPC e versare (all'istante) fr. 22'120.50 di ripetibili. Progetti
e piani su CD-ROM erano poi da consegnare una volta versata la somma di fr.
350'000.–.
D. Con
sentenza del 20 dicembre 2011, il Pretore aggiunto __________ ha parzialmente
accolto l'istanza. L'obbligo della convenuta di versare all'istante fr.
350'000.– entro il 30 settembre 2011 di cui all'accordo giudiziale 3 agosto
2011 non era sottoposto né a condizioni né a riserve. E, comunque, la procedura
esecutiva contro S__________ era in effetti stata annullata, ciò comprovato dai
documenti prodotti. L'accordo costituiva quindi un valido titolo di rigetto
definitivo. Per contro, l'istante non disponeva di un siffatto titolo con
riferimento a tasse di giustizia e spese di decisioni e verbali di sequestro.
Il rigetto definitivo dell'opposizione poteva così essere accolto solo per
l'importo di fr. 350'000.– e interessi. L'agire della convenuta non era stato né
temerario né abusivo. Irricevibile inoltre la richiesta di pronuncia di
sanzioni disciplinari, richiesta che una parte non era legittimata a proporre
ed esigere.
E. Contro
la sentenza insorge, tramite i suoi rappresentati J__________ e S__________
-detentori di un diritto di firma collettivo a due (doc. B pag. 2)- la
convenuta chiedendo che l'opposizione al precetto esecutivo sia confermata. A
suo dire, la transazione giudiziale 3 agosto 2011 non è un valido titolo di
rigetto definitivo poiché affetta da vizio di volontà per errore fondamentale
(art. 24 cpv. 1 n. 4 CO) e/o dolo (art. 28 CO).
Delle
osservazioni si dirà, se del caso, nel seguito.
F. La
contestuale procedura di opposizione ai decreti di sequestro è oggetto del
parallelo reclamo presentato in data 30 dicembre 2011 dalla stessa escussa davanti
a questa Camera (inc. 14.2012.1).
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo
-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto
qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Quale
decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) il termine
per il reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni
al reclamo devono rispettare un medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). Nella
procedura di reclamo non sono poi ammesse né nuove conclusioni, né
l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326
cpv. 1 CPC; Staehelin, in:
Staehelin/ Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., n. 90
ad art. 84). Proposto il 30 dicembre 2011/2 gennaio 2012 avverso la sentenza pretorile
20.
dicembre 2011 intimata il medesimo giorno e notificata l'indomani, il
ricorso è tempestivo. Il reclamo è stato intimato il 20 gennaio 2012 e
notificato il 23: la relativa 31 gennaio 2012 è quindi altresì ammissibile.
2.
Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del
diritti e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti. La reclamante non
contesta che da un punto di vista formale l'accordo giudiziale 3 agosto 2011 possa
costituire un titolo di rigetto definitivo ex art. 80 cpv. 1 LEF. Nondimeno, lo
considera affetto da vizio di volontà e quindi non valido.
3.
Per
l'art. 80 cpv. 1 LEF, quando un credito si fonda su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Sono parificate alle decisioni giudiziarie anche le
transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 1 n. 1 LEF).
Il giudice
del rigetto accerta d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui
l'esecuzione si fonda ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per riconoscerle
carattere esecutivo (Staehelin, op.
cit., n. 50 e 90 ad art. 84; Gilliéron,
Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 22 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad
c), così da permettere il rigetto definitivo dell'opposizione.
4.
Il
Pretore aggiunto ha accertato che l'accordo giudiziale 3 agosto 2011 con cui “RE
1.
si riconosce debitrice nei confronti di CO 1 dell'importo di fr. 350'000.–
oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2011”, precisa che “il pagamento del suddetto importo avverrà entro il 30 settembre 2011 sul conto clienti dello
studio dell'avv. __________” (doc. G pag. 1 n. 1 e 2) e a cui le parti
hanno confermato di aderire con scritti 16 agosto 2011 (doc. H pag. 2 e 3), insieme
al decreto di stessa data con cui la relativa causa è stata stralciata dai
ruoli (doc. H pag. 1) e dichiarato passato in giudicato ed esecutivo il 5
ottobre 2011 (doc. H pag. 1 sul retro), costituiva un valido titolo di rigetto
definitivo per la cifra di fr. 350'000.– oltre interessi al 5% dal 30 settembre
2011.
(sentenza impugnata, pag. 3 in basso e 4 in alto). Infondata per contro la tesi che voleva quell'accordo condizionato, ritenuto ad ogni modo
che secondo i documenti (doc. L e M), l'istante aveva annullato l'esecuzione contro
S__________ (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). E, di fatto, in merito la reclamante nulla più obietta.
5.
La
reclamante afferma di non avere saputo, allorquando aveva aderito all'accordo
giudiziale del 3/16 agosto 2011, che CO 1 e __________ SA erano due diverse
aziende, che per le prestazioni d'architetto svolte a suo favore dall'istante e
per le quali era stato riconosciuto un onorario di appunto di fr. 350'000.–
quest'ultima doveva a tale architetto P__________ -così incaricato di allestire
un progetto edilizio- fr. 180'000.–, pretesa questa dal cui pagamento M__________,
architetto titolare dell'istante, si era sottratto lasciando fallire __________
SA, di cui era altresì stato amministratore unico (reclamo, pag. 5 n. 2.2). Se
non che, è per la prima volta davanti a questa Camera che l'interessata propone
questi argomenti. E, tale suo agire è contrario al divieto sancito dall'art.
326.
cpv. 1 CPC. Di modo che, così proposta la motivazione si rivela già di per
sé irricevibile. A comprova delle citate circostanze poi vi sarebbe solo la
lettera -accompagnata dal relativo scritto 16 novembre 2011 dell'arch. P__________
che l'avrebbe informata circa l'esistenza dei motivi poc'anzi indicati- con cui
lo scorso 29 dicembre 2011, per il tramite del suo legale, la reclamante ha impugnato
la citata transazione giudiziale per vizio di volontà invocando l'errore
fondamentale in subordine il dolo (reclamo, pag. 4 e pag. 6 n. 2.2). Ma, successivo
al giudizio impugnato e prodotto in questa sede soltanto (doc. 4 al reclamo), sempre
per l'art. 326 cpv. 1 CPC il documento è -altresì- inammissibile.
6.
In
definitiva la sentenza impugnata va confermata. Le spese processuali del
presente giudizio (art. 105 cpv. 1 CPC) e le ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC),
queste ultime adeguatamente ridotte (art. 13 cpv. 2 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della reclamante
(art. 106 cpv. 1 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 80 segg. LEF, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 e 319
segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2.
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.–, già anticipate da RE
1, __________, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________,
fr. 1'000.– di ripetibili.
3.
Intimazione:
–
RE 1;
–
PA 1.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 350'000.–,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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