Lexipedia

Decisione

14.2012.200

Fallimento. Esecuzione pagata. Solvibilità non resa verosimile. Oneri sociali e tasse. Attestati di carenza di beni

8 gennaio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per

il mancato pagamento di fr. 57'981.10 oltre accessori, dedotti eventuali

acconti.

B.

All’udienza di discussione nessuno è

comparso.

C.

Con decisione del 6 dicembre 2012 il Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far

tempo dal 7 dicembre 2012 alle ore 10.00.

D. Con

il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti

dell’istante, producendo due ricevute dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 7

dicembre 2012 relative al versamento di fr. 60'000.- rispettivamente di fr. 3'341.20

a favore di CO 1 (doc. B). La reclamante rileva poi di avere concordato con

quasi tutti i suoi creditori il pagamento parziale dei loro crediti e di avere

proceduto ai rispettivi versamenti (doc. C e D). La convenuta sostiene inoltre

che le sue risorse finanziarie non sono esaurite, per cui in ragione degli

accordi presi con i pochi creditori rimasti, è ipotizzabile a breve il

pagamento del suo intero debito residuo.

Considerandi

In diritto:

1.

a) La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro

dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,

n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;

Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Il reclamante

ha prodotto due ricevute del 7 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano,

emesse alle ore 14.03 rispettivamente 14.07, relative al pagamento di fr.

60'000.-- rispettivamente di fr. 3'341.20 a saldo dell’esecuzione n. 1496456

promossa dall’istante, per cui avendo la convenuta dimostrato di avere saldato

il suo debito posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto

di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF è stato adempiuto.

Per quel che

riguarda invece il presupposto della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’UE di Lugano al 7 gennaio

2013.

emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti 31 procedure

esecutive per un importo complessivo di fr. 103'831.45 e che durante il 2011

sono state emesse tre comminatorie di fallimento rispettivamente durante il 2012

è stata emessa, oltre che per la procedura in oggetto, una seconda comminatoria

di fallimento, mentre in un’altra procedura è stata presentata la domanda di

proseguire l’esecuzione. Determinante è però che durante gli anni 2011 e 2012,

a carico della reclamante, sono stati emessi 10 attestati di carenza di beni a

favore dello Stato del Cantone di Ticino rispettivamente della Cassa cantonale

di compensazione, per importi anche elevati, per il mancato pagamento di

imposte e oneri sociali. Orbene, l’esistenza di attestati di carenza di beni

non può non essere considerata quale indizio di insolvibilità (sentenza del

Tribunale federale 5A_470/2012 del 19 novembre 2012 consid. 3.3 con rinvii). I parziali

versamenti effettuati a creditori, con i quali la convenuta ha rilevato di

avere raggiunto un accordo, riguardano ulteriori debiti per alcuni dei quali

non sono state promosse esecuzioni, atteso che alcuni di questi creditori

nemmeno appaiono nel citato estratto dell’UE di Lugano.

Le

precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria della

convenuta, nonostante i pagamenti effettuati, non sta migliorando. Nel caso di

specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare

più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto

della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Non

risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento

di RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da

giovedì

10 gennaio 2013 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di

RE 1.

3. Notificazione:

- __________;

- __________;

- Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano,

Lugano.

Comunicazione

alla Pretura, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster