14.2012.200
Fallimento. Esecuzione pagata. Solvibilità non resa verosimile. Oneri sociali e tasse. Attestati di carenza di beni
8 gennaio 2013Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.200
Data decisione, Autorità:
08.01.2013, CEF
Titolo:
Fallimento. Esecuzione pagata. Solvibilità non resa verosimile. Oneri sociali e tasse. Attestati di carenza di beni
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.200
Lugano
8 gennaio
2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza del 17 settembre 2012 da
CO 1
contro
RE 1
rappr. da: RA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza del 6 dicembre 2012 (SO.2012.4010) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì 7 dicembre 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione
tempestivamente impugnata dalla società in nome collettivo RE 1 che con
reclamo
del 10 dicembre 2012 ne ha chiesto
l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a
controparte, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale dell’11
dicembre 2012 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per
il mancato pagamento di fr. 57'981.10 oltre accessori, dedotti eventuali
acconti.
B.
All’udienza di discussione nessuno è
comparso.
C.
Con decisione del 6 dicembre 2012 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far
tempo dal 7 dicembre 2012 alle ore 10.00.
D. Con
il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante, producendo due ricevute dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 7
dicembre 2012 relative al versamento di fr. 60'000.- rispettivamente di fr. 3'341.20
a favore di CO 1 (doc. B). La reclamante rileva poi di avere concordato con
quasi tutti i suoi creditori il pagamento parziale dei loro crediti e di avere
proceduto ai rispettivi versamenti (doc. C e D). La convenuta sostiene inoltre
che le sue risorse finanziarie non sono esaurite, per cui in ragione degli
accordi presi con i pochi creditori rimasti, è ipotizzabile a breve il
pagamento del suo intero debito residuo.
Considerandi
In diritto:
1.
a) La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro
dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,
n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;
Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes
gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Il reclamante
ha prodotto due ricevute del 7 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano,
emesse alle ore 14.03 rispettivamente 14.07, relative al pagamento di fr.
60'000.-- rispettivamente di fr. 3'341.20 a saldo dell’esecuzione n. 1496456
promossa dall’istante, per cui avendo la convenuta dimostrato di avere saldato
il suo debito posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto
di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF è stato adempiuto.
Per quel che
riguarda invece il presupposto della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’UE di Lugano al 7 gennaio
2013.
emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti 31 procedure
esecutive per un importo complessivo di fr. 103'831.45 e che durante il 2011
sono state emesse tre comminatorie di fallimento rispettivamente durante il 2012
è stata emessa, oltre che per la procedura in oggetto, una seconda comminatoria
di fallimento, mentre in un’altra procedura è stata presentata la domanda di
proseguire l’esecuzione. Determinante è però che durante gli anni 2011 e 2012,
a carico della reclamante, sono stati emessi 10 attestati di carenza di beni a
favore dello Stato del Cantone di Ticino rispettivamente della Cassa cantonale
di compensazione, per importi anche elevati, per il mancato pagamento di
imposte e oneri sociali. Orbene, l’esistenza di attestati di carenza di beni
non può non essere considerata quale indizio di insolvibilità (sentenza del
Tribunale federale 5A_470/2012 del 19 novembre 2012 consid. 3.3 con rinvii). I parziali
versamenti effettuati a creditori, con i quali la convenuta ha rilevato di
avere raggiunto un accordo, riguardano ulteriori debiti per alcuni dei quali
non sono state promosse esecuzioni, atteso che alcuni di questi creditori
nemmeno appaiono nel citato estratto dell’UE di Lugano.
Le
precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria della
convenuta, nonostante i pagamenti effettuati, non sta migliorando. Nel caso di
specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare
più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto
della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non
risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento
di RE 1 non può essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da
giovedì
10 gennaio 2013 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di
RE 1.
3. Notificazione:
- __________;
- __________;
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano,
Lugano.
Comunicazione
alla Pretura, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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