14.2012.203
Fallimento. Pagamento dell'esecuzione. Solvibilitâ resa verosimile
22 gennaio 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2012.203
Lugano
22 gennaio 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del
18 settembre 2012 da
CO
1
contro
RE
1
patrocinata
dall’
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, con sentenza del 30
novembre 2012 (SO.2012.4006) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE
1, __________, a far tempo da lunedì 3 dicembre 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
del 13 dicembre 2012 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte, il suo
credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale del 14 dicembre 2012 al
reclamo è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto
il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'559.15 per contributi
LPP, oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di
discussione del 21 novembre 2012 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 30
novembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il
fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 3 dicembre 2012 alle ore 10.00.
D. Con il
reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante, producendo un ordine di pagamento del 6 dicembre 2012 relativo al
versamento di fr. 1'650.-- a favore dell’istante, il relativo addebito bancario
e uno scritto di CO 1 del 13 dicembre 2012, in cui viene confermato che i
contributi LPP sono stati completamente pagati (doc. D-G). La reclamante ha poi
prodotto un estratto delle sue esecuzioni al 3 dicembre 2012, asserendo di
essere intenzionata a saldare pure il debito, indicato nell’unico attestato di
carenza di beni risultante a suo carico.
in
diritto:
1. In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446 ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Nel
caso in esame, la reclamante ha prodotto un ordine di pagamento del 6 dicembre
2012, il relativo addebito bancario e uno scritto dell’istante del 13 dicembre
2012, da cui si evince che i contributi LPP sono stati completamente pagati,
per cui l’esecuzione in oggetto, promossa per premi LPP, risulta essere stata saldata
posteriormente alla dichiarazione di fallimento. Ne consegue che il presupposto
di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF è stato adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di
Lugano al 16 gennaio 2013 emerge che l’unica esecuzione ancora pendente nei
confronti della reclamante è stata pagata e che a suo carico non vi sono
attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la sua situazione
finanziaria non sta peggiorando e che le sue difficoltà di pagamento sono state
solo di natura transitoria rispettivamente che si è trattato di una mancanza di
liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi
osservato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis
dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore
sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale
5A_328/2011 dell’11. 8. 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può
essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i
requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
2. Il reclamo va
pertanto accolto.
La tassa di giustizia è
posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC).
Le spese dell’Ufficio fallimenti
sono pure poste a carico della reclamante.
Alla controparte non si
assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è
accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 3 dicembre 2012 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, (inc. SO.2012.4006) nei confronti di RE 1, è
annullata.
2. La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di RE 1 spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di RE 1
Considerandi
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
III. Notificazione:
____________________
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).