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Decisione

14.2012.204

Fallimento. Esecvzione saldata così come ulteriori esecuzioni. Solvibilitâ. Annullamento

7 gennaio 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. 687875

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'444.30 oltre interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 21 novembre 2012 nessuno è comparso.

C. Con decisione del 29 novembre 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 30 novembre 2012 alle ore 09.00.

D. Con

il reclamo RE 1 ha sostenuto di essere intenzionata a versare all’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona fr. 11'642.50, producendo un estratto delle

sue esecuzioni al 7 dicembre 2012 del predetto ufficio.

Considerandi

In diritto:

1.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174

LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La

reclamante ha prodotto un estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di

Bellinzona al 7 dicembre 2012, da cui si evince che l’esecuzione in oggetto n. __________

promossa dall’istante è stata saldata, per cui avendo provato di avere pagato

il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di

fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta

adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dal predetto estratto

emerge che tutte le ulteriori esecuzioni pendenti nei confronti della

reclamante sono state pagate. Ciò porta a ritenere che la situazione

finanziaria della convenuta non sta peggiorando e che le sue difficoltà di

pagamento sono state solo di natura transitoria rispettivamente che si è

trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag.

308). A questo punto va poi osservato che secondo giurisprudenza e dottrina non

si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della

solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il

fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la

mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011, consid. 2 con rif.). Nel caso

che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante

appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le

precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della

solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

2.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Le spese

dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento del 30 novembre 2012 pronunciata dal Pretore aggiunto

del Distretto di Bellinzona, (inc. SO.2012.1091), nei confronti di RE 1 è

annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di RE 1.

3. Le

spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di

rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Notificazione:

- ____________________,

__________;

- Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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