14.2012.204
Fallimento. Esecvzione saldata così come ulteriori esecuzioni. Solvibilitâ. Annullamento
7 gennaio 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.204
Data decisione, Autorità:
07.01.2013, CEF
Titolo:
Fallimento. Esecvzione saldata così come ulteriori esecuzioni. Solvibilitâ. Annullamento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.204
Lugano
7 gennaio
2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento
promossa con istanza del 12 ottobre 2012 da
CO 1
rappr. da: RA 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto
di Bellinzona con sentenza del 29 novembre 2012 (SO.2012.1091) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della ditta RE 1, __________,
a far tempo dal giorno
di venerdì 30 novembre 2012 alle ore 09.00.”
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo del 6 dicembre
2012 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a
controparte, il suo credito essendo stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale del 14 dicembre 2012 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. 687875
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'444.30 oltre interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 21 novembre 2012 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 29 novembre 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 30 novembre 2012 alle ore 09.00.
D. Con
il reclamo RE 1 ha sostenuto di essere intenzionata a versare all’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona fr. 11'642.50, producendo un estratto delle
sue esecuzioni al 7 dicembre 2012 del predetto ufficio.
Considerandi
In diritto:
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante ha prodotto un estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona al 7 dicembre 2012, da cui si evince che l’esecuzione in oggetto n. __________
promossa dall’istante è stata saldata, per cui avendo provato di avere pagato
il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di
fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta
adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dal predetto estratto
emerge che tutte le ulteriori esecuzioni pendenti nei confronti della
reclamante sono state pagate. Ciò porta a ritenere che la situazione
finanziaria della convenuta non sta peggiorando e che le sue difficoltà di
pagamento sono state solo di natura transitoria rispettivamente che si è
trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag.
308). A questo punto va poi osservato che secondo giurisprudenza e dottrina non
si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della
solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il
fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la
mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011, consid. 2 con rif.). Nel caso
che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante
appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le
precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della
solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va
annullato.
2.
Il
reclamo va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Le spese
dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 30 novembre 2012 pronunciata dal Pretore aggiunto
del Distretto di Bellinzona, (inc. SO.2012.1091), nei confronti di RE 1 è
annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di RE 1.
3. Le
spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Notificazione:
- ____________________,
__________;
- Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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