14.2012.205
Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi di mantenimento per figli. Decisione in materia di protezione dell'unione coniugale e successiva convenzione omologata in divorzio con accordo completo.
7 febbraio 2013Italiano27 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2012.205
Data decisione, Autorità:
07.02.2013, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi di mantenimento per figli. Decisione in materia di protezione dell'unione coniugale e successiva convenzione omologata in divorzio con accordo completo. Estinzione del debito per rinuncia in forza di una clausola convenzionale chiara, respinta
COMPETENZA PER MATERIA E COMPETENZA FUNZIONALE
ESECUZIONE DELLE DECISIONI
ESTINZIONE
GRATUITO PATROCINIO
MANTENIMENTO DEL FIGLIO
PROCEDURA E DECISIONE
RECLAMO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SPESE E INDENNITÀ
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 173 CC
art. 117 CPC
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 3 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 320 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 336 cpv. 1 let. e CPC
art. 80 LEF
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
art. 48 let. e cf. 1 LOG
Incarto n.
14.2012.205
Lugano
7 febbraio 2013
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 21 giugno 2012 da
RE 1
patrocinata dall' PA 1
contro
CO 1
patrocinato dall' PA 2
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________ del
12/13 giugno 2012 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________ con
decisione 3 dicembre 2012 (inc. SO.2012.2775), ha così stabilito:
“1. L'istanza è
respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, restano a suo carico
e dovrà rifondere alla parte convenuta fr. 750.– a titolo di ripetibili.
3. omissis.”
Decisione impugnata dall'istante che con reclamo 14 dicembre 2012, e
previa concessione del gratuito patrocinio (art. 117 CPC), ne postula la
riforma nel senso di accogliere l'istanza di rigetto definitivo
dell'opposizione, protestate tasse, spese e ripetibili in entrambi i gradi di
giudizio;
preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta al reclamo]
10 gennaio 2013 con cui il convenuto ne propone la reiezione, opponendosi
altresì alla richiesta di gratuito patrocinio, protestate spese e ripetibili di
secondo grado;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 12/13 giugno 2012
dell'UE __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l'incasso della somma capitale di
fr. 50'000.–. Quale titolo di credito ha indicato: “Pensions alimentaires et
allocations non payés. (Periode 2007-2012) pour mes
enfants __________, et __________ et moi RE 1.” (doc. A). Interposta tempestiva opposizio-ne,
la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
Fatti
B. La
pretesa si fonda sulla decisione del 3 settembre 2007 (doc. B) emessa in
materia di misure a protezione dell'unione coniugale dal Tribunal civil __________
e che -fra l'altro- fissava contributi alimentari mensili per l'istante e per i
figli __________ (21 gennaio 2000) e __________ (6 luglio 2006). La procedente
legittima poi la sua richiesta sull'ulteriore decisione datata 23 dicembre 2010
(doc. C) con cui il Tribunal civil __________ ha pronunciato il divorzio tra le
parti, presentato su istanza comune con accordo completo, omologando la convenzione
26/27 maggio 2010. Completano la documentazione un estratto conto postale dell'istante
riferito al periodo tra il 1° maggio 2007 e il 1° maggio 2008 (doc. D) e tra il
1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009 (doc. E), oltre alla procura legale (doc.
F) e a delle dichiarazioni scritte (doc. G).
C. Il convenuto si è opposto all'istanza con osservazioni 10 luglio
2012. Egli ha obiettato di avere estinto ogni suo debito per alimenti relativo
al periodo tra gennaio 2007 e dicembre 2010 con la convenzione di divorzio poi omologata
(clausola n. 10), che peraltro tra marzo 2008 (quantomeno gennaio 2009) e marzo
2010 il suo obbligo alimentare era decaduto in quanto i coniugi avevano ripreso
la vita in comune e che, ad ogni modo, sia i contributi alimentari fissati nell'ambito
della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale che quelli
stabiliti con il divorzio erano stati da lui integralmente pagati. Il 12 luglio
2012 egli ha trasmesso un complemento alle osservazioni precisando che l'obbligo
di riversare alla moglie gli assegni familiari era cessato il 1° ottobre 2010 in quanto direttamente percepiti dalla ex moglie. Il 21 agosto 2012, l'istante ha replicato producendo le sue osservazioni dove ha evidenziato che con la citata clausola
nella convenzione di divorzio era stata regolata la liquidazione del regime
matrimoniale nel senso che tutti i rapporti di dare e avere tra le parti erano
da considerarsi liquidati. Ciò detto, i contributi arretrati per lei e per i
figli non erano né acquisti (art. 197 CC) né beni propri (art. 198 CC), e
pertanto non rientravano in questo punto. L'istante ha contestato il pagamento di
tutti gli alimenti dovuti sulla scorta di un conteggio riassuntivo per i mesi da
maggio 2007 a giugno 2012 (doc. 2/AG), quantificando in
fr. 57'482.10 il saldo ancora scoperto, e negando che le parti si siano mai
riconciliate. Infine, ha postulato l'assunzione di alcune prove e l'ammissione
al gratuito patrocinio, allegando ulteriori documenti (doc. 1/ AG a 5/ AG). Il 14 settembre 2012, il convenuto ha
trasmesso una replica [correttamente: duplica] spontanea, eccependo l'autenticità
della dichiarazione scritta di cui al doc. 4/AG e
producendo una serie di documenti (doc. 17 a 25) a sostegno dell'avvenuta riconciliazione fra le parti. All'udienza del 26 novembre 2012 l'istante ha contestato l'ammissibilità del memoriale 14 settembre 2012 confermando i suoi
argomenti; il convenuto ha ribadito il suo punto di vista, precisando di avere riversato
all'ex moglie pure gli assegni per i figli che egli aveva incassato tra il 1°
maggio 2011 e il 31 marzo 2012, e che l'istante percepiva dal 1° aprile 2012
(doc. 26, 27 e 28).
D. Con
decisione 3 dicembre 2012 il Pretore __________ ha respinto l'istanza. Anzitutto,
ha negato l'assunzione delle prove indicate dalla procedente. Con la clausola
n. 10 di cui alla convenzione di divorzio omologata con decisione 23 dicembre
2010, le parti avevano dichiarato di non avere più alcuna reciproca pretesa da
far valere, all'infuori di quelle previste dalla convenzione medesima. Egli ha quindi
escluso l'esistenza di debiti per alimenti a carico del convenuto e a favore dell'istante.
Inoltre, dal conteggio dell'istante risultava che i contributi per i figli
fissati con la decisione di divorzio, stabiliti a partire dal 1° luglio 2010 in poi, erano stati integralmente pagati.
E. Con il presente reclamo la procedente chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di accogliere l'istanza. Lamenta un'errata applicazione del
diritto e un accertamento inesatto dei fatti. Le due decisioni 3 settembre 2007
e 23 dicembre 2010 riconoscevano all'istante e ai due figli dei contributi
alimentari mensili che, come si poteva evincere dal relativo conteggio
prodotto, non erano stati integralmente versati. Le parti non si erano mai
riconciliate pendente il regime di misure a protezione dell'unione coniugale, argomento
questo che non era comunque di competenza del giudice del rigetto e che,
peraltro, neppure era stato considerato. I contributi alimentari arretrati non erano
stati estinti con il divorzio. Non era compito del giudice del rigetto interpretare
le clausole di una convenzione che non accennava affatto alla rinuncia di contributi
alimentari scaduti. E, con riferimento a quelli per i figli, questo nemmeno sarebbe
stato possibile. A torto il Pretore aveva quindi desunto da una clausola di scioglimento
del regime matrimoniale la rinuncia incondizionata a pretese di mantenimento
per l'istante e per i suoi figli. Il rigetto definitivo dell'opposizione
avrebbe quantomeno dovuto essere concesso per l'importo di fr. 1'000.– di
contributi alimentari scoperti in virtù della sentenza di divorzio, oltre a fr.
4'400.– di assegni familiari (validi dal 1° maggio 2011 al 31 marzo 2012) mai
riversatile. La reclamante ha postulato la concessione del gratuito patrocinio anche
davanti a questa Camera.
L'escusso
si è opposto al reclamo -e alla relativa richiesta di gratuito patrocinio- per
motivi di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Con
parallelo reclamo, l'istante è parimenti insorta davanti a questa Camera
avverso la decisione 3 dicembre 2012 con cui, per assenza di probabilità di
esito favorevole e di adeguate indicazioni circa la sua situazione patrimoniale
e reddituale, il Pretore __________ ha rigettato la richiesta di gratuito
patrocinio proposta in primo grado, e che sarà oggetto di odierno separato
giudizio.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra
l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto qui
d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309
lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria
(art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.
321.
cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta
entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi
sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n.
1.
LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse né nuove
conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di
prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto, presentato il 14 dicembre 2012 avverso la decisione 3
dicembre 2012 del Pretore notificata lo stesso giorno e recapitata l'indomani
(estratto “Tracciamento degli invii” del 18 dicembre 2012), il reclamo è quindi
tempestivo. L'impugnazione è stata notificata all'istante il 2 gennaio 2013:
presentata il 10 gennaio 2013, la risposta al reclamo ossequia senz'altro il termine
di dieci giorni. Per il resto, l'estratto conto postale e il conteggio dei
premi 11 giugno 2012, prodotto in sede di reclamo quale doc. C -oltre alla
decisione impugnata e alla copia della relativa busta d'intimazione (doc. A e B
al reclamo)- non è nuovo in quanto già agli atti quale doc. 5/AG.
2.
Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione
errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifesta-mente errato dei
fatti (lett. b). Di modo che, di per sé, nella misura in cui rimprovera al
Pretore “un accertamento errato dei fatti” (reclamo, pag. 2 n. 1 e pag.
5.
n. 6), il reclamo si rivela a priori irricevibile giacché come tale la censura
sfugge al potere di cognizione dell'autorità di reclamo (Trezzini, Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1408 ad art. 320). Nondimeno,
al lato pratico, nel caso concreto l'errore non danneggia la reclamante. In
effetti l'esistenza di un valido titolo di rigetto giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF
e la contestata estinzione giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF dei contributi
alimentari arretrati in forza della clausola n. 10 della convenzione di divorzio
(reclamo, pag. 4 n. 6), rispettivamente quale conseguenza della ripresa della vita
comune tra coniugi (reclamo, pag. 3 n. 5) -argomento che, ammessa l'estinzione
per rinuncia, il Pretore non ha in realtà affrontato- sono questioni di diritto
e non di mero fatto (Trezzini, op.
cit., pag. 1409 ad art. 320) che l'autorità di reclamo esamina senza limiti.
Sul
reclamo di RE 1
3.
Per
l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Una decisione civile svizzera è esecutiva se (art. 336 cpv. 1
lett. a CPC) è passata in giudicato e se il giudice non ne ha sospeso
l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se (art. 336
cpv. 1 lett. b CPC) pur non essendo ancora passata in giudicato è stata
dichiarata eseguibile anticipatamente (Staehelin,
in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque
esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin,
op. cit., n. 7b ad art. 80). Il giudice del rigetto deve poi accertare
d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione su cui si fonda
l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere
carattere esecutivo (Staehelin, op.
cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84).
4.
La
decisione 3 settembre 2007 del Tribunal Civil __________ in materia di misure a
protezione dell'unione coniugale (doc. B) è stata dichiarata definitiva ed esecutiva
con timbro del 18 dicembre 2009 (doc. 3/AG pag.
12). Essa stabilisce, con effetto dal 18 maggio 2007, in fr. 1'550.– il contributo alimentare mensile per l'istante (doc. B pag. 11 dispositivo n. 6)
e -per quanto d'interesse nel presente caso- in fr. 900.– fino ai 10 anni di
età e in fr. 1'000.– fino ai 16 anni di età (esclusi gli assegni familiari da
versare in aggiunta) quelli per la figlia __________ e per il figlio __________
(doc. B, pag. 11 dispositivo n. 5).
La decisione
23.
dicembre 2010, con cui il medesimo tribunale ha pronunciato il divorzio su
richiesta comune con accordo completo omologando la relativa convenzione sulle
conseguenze accessorie (doc. C), è stata notificata il 3 gennaio 2011 (doc. C
pag. 7) e prodotta agli atti anche dal convenuto che mai ha sollevato dubbi
(osservazioni 10 luglio 2012, pag. 3 seg. ad a; doc. 3) riguardo alla sua
formale efficacia (Staehelin, op.
cit., n. 55 in fine ad art. 80). Dalla convenzione emerge che l'istante non ha
rivendicato alcun contributo alimentare per sé (doc. C pag. 6 dispositivo n.
II/1) e che per ciascun figlio è stato riconosciuto -per quanto qui d'interesse-
un contributo di fr. 1'000.– mensili (oltre agli assegni familiari) fino ai 16 anni
di età a partire dal 1° luglio 2010 (doc. C pag. 6 dispositivo n. II/4).
5.
Considerato
che provvedimenti -fra cui contributi di mantenimento (art. 173 CC)-
pronunciati quali misure a protezione dell'unione coniugale hanno efficacia
pendente una causa di divorzio fino a passaggio in giudicato della decisione
sul principio del divorzio che scioglie in modo definitivo il matrimonio (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80),
rispettivamente fintanto che il giudice del divorzio non li modifica adottando
nuove misure in via cautelare (DTF 137 III 614 consid. 3.2.2; 129 III 60
consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_455/2012 del 5 dicembre 2012,
consid. 2.1), in concreto si ha che la decisione 3 settembre 2007 si riferisce
al lasso di tempo tra il 18 maggio 2007 e il 30 giugno 2010 (sotto, consid. 7),
mentre la decisione 23 dicembre 2010 regge il periodo successivo dal 1° luglio
2010.
al 30 giugno 2012 (sotto, consid. 6).
6.
La
decisione 23 dicembre 2010 costituisce in linea di massima un titolo di rigetto
definitivo per l’incasso forzato dei contributi alimentari a favore dei due
figli relativi al periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 per la somma
totale di fr. 49'200.– (fr. 48'000.– [dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012: fr.
1'000.– x 2 per 24 mesi], oltre gli assegni familiari dal 1° luglio 2010 al 30
settembre 2010 -dopo di allora essendo stati percepiti dall'istante (doc. 2/AG)- di fr. 1'200.– [fr. 200.– x 2 per 3 mesi]). Sennonché nello
stesso conteggio (doc. 2/AG) l'istante attesta di
avere percepito tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2012 una cifra pari a fr.
49'200.– (colonna “payer par le mari”: fr. 14'200.– [1° luglio-31
dicembre 2010], fr. 23'000.– [1° gennaio-31 dicembre 2011] e fr. 12'000.– [1°
gennaio-30 giugno 2012]). Di conseguenza, nessuna delle pretese alimentari
riferite al periodo tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2012 è oggetto dell'esecuzione
qui in esame. Nella misura in cui ha ritenuto che “non risultano scoperti
per i contributi alimentari in favore dei figli decisi con la sentenza di
divorzio” (decisione impugnata, pag. 4 in basso), il giudizio del Pretore è quindi corretto e merita conferma.
La reclamante
tenta invero di giustificare la concessione del rigetto definitivo dell'opposizione
limitatamente a fr. 1'000.– (reclamo, pag. 4 n. 6 in basso). Ma invano, giacché non considera l'importo di pari entità versato in più (rispetto a
quanto dovuto) dall'escusso tra ottobre e dicembre 2010, circostanza di cui il
suo stesso conteggio riassuntivo dà atto (doc. 2/AG).
La critica si rivela altresì infondata laddove accenna agli assegni familiari percepiti
dal convenuto tra il 1° maggio 2011 e il 31 marzo 2012 e che -a suo dire- mai
le sarebbero stati riversati. In proposito basti ricordare che, sotto questo
profilo, il conteggio da lei proposto non rivendica alcunché (doc. 2/AG). D'altra parte, sulla base dei documenti datati luglio 2012 (doc.
26, 27 e 28) risulta che il corrispondente importo di fr. 4'400.– incassato dal
convenuto è stato bonificato in data 31 luglio 2012 sul conto postale intestato
all'istante (doc. 5/AG pag. 7). E, del resto, all'udienza
tenutasi il 26 novembre 2012, quest'ultima non ha contestato l'avvenuto
versamento eccepito dall'escusso (verbale, pag. 2 in alto). Di modo che, sotto questo profilo, l'argomento è finanche nuovo e quindi inammissibile
(art. 326 cpv. 1 CPC).
7.
Sull'altro
fronte, la decisione 3 settembre 2007 legittimerebbe l'incasso forzato dei
contributi alimentari diventati esigibili tra il 18 maggio 2007 (sopra, consid.
4) e il 30 giugno 2010, per un totale di fr. 140'876.–. Essi comprendono quelli
a favore della figlia __________ (fr. 390.– [18 maggio 2007 al 31 maggio 2007:
quota parte di fr. 900.– per 13 giorni], fr. 28'800.– [1° giugno 2007 al 30
gennaio 2010: fr. 900.– per 32 mesi] e fr. 5'000.– [1° febbraio al 30 giugno
2010: fr. 1'000.– per 5 mesi]), del figlio __________ (fr. 390.– [18 maggio
2007.
al 31 maggio 2007: quota parte di fr. 900.– per 13 giorni] e fr. 33'300.–
[1° giugno 2007 al 30 giugno 2010: fr. 900.– per 37 mesi]), degli assegni
familiari per entrambi (fr. 174.– [18 maggio 2007 al 31 maggio 2007: quota
parte di fr. 200.– x 2 per 13 giorni] e fr. 14'800.– [1° giugno 2007 a 30 giugno 2010: fr. 200.– x 2 per 37 mesi]) e dell'istante (fr. 672.– [18 maggio 2007
al 31 maggio 2007: quota parte di fr. 1'550.– per 13 giorni] e fr. 57'350.– [1°
giugno 2007 al 30 giugno 2010: fr. 1'550.– per 37 mesi]). A ben vedere quindi, alla
luce del conteggio allestito dalla stessa istante (doc. 2/AG) che dà atto dell'avvenuto versamento tra il 1° maggio 2007 e il 30
giugno 2010 ad opera del convenuto di fr. 85'017,90 (colonna “payer par le
mari”: fr. 19'200.– [1° maggio-31 dicembre 2007], fr. 45'117.90 [1°
gennaio -31 dicembre 2008], fr. 13'500.– [1° gennaio-31 dicembre 2009] e fr.
7'200.– [1° gennaio-30 giugno 2010]), questa decisione rappresenta senz'altro un
valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione per il relativo
scoperto di fr. 55'858.10 e, conseguentemente, anche per il minore importo di
fr. 50'000.– di cui al precetto esecutivo fatto spiccare dall'istante (doc. A).
8.
Se
il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di
un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via
definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della
decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF). Successiva
alla decisione 3 settembre 2007, la pretesa estinzione eccepita in forza della decisione
23.
dicembre 2010 -titolo esecutivo valido ed efficace (sopra, consid. 4)- è quindi
senz'altro proponibile in ordine di tempo (cfr. DTF 138 III 583 consid. 6.2,
pag. 586).
8.1
Il
Pretore ha ritenuto che in forza della decisione 23 dicembre 2010, valida
giuridicamente quanto la decisione 3 settembre 2007, le parti avevano pattuito e
dichiarato in modo estremamente chiaro di non vantare più reciproche pretese
all'infuori di quelle indicate nella convenzione omologata dal giudice del
divorzio. Egli ha quindi considerato fondata la tesi del convenuto il quale
pretendeva avere così estinto tutti i suoi obblighi -compresi quelli di mantenimento-
verso l'istante antecedenti la decisione di divorzio e la convenzione
(decisione impugnata, pag. 4 nel mezzo). La reclamante sostiene -come già
davanti al Pretore (osservazioni 21 agosto 2012, pag. 2 ad 2a)- che la clausola
cui si è riferito il primo giudice riguarda soltanto la liquidazione del regime
matrimoniale vigente tra gli allora coniugi ma non questioni legate al
mantenimento: in effetti la convenzione non accenna a pretese per alimenti
arretrati -nel qual caso sarebbe stato precisato- fermo restando peraltro che a
fronte della situazione finanziaria dell'istante il giudice del divorzio non
avrebbe mai omologato un accordo di rinuncia a contributi arretrati per lei e
per i figli (reclamo, pag. 4 n. 6). L'istante rimprovera il Pretore per avere
analizzato e interpretato la convenzione di divorzio arrogandosi le competenze
di un giudice ordinario (reclamo, pag. 4 n. 6).
8.2
La
reclamante sembra con ciò voler richiamare qui la prassi del Tribunale federale
laddove stabilisce che non compete al giudice chiamato a pronunciare il rigetto
definitivo dell'opposizione rivedere o interpretare un titolo di credito (DTF
124.
III 501 consid. 3a), che dandosi una decisione giudiziaria poco chiara o
incompleta spetta al giudice di merito l'onere di portare necessaria chiarezza e
dissipare eventuali dubbi (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3; 135 III 315 consid.
2.
; 124 III 501 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 2 settembre 2011
5A_487/2011 consid. 3.1; 13 aprile 2007 5P.514/ 206 consid. 3.1), che il
giudice del rigetto non è però strettamente tenuto ad attenersi al solo
Dispositivo
dispositivo, ma può anche appoggiarsi ai motivi della decisione posta in
esecuzione (DTF 134 III 656 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 2
settembre 2011 5A_487/2011 consid. 3.1; 22 febbraio 2006 5P.324/2005,
pubblicata in: SZZP [Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozessrecht] 2006
pag. 296) e che l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione può essere
respinta solo se a fronte di quei motivi permangono dubbi ed incertezze (DTF
134 III 656 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 22 febbraio 2006
5P.324/2005, pubblicata in: SZZP 2006 pag. 296).
8.3. La
censura è nondimeno equivoca giacché la reclamante pare così voler scorgere una
parvenza di dubbio nel contenuto della clausola di cui alla convenzione di
divorzio omologata con decisione 23 dicembre 2010 in base alla quale il Pretore ha considerato provata l'eccezione di estinzione sollevata dal convenuto.
Ciò non è il caso nella fattispecie. Come già ricordato
dal primo giudice, il tenore della controversa clausola è il seguente: “Moyennant
la bonne et fidèle exécution de l'ensemble des points découlant de la présente
convention, Monsieur CO 1 et Madame RE 1 déclarent n'avoir plus aucune
prétention à faire valoir l'un envers l'autre.” (doc.
C pag. 7 dispositivo n. II/10). E, sotto questo profilo, la frase risulta esplicita
ed inequivocabile. Nemmeno il fatto che, contestualmente
all'omologazione di questa clausola, il giudice del divorzio abbia precisato di
prendere “acte des dispositions de la convention relatives à la liquidation
du régime matrimonial, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de
remettre en question la solution voulue par les époux, qui relève de leur libre
disposition et n'apparaît pas manifestement inéquitable” (doc. C pag. 5 n. 3.4), cambia la sostanza. Basti in effetti ricordare che
secondo l'art. 205 cpv. 3 CC è appunto nell'ambito dello scioglimento del
regime matrimoniale che i coniugi regolano anche e fra l'altro i reciproci
debiti, di qualsiasi natura essi siano (Hausheer/Aebi-Müller,
in: Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3a ed., Basilea 2006, n. 22 ad art. 205), e l’eventuale rinuncia a far
valere reciproche pretese esulanti dalla convenzione di divorzio comprende
anche i crediti sorti nella procedura di protezione dell’unione coniugale
(sentenza del Tribunale federale del 6 aprile 2011 5A_608/2010 consid. 3.2.1 e
3.2.2), purché, come nel caso in esame, la convenzione sia definitiva e la
rinuncia inequivocabile (a contrario: sentenza del Tribunale federale del 10
maggio 2012 5A_869/2011 consid. 4.1 e 4.3, in cui però la convenzione di
divorzio, appellata, prevedeva un pagamento compensatorio). Di modo che, nella
misura in cui ha considerato provata l'estinzione ai sensi dell'art. 81 cpv. 1
LEF delle pretese alimentari arretrate a favore dell'istante, e in questi
termini ha quindi respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, il
giudizio del Pretore merita conferma.
8.4. Certo
è che, in quanto riferita alle sole pretese in essere fra istante e convenuto
(sopra, consid. 8.3), la citata clausola n. 10 non avrebbe efficacia in
relazione ai figli, e quindi neppure a fronte di eventuali loro pretese
alimentari arretrate esigibili vigente il regime di misure a protezione
dell'unione coniugale. Come detto però (sopra, consid. 7), la decisione 3
settembre 2007 costituisce in linea di massima un valido titolo di rigetto per la
somma complessiva di fr. 140'876.–. Di questi fr. 82'854.– sono i contributi
alimentari (inclusi gli assegni familiari) per i due figli (fr. 390.–, fr.
28'800.–, fr. 5'000.–, fr. 390.–, fr. 33'300.–, fr. 174.– e fr. 14'800.–),
mentre fr. 58'022.– quelli per l'istante (fr. 672.– e fr. 57'350.–). In base al
suo stesso conteggio, l'istante dichiara di avere già percepito tra il 1°
maggio 2007 e il 30 giugno 2010 fr. 85'017.90 (sopra, consid. 7). Pertanto, se
ne deduce che i contributi alimentari arretrati per i figli maturati tra il 18
maggio 2007 e il 30 giugno 2010 sono tutti stati pagati, mentre lo scoperto che
ne deriva -la differenza di fr. 55'858.10 (fr. 140'876.– ./. fr. 85'017.90)- include
soltanto pretese a favore della procedente che tuttavia -per i suesposti motivi
(sopra, consid. 8.3)- il convenuto ha provato essere state estinte ai sensi
dell'art. 81 cpv. 1 LEF. La decisione 3 settembre 2007 non può così costituire un
valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione nell'ambito dell'esecuzione
promossa dall'istante fino a concorrenza di un importo addirittura inferiore
(fr. 50'000.–). Infondato, il reclamo va così respinto.
9. A
fronte di ciò, non occorre disquisire oltre in merito alla supposta riconciliazione
tra le parti occorsa tra marzo 2008 (rispettivamente gennaio 2009) e marzo 2010
(sopra, consid. C). Basti soggiungere soltanto che, pur trattandosi di un
argomento di per sé proponibile anche in sede di rigetto definitivo
dell'opposizione, il fatto che un coniuge sia ritornato a vivere con l'altro
non è direttamente rilevante (CEF, 15 settembre 2009 [inc. 14.2009. 61] consid.
6 con riferimenti).
Sull'istanza
di gratuito patrocinio
10. Davanti
a questa Camera, la reclamante postula l'ammissione al gratuito patrocinio. Ora,
giusta l'art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto
dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità
di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. L'istante deve
esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale ai sensi dell'art. 119 cpv.
2 CPC e deve rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il
procedimento giudiziario senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello
della famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1, pag. 232; sentenza del Tribunale
federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 3.3; Trezzini, op. cit., pag. 465 seg. ad art. 117; Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger,
Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 117). Il giudice statuisce
sulla domanda di gratuito patrocinio in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3
CPC) e la sua decisione di regola non ha effetto retroattivo (art. 119
cpv. 4 CPC) pur includendo gli atti processuali eseguiti contestualmente alla
presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, op. cit., pag. 485 ad art. 119).
L'istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta in sede
di ricorso, indipendentemente dalle decisioni di prima istanza (art. 119 cpv. 5
CPC; Trezzini, op. cit., pag. 486
ad art. 119). La valutazione delle probabilità di successo si esegue con riferimento
al rimedio di diritto ed è pertanto decisivo sapere se il reclamo sarà
verosimilmente accolto (Rüegg, op.
cit., n. 21 ad art. 117).
11. In
concreto, in questa sede l'istante si è limitata a produrre un estratto del
conto postale valido dal 1° novembre 2011 al 19 agosto 2012, oltre al conteggio
11 giugno 2012 dei premi cassa malati per lei e i figli con il relativo
sussidio cantonale riconosciuto (doc. C al reclamo), documento questo che peraltro
già faceva parte quale doc. 5/AG del fascicolo
processuale di prima sede (sopra, consid. 1). Ma, ciò non basta per suffragare
un attuale stato d'indigenza dell'interessata. Trattandosi di un presupposto
che deve essere valutato in base alla situazione
economica globale della richiedente al momento della presentazione della
domanda (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 2 consid. 2a; 120 Ia 179; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Zurigo/Basilea /Ginevra
2011, n. 4 ad art. 117), diventa altresì inutile il generico
rinvio a “documenti giustificativi relativi alle sue entrate e spese mensili
già agli atti” (reclamo, pag. 5). D'altra parte, a fronte della recente
giurisprudenza del Tribunale federale che ha ricordato che spetta a chi mira a
vedersi riconoscere il beneficio del gratuito patrocinio farsi -per quanto
ragionevolmente possibile- parte attiva e quindi allegare e dimostrare la
propria indigenza, giudicando inammissibile che il richiedente “esponga e
documenti la propria situazione "a spizzico", poco per volta” (sentenza
del Tribunale federale 5D_114/ 2012 del 4 ottobre 2012 consid. 2.3.2;5A_565/ 2011
del 14 febbraio 2012 consid. 4.3.1), anche la disponibilità manifestata dalla
reclamante a “se del caso” aggiornare i documenti nel corso della
presente procedura (reclamo, pag. 5) non merita tutela. Con ciò in effetti l'interessata
nemmeno sembra considerare che la procedura di rigetto dell'opposizione è altresì
retta dal rito sommario (sopra, consid. 1). E, se è vero che l'istante sostiene
di non lavorare attualmente e di vivere “presso i genitori per poter
procedere ad una formazione professionale per permetterle di far fronte al suo
futuro e a quello dei suoi figli” e che “le uniche entrate sono quindi i
contributi alimentari pagati dal convenuto in favore dei figli” (reclamo, pag.
5), è altrettanto vero che essa nemmeno si preoccupa di spendere una parola in
merito alla formazione intrapresa, né prova a fornire spiegazioni riguardo alla
necessità effettiva di interrompere l'attività lavorativa che almeno fino ad
aprile 2011 pare avere regolarmente svolto (salario dicembre 2010, gennaio ad
aprile 2011: doc. C al reclamo o 5/AG, pag. 1, 2 e 3).
Oltretutto, essendo questi argomenti che già davanti al Pretore l'interessata
evocava a conforto della richiesta di gratuito patrocinio in quella sede
(osservazioni 21 agosto 2012, pag. 4), la quale è stata respinta anche perché non
era stata comprovata la situazione reddituale e patrimoniale (sopra, consid. F),
neppure si giustificherebbe un ulteriore invito da parte di questa Camera (Rüegg, op. cit., n. 3 ad art. 119) a
completare la domanda. Aggiungasi peraltro che il mantenimento dei figli risulta
per il resto coperto dai contributi regolarmente versati a loro favore (doc. C
al reclamo o 5/AG). Il presupposto dell'indigenza dell'istante
non può così considerarsi adempiuto.
12. In assenza di uno dei
presupposti cumulativi che legittimano la concessione del gratuito patrocinio,
la relativa richiesta deve essere respinta, senza che sia necessario statuire
in merito alle probabilità di successo del presente reclamo.
Sugli
oneri processuali
13. Il
reclamo va così respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. Davanti
a questa Camera, le spese processuali per l'evasione del reclamo (art. 95 cpv.
2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), insieme all'obbligo di rifondere alla controparte
un'indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) sulla base del Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non vengono per contro prelevate spese
processuali in relazione all'esame della richiesta di conferimento del gratuito
patrocinio davanti a questa Camera (art. 119 cpv. 6 CPC).
Ai fini
dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) il valore litigioso
determinante è di fr. 50'000.–.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 117 segg., 251
lett. a, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e
la LTF,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. L'istanza
di gratuito patrocinio presentata dalla reclamante è respinta.
3. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 350.–, è posta a carico della
reclamante, con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 500.– a titolo
di ripetibili.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza è di fr. 50'000.–, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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