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Decisione

14.2012.205

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi di mantenimento per figli. Decisione in materia di protezione dell'unione coniugale e successiva convenzione omologata in divorzio con accordo completo.

7 febbraio 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

pretesa si fonda sulla decisione del 3 settembre 2007 (doc. B) emessa in

materia di misure a protezione dell'unione coniugale dal Tribunal civil __________

e che -fra l'altro- fissava contributi alimentari mensili per l'istante e per i

figli __________ (21 gennaio 2000) e __________ (6 luglio 2006). La procedente

legittima poi la sua richiesta sull'ulteriore decisione datata 23 dicembre 2010

(doc. C) con cui il Tribunal civil __________ ha pronunciato il divorzio tra le

parti, presentato su istanza comune con accordo completo, omologando la convenzione

26/27 maggio 2010. Completano la documentazione un estratto conto postale dell'istante

riferito al periodo tra il 1° maggio 2007 e il 1° maggio 2008 (doc. D) e tra il

1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009 (doc. E), oltre alla procura legale (doc.

F) e a delle dichiarazioni scritte (doc. G).

C. Il convenuto si è opposto all'istanza con osservazioni 10 luglio

2012. Egli ha obiettato di avere estinto ogni suo debito per alimenti relativo

al periodo tra gennaio 2007 e dicembre 2010 con la convenzione di divorzio poi omologata

(clausola n. 10), che peraltro tra marzo 2008 (quantomeno gennaio 2009) e marzo

2010 il suo obbligo alimentare era decaduto in quanto i coniugi avevano ripreso

la vita in comune e che, ad ogni modo, sia i contributi alimentari fissati nell'ambito

della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale che quelli

stabiliti con il divorzio erano stati da lui integralmente pagati. Il 12 luglio

2012 egli ha trasmesso un complemento alle osservazioni precisando che l'obbligo

di riversare alla moglie gli assegni familiari era cessato il 1° ottobre 2010 in quanto direttamente percepiti dalla ex moglie. Il 21 agosto 2012, l'istante ha replicato producendo le sue osservazioni dove ha evidenziato che con la citata clausola

nella convenzione di divorzio era stata regolata la liquidazione del regime

matrimoniale nel senso che tutti i rapporti di dare e avere tra le parti erano

da considerarsi liquidati. Ciò detto, i contributi arretrati per lei e per i

figli non erano né acquisti (art. 197 CC) né beni propri (art. 198 CC), e

pertanto non rientravano in questo punto. L'istante ha contestato il pagamento di

tutti gli alimenti dovuti sulla scorta di un conteggio riassuntivo per i mesi da

maggio 2007 a giugno 2012 (doc. 2/AG), quantificando in

fr. 57'482.10 il saldo ancora scoperto, e negando che le parti si siano mai

riconciliate. Infine, ha postulato l'assunzione di alcune prove e l'ammissione

al gratuito patrocinio, allegando ulteriori documenti (doc. 1/ AG a 5/ AG). Il 14 settembre 2012, il convenuto ha

trasmesso una replica [correttamente: duplica] spontanea, eccependo l'autenticità

della dichiarazione scritta di cui al doc. 4/AG e

producendo una serie di documenti (doc. 17 a 25) a sostegno dell'avvenuta riconciliazione fra le parti. All'udienza del 26 novembre 2012 l'istante ha contestato l'ammissibilità del memoriale 14 settembre 2012 confermando i suoi

argomenti; il convenuto ha ribadito il suo punto di vista, precisando di avere riversato

all'ex moglie pure gli assegni per i figli che egli aveva incassato tra il 1°

maggio 2011 e il 31 marzo 2012, e che l'istante percepiva dal 1° aprile 2012

(doc. 26, 27 e 28).

D. Con

decisione 3 dicembre 2012 il Pretore __________ ha respinto l'istanza. Anzitutto,

ha negato l'assunzione delle prove indicate dalla procedente. Con la clausola

n. 10 di cui alla convenzione di divorzio omologata con decisione 23 dicembre

2010, le parti avevano dichiarato di non avere più alcuna reciproca pretesa da

far valere, all'infuori di quelle previste dalla convenzione medesima. Egli ha quindi

escluso l'esistenza di debiti per alimenti a carico del convenuto e a favore dell'istante.

Inoltre, dal conteggio dell'istante risultava che i contributi per i figli

fissati con la decisione di divorzio, stabiliti a partire dal 1° luglio 2010 in poi, erano stati integralmente pagati.

E. Con il presente reclamo la procedente chiede di riformare il giudizio

impugnato nel senso di accogliere l'istanza. Lamenta un'errata applicazione del

diritto e un accertamento inesatto dei fatti. Le due decisioni 3 settembre 2007

e 23 dicembre 2010 riconoscevano all'istante e ai due figli dei contributi

alimentari mensili che, come si poteva evincere dal relativo conteggio

prodotto, non erano stati integralmente versati. Le parti non si erano mai

riconciliate pendente il regime di misure a protezione dell'unione coniugale, argomento

questo che non era comunque di competenza del giudice del rigetto e che,

peraltro, neppure era stato considerato. I contributi alimentari arretrati non erano

stati estinti con il divorzio. Non era compito del giudice del rigetto interpretare

le clausole di una convenzione che non accennava affatto alla rinuncia di contributi

alimentari scaduti. E, con riferimento a quelli per i figli, questo nemmeno sarebbe

stato possibile. A torto il Pretore aveva quindi desunto da una clausola di scioglimento

del regime matrimoniale la rinuncia incondizionata a pretese di mantenimento

per l'istante e per i suoi figli. Il rigetto definitivo dell'opposizione

avrebbe quantomeno dovuto essere concesso per l'importo di fr. 1'000.– di

contributi alimentari scoperti in virtù della sentenza di divorzio, oltre a fr.

4'400.– di assegni familiari (validi dal 1° maggio 2011 al 31 marzo 2012) mai

riversatile. La reclamante ha postulato la concessione del gratuito patrocinio anche

davanti a questa Camera.

L'escusso

si è opposto al reclamo -e alla relativa richiesta di gratuito patrocinio- per

motivi di cui, se del caso, si dirà in seguito.

F. Con

parallelo reclamo, l'istante è parimenti insorta davanti a questa Camera

avverso la decisione 3 dicembre 2012 con cui, per assenza di probabilità di

esito favorevole e di adeguate indicazioni circa la sua situazione patrimoniale

e reddituale, il Pretore __________ ha rigettato la richiesta di gratuito

patrocinio proposta in primo grado, e che sarà oggetto di odierno separato

giudizio.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra

l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto qui

d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309

lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria

(art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321.

cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta

entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi

sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n.

1.

LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse né nuove

conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di

prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ciò detto, presentato il 14 dicembre 2012 avverso la decisione 3

dicembre 2012 del Pretore notificata lo stesso giorno e recapitata l'indomani

(estratto “Tracciamento degli invii” del 18 dicembre 2012), il reclamo è quindi

tempestivo. L'impugnazione è stata notificata all'istante il 2 gennaio 2013:

presentata il 10 gennaio 2013, la risposta al reclamo ossequia senz'altro il termine

di dieci giorni. Per il resto, l'estratto conto postale e il conteggio dei

premi 11 giugno 2012, prodotto in sede di reclamo quale doc. C -oltre alla

decisione impugnata e alla copia della relativa busta d'intimazione (doc. A e B

al reclamo)- non è nuovo in quanto già agli atti quale doc. 5/AG.

2.

Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione

errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifesta-mente errato dei

fatti (lett. b). Di modo che, di per sé, nella misura in cui rimprovera al

Pretore “un accertamento errato dei fatti” (reclamo, pag. 2 n. 1 e pag.

5.

n. 6), il reclamo si rivela a priori irricevibile giacché come tale la censura

sfugge al potere di cognizione dell'autorità di reclamo (Trezzini, Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1408 ad art. 320). Nondimeno,

al lato pratico, nel caso concreto l'errore non danneggia la reclamante. In

effetti l'esistenza di un valido titolo di rigetto giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF

e la contestata estinzione giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF dei contributi

alimentari arretrati in forza della clausola n. 10 della convenzione di divorzio

(reclamo, pag. 4 n. 6), rispettivamente quale conseguenza della ripresa della vita

comune tra coniugi (reclamo, pag. 3 n. 5) -argomento che, ammessa l'estinzione

per rinuncia, il Pretore non ha in realtà affrontato- sono questioni di diritto

e non di mero fatto (Trezzini, op.

cit., pag. 1409 ad art. 320) che l'autorità di reclamo esamina senza limiti.

Sul

reclamo di RE 1

3.

Per

l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Una decisione civile svizzera è esecutiva se (art. 336 cpv. 1

lett. a CPC) è passata in giudicato e se il giudice non ne ha sospeso

l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se (art. 336

cpv. 1 lett. b CPC) pur non essendo ancora passata in giudicato è stata

dichiarata eseguibile anticipatamente (Staehelin,

in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque

esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin,

op. cit., n. 7b ad art. 80). Il giudice del rigetto deve poi accertare

d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione su cui si fonda

l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere

carattere esecutivo (Staehelin, op.

cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84).

4.

La

decisione 3 settembre 2007 del Tribunal Civil __________ in materia di misure a

protezione dell'unione coniugale (doc. B) è stata dichiarata definitiva ed esecutiva

con timbro del 18 dicembre 2009 (doc. 3/AG pag.

12). Essa stabilisce, con effetto dal 18 maggio 2007, in fr. 1'550.– il contributo alimentare mensile per l'istante (doc. B pag. 11 dispositivo n. 6)

e -per quanto d'interesse nel presente caso- in fr. 900.– fino ai 10 anni di

età e in fr. 1'000.– fino ai 16 anni di età (esclusi gli assegni familiari da

versare in aggiunta) quelli per la figlia __________ e per il figlio __________

(doc. B, pag. 11 dispositivo n. 5).

La decisione

23.

dicembre 2010, con cui il medesimo tribunale ha pronunciato il divorzio su

richiesta comune con accordo completo omologando la relativa convenzione sulle

conseguenze accessorie (doc. C), è stata notificata il 3 gennaio 2011 (doc. C

pag. 7) e prodotta agli atti anche dal convenuto che mai ha sollevato dubbi

(osservazioni 10 luglio 2012, pag. 3 seg. ad a; doc. 3) riguardo alla sua

formale efficacia (Staehelin, op.

cit., n. 55 in fine ad art. 80). Dalla convenzione emerge che l'istante non ha

rivendicato alcun contributo alimentare per sé (doc. C pag. 6 dispositivo n.

II/1) e che per ciascun figlio è stato riconosciuto -per quanto qui d'interesse-

un contributo di fr. 1'000.– mensili (oltre agli assegni familiari) fino ai 16 anni

di età a partire dal 1° luglio 2010 (doc. C pag. 6 dispositivo n. II/4).

5.

Considerato

che provvedimenti -fra cui contributi di mantenimento (art. 173 CC)-

pronunciati quali misure a protezione dell'unione coniugale hanno efficacia

pendente una causa di divorzio fino a passaggio in giudicato della decisione

sul principio del divorzio che scioglie in modo definitivo il matrimonio (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80),

rispettivamente fintanto che il giudice del divorzio non li modifica adottando

nuove misure in via cautelare (DTF 137 III 614 consid. 3.2.2; 129 III 60

consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_455/2012 del 5 dicembre 2012,

consid. 2.1), in concreto si ha che la decisione 3 settembre 2007 si riferisce

al lasso di tempo tra il 18 maggio 2007 e il 30 giugno 2010 (sotto, consid. 7),

mentre la decisione 23 dicembre 2010 regge il periodo successivo dal 1° luglio

2010.

al 30 giugno 2012 (sotto, consid. 6).

6.

La

decisione 23 dicembre 2010 costituisce in linea di massima un titolo di rigetto

definitivo per l’incasso forzato dei contributi alimentari a favore dei due

figli relativi al periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 per la somma

totale di fr. 49'200.– (fr. 48'000.– [dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012: fr.

1'000.– x 2 per 24 mesi], oltre gli assegni familiari dal 1° luglio 2010 al 30

settembre 2010 -dopo di allora essendo stati percepiti dall'istante (doc. 2/AG)- di fr. 1'200.– [fr. 200.– x 2 per 3 mesi]). Sennonché nello

stesso conteggio (doc. 2/AG) l'istante attesta di

avere percepito tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2012 una cifra pari a fr.

49'200.– (colonna “payer par le mari”: fr. 14'200.– [1° luglio-31

dicembre 2010], fr. 23'000.– [1° gennaio-31 dicembre 2011] e fr. 12'000.– [1°

gennaio-30 giugno 2012]). Di conseguenza, nessuna delle pretese alimentari

riferite al periodo tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2012 è oggetto dell'esecuzione

qui in esame. Nella misura in cui ha ritenuto che “non risultano scoperti

per i contributi alimentari in favore dei figli decisi con la sentenza di

divorzio” (decisione impugnata, pag. 4 in basso), il giudizio del Pretore è quindi corretto e merita conferma.

La reclamante

tenta invero di giustificare la concessione del rigetto definitivo dell'opposizione

limitatamente a fr. 1'000.– (reclamo, pag. 4 n. 6 in basso). Ma invano, giacché non considera l'importo di pari entità versato in più (rispetto a

quanto dovuto) dall'escusso tra ottobre e dicembre 2010, circostanza di cui il

suo stesso conteggio riassuntivo dà atto (doc. 2/AG).

La critica si rivela altresì infondata laddove accenna agli assegni familiari percepiti

dal convenuto tra il 1° maggio 2011 e il 31 marzo 2012 e che -a suo dire- mai

le sarebbero stati riversati. In proposito basti ricordare che, sotto questo

profilo, il conteggio da lei proposto non rivendica alcunché (doc. 2/AG). D'altra parte, sulla base dei documenti datati luglio 2012 (doc.

26, 27 e 28) risulta che il corrispondente importo di fr. 4'400.– incassato dal

convenuto è stato bonificato in data 31 luglio 2012 sul conto postale intestato

all'istante (doc. 5/AG pag. 7). E, del resto, all'udienza

tenutasi il 26 novembre 2012, quest'ultima non ha contestato l'avvenuto

versamento eccepito dall'escusso (verbale, pag. 2 in alto). Di modo che, sotto questo profilo, l'argomento è finanche nuovo e quindi inammissibile

(art. 326 cpv. 1 CPC).

7.

Sull'altro

fronte, la decisione 3 settembre 2007 legittimerebbe l'incasso forzato dei

contributi alimentari diventati esigibili tra il 18 maggio 2007 (sopra, consid.

4) e il 30 giugno 2010, per un totale di fr. 140'876.–. Essi comprendono quelli

a favore della figlia __________ (fr. 390.– [18 maggio 2007 al 31 maggio 2007:

quota parte di fr. 900.– per 13 giorni], fr. 28'800.– [1° giugno 2007 al 30

gennaio 2010: fr. 900.– per 32 mesi] e fr. 5'000.– [1° febbraio al 30 giugno

2010: fr. 1'000.– per 5 mesi]), del figlio __________ (fr. 390.– [18 maggio

2007.

al 31 maggio 2007: quota parte di fr. 900.– per 13 giorni] e fr. 33'300.–

[1° giugno 2007 al 30 giugno 2010: fr. 900.– per 37 mesi]), degli assegni

familiari per entrambi (fr. 174.– [18 maggio 2007 al 31 maggio 2007: quota

parte di fr. 200.– x 2 per 13 giorni] e fr. 14'800.– [1° giugno 2007 a 30 giugno 2010: fr. 200.– x 2 per 37 mesi]) e dell'istante (fr. 672.– [18 maggio 2007

al 31 maggio 2007: quota parte di fr. 1'550.– per 13 giorni] e fr. 57'350.– [1°

giugno 2007 al 30 giugno 2010: fr. 1'550.– per 37 mesi]). A ben vedere quindi, alla

luce del conteggio allestito dalla stessa istante (doc. 2/AG) che dà atto dell'avvenuto versamento tra il 1° maggio 2007 e il 30

giugno 2010 ad opera del convenuto di fr. 85'017,90 (colonna “payer par le

mari”: fr. 19'200.– [1° maggio-31 dicembre 2007], fr. 45'117.90 [1°

gennaio -31 dicembre 2008], fr. 13'500.– [1° gennaio-31 dicembre 2009] e fr.

7'200.– [1° gennaio-30 giugno 2010]), questa decisione rappresenta senz'altro un

valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione per il relativo

scoperto di fr. 55'858.10 e, conseguentemente, anche per il minore importo di

fr. 50'000.– di cui al precetto esecutivo fatto spiccare dall'istante (doc. A).

8.

Se

il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di

un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via

definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della

decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF). Successiva

alla decisione 3 settembre 2007, la pretesa estinzione eccepita in forza della decisione

23.

dicembre 2010 -titolo esecutivo valido ed efficace (sopra, consid. 4)- è quindi

senz'altro proponibile in ordine di tempo (cfr. DTF 138 III 583 consid. 6.2,

pag. 586).

8.1

Il

Pretore ha ritenuto che in forza della decisione 23 dicembre 2010, valida

giuridicamente quanto la decisione 3 settembre 2007, le parti avevano pattuito e

dichiarato in modo estremamente chiaro di non vantare più reciproche pretese

all'infuori di quelle indicate nella convenzione omologata dal giudice del

divorzio. Egli ha quindi considerato fondata la tesi del convenuto il quale

pretendeva avere così estinto tutti i suoi obblighi -compresi quelli di mantenimento-

verso l'istante antecedenti la decisione di divorzio e la convenzione

(decisione impugnata, pag. 4 nel mezzo). La reclamante sostiene -come già

davanti al Pretore (osservazioni 21 agosto 2012, pag. 2 ad 2a)- che la clausola

cui si è riferito il primo giudice riguarda soltanto la liquidazione del regime

matrimoniale vigente tra gli allora coniugi ma non questioni legate al

mantenimento: in effetti la convenzione non accenna a pretese per alimenti

arretrati -nel qual caso sarebbe stato precisato- fermo restando peraltro che a

fronte della situazione finanziaria dell'istante il giudice del divorzio non

avrebbe mai omologato un accordo di rinuncia a contributi arretrati per lei e

per i figli (reclamo, pag. 4 n. 6). L'istante rimprovera il Pretore per avere

analizzato e interpretato la convenzione di divorzio arrogandosi le competenze

di un giudice ordinario (reclamo, pag. 4 n. 6).

8.2

La

reclamante sembra con ciò voler richiamare qui la prassi del Tribunale federale

laddove stabilisce che non compete al giudice chiamato a pronunciare il rigetto

definitivo dell'opposizione rivedere o interpretare un titolo di credito (DTF

124.

III 501 consid. 3a), che dandosi una decisione giudiziaria poco chiara o

incompleta spetta al giudice di merito l'onere di portare necessaria chiarezza e

dissipare eventuali dubbi (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3; 135 III 315 consid.

2.

; 124 III 501 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 2 settembre 2011

5A_487/2011 consid. 3.1; 13 aprile 2007 5P.514/ 206 consid. 3.1), che il

giudice del rigetto non è però strettamente tenuto ad attenersi al solo

Dispositivo

dispositivo, ma può anche appoggiarsi ai motivi della decisione posta in

esecuzione (DTF 134 III 656 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 2

settembre 2011 5A_487/2011 consid. 3.1; 22 febbraio 2006 5P.324/2005,

pubblicata in: SZZP [Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozessrecht] 2006

pag. 296) e che l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione può essere

respinta solo se a fronte di quei motivi permangono dubbi ed incertezze (DTF

134 III 656 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 22 febbraio 2006

5P.324/2005, pubblicata in: SZZP 2006 pag. 296).

8.3. La

censura è nondimeno equivoca giacché la reclamante pare così voler scorgere una

parvenza di dubbio nel contenuto della clausola di cui alla convenzione di

divorzio omologata con decisione 23 dicembre 2010 in base alla quale il Pretore ha considerato provata l'eccezione di estinzione sollevata dal convenuto.

Ciò non è il caso nella fattispecie. Come già ricordato

dal primo giudice, il tenore della controversa clausola è il seguente: “Moyennant

la bonne et fidèle exécution de l'ensemble des points découlant de la présente

convention, Monsieur CO 1 et Madame RE 1 déclarent n'avoir plus aucune

prétention à faire valoir l'un envers l'autre.” (doc.

C pag. 7 dispositivo n. II/10). E, sotto questo profilo, la frase risulta esplicita

ed inequivocabile. Nemmeno il fatto che, contestualmente

all'omologazione di questa clausola, il giudice del divorzio abbia precisato di

prendere “acte des dispositions de la convention relatives à la liquidation

du régime matrimonial, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de

remettre en question la solution voulue par les époux, qui relève de leur libre

disposition et n'apparaît pas manifestement inéquitable” (doc. C pag. 5 n. 3.4), cambia la sostanza. Basti in effetti ricordare che

secondo l'art. 205 cpv. 3 CC è appunto nell'ambito dello scioglimento del

regime matrimoniale che i coniugi regolano anche e fra l'altro i reciproci

debiti, di qualsiasi natura essi siano (Hausheer/Aebi-Müller,

in: Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3a ed., Basilea 2006, n. 22 ad art. 205), e l’eventuale rinuncia a far

valere reciproche pretese esulanti dalla convenzione di divorzio comprende

anche i crediti sorti nella procedura di protezione dell’unione coniugale

(sentenza del Tribunale federale del 6 aprile 2011 5A_608/2010 consid. 3.2.1 e

3.2.2), purché, come nel caso in esame, la convenzione sia definitiva e la

rinuncia inequivocabile (a contrario: sentenza del Tribunale federale del 10

maggio 2012 5A_869/2011 consid. 4.1 e 4.3, in cui però la convenzione di

divorzio, appellata, prevedeva un pagamento compensatorio). Di modo che, nella

misura in cui ha considerato provata l'estinzione ai sensi dell'art. 81 cpv. 1

LEF delle pretese alimentari arretrate a favore dell'istante, e in questi

termini ha quindi respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, il

giudizio del Pretore merita conferma.

8.4. Certo

è che, in quanto riferita alle sole pretese in essere fra istante e convenuto

(sopra, consid. 8.3), la citata clausola n. 10 non avrebbe efficacia in

relazione ai figli, e quindi neppure a fronte di eventuali loro pretese

alimentari arretrate esigibili vigente il regime di misure a protezione

dell'unione coniugale. Come detto però (sopra, consid. 7), la decisione 3

settembre 2007 costituisce in linea di massima un valido titolo di rigetto per la

somma complessiva di fr. 140'876.–. Di questi fr. 82'854.– sono i contributi

alimentari (inclusi gli assegni familiari) per i due figli (fr. 390.–, fr.

28'800.–, fr. 5'000.–, fr. 390.–, fr. 33'300.–, fr. 174.– e fr. 14'800.–),

mentre fr. 58'022.– quelli per l'istante (fr. 672.– e fr. 57'350.–). In base al

suo stesso conteggio, l'istante dichiara di avere già percepito tra il 1°

maggio 2007 e il 30 giugno 2010 fr. 85'017.90 (sopra, consid. 7). Pertanto, se

ne deduce che i contributi alimentari arretrati per i figli maturati tra il 18

maggio 2007 e il 30 giugno 2010 sono tutti stati pagati, mentre lo scoperto che

ne deriva -la differenza di fr. 55'858.10 (fr. 140'876.– ./. fr. 85'017.90)- include

soltanto pretese a favore della procedente che tuttavia -per i suesposti motivi

(sopra, consid. 8.3)- il convenuto ha provato essere state estinte ai sensi

dell'art. 81 cpv. 1 LEF. La decisione 3 settembre 2007 non può così costituire un

valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione nell'ambito dell'esecuzione

promossa dall'istante fino a concorrenza di un importo addirittura inferiore

(fr. 50'000.–). Infondato, il reclamo va così respinto.

9. A

fronte di ciò, non occorre disquisire oltre in merito alla supposta riconciliazione

tra le parti occorsa tra marzo 2008 (rispettivamente gennaio 2009) e marzo 2010

(sopra, consid. C). Basti soggiungere soltanto che, pur trattandosi di un

argomento di per sé proponibile anche in sede di rigetto definitivo

dell'opposizione, il fatto che un coniuge sia ritornato a vivere con l'altro

non è direttamente rilevante (CEF, 15 settembre 2009 [inc. 14.2009. 61] consid.

6 con riferimenti).

Sull'istanza

di gratuito patrocinio

10. Davanti

a questa Camera, la reclamante postula l'ammissione al gratuito patrocinio. Ora,

giusta l'art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto

dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità

di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. L'istante deve

esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale ai sensi dell'art. 119 cpv.

2 CPC e deve rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il

procedimento giudiziario senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello

della famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1, pag. 232; sentenza del Tribunale

federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 3.3; Trezzini, op. cit., pag. 465 seg. ad art. 117; Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger,

Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 117). Il giudice statuisce

sulla domanda di gratuito patrocinio in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3

CPC) e la sua decisione di regola non ha effetto retroattivo (art. 119

cpv. 4 CPC) pur includendo gli atti processuali eseguiti contestualmente alla

presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, op. cit., pag. 485 ad art. 119).

L'istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta in sede

di ricorso, indipendentemente dalle decisioni di prima istanza (art. 119 cpv. 5

CPC; Trezzini, op. cit., pag. 486

ad art. 119). La valutazione delle probabilità di successo si esegue con riferimento

al rimedio di diritto ed è pertanto decisivo sapere se il reclamo sarà

verosimilmente accolto (Rüegg, op.

cit., n. 21 ad art. 117).

11. In

concreto, in questa sede l'istante si è limitata a produrre un estratto del

conto postale valido dal 1° novembre 2011 al 19 agosto 2012, oltre al conteggio

11 giugno 2012 dei premi cassa malati per lei e i figli con il relativo

sussidio cantonale riconosciuto (doc. C al reclamo), documento questo che peraltro

già faceva parte quale doc. 5/AG del fascicolo

processuale di prima sede (sopra, consid. 1). Ma, ciò non basta per suffragare

un attuale stato d'indigenza dell'interessata. Trattandosi di un presupposto

che deve essere valutato in base alla situazione

economica globale della richiedente al momento della presentazione della

domanda (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 2 consid. 2a; 120 Ia 179; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Zurigo/Basilea /Ginevra

2011, n. 4 ad art. 117), diventa altresì inutile il generico

rinvio a “documenti giustificativi relativi alle sue entrate e spese mensili

già agli atti” (reclamo, pag. 5). D'altra parte, a fronte della recente

giurisprudenza del Tribunale federale che ha ricordato che spetta a chi mira a

vedersi riconoscere il beneficio del gratuito patrocinio farsi -per quanto

ragionevolmente possibile- parte attiva e quindi allegare e dimostrare la

propria indigenza, giudicando inammissibile che il richiedente “esponga e

documenti la propria situazione "a spizzico", poco per volta” (sentenza

del Tribunale federale 5D_114/ 2012 del 4 ottobre 2012 consid. 2.3.2;5A_565/ 2011

del 14 febbraio 2012 consid. 4.3.1), anche la disponibilità manifestata dalla

reclamante a “se del caso” aggiornare i documenti nel corso della

presente procedura (reclamo, pag. 5) non merita tutela. Con ciò in effetti l'interessata

nemmeno sembra considerare che la procedura di rigetto dell'opposizione è altresì

retta dal rito sommario (sopra, consid. 1). E, se è vero che l'istante sostiene

di non lavorare attualmente e di vivere “presso i genitori per poter

procedere ad una formazione professionale per permetterle di far fronte al suo

futuro e a quello dei suoi figli” e che “le uniche entrate sono quindi i

contributi alimentari pagati dal convenuto in favore dei figli” (reclamo, pag.

5), è altrettanto vero che essa nemmeno si preoccupa di spendere una parola in

merito alla formazione intrapresa, né prova a fornire spiegazioni riguardo alla

necessità effettiva di interrompere l'attività lavorativa che almeno fino ad

aprile 2011 pare avere regolarmente svolto (salario dicembre 2010, gennaio ad

aprile 2011: doc. C al reclamo o 5/AG, pag. 1, 2 e 3).

Oltretutto, essendo questi argomenti che già davanti al Pretore l'interessata

evocava a conforto della richiesta di gratuito patrocinio in quella sede

(osservazioni 21 agosto 2012, pag. 4), la quale è stata respinta anche perché non

era stata comprovata la situazione reddituale e patrimoniale (sopra, consid. F),

neppure si giustificherebbe un ulteriore invito da parte di questa Camera (Rüegg, op. cit., n. 3 ad art. 119) a

completare la domanda. Aggiungasi peraltro che il mantenimento dei figli risulta

per il resto coperto dai contributi regolarmente versati a loro favore (doc. C

al reclamo o 5/AG). Il presupposto dell'indigenza dell'istante

non può così considerarsi adempiuto.

12. In assenza di uno dei

presupposti cumulativi che legittimano la concessione del gratuito patrocinio,

la relativa richiesta deve essere respinta, senza che sia necessario statuire

in merito alle probabilità di successo del presente reclamo.

Sugli

oneri processuali

13. Il

reclamo va così respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. Davanti

a questa Camera, le spese processuali per l'evasione del reclamo (art. 95 cpv.

2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), insieme all'obbligo di rifondere alla controparte

un'indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) sulla base del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non vengono per contro prelevate spese

processuali in relazione all'esame della richiesta di conferimento del gratuito

patrocinio davanti a questa Camera (art. 119 cpv. 6 CPC).

Ai fini

dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) il valore litigioso

determinante è di fr. 50'000.–.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 117 segg., 251

lett. a, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e

la LTF,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. L'istanza

di gratuito patrocinio presentata dalla reclamante è respinta.

3. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 350.–, è posta a carico della

reclamante, con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 500.– a titolo

di ripetibili.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 50'000.–, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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