14.2012.206
Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi alimentari fissati in decisione sulle misure a protezione dell'unione coniugale. Rapporto con quelli stabiliti in sede di divorzio. Valido titolo per co
24 gennaio 2013Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.206
Data decisione, Autorità:
24.01.2013, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi alimentari fissati in decisione sulle misure a protezione dell'unione coniugale. Rapporto con quelli stabiliti in sede di divorzio. Valido titolo per contributi arretrati se non c'è una riserva generica di computare quanto già versato
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
RECLAMO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 3 CPC
art. 320 CPC
art. 336 cpv. 1 let. a CPC
art. 336 cpv. 1 let. b CPC
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 48 let. e cf. 1 LOG
Incarto n.
14.2012.206
Lugano
24 gennaio
2013
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 3 ottobre 2012 da
CO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
RE 1
(patrocinato dall' PA 1)
volta ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 30
agosto/25 settembre 2012 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto __________,
con decisione 6 dicembre 2012 (inc. SO.2012.655), ha così stabilito:
“1. L'istanza è
parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________,
è respinta in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 38'853.80,
oltre interessi del 5% dal 30 agosto 2012.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 500.–, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive
di fr. 124.–, sono poste a suo carico in ragione di 2/5 e per la rimanenza
(3/5) sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr.
260.– a titolo di ripetibili ridotte.
3. omissis.”
Decisione impugnata dal convenuto che con reclamo 17 dicembre 2012 ne
postula la riforma nel senso di respingere l'istanza e mantenere l'opposizione,
protestate tasse, spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;
richiamato il decreto presidenziale del 18 dicembre 2012 con cui al
reclamo è stato concesso l'effetto sospensivo contestualmente richiesto;
preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta al reclamo]
21 gennaio 2013 dove l'istante propone la reiezione del reclamo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 30 agosto/25 settembre
2012 dell'UEF __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l'incasso di fr. 64'740.20
oltre interessi al 5% dall'8 agosto 2012. Quale titolo di credito ha indicato: “Differenza
alimenti versati e dovuti secondo sentenza Tribunale d'appello 25 maggio 2012 e
meglio come da allegati” (doc. D), producendo un dettagliato conteggio per
il periodo tra il 1° marzo 2008 e il 31 agosto 2012. Interposta tempestiva
opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
Fatti
B. La
pretesa si fonda sulla decisione 25 maggio 2012 emessa in materia di misure a
protezione dell'unione coniugale con cui la prima Camera civile del Tribunale
d'appello -a parziale riforma della sentenza pretorile 30 dicembre 2009- ha condannato
il convenuto a versare contributi alimentari mensili (compresi gli assegni
familiari) per il periodo dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2010 di fr. 5'560.–
per l'istante, di fr. 1'665.– per il figlio __________ e di fr. 1'250.– per la
figlia __________ e, dopo il 1° settembre 2010, di fr. 4'515.– per l'istante,
di fr. 1'795.– per il figlio __________ e di fr. 1'705.– per la figlia __________
(doc. B). Figurano altresì agli atti la menzionata decisione 30 dicembre 2009
della Pretura __________ (doc. A), le decisioni 28 ottobre 2011 (doc. C)
-insieme alla relativa comunicazione di appello (doc. G)- e 14 novembre 2012
(doc. F), entrambe della Pretura __________ ed emesse in materia di
provvedimenti cautelari, oltre alla procura legale (doc. E).
C. Con osservazioni 25 ottobre 2012, il convenuto ha avversato
l'istanza. La decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale
d'appello invocata quale titolo di rigetto aveva effetti solo fino a settembre
2011, dopo di che alle misure a protezione dell'unione coniugale erano
subentrati i provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice del divorzio il 28
ottobre 2011 e l'accordo da lui omologato il 7 febbraio 2012. In tal senso, già si era peraltro espresso lo stesso giudice del divorzio il 21 settembre 2012
(doc. 1). L'escusso ha contestato il conteggio dell'istante in relazione alla
ripartizione dei contributi alimentari da lui dovuti tra marzo 2008 e settembre
2011. Ritenuto che per stessa ammissione della moglie da marzo 2008 ad agosto
2012 egli aveva versato almeno fr. 380'333.50 -in realtà di più-, computando tale
importo sul debito alimentare scaduto al 30 settembre 2011 e che sempre secondo
il calcolo proposto dall'istante assommava a fr. 357'995.–, diventava evidente
che il convenuto nulla più doveva in forza della decisione 25 maggio 2012. Anzi,
l'eccedenza a suo favore che ne scaturiva avrebbe a sua volta dovuto essere conteggiata
sul saldo ancora dovuto a partire da ottobre 2011, regime che però restava disciplinato
da altri decisioni e accordi. In replica, l'istante ha osservato che queste
ultime decisioni erano state impugnate, motivo per cui nel frattempo restava in
vigore l'assetto dei contributi alimentari di cui alla decisione 25 maggio
2012. Dal canto suo il convenuto ha obiettato di avere ritirato l'appello introdotto
contro la decisione 28 ottobre 2011, come attestava il decreto di stralcio 7
settembre 2012 (doc. 3).
D. Con
decisione del 6 dicembre 2012 il Pretore aggiunto __________ ha parzialmente
accolto l'istanza. La decisione 25 maggio 2012 emessa in materia di misure a
protezione dell'unione coniugale restava esecutiva fino a che non subentrava
una modifica in via cautelare pronunciata nell'ambito della procedura di
divorzio, come appunto accaduto con decisioni 28 ottobre 2011 e accordo
omologato 7 febbraio 2012. Ciò detto, sulla base della sola decisione 25 maggio
2012, egli ha stabilito in fr. 380'460.– l'importo complessivo dovuto dal
convenuto a titolo di contributi alimentari tra il 1° marzo 2008 e il 29
febbraio 2012, a cui andavano aggiunti fr. 3'000.– di ripetibili. Di qui, la
cifra complessiva di fr. 383'460.–. In base al conteggio dell'istante risultava
poi che per il medesimo periodo temporale (1° marzo 2008 - 29 febbraio 2012), quest'ultima
riconosceva di avere incassato la somma fr. 344'606.20, da cui la differenza di
fr. 38'853.80. Sulla scorta della decisione 25 maggio 2012, il Pretore aggiunto
ha concesso il rigetto definitivo dell'opposizione limitatamente a questo
importo, oltre interessi moratori del 5% dal 30 agosto 2012, giorno di
emissione del precetto esecutivo. Per il primo giudice, il convenuto non aveva in
particolare provato né che quanto l'istante sosteneva di avere già incassato tra
il 1° marzo 2008 e il 29 febbraio 2012 fosse errato, né di avere pagato di più e,
più in generale, non aveva dimostrato nessuno dei motivi opponibili secondo l'art.
81 cpv. 1 LEF.
E. Con il presente reclamo l'escusso chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere l'istanza. La decisione 25 maggio 2012 aveva
effetti fino a settembre 2011. Inoltre, riconosceva contributi alimentari con effetto
retroattivo senza però indicare l'ammontare già corrisposto dal marito tra il 1°
marzo 2008 e il 10 gennaio 2010 (giorno cui risaliva l'appello). E, non dava
neppure atto dell'esistenza di un maggior esborso a carico di quest'ultimo di fr.
38'853.80 o di fr. 64'740.20. Di modo che, anche sulla base della prassi del
Tribunale federale (DTF 135 III 315), la decisione 25 maggio 2012 non costituiva
un valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione. Anzi, a ben vedere
l'istanza avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile.
L'istante
si è opposta al reclamo per motivi di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo
-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto
qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.
309.
lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi
essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza
a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti
(art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse
né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi
mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto, presentato il 17 dicembre 2012 avverso la decisione 6 dicembre
2012.
del Pretore aggiunto notificata lo stesso giorno e recapitata l'indomani (estratto
“Tracciamento degli invii” del 21 dicembre 2012), il reclamo è quindi
tempestivo. L'impugnazione è stata notificata all'istante l'8 gennaio 2013 e
ritirata l'indomani (estratto “Tracciamento degli invii” del 22 gennaio 2013): la
risposta al reclamo ossequia quindi il termine di dieci giorni che, scaduto
sabato 19 gennaio 2013, è stato protratto a lunedì 21 gennaio 2013 (art. 142
cpv. 3 CPC).
2.
Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione
errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b). In concreto, il reclamante ribadisce che la decisione 25 maggio 2012
della prima Camera civile del Tribunale d'appello ha effetti fino al 30
settembre 2011, visto che dopo di allora il regime dei contributi alimentari era
stato modificato con decisione cautelare -pendente il divorzio- del 28 ottobre
2011.
(reclamo, pag. 9 n. 15 e 16). Nondimeno, a fronte della prassi del
Tribunale federale (DTF 135 III 315 consid. 2), non la si poteva riconoscere
quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80
cpv. 1 LEF, sia perché non specificava il maggior esborso a carico del marito che
il Pretore aggiunto aveva stabilito in fr. 38'853.80, sia perché non indicava neppure
l'importo di fr. 64'740.20 (reclamo, pag. 9 n. 13 e 14, pag. 10 n. 17, 18 e 20).
Di modo che, a suo dire, l'istanza era persino irricevibile (reclamo, pag. 10
n. 19).
3.
Per
l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Una decisione civile svizzera è esecutiva se (art. 336 cpv. 1
lett. a CPC) è passata in giudicato e se il giudice non ne ha sospeso
l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se (art. 336
cpv. 1 lett. b CPC) pur non essendo ancora passata in giudicato è stata
dichiarata eseguibile anticipatamente (Staehelin,
in: Staehelin/Bauer/ Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque
esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin,
op. cit., n. 7b ad art. 80). Il giudice del rigetto deve poi accertare
d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione su cui si fonda
l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere
carattere esecutivo (Staehelin, op.
cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84).
4.
In concreto
la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello
(doc. B), emessa in materia di misure a protezione dell'unione coniugale (doc.
B, pag. 1), reca l'attestazione di passaggio in giudicato apposta con timbro
della relativa cancelleria in data 16 agosto 2012 (doc. B, pag. 15 in basso). Essa ha riformato il regime dei contributi alimentari di cui alla decisione 30 dicembre
2009.
del Pretore __________ (doc. A; B pag. 3 consid. D e pag. 14 in basso) che, limitatamente a quel punto, ha quindi soppiantato. Il nuovo assetto dei contributi
di mantenimento (assegni familiari inclusi) dovuti dal convenuto nel contesto
delle misure a protezione dell'unione coniugale (doc. B pag. 3 consid. D,
combinato con pag. 14 seg. dispositivo n. 1) è quindi il seguente: dal 1° marzo
2008.
al 31 agosto 2010, fr. 5'560.– per l'istante, fr. 1'665.– per il figlio __________
e fr. 1'250.– per la figlia __________ e, dal 1° settembre 2010 in poi, fr. 4'515.– per l'istante, fr. 1'795.– per il figlio __________ e fr. 1'705.– per la
figlia __________.
4.1
Come
già spiegato dal Pretore aggiunto (decisione impugnata, pag. 4) i provvedimenti
-fra cui i contributi di mantenimento (art. 173 CC)- pronunciati nell'ambito di
una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale hanno efficacia
pendente una causa di divorzio fino a passaggio in giudicato della decisione
sul principio del divorzio che scioglie in modo definitivo il matrimonio (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80),
rispettivamente fintanto che il giudice del divorzio non li modifica adottando
nuove misure in via cautelare (DTF 137 III 614 consid. 3.2.2; 129 III 60
consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_455/2012 del 5 dicembre 2012,
consid. 2.1).
4.2
Nel
presente caso, l'assetto di cui alla decisione 25 maggio 2012, che ha riformato
il dispositivo sui contributi di mantenimento stabiliti con decisione 30
dicembre 2009 (sopra, consid. 4), è appunto stato modificato dal giudice del
divorzio con decisione cautelare del 28 ottobre 2011 (doc. C) -contro cui il
convenuto aveva inizialmente introdotto appello (doc. G), da lui poi ritirato, come
attesta il relativo decreto di stralcio 7 settembre 2012 (doc. 3)- nel senso che
dal mese di novembre 2011, il contributo per l'istante andava ridotto a fr.
3'165.05 (doc. C pag. 6). Di modo che, verso quest'ultima -ma non verso i
figli- l'obbligo alimentare sancito con decisione 25 maggio 2012 è decaduto il 30
[corretta-mente: 31] ottobre 2011 come già rilevato dal Pretore aggiunto (decisione
impugnata, pag. 5 verso l'alto). A fronte di ciò, ne segue pertanto che, nella misura
in cui in forza dei provvedimenti cautelari di cui alla decisione del giudice
del divorzio datata 28 ottobre 2011, il reclamante pretende di limitare gli
effetti giuridici della decisione 25 maggio 2012 al mese di settembre 2011
(reclamo, pag. 9 n. 15 e 16), la censura è a priori destituita di qualsiasi
fondamento.
4.3
Non
solo. Dagli atti risulta altresì che l'assetto dei contributi alimentari a
favore dei figli valido sulla base della decisione 25 maggio 2012 della prima
Camera civile del Tribunale d'appello (ossia fr. 1'795.– e fr. 1'705.–, assegni
familiari inclusi: sopra, consid. 4) è stato modificato nell'ambito di una relativa
richiesta introdotta dall'istante, a seguito della quale il giudice del divorzio
ha omologato un accordo raggiunto dalle parti in occasione dell' udienza del 7
febbraio 2012, nel senso che il contributo mensile (assegni familiari inclusi)
a partire dal mese di marzo 2012 per il figlio __________ si attestava a fr.
1'567.50 e, per la figlia __________, a fr. 1'672.50 (doc. F pag. 2 nel mezzo).
4.4
Ciò
posto, la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale
d'appello legittima nel complesso l'incasso di contributi alimentari mensili
(assegni familiari per i figli inclusi) che assommano in totale a fr. 380'460.–,
ovvero quelli diventati esigibili tra il 1° marzo 2008 e il 31 agosto 2010
(ossia fr. 5'560.– per l'istante, di fr. 1'665.– per __________ e di fr.
1'250.– per __________, per 30 mesi: fr. 254'250.–), tra il 1° settembre 2010 e
il 31 ottobre 2011 (ossia fr. 4'515.– per l'istante, fr. 1'795.– per __________
e di fr. 1'705.– per __________, per 14 mesi: fr. 112'210.–) e tra il 1°
novembre 2011 e il 29 febbraio 2012 (ossia fr. 1'795.– per __________ e fr.
1'705.– per __________, per 4 mesi: fr. 14'000.–). A questo, si aggiungono i fr.
3'000.– per ripetibili che l'escusso è stato condannato a versare all'istante (doc.
B pag. 15 dispositivo n. 4).
Di modo
che, a ben vedere, la decisione 25 maggio 2012 costituiva un valido titolo di
rigetto definitivo dell'opposizione per la somma complessiva di fr. 383'460.– e,
di conseguenza -ritenuto che l'istante procedeva per l'incasso della
differenza di contributi alimentare esigibili sulla base di quella sola decisione-
anche per il minore importo di fr. 38'853.80 determinato dal Pretore aggiunto sulla
scorta del conteggio che la stessa istante aveva allestito e prodotto, e da cui
emergeva che nel lasso di tempo tra il 1° marzo 2008 e il 29 febbraio 2012 aveva
incassato in totale fr. 344'606.20 (decisione impugnata, pag. 5 nel mezzo),
punto quest'ultimo su cui l'escusso nulla aveva eccepito di pertinente (decisione
impugnata, pag. 6 verso l'alto).
5.
Invero,
il reclamante obietta che la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile
del Tribunale d'appello non indica in modo esplicito la condanna dell'escusso
al pagamento né dell'importo di fr. 38'853.80 e men che meno di fr. 64'740.20. Mancando
l'effettivo obbligo di pagamento in relazione a questi due importi, per rinvio alla
giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare a DTF 135 III 315, era
quindi escluso che la decisione 25 maggio 2012 potesse considerarsi un valido titolo
di rigetto definitivo (reclamo, pag. 10 n. 17, 18, 19 e 20).
L'argomentazione
è nondimeno fuorviante. Certo, la decisione 25 maggio 2012 pronuncia e fissa
pretese alimentari anche retroattive a favore dell'istante e dei figli, e
meglio a partire dal 1° marzo 2008 (sopra, consid. 4). Ed è altrettanto vero
che nella fattispecie descritta in DTF 135 III 315, il titolo di rigetto
invocato era costituito da una decisione che pure riguardava dei contributi di
mantenimento con effetto retroattivo. Al reclamante pare tuttavia sfuggire che,
in quel contesto, quella decisione conteneva una esplicita riserva concernente
il computo dei pagamenti già eseguiti da effettuarsi sui contributi dovuti (DTF
135.
III 315 consid. A.a). Ciò detto, dovendosi ammettere l'esistenza di una siffatta
riserva, nel caso in cui il giudice omette però di quantificare esattamente la
cifra deducibile e, neanche la motivazione della decisione fornisce elementi
puntuali per determinare quell'importo, si ha che l'obbligo alimentare, seppur fissato
nella sua entità, non lo è per quanto attiene l'effettivo importo che il debitore
è tenuto a pagare: ed è questo che impedisce a priori di riconoscerlo quale valido
titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione (Staehelin, op. cit., n. 41a ad art. 80; DTF 138 III 583
consid. 6.1.1 e 6.1.2; 135 III 315 consid. 2.4, 2.5 e 2.6; sentenza del
Tribunale federale 5A_428/2012 del 20 settembre 2012, consid. 3.3;5A_860/2011
dell'11 giugno 2012, consid. 6.3;5D_62/2009 del 7 ottobre 2009). Ma questa eventualità
non si verifica nel caso in esame poiché la decisione 25 maggio 2012 della
prima Camera civile del Tribunale d'appello non prevede alcuna riserva di
questo genere. Né peraltro il reclamante sostiene il contrario. Ecco perché la
si deve riconoscere quale valido titolo di rigetto definitivo (DTF 138 III 583
consid. 6.2; sentenza del Tribunale federale 5A_428/2012 del 20 settembre 2012,
consid. 3.3).
6.
Il
reclamo va così respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la
soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). In quanto non richieste
(reclamo, pag. 4 n. 4), non si assegnano ripetibili (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Lugano 2011, pag. 430 ad art. 105).
Ai fini
dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso
corrisponde all'importo delle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa
Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) ovvero fr. 38'853.80.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2, 106 cpv. 1, 319 segg. CPC, 48
e 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dal reclamante, resta a suo
carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza è di fr. 38'853.80, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster