Lexipedia

Decisione

14.2012.206

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi alimentari fissati in decisione sulle misure a protezione dell'unione coniugale. Rapporto con quelli stabiliti in sede di divorzio. Valido titolo per co

24 gennaio 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

pretesa si fonda sulla decisione 25 maggio 2012 emessa in materia di misure a

protezione dell'unione coniugale con cui la prima Camera civile del Tribunale

d'appello -a parziale riforma della sentenza pretorile 30 dicembre 2009- ha condannato

il convenuto a versare contributi alimentari mensili (compresi gli assegni

familiari) per il periodo dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2010 di fr. 5'560.–

per l'istante, di fr. 1'665.– per il figlio __________ e di fr. 1'250.– per la

figlia __________ e, dopo il 1° settembre 2010, di fr. 4'515.– per l'istante,

di fr. 1'795.– per il figlio __________ e di fr. 1'705.– per la figlia __________

(doc. B). Figurano altresì agli atti la menzionata decisione 30 dicembre 2009

della Pretura __________ (doc. A), le decisioni 28 ottobre 2011 (doc. C)

-insieme alla relativa comunicazione di appello (doc. G)- e 14 novembre 2012

(doc. F), entrambe della Pretura __________ ed emesse in materia di

provvedimenti cautelari, oltre alla procura legale (doc. E).

C. Con osservazioni 25 ottobre 2012, il convenuto ha avversato

l'istanza. La decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale

d'appello invocata quale titolo di rigetto aveva effetti solo fino a settembre

2011, dopo di che alle misure a protezione dell'unione coniugale erano

subentrati i provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice del divorzio il 28

ottobre 2011 e l'accordo da lui omologato il 7 febbraio 2012. In tal senso, già si era peraltro espresso lo stesso giudice del divorzio il 21 settembre 2012

(doc. 1). L'escusso ha contestato il conteggio dell'istante in relazione alla

ripartizione dei contributi alimentari da lui dovuti tra marzo 2008 e settembre

2011. Ritenuto che per stessa ammissione della moglie da marzo 2008 ad agosto

2012 egli aveva versato almeno fr. 380'333.50 -in realtà di più-, computando tale

importo sul debito alimentare scaduto al 30 settembre 2011 e che sempre secondo

il calcolo proposto dall'istante assommava a fr. 357'995.–, diventava evidente

che il convenuto nulla più doveva in forza della decisione 25 maggio 2012. Anzi,

l'eccedenza a suo favore che ne scaturiva avrebbe a sua volta dovuto essere conteggiata

sul saldo ancora dovuto a partire da ottobre 2011, regime che però restava disciplinato

da altri decisioni e accordi. In replica, l'istante ha osservato che queste

ultime decisioni erano state impugnate, motivo per cui nel frattempo restava in

vigore l'assetto dei contributi alimentari di cui alla decisione 25 maggio

2012. Dal canto suo il convenuto ha obiettato di avere ritirato l'appello introdotto

contro la decisione 28 ottobre 2011, come attestava il decreto di stralcio 7

settembre 2012 (doc. 3).

D. Con

decisione del 6 dicembre 2012 il Pretore aggiunto __________ ha parzialmente

accolto l'istanza. La decisione 25 maggio 2012 emessa in materia di misure a

protezione dell'unione coniugale restava esecutiva fino a che non subentrava

una modifica in via cautelare pronunciata nell'ambito della procedura di

divorzio, come appunto accaduto con decisioni 28 ottobre 2011 e accordo

omologato 7 febbraio 2012. Ciò detto, sulla base della sola decisione 25 maggio

2012, egli ha stabilito in fr. 380'460.– l'importo complessivo dovuto dal

convenuto a titolo di contributi alimentari tra il 1° marzo 2008 e il 29

febbraio 2012, a cui andavano aggiunti fr. 3'000.– di ripetibili. Di qui, la

cifra complessiva di fr. 383'460.–. In base al conteggio dell'istante risultava

poi che per il medesimo periodo temporale (1° marzo 2008 - 29 febbraio 2012), quest'ultima

riconosceva di avere incassato la somma fr. 344'606.20, da cui la differenza di

fr. 38'853.80. Sulla scorta della decisione 25 maggio 2012, il Pretore aggiunto

ha concesso il rigetto definitivo dell'opposizione limitatamente a questo

importo, oltre interessi moratori del 5% dal 30 agosto 2012, giorno di

emissione del precetto esecutivo. Per il primo giudice, il convenuto non aveva in

particolare provato né che quanto l'istante sosteneva di avere già incassato tra

il 1° marzo 2008 e il 29 febbraio 2012 fosse errato, né di avere pagato di più e,

più in generale, non aveva dimostrato nessuno dei motivi opponibili secondo l'art.

81 cpv. 1 LEF.

E. Con il presente reclamo l'escusso chiede la riforma del giudizio

impugnato nel senso di respingere l'istanza. La decisione 25 maggio 2012 aveva

effetti fino a settembre 2011. Inoltre, riconosceva contributi alimentari con effetto

retroattivo senza però indicare l'ammontare già corrisposto dal marito tra il 1°

marzo 2008 e il 10 gennaio 2010 (giorno cui risaliva l'appello). E, non dava

neppure atto dell'esistenza di un maggior esborso a carico di quest'ultimo di fr.

38'853.80 o di fr. 64'740.20. Di modo che, anche sulla base della prassi del

Tribunale federale (DTF 135 III 315), la decisione 25 maggio 2012 non costituiva

un valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione. Anzi, a ben vedere

l'istanza avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile.

L'istante

si è opposta al reclamo per motivi di cui, se del caso, si dirà in seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo

-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto

qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.

309.

lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi

essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza

a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti

(art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse

né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi

mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ciò detto, presentato il 17 dicembre 2012 avverso la decisione 6 dicembre

2012.

del Pretore aggiunto notificata lo stesso giorno e recapitata l'indomani (estratto

“Tracciamento degli invii” del 21 dicembre 2012), il reclamo è quindi

tempestivo. L'impugnazione è stata notificata all'istante l'8 gennaio 2013 e

ritirata l'indomani (estratto “Tracciamento degli invii” del 22 gennaio 2013): la

risposta al reclamo ossequia quindi il termine di dieci giorni che, scaduto

sabato 19 gennaio 2013, è stato protratto a lunedì 21 gennaio 2013 (art. 142

cpv. 3 CPC).

2.

Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione

errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b). In concreto, il reclamante ribadisce che la decisione 25 maggio 2012

della prima Camera civile del Tribunale d'appello ha effetti fino al 30

settembre 2011, visto che dopo di allora il regime dei contributi alimentari era

stato modificato con decisione cautelare -pendente il divorzio- del 28 ottobre

2011.

(reclamo, pag. 9 n. 15 e 16). Nondimeno, a fronte della prassi del

Tribunale federale (DTF 135 III 315 consid. 2), non la si poteva riconoscere

quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80

cpv. 1 LEF, sia perché non specificava il maggior esborso a carico del marito che

il Pretore aggiunto aveva stabilito in fr. 38'853.80, sia perché non indicava neppure

l'importo di fr. 64'740.20 (reclamo, pag. 9 n. 13 e 14, pag. 10 n. 17, 18 e 20).

Di modo che, a suo dire, l'istanza era persino irricevibile (reclamo, pag. 10

n. 19).

3.

Per

l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Una decisione civile svizzera è esecutiva se (art. 336 cpv. 1

lett. a CPC) è passata in giudicato e se il giudice non ne ha sospeso

l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se (art. 336

cpv. 1 lett. b CPC) pur non essendo ancora passata in giudicato è stata

dichiarata eseguibile anticipatamente (Staehelin,

in: Staehelin/Bauer/ Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque

esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin,

op. cit., n. 7b ad art. 80). Il giudice del rigetto deve poi accertare

d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione su cui si fonda

l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere

carattere esecutivo (Staehelin, op.

cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84).

4.

In concreto

la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d'appello

(doc. B), emessa in materia di misure a protezione dell'unione coniugale (doc.

B, pag. 1), reca l'attestazione di passaggio in giudicato apposta con timbro

della relativa cancelleria in data 16 agosto 2012 (doc. B, pag. 15 in basso). Essa ha riformato il regime dei contributi alimentari di cui alla decisione 30 dicembre

2009.

del Pretore __________ (doc. A; B pag. 3 consid. D e pag. 14 in basso) che, limitatamente a quel punto, ha quindi soppiantato. Il nuovo assetto dei contributi

di mantenimento (assegni familiari inclusi) dovuti dal convenuto nel contesto

delle misure a protezione dell'unione coniugale (doc. B pag. 3 consid. D,

combinato con pag. 14 seg. dispositivo n. 1) è quindi il seguente: dal 1° marzo

2008.

al 31 agosto 2010, fr. 5'560.– per l'istante, fr. 1'665.– per il figlio __________

e fr. 1'250.– per la figlia __________ e, dal 1° settembre 2010 in poi, fr. 4'515.– per l'istante, fr. 1'795.– per il figlio __________ e fr. 1'705.– per la

figlia __________.

4.1

Come

già spiegato dal Pretore aggiunto (decisione impugnata, pag. 4) i provvedimenti

-fra cui i contributi di mantenimento (art. 173 CC)- pronunciati nell'ambito di

una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale hanno efficacia

pendente una causa di divorzio fino a passaggio in giudicato della decisione

sul principio del divorzio che scioglie in modo definitivo il matrimonio (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80),

rispettivamente fintanto che il giudice del divorzio non li modifica adottando

nuove misure in via cautelare (DTF 137 III 614 consid. 3.2.2; 129 III 60

consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_455/2012 del 5 dicembre 2012,

consid. 2.1).

4.2

Nel

presente caso, l'assetto di cui alla decisione 25 maggio 2012, che ha riformato

il dispositivo sui contributi di mantenimento stabiliti con decisione 30

dicembre 2009 (sopra, consid. 4), è appunto stato modificato dal giudice del

divorzio con decisione cautelare del 28 ottobre 2011 (doc. C) -contro cui il

convenuto aveva inizialmente introdotto appello (doc. G), da lui poi ritirato, come

attesta il relativo decreto di stralcio 7 settembre 2012 (doc. 3)- nel senso che

dal mese di novembre 2011, il contributo per l'istante andava ridotto a fr.

3'165.05 (doc. C pag. 6). Di modo che, verso quest'ultima -ma non verso i

figli- l'obbligo alimentare sancito con decisione 25 maggio 2012 è decaduto il 30

[corretta-mente: 31] ottobre 2011 come già rilevato dal Pretore aggiunto (decisione

impugnata, pag. 5 verso l'alto). A fronte di ciò, ne segue pertanto che, nella misura

in cui in forza dei provvedimenti cautelari di cui alla decisione del giudice

del divorzio datata 28 ottobre 2011, il reclamante pretende di limitare gli

effetti giuridici della decisione 25 maggio 2012 al mese di settembre 2011

(reclamo, pag. 9 n. 15 e 16), la censura è a priori destituita di qualsiasi

fondamento.

4.3

Non

solo. Dagli atti risulta altresì che l'assetto dei contributi alimentari a

favore dei figli valido sulla base della decisione 25 maggio 2012 della prima

Camera civile del Tribunale d'appello (ossia fr. 1'795.– e fr. 1'705.–, assegni

familiari inclusi: sopra, consid. 4) è stato modificato nell'ambito di una relativa

richiesta introdotta dall'istante, a seguito della quale il giudice del divorzio

ha omologato un accordo raggiunto dalle parti in occasione dell' udienza del 7

febbraio 2012, nel senso che il contributo mensile (assegni familiari inclusi)

a partire dal mese di marzo 2012 per il figlio __________ si attestava a fr.

1'567.50 e, per la figlia __________, a fr. 1'672.50 (doc. F pag. 2 nel mezzo).

4.4

Ciò

posto, la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale

d'appello legittima nel complesso l'incasso di contributi alimentari mensili

(assegni familiari per i figli inclusi) che assommano in totale a fr. 380'460.–,

ovvero quelli diventati esigibili tra il 1° marzo 2008 e il 31 agosto 2010

(ossia fr. 5'560.– per l'istante, di fr. 1'665.– per __________ e di fr.

1'250.– per __________, per 30 mesi: fr. 254'250.–), tra il 1° settembre 2010 e

il 31 ottobre 2011 (ossia fr. 4'515.– per l'istante, fr. 1'795.– per __________

e di fr. 1'705.– per __________, per 14 mesi: fr. 112'210.–) e tra il 1°

novembre 2011 e il 29 febbraio 2012 (ossia fr. 1'795.– per __________ e fr.

1'705.– per __________, per 4 mesi: fr. 14'000.–). A questo, si aggiungono i fr.

3'000.– per ripetibili che l'escusso è stato condannato a versare all'istante (doc.

B pag. 15 dispositivo n. 4).

Di modo

che, a ben vedere, la decisione 25 maggio 2012 costituiva un valido titolo di

rigetto definitivo dell'opposizione per la somma complessiva di fr. 383'460.– e,

di conseguenza -ritenuto che l'istante procedeva per l'incasso della

differenza di contributi alimentare esigibili sulla base di quella sola decisione-

anche per il minore importo di fr. 38'853.80 determinato dal Pretore aggiunto sulla

scorta del conteggio che la stessa istante aveva allestito e prodotto, e da cui

emergeva che nel lasso di tempo tra il 1° marzo 2008 e il 29 febbraio 2012 aveva

incassato in totale fr. 344'606.20 (decisione impugnata, pag. 5 nel mezzo),

punto quest'ultimo su cui l'escusso nulla aveva eccepito di pertinente (decisione

impugnata, pag. 6 verso l'alto).

5.

Invero,

il reclamante obietta che la decisione 25 maggio 2012 della prima Camera civile

del Tribunale d'appello non indica in modo esplicito la condanna dell'escusso

al pagamento né dell'importo di fr. 38'853.80 e men che meno di fr. 64'740.20. Mancando

l'effettivo obbligo di pagamento in relazione a questi due importi, per rinvio alla

giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare a DTF 135 III 315, era

quindi escluso che la decisione 25 maggio 2012 potesse considerarsi un valido titolo

di rigetto definitivo (reclamo, pag. 10 n. 17, 18, 19 e 20).

L'argomentazione

è nondimeno fuorviante. Certo, la decisione 25 maggio 2012 pronuncia e fissa

pretese alimentari anche retroattive a favore dell'istante e dei figli, e

meglio a partire dal 1° marzo 2008 (sopra, consid. 4). Ed è altrettanto vero

che nella fattispecie descritta in DTF 135 III 315, il titolo di rigetto

invocato era costituito da una decisione che pure riguardava dei contributi di

mantenimento con effetto retroattivo. Al reclamante pare tuttavia sfuggire che,

in quel contesto, quella decisione conteneva una esplicita riserva concernente

il computo dei pagamenti già eseguiti da effettuarsi sui contributi dovuti (DTF

135.

III 315 consid. A.a). Ciò detto, dovendosi ammettere l'esistenza di una siffatta

riserva, nel caso in cui il giudice omette però di quantificare esattamente la

cifra deducibile e, neanche la motivazione della decisione fornisce elementi

puntuali per determinare quell'importo, si ha che l'obbligo alimentare, seppur fissato

nella sua entità, non lo è per quanto attiene l'effettivo importo che il debitore

è tenuto a pagare: ed è questo che impedisce a priori di riconoscerlo quale valido

titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione (Staehelin, op. cit., n. 41a ad art. 80; DTF 138 III 583

consid. 6.1.1 e 6.1.2; 135 III 315 consid. 2.4, 2.5 e 2.6; sentenza del

Tribunale federale 5A_428/2012 del 20 settembre 2012, consid. 3.3;5A_860/2011

dell'11 giugno 2012, consid. 6.3;5D_62/2009 del 7 ottobre 2009). Ma questa eventualità

non si verifica nel caso in esame poiché la decisione 25 maggio 2012 della

prima Camera civile del Tribunale d'appello non prevede alcuna riserva di

questo genere. Né peraltro il reclamante sostiene il contrario. Ecco perché la

si deve riconoscere quale valido titolo di rigetto definitivo (DTF 138 III 583

consid. 6.2; sentenza del Tribunale federale 5A_428/2012 del 20 settembre 2012,

consid. 3.3).

6.

Il

reclamo va così respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la

soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). In quanto non richieste

(reclamo, pag. 4 n. 4), non si assegnano ripetibili (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero, Lugano 2011, pag. 430 ad art. 105).

Ai fini

dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso

corrisponde all'importo delle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa

Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) ovvero fr. 38'853.80.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2, 106 cpv. 1, 319 segg. CPC, 48

e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dal reclamante, resta a suo

carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 38'853.80, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster