14.2012.207
Azione di contestazione contro la partecipazione al pignoramento. Ritiro parziale dell’appello con mantenimento dell’impugnativa riguardo alle ripetibili di prima sede. Reiezione della richiesta di tr
22 gennaio 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2012.207
Data decisione, Autorità:
22.01.2013, CEF
Titolo:
Azione di contestazione contro la partecipazione al pignoramento. Ritiro parziale dell’appello con mantenimento dell’impugnativa riguardo alle ripetibili di prima sede. Reiezione della richiesta di trasformazione in reclamo e dell'appello.
DESISTENZA
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
art. 106 cpv. 1 CPC
Incarto n.
14.2012.207
Lugano
22 gennaio
2013
FP/sl/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura accelerata in
materia di esecuzione e fallimenti – inc. AC.2012.25 della Pretura __________ –
promossa con petizione
26 ottobre 2010 da
AP 1
patrocinata da PA 1
contro
AO 1
patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attrice, in applicazione degli art. 115 e
148 vLEF, ha introdotto azione di contestazione contro la partecipazione al
pignoramento a carico di __________, eseguito il 4 ottobre 2010 dall’Ufficio di
esecuzione __________, del credito di fr. 1'647'484.20 in favore della di lui moglie AO 1, chiedendone l’estromissione e, in conseguenza di
ciò, l’attribuzione a favore dell’attrice del relativo dividendo stimato in fr.
374'124.-;
petizione respinta in ordine dal Pretore __________,
con decisione del 6 dicembre 2012 (dispositivo n. 1), con conseguente condanna
della parte attrice al pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.- e alla
rifusione alla parte convenuta della somma di fr. 10'000.- a titolo di
ripetibili (dispositivo n. 2);
sentenza impugnata dalla parte attrice con atto di
appello del 17 dicembre 2012, con il quale si propone, in via principale,
l’accoglimento della petizione e la condanna della convenuta al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 2'000.- e della somma di fr. 10’000.- a titolo di ripetibili,
in via subordinata il rinvio degli atti al Pretore __________, sezione 5, per
nuova decisione e, in via ancor più subordinata, la riforma del dispositivo n.
2 della sentenza impugnata, nel senso che, in caso di reiezione dell’appello, le
ripetibili a suo carico vengano fissate in fr. 2'800.- anziché fr. 10'000.-;
preso atto che in data 11 gennaio 2013 la parte
attrice ha comunicato a questa Camera il ritiro dell’appello nei confronti del
(solo) dispositivo n. 1 della sentenza impugnata (reiezione della petizione in
ordine), dichiarando per contro di mantenere l’impugnativa riguardo alle
ripetibili che il Pretore __________ ha assegnato ad AO 1 (dispositivo n. 2), e
puntualizzando nel contempo che l’impugnativa in questione, in applicazione
dell’art. 110 CPC, deve pertanto essere considerata un reclamo ex art. 319
segg. CPC;
ritenuto che, dato quanto precede, l’appello risulta
privo di oggetto nella misura in cui esso riguarda la richiesta di giudizio
volta all’accoglimento della petizione, avendo come visto, la parte attrice
rinunciato a tale specifico petitum di causa;
rilevato per contro che, non avendo l’insorgente dichiarato
il ritiro dell’appello per quanto riguarda la fissazione delle ripetibili
stabilite nel dispositivo n. 2 della sentenza impugnata (v. domanda proposta in
via ancora più subordinata, atto di appello, ad III/1), tale richiesta di giudizio
rimane pendente, ma non come reclamo (rimedio che ha carattere esclusivo solo
in caso di impugnativa a titolo indipendente, cfr. art. 110 CPC), bensì come
parte dell’appello non soggetta alla dichiarazione di ritiro del medesimo;
ritenuto pertanto che nella misura in cui la parte
attrice si propone di trasformare la richiesta di appello ad III/1 in reclamo,
come se stesse procedendo in base al disposto di cui all’art. 110 CPC, l’atto datato
11 gennaio 2013 è inammissibile, dato che – come visto – il ritiro dell’appello
per quanto riguarda la richiesta di giudizio riservata al merito della causa
non ha comportato il decadimento di quella proposta in via subordinata contro
il dispositivo sulle spese processuali;
che per quanto riguarda il merito dell’impugnativa stessa
di cui alla richiesta di giudizio ad III/1 dell’appello, essa non manca di
disinvoltura, ove solo si consideri che nella misura in cui la petizione fosse
stata accolta, come richiesto nel petitum principale dell’atto di appello,
nulla sarebbe ostato secondo l’appellante alla condanna della controparte al
pagamento di fr. 10’000.- a titolo di ripetibili (v. richiesta di appello, ad
I/1/2, ove per una evidente svista redazionale come beneficiaria delle
ripetibili viene indicata la convenuta anziché l’attrice, ritenuta parte
vincente), mentre che in caso di soccombenza davanti a questa Camera tale importo,
di punto in bianco, non sarebbe più opponibile in quanto – ma solo se posto a
suo carico – non conforme al tariffario applicabile;
che, ciò posto, va pertanto da sé che di fronte a un
atteggiamento contraddittorio del genere, l’appello non può che essere al
riguardo disatteso, per tacere comunque del fatto che alla luce del valore di
causa di fr. 374'124.- indicato dalla stessa parte attrice (v. anche atto di
appello, pag. 2), quanto esposto dal primo giudice nel considerando sulle spese
e sulle ripetibili (pag. 6 in fondo) resiste, comunque sia, alla critica, proposta
invero con poca forza argomentativa;
che dato quanto precede ne discende che nella misura
in cui non è divenuto privo di oggetto a seguito di ritiro del medesimo,
l’appello è respinto, mentre il reclamo proposto in data 11 gennaio 2012,
peraltro senza motivazione, ossia rinviando semplicemente a quanto addotto
nell’appello (il che non va bene), è inammissibile;
che la tassa di giustizia e le spese relative al presente
giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano
ripetibili alla controparte, cui l’atto di appello e il reclamo non sono stati notificati
per osservazioni;
per questi motivi,
richiamata la LTG
pronuncia:
Fatti
1. Nella
misura in cui non è divenuto privo di oggetto, l’appello 17 dicembre 2012 di AP
1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
Il
reclamo 11 gennaio 2013 di AP 1, __________, è inammissibile.
3.
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.- sono posti a carico di AP
1, __________.
4.
Notificazione a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura __________ .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedio
giuridico
Giacché il
valore litigioso della vertenza è di fr. 374'174.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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