14.2012.208
Rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di una decisione di tassazione con attestazione di passaggio in giudicato.
2 gennaio 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2012.208
Data decisione, Autorità:
02.01.2013, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di una decisione di tassazione con attestazione di passaggio in giudicato.
DECISIONE AMMINISTRATIVA
PROCEDURA E DECISIONE
RECLAMO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 253 CPC
art. 309 let. b cf. 3 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 321 CPC
art. 80 cpv. 2 cf. 2 LEF
art. 84 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.208
Lugano
2 gennaio
2013
FP/sl/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 7 novembre 2012 dal
CO 1
rappresentato dal suo RA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti __________, notificato in data 25 ottobre 2012 per il
pagamento di fr. 819.30 oltre interessi e spese, da cui dedurre un acconto di
fr. 300.- versato dal debitore;
istanza accolta dal Giudice di pace __________ con
decisione dell’11 dicembre 2012 (inc. n. S.259);
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 23/25.10.2012 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti __________, il CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr. 819.30
oltre interessi e spese, da cui dedurre fr. 300.- a valere quale acconto
versato al creditore il 1.10.2012, indicando quale titolo del credito l’imposta
comunale 2009 (fr. 819.50) + interessi 2,5% calcolati dal termine di scadenza,
gli interessi aggiornati al 30.9.2012 (fr. 10.50) e la tassa di diffida del
30.3.2012 (fr. 30.-);
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 7
novembre 2012 il procedente ne ha chiesto in giudizio il rigetto definitivo,
allegando la decisione/notifica di tassazione (conguaglio) datata 28.9.2011 –
munita dell’attestazione di passaggio in giudicato - relativa all’imposta
comunale del CO 1 per l’anno 2009 per complessivi fr. 819.30 di cui fr. 537.80
quale imposta sulla sostanza (base cantonale: fr. 537.80) e fr. 281.50 quale
imposta immobiliare (base cantonale: fr. 281’559), il richiamo/bolletta di
pagamento del 31 gennaio 2012, la diffida di pagamento del 31 marzo 2012, e la
decisione di tassazione relativa all’imposta cantonale (IC) 2009 (munita anch’essa
dell’attestazione di crescita in giudicato);
che chiamato
a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 26 novembre 2012 il convenuto
ha comunicato al Giudice di pace __________ di ritenere illegale la procedura
esecutiva avviata dal procedente nei suoi confronti in quanto avrebbe già
versato fr. 300.-, ossia 2/3 dell’importo capitale, di modo che il resto non può
essere oggetto di domanda di esecuzione, ma va incassato in via ordinaria
(diritto del debitore);
che del
resto, ha puntualizzato l’escusso, la cifra richiesta di fr. 819.30 non è corretta,
ossia è superiore a quanto il comune può legalmente esigere (egli è diventato
proprietario dell’immobile al 100% solo in data 29 maggio 2008, di modo che risulta
inesatta la richiesta di imposta comunale del 2008);
che, infine,
il convenuto ha chiesto al giudice di pace che le parti vengano citate a
un’udienza di contradditorio giusta l’art. 245 cpv. 1 CPC;
che avvalendosi
del diritto di replica concessogli con ordinanza del 3 dicembre 2012 dal giudice
di pace, con scritto del 6 dicembre successivo la parte istante si è confermata
nella propria domanda, sottolineando di avere agito sulla base di decisioni
fiscali passate in giudicato e di avere in ogni modo tenuto conto del
versamento dell’acconto di fr. 300.- da parte del convenuto, accreditandolo in
data 8 febbraio 2012;
che con
decisione dell’11 dicembre 2012 il Giudice di pace __________ - premesso in particolare
che in replica la parte istante ha posto in evidenza di avere proceduto in base
a decisioni fiscali passate in giudicato e di avere accreditato l’acconto di
fr. 300.- ricordato dal convenuto nelle osservazioni all’istanza - ha accolto
l’istanza, respingendo pertanto in via definitiva l’opposizione al precetto
esecutivo;
che contro
tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 18 dicembre 2012, criticando
anzitutto il primo giudice per non avere dato seguito alla richiesta di
convocare le parti a un’udienza di contradditorio a causa del rifiuto del RA 1
di una corretta e democratica collaborazione con il cittadino, circostanza all’origine
della sua opposizione al precetto esecutivo;
che, sempre
secondo l’insorgente, il procedente non è legittimato a lamentarsi del mancato
pagamento del dovuto, in quanto egli si è sempre attivato secondo le proprie disponibilità
finanziarie, facendo capo all’entrata mensile costituita dalla AVS di fr. 1'057.-,
ciò che avrebbe dovuto spingere il creditore a concedergli pagamenti rateali;
che,
ricorda dipoi il reclamante, egli ha versato fr. 300.- di acconto sull’imposta
in rassegna, oltre a fr .119.- per l’anno 2010 e fr .119.- per l’anno 2011, proponendosi
di versare la somma di fr. 519.30 restante in tre rate mensili a partire dal
1.1.2013;
che, ciò
posto, il reclamante chiede il condono delle spese giudiziarie di fr. 268.- di
cui fr. 30.- quale tassa di diffida, fr. 53.- quale spese per il precetto
esecutivo, fr. 5.- quale tassa di incasso, fr. fr. 130.- quale tassa di giustizia
e fr. 50.- quale indennità per ripetibili da rifondere all’escutente;
nel prosieguo
del reclamo, l’insorgente si diffonde infine sui passi che intende
intraprendere per ottenere una revisione del valore di stima attribuito al suo
immobile, da lui giudicato eccessiva;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che, secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finale;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n 3
CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata motivata o dalla notifica
a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);
che proposto
il 18 dicembre 2012 a fronte di una decisione pronunciata in data 11 dicembre
2012.
e notificata alle parti più avanti, il rimedio risulta tempestivo e,
quindi, sotto questo profilo, ammissibile;
che in
base all’art 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che nella
misura in cui l’insorgente parrebbe dolersi della violazione del diritto di
essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. anche l’art. 53 cpv. 1
CPC) per non avere il primo giudice dato seguito alla sua richiesta volta alla
citazione delle parti a un’udienza di contradditorio, il reclamo sfugge a disamina;
che per
tacere del fatto che sia l’art. 84 cpv. 2 LEF che l’art. 253 CPC conferiscono
al giudice del rigetto di dare modo alla controparte di presentare oralmente o
per scritto le proprie osservazioni all’istanza, dalla critica rivolta al
riguardo al giudice di pace il reclamante, in definitiva, non trae alcuna conclusione,
nel senso che egli si limita solo a definire la decisione impugnata ingiusta,
senza però chiederne l’annullamento e, in particolare, senza esigere l’emanazione
da parte del primo giudice di una nuova decisione previa audizione orale delle
parti;
che,
anzi, per finire il reclamante nemmeno si è attivato per la reiezione
dell’istanza di rigetto, proponendosi soltanto di poter saldare il debito
mediante versamenti rateali e di essere esentato dal pagamento degli oneri
processuali (ossia dalle spese relative alla causa intentata dalla controparte)
per tenere conto della disponibilità da egli sempre dimostrata nel fare fronte
ai suoi obblighi fiscali (circostanza rilevabile dal pagamento dell’acconto di
fr. 300.- sull’imposta oggetto della presente procedura esecutiva, oltre che
dai due successivi acconti di fr. 119.-,versati sulle imposte per gli anni 2012
e 2011) e, più in generale, delle sue precarie condizioni economiche, potendo egli
contare solo sull’AVS;
che, del
resto, egli non pretende nemmeno di poter ricavare utili spunti da un’udienza orale,
puntualizzando solo di essersi aspettato la citazione all’udienza per l’ingiustificato
rifiuto del CO 1 di una corretta e democratica collaborazione tra cittadino e
comune;
che al riguardo il reclamo va pertanto dichiarato inammissibile;
che per
il resto il rimedio è votato all’insuccesso per le considerazioni che seguono;
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera
(come nella fattispecie, circostanza come tale non contestata e a giusta
ragione, la tassazione comunale in rassegna costituendo titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), l’opposizione è rigettata
in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto o che il termine di pagamento è stato
prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che nel
caso specifico l’insorgente non si avvale di nessuna delle citate eccezioni
liberatorie, proponendosi per contro di ottenere indulgenza, formulando proposte
di pagamento rateale con riferimento alla sua precaria situazione economica;
che tale
argomento sfugge però con ogni evidenza al potere di cognizione di questa
Camera, chiamata solo a verificare se la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione
è conforme agli art. 80 e 81 LEF (ciò che è senz’altro qui il caso), di modo
che la proposta va, dandosene il caso, sottoposta al creditore nel contesto di
un eventuale accordo del genere;
che, infine,
il reclamante non può essere esonerato dal pagamento della tassa di giustizia,
delle spese esecutive e delle ripetibili conseguenti alla sua soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC), facendo chiaramente difetto - comunque sia - le condizioni per
una sua eventuale ammissione, nella sua qualita di parte convenuta, al gratuito
patrocinio, e quindi, per una sua esenzione dalle spese processuali (in casu
dalla tassa di giustizia di fr. 130.-, cfr. art. 118 cpv. 1 lett. b con rif.
all’art. 95 cpv. 2 lett. b CPC), ove solo si consideri che il reclamante dispone
di sostanza di non poco conto, per cui non si può affermare che egli sia
sprovvisto dei mezzi finanziari necessari per far fronte alla modica tassa di
giustizia di fr. 130.- (cfr. art. 117 lett. a. CPC) e che, in ogni modo, la sua
resistenza all’istanza era fin dall’inizio votata all’insuccesso (cfr. art. 117
lett. b CPC), per tacere del fatto che ci si può finanche chiedere se il convenuto
avrebbe dovuto attivarsi già davanti al primo giudice per essere esentato dalle
spese processuali;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità;
che la
tassa di giustizia relativa alla presente decisione dovrebbe seguire la soccombenza,
ossia dovrebbe essere posta a carico dell’insorgente;
che data
la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito
da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
519.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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