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Decisione

14.2012.208

Rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di una decisione di tassazione con attestazione di passaggio in giudicato.

2 gennaio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 23/25.10.2012 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti __________, il CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr. 819.30

oltre interessi e spese, da cui dedurre fr. 300.- a valere quale acconto

versato al creditore il 1.10.2012, indicando quale titolo del credito l’imposta

comunale 2009 (fr. 819.50) + interessi 2,5% calcolati dal termine di scadenza,

gli interessi aggiornati al 30.9.2012 (fr. 10.50) e la tassa di diffida del

30.3.2012 (fr. 30.-);

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 7

novembre 2012 il procedente ne ha chiesto in giudizio il rigetto definitivo,

allegando la decisione/notifica di tassazione (conguaglio) datata 28.9.2011 –

munita dell’attestazione di passaggio in giudicato - relativa all’imposta

comunale del CO 1 per l’anno 2009 per complessivi fr. 819.30 di cui fr. 537.80

quale imposta sulla sostanza (base cantonale: fr. 537.80) e fr. 281.50 quale

imposta immobiliare (base cantonale: fr. 281’559), il richiamo/bolletta di

pagamento del 31 gennaio 2012, la diffida di pagamento del 31 marzo 2012, e la

decisione di tassazione relativa all’imposta cantonale (IC) 2009 (munita anch’essa

dell’attestazione di crescita in giudicato);

che chiamato

a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 26 novembre 2012 il convenuto

ha comunicato al Giudice di pace __________ di ritenere illegale la procedura

esecutiva avviata dal procedente nei suoi confronti in quanto avrebbe già

versato fr. 300.-, ossia 2/3 dell’importo capitale, di modo che il resto non può

essere oggetto di domanda di esecuzione, ma va incassato in via ordinaria

(diritto del debitore);

che del

resto, ha puntualizzato l’escusso, la cifra richiesta di fr. 819.30 non è corretta,

ossia è superiore a quanto il comune può legalmente esigere (egli è diventato

proprietario dell’immobile al 100% solo in data 29 maggio 2008, di modo che risulta

inesatta la richiesta di imposta comunale del 2008);

che, infine,

il convenuto ha chiesto al giudice di pace che le parti vengano citate a

un’udienza di contradditorio giusta l’art. 245 cpv. 1 CPC;

che avvalendosi

del diritto di replica concessogli con ordinanza del 3 dicembre 2012 dal giudice

di pace, con scritto del 6 dicembre successivo la parte istante si è confermata

nella propria domanda, sottolineando di avere agito sulla base di decisioni

fiscali passate in giudicato e di avere in ogni modo tenuto conto del

versamento dell’acconto di fr. 300.- da parte del convenuto, accreditandolo in

data 8 febbraio 2012;

che con

decisione dell’11 dicembre 2012 il Giudice di pace __________ - premesso in particolare

che in replica la parte istante ha posto in evidenza di avere proceduto in base

a decisioni fiscali passate in giudicato e di avere accreditato l’acconto di

fr. 300.- ricordato dal convenuto nelle osservazioni all’istanza - ha accolto

l’istanza, respingendo pertanto in via definitiva l’opposizione al precetto

esecutivo;

che contro

tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 18 dicembre 2012, criticando

anzitutto il primo giudice per non avere dato seguito alla richiesta di

convocare le parti a un’udienza di contradditorio a causa del rifiuto del RA 1

di una corretta e democratica collaborazione con il cittadino, circostanza all’origine

della sua opposizione al precetto esecutivo;

che, sempre

secondo l’insorgente, il procedente non è legittimato a lamentarsi del mancato

pagamento del dovuto, in quanto egli si è sempre attivato secondo le proprie disponibilità

finanziarie, facendo capo all’entrata mensile costituita dalla AVS di fr. 1'057.-,

ciò che avrebbe dovuto spingere il creditore a concedergli pagamenti rateali;

che,

ricorda dipoi il reclamante, egli ha versato fr. 300.- di acconto sull’imposta

in rassegna, oltre a fr .119.- per l’anno 2010 e fr .119.- per l’anno 2011, proponendosi

di versare la somma di fr. 519.30 restante in tre rate mensili a partire dal

1.1.2013;

che, ciò

posto, il reclamante chiede il condono delle spese giudiziarie di fr. 268.- di

cui fr. 30.- quale tassa di diffida, fr. 53.- quale spese per il precetto

esecutivo, fr. 5.- quale tassa di incasso, fr. fr. 130.- quale tassa di giustizia

e fr. 50.- quale indennità per ripetibili da rifondere all’escutente;

nel prosieguo

del reclamo, l’insorgente si diffonde infine sui passi che intende

intraprendere per ottenere una revisione del valore di stima attribuito al suo

immobile, da lui giudicato eccessiva;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che, secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finale;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n 3

CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata motivata o dalla notifica

a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);

che proposto

il 18 dicembre 2012 a fronte di una decisione pronunciata in data 11 dicembre

2012.

e notificata alle parti più avanti, il rimedio risulta tempestivo e,

quindi, sotto questo profilo, ammissibile;

che in

base all’art 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che nella

misura in cui l’insorgente parrebbe dolersi della violazione del diritto di

essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. anche l’art. 53 cpv. 1

CPC) per non avere il primo giudice dato seguito alla sua richiesta volta alla

citazione delle parti a un’udienza di contradditorio, il reclamo sfugge a disamina;

che per

tacere del fatto che sia l’art. 84 cpv. 2 LEF che l’art. 253 CPC conferiscono

al giudice del rigetto di dare modo alla controparte di presentare oralmente o

per scritto le proprie osservazioni all’istanza, dalla critica rivolta al

riguardo al giudice di pace il reclamante, in definitiva, non trae alcuna conclusione,

nel senso che egli si limita solo a definire la decisione impugnata ingiusta,

senza però chiederne l’annullamento e, in particolare, senza esigere l’emanazione

da parte del primo giudice di una nuova decisione previa audizione orale delle

parti;

che,

anzi, per finire il reclamante nemmeno si è attivato per la reiezione

dell’istanza di rigetto, proponendosi soltanto di poter saldare il debito

mediante versamenti rateali e di essere esentato dal pagamento degli oneri

processuali (ossia dalle spese relative alla causa intentata dalla controparte)

per tenere conto della disponibilità da egli sempre dimostrata nel fare fronte

ai suoi obblighi fiscali (circostanza rilevabile dal pagamento dell’acconto di

fr. 300.- sull’imposta oggetto della presente procedura esecutiva, oltre che

dai due successivi acconti di fr. 119.-,versati sulle imposte per gli anni 2012

e 2011) e, più in generale, delle sue precarie condizioni economiche, potendo egli

contare solo sull’AVS;

che, del

resto, egli non pretende nemmeno di poter ricavare utili spunti da un’udienza orale,

puntualizzando solo di essersi aspettato la citazione all’udienza per l’ingiustificato

rifiuto del CO 1 di una corretta e democratica collaborazione tra cittadino e

comune;

che al riguardo il reclamo va pertanto dichiarato inammissibile;

che per

il resto il rimedio è votato all’insuccesso per le considerazioni che seguono;

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione

esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera

(come nella fattispecie, circostanza come tale non contestata e a giusta

ragione, la tassazione comunale in rassegna costituendo titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), l’opposizione è rigettata

in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto o che il termine di pagamento è stato

prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

che nel

caso specifico l’insorgente non si avvale di nessuna delle citate eccezioni

liberatorie, proponendosi per contro di ottenere indulgenza, formulando proposte

di pagamento rateale con riferimento alla sua precaria situazione economica;

che tale

argomento sfugge però con ogni evidenza al potere di cognizione di questa

Camera, chiamata solo a verificare se la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione

è conforme agli art. 80 e 81 LEF (ciò che è senz’altro qui il caso), di modo

che la proposta va, dandosene il caso, sottoposta al creditore nel contesto di

un eventuale accordo del genere;

che, infine,

il reclamante non può essere esonerato dal pagamento della tassa di giustizia,

delle spese esecutive e delle ripetibili conseguenti alla sua soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC), facendo chiaramente difetto - comunque sia - le condizioni per

una sua eventuale ammissione, nella sua qualita di parte convenuta, al gratuito

patrocinio, e quindi, per una sua esenzione dalle spese processuali (in casu

dalla tassa di giustizia di fr. 130.-, cfr. art. 118 cpv. 1 lett. b con rif.

all’art. 95 cpv. 2 lett. b CPC), ove solo si consideri che il reclamante dispone

di sostanza di non poco conto, per cui non si può affermare che egli sia

sprovvisto dei mezzi finanziari necessari per far fronte alla modica tassa di

giustizia di fr. 130.- (cfr. art. 117 lett. a. CPC) e che, in ogni modo, la sua

resistenza all’istanza era fin dall’inizio votata all’insuccesso (cfr. art. 117

lett. b CPC), per tacere del fatto che ci si può finanche chiedere se il convenuto

avrebbe dovuto attivarsi già davanti al primo giudice per essere esentato dalle

spese processuali;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità;

che la

tassa di giustizia relativa alla presente decisione dovrebbe seguire la soccombenza,

ossia dovrebbe essere posta a carico dell’insorgente;

che data

la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito

da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

519.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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