14.2012.209
Fallimento. Pagamento esecuzione. Saldo di ulteriori numerose esecuzioni e nessun attestato di carenza di beni. Solvibilitâ resa verosimile
15 gennaio 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2012.209
Data decisione, Autorità:
15.01.2013, CEF
Titolo:
Fallimento. Pagamento esecuzione. Saldo di ulteriori numerose esecuzioni e nessun attestato di carenza di beni. Solvibilitâ resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.209
Lugano
15 gennaio
2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di fallimento promossa con istanza 25 settembre 2012 da
CO 1
rappr. da: RA 1
contro
RE 1,
patrocinata dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza del 6 dicembre 2012 (SO. 2012.4160) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a
far
tempo da venerdì 7 dicembre 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo del 20 dicembre 2012 ne postula
l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale del 21/27
dicembre 2012 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il
mancato pagamento di fr. 2'902.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di discussione del 28 novembre 2012 nessuno è comparso.
C. Con
decisione del 6 dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 7 dicembre 2012 alle
ore 10.00.
D. Con
il reclamo RE 1 asserisce di avere pagato il suo debito nei confronti
dell’istante, producendo una ricevuta del 20 dicembre 2012 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 3'575.60 a favore di CO 1
(doc. B). La reclamante sostiene poi di avere saldato e di essere intenzionata
a saldare ulteriori procedure esecutive (doc. B). Inoltre, come risulta dal suo
bilancio, dispone di attivi, per prestiti concessi, ammontanti a fr. 450'000.--
(doc. D).
Considerandi
in diritto:
1.
In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Nel
caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 20 dicembre 2012
dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al pagamento di fr. 3'575.60 a saldo
dell’esecuzione in oggetto n. 1545786, per cui avendo provato di avere saldato
il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di
fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta
adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dalle ulteriori ricevute
del 20 dicembre 2012 dell’UE di Lugano, prodotte agli atti, emerge che, oltre
alla predetta esecuzione, la reclamante ne ha saldate altre quattro.
Dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 14 gennaio 2013 si evince infatti
che nei confronti della convenuta sono pendenti 8 esecuzioni per un importo
complessivo di fr. 18'595.55, di cui cinque risultano però essere state saldate,
mentre per un’ulteriore procedura, come si evince dalle ricevute presentate dalla
convenuta, è stato versato un acconto. In un’altra esecuzione è stata invece interposta
opposizione, per cui a questo stadio di procedura il credito non è stato ancora
accertato, mentre per una procedura recente, d’importo modesto, l’opposizione
non è stata interposta. Orbene il fatto che la reclamante ha saldato numerose
esecuzioni e che a suo carico non sono stati emessi attestati di carenza di
beni porta a ritenere che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e
che le sue difficoltà di pagamento sono state solo di natura transitoria
rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr.
SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che, secondo
giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla
verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti
quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di
sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11. 8.
2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la
capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni
portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere
considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va
annullato.
2.
Il
reclamo va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Le spese
dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 6 dicembre 2012 pronunciata dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, (inc. SO.2012.4160) nei confronti di RE 1, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di RE 1 spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da
anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Notificazione:
- ____________________;
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano,
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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