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Decisione

14.2012.209

Fallimento. Pagamento esecuzione. Saldo di ulteriori numerose esecuzioni e nessun attestato di carenza di beni. Solvibilitâ resa verosimile

15 gennaio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il

mancato pagamento di fr. 2'902.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di discussione del 28 novembre 2012 nessuno è comparso.

C. Con

decisione del 6 dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha

dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 7 dicembre 2012 alle

ore 10.00.

D. Con

il reclamo RE 1 asserisce di avere pagato il suo debito nei confronti

dell’istante, producendo una ricevuta del 20 dicembre 2012 dell’Ufficio

esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 3'575.60 a favore di CO 1

(doc. B). La reclamante sostiene poi di avere saldato e di essere intenzionata

a saldare ulteriori procedure esecutive (doc. B). Inoltre, come risulta dal suo

bilancio, dispone di attivi, per prestiti concessi, ammontanti a fr. 450'000.--

(doc. D).

Considerandi

in diritto:

1.

In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Nel

caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 20 dicembre 2012

dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al pagamento di fr. 3'575.60 a saldo

dell’esecuzione in oggetto n. 1545786, per cui avendo provato di avere saldato

il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di

fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta

adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dalle ulteriori ricevute

del 20 dicembre 2012 dell’UE di Lugano, prodotte agli atti, emerge che, oltre

alla predetta esecuzione, la reclamante ne ha saldate altre quattro.

Dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 14 gennaio 2013 si evince infatti

che nei confronti della convenuta sono pendenti 8 esecuzioni per un importo

complessivo di fr. 18'595.55, di cui cinque risultano però essere state saldate,

mentre per un’ulteriore procedura, come si evince dalle ricevute presentate dalla

convenuta, è stato versato un acconto. In un’altra esecuzione è stata invece interposta

opposizione, per cui a questo stadio di procedura il credito non è stato ancora

accertato, mentre per una procedura recente, d’importo modesto, l’opposizione

non è stata interposta. Orbene il fatto che la reclamante ha saldato numerose

esecuzioni e che a suo carico non sono stati emessi attestati di carenza di

beni porta a ritenere che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e

che le sue difficoltà di pagamento sono state solo di natura transitoria

rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr.

SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che, secondo

giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla

verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti

quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di

sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11. 8.

2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la

capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua

incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione

finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni

portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere

considerato reso sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

2.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Le spese

dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento del 6 dicembre 2012 pronunciata dal Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5, (inc. SO.2012.4160) nei confronti di RE 1, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di RE 1 spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da

anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Notificazione:

- ____________________;

- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano,

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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