14.2012.210
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4 febbraio 2013Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2012.210
Lugano
4 febbraio 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa
con istanza del 5 ottobre 2012 da
CO
1
patrocinata
dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata
dall’ PA 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________
del 16/18 aprile 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio per il
pagamento di fr. 163'755.-- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011;
sulla
quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con sentenza
del 10 dicembre 2012 (SO. 2012.690) ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta:
l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è respinta in via provvisoria
limitatamente all’importo di fr. 155'045.00 oltre interessi del 5% dal 1. dicembre 2011.
2. Le spese e la
tassa di giustizia per complessivi fr. 900.--, da anticipare dalla parte
istante, e le spese esecutive di fr. 203.--, sono poste a carico della parte
istante in ragione di 1/20 e per la rimanenza (19/20) sono a carico della convenuta,
la quale rifonderà a controparte fr. 2'950.-- a titolo di ripetibili ridotte.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo del 21 dicembre 2012 postula in via principale l’annullamento della
sentenza con ordine al Pretore aggiunto della Pretura della
Giurisdizione di
Mendrisio-Sud di dare seguito alla sua richiesta del 22 ottobre 2012 di fissare
un’udienza di contraddittorio nel rispetto dell’art. 235 CPC e in
via subordinata
l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni del 21 gennaio 2013 di controparte;
preso atto che con decreto presidenziale del 27 dicembre 2012 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. 780059 del 16/18 aprile 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 (in seguito: CO 1)
ha escusso RE 1 (già __________ SA, in seguito: RE 1) per l’incasso di fr.
163'755.-- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011, indicando quale titolo di
credito: “Contratti di compravendita e fornitura di beni e servizi (l’importo
è composto da fr. 111'755.-- + fr. 52'000.-- corrispondenti a Euro 36'000.--,
valuta 01.01.2011). Accordi di data 21.04.2011/ 02.05.2011/01.12.2011/02.12.2011/lettera
12 marzo 2012 Avv. PA 2 e Avv. PA 1.”
Interposta tempestiva opposizione
dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. L’istante fonda la sua
pretesa su un contratto denominato “contratto riserva di proprietà”
sottoscritto il 7 settembre 2010 da __________ SA (ora RE 1), in qualità di
acquirente, avente per oggetto “nr. 1 tornio orizzontale Padovani labor E
LE200”, “nr. 1 rettifica GMP MDO. RU350” e “nr. 1 tornio per attrezzisti Schaublin
MOD. 102N” per un valore complessivo di fr. 56'700.-- (IVA esclusa), da pagare
a rate, ossia fr. 18'900.-- in anticipo all’ordine con versamento da effettuare
entro il 13 settembre 2010 e l’importo residuo di fr. 37'800.-- al 30 gennaio 2011 (doc. D). RE 1, sempre quale acquirente, ha poi sottoscritto il 30 settembre 2010 un ulteriore contratto denominato “contratto riserva di proprietà”
concernente “nr. 2 presse Perla 25 DEP – nr. Inv. 14858 e 14859”, “nr. 4 presse Essa PLA 15 – nr. Inv. 14853-14854-14855-14856” e “nr. 1 centro di lavoro verticale Bridgeport VMC 1000P3” per un valore complessivo di fr. 225'000.--, IVA
esclusa, da pagare in rate, ossia fr. 54'000.-- in anticipo all’ordine con
versamento da effettuare entro il 23 dicembre 2010, fr. 57'000.-- al 1° marzo 2011, fr. 57'000.-- al 1° giugno 2011 e fr. 57’9000.-- al 1° settembre 2011
(doc. E). L’istante ha inoltre asserito di avere fornito alla convenuta la propria
consulenza tecnica nonché materiale per oltre Euro 30'000.-- (doc. G). Essendo
la convenuta inadempiente, ha accettato un pagamento rateale, nonostante gli
importi per la merce fornita fossero da molto tempo esigibili, per cui con
scritto del 2 maggio 2011 RE 1 si è impegnata a saldare il suo debito come
segue (doc. H): fr. 50'000.00 + IVA entro il 30 aprile 2011, Fr. 50'000.00 + IVA entro il 30 giugno 2011, fr 100'000,00 + IVA entro il 30 agosto 2011, fr. 100'000.00 + IVA entro il 30 settembre 2011 e il saldo residuo entro il 30 novembre 2011, ritenuto che fino al 2 maggio 2011 la convenuta aveva corrisposto unicamente un primo acconto di fr. 20'336.40 (fr. 18'900.-- IVA
esclusa) per la fornitura di cui al doc. D e un importo di fr. 58'104.-- (fr. 54'000.--
IVA esclusa) a titolo di acconto per i macchinari di cui al doc. E. La procedente
ha poi comunicato alla convenuta che, malgrado gli impegni assunti, il 30 novembre 2011 essa era ancora debitrice nei suoi confronti degli importi di fr.
211'754.15 e di Euro 36'940.20 (doc. I). Con scritto 12 marzo 2012 (doc. L),
l’istante ha poi segnalato che l’importo scoperto non era stato corrisposto
nei termini concordati e risultava in parte ancora insoluto a concorrenza di
fr. 111'754.15 e Euro 36'940.20.
C. Con la risposta la convenuta
si è opposta all’istanza di rigetto, non contestando la fornitura dei
macchinari, bensì la loro corretta installazione così come l’asserita
consulenza tecnica e la fornitura di materiale per oltre Euro 30'000.--. RE 1 ha rilevato che la dichiarazione del 2 maggio 2011, di cui al doc. H, evidenziava somme per un
ammontare di oltre fr. 300'000.--, mentre gli importi, di cui ai doc. D ed E,
erano nettamente inferiori, per cui non era possibile risalire dal doc. H ai
presunti crediti ivi indicati. L’escussa ha poi sostenuto che i doc. D ed E
erano contratti di riserva di proprietà e non di compravendita, per cui non
rappresentavano riconoscimenti di debito. La convenuta ha poi osservato che
dalla sua lettera del 2 maggio 2011 (doc. H) non era evincibile a che debito
rispettivamente a quale fornitura si riferiva la proposta di rientro, ritenuto
che da CO 1 aveva acquistato numerosi altri macchinari, a cui controparte non
aveva fatto riferimento. In assenza di un dettaglio contabile delle presunte
fatture scoperte, non era possibile ricostruire l’asserito debito. Inoltre non
vi era alcun riconoscimento di debito in Euro. RE 1 ha d’altronde puntualizzato che, nel caso in cui il doc. H venisse considerato quale accordo tra le
parti, il tasso di mora avrebbe dovuto essere riconosciuto al 3.5% come ivi concordato
con decorrenza dalla data del precetto esecutivo in quanto prima interpellazione
dell’istante risultante agli atti. La convenuta ha infine eccepito la non
corretta installazione dei macchinari e numerosi difetti di quest’ultimi, che
ha elencato nel suo allegato, rilevando che dopo gli interventi iniziali, provati
dalle fatture e dai relativi rapporti, di cui ai doc. 8 e O, che purtroppo non
avevano portato miglioramenti, l’istante si è rifiutata di intervenire,
nonostante i difetti fossero sempre stati segnalati. Pertanto ha dovuto far
capo a ditte e a un consulente esterni (doc. 9 e 10).
Con la replica e la duplica le
parti si sono, in sostanza, riconfermate nelle loro allegazioni.
D. Con decisione del 10 dicembre 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto
parzialmente l’istanza, ritenendo che i contratti sottoscritti dalle parti
(doc. D ed E) così come la lettera del 2 maggio 2011 (doc. H), unitamente ai successivi scambi di posta elettronica del 2 e 13 dicembre 2011 (doc. I e Q),
costituivano, in via di principio, valido riconoscimento di debito per
l’importo di fr. 155'045.-- (fr. 111'755.-- + fr. 43'290.--, quest’ultimo
importo pari a Euro 36'000.-- in applicazione del tasso di cambio Euro/CHF di
1.2025 corrispondente al corso delle divise alla data del precetto esecutivo,
essendo sconosciuto il giorno della domanda d’esecuzione) oltre interessi di
mora al 5% dal 1° dicembre 2011, data del primo sollecito evincibile dagli
atti. In prima sede è stato rilevato che nello scritto del 2 maggio 2011 (doc. H) la convenuta si è riconosciuta debitrice dell’importo di fr. 300'000.--, oltre
all’IVA e al saldo residuo, ovvero, conteggiando anche solo l’IVA, di almeno
fr. 324'000.--. Considerando i successivi pagamenti eseguiti dalla convenuta di
fr. 54'000.-- il 14 luglio 2011 e di fr. 100'000.-- il 16 dicembre 2011 (doc. 3) il primo giudice è pervenuto ad un credito di almeno fr. 170'000.--,
puntualizzando che era pur sempre più elevato dell’importo posto in esecuzione.
D’altro canto, ha precisato il Pretore aggiunto, con i susseguenti scambi di
posta elettronica, la convenuta non ha mai contestato gli importi richiesti di
fr. 211'754.15 e di Euro 36'940.20, impegnandosi anzi ripetutamente e incondizionatamente
a pagarli (doc. I e Q). In prima sede l’eccezione d’inadempimento contrattuale
non è stata ritenuta sufficientemente sostanziata, atteso che le fatture
relative ai rapporti di intervento non apparivano di primo acchito essere riconducibili
ad operazioni dovute a difetti dei macchinari forniti (doc. 8). Inoltre è stato
ritenuto plausibile che qualora le macchine fornite dall’istante fossero state
così difettose da necessitare interventi – eseguiti tra ottobre 2010 e ottobre
2011 come si evince dalle fatture di cui al doc. 8 –, la convenuta avrebbe
segnalato i problemi già a quel momento. Quest’ultima ha invece, senza riserve,
successivamente riconosciuto di essere debitrice dell’istante, dapprima nella
sua lettera del 2 maggio 2011 (doc. H) e poi nella corrispondenza di posta
elettronica del 2 e 13 dicembre 2011 (doc. I e Q), quindi successivamente a
tutti gli interventi oggetto delle fatture di cui al doc. 8. Il primo giudice
ha poi puntualizzato che le contestazioni sono state sollevate solo dopo le
reiterate richieste di pagamento e dopo che il debito era stato riconosciuto,
le contestazioni essendo infatti contenute nelle lettera del 6 febbraio 2012
(doc. O) e del 3 aprile 2012 (doc. 7), scritto quest’ultimo in cui figura, tra
l’altro per la prima volta, una dettagliata notifica dei difetti asseriti.
E. Con il reclamo la convenuta
postula, in via principale l’annullamento della sentenza pretorile e il
rinvio degli atti alla Pretura, affinché, vista la complessità del caso, venga
fissata un’udienza di discussione nel rispetto dell’art. 253 CPC, richiesta
peraltro già formulata con le osservazioni del 22 ottobre 2012, in merito alla quale il primo giudice non si è espresso.
In via subordinata la reclamante
chiede la reiezione dell’istanza, essendo la documentazione prodotta contraddittoria
e non liquida. L’escussa sostiene che non è possibile che lo scritto del 2 maggio 2011 (doc. H), che indica un importo di fr. 300'000.--, faccia riferimento ai
presunti crediti indicati nei contratti di cui ai doc. D ed E per i macchinari
acquistati per fr. 56'700.-- rispettivamente fr. 225'000.--, ossia
complessivamente fr. 281'700.--. Il doc. H non contempla d’altro canto alcun
importo in Euro, per cui non è dato alcun riconoscimento di debito per Euro
36'000.--. Non vi è poi evidenza che gli scritti del 2 e 13 dicembre 2011, inviati per e-mail (doc. I e Q), si riferiscano agli importi indicati nel doc. H,
ritenuto come le valute siano diverse. Secondo la reclamante, la documentazione
prodotta dall’istante è altamente lacunosa, non essendo possibile stabilire
quanto sarebbe da lei dovuto e a quale titolo. Nella denegata ipotesi in cui il
reclamo venisse respinto, gli interessi di mora dovrebbero essere concessi al
massimo al tasso del 3.5%, secondo la pattuizione delle parti di cui allo
scritto del 2 maggio 2011 (doc. H), con decorrenza dalla data del precetto
esecutivo, non risultando dagli atti alcuna precedente interpellazione. La convenuta
sostiene poi che dagli atti prodotti quali doc. 8 è possibile evincere, ben
oltre il grado di verosimiglianza richiesto, che i macchinari forniti dall’istante
presentano innumerevoli difetti.
F. Delle osservazioni di
controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerandi
in
diritto:
1.
Secondo l’art. 319 lett. a
CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finale. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
In base all’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.
La reclamante lamenta la
mancata convocazione delle parti ad un’udienza di discussione, vista la
complessità del caso, nonostante la sua esplicita richiesta con le osservazioni
del 22 ottobre 2012, in merito alla quale il Pretore aggiunto non avrebbe preso
posizione.
Ora se è vero che con le
osservazioni del 22 ottobre 2012 la convenuta ha chiesto, in via preliminare,
la convocazione delle parti per la discussione dibattimentale e nel merito la
reiezione integrale dell’istanza, fatto sta che il primo giudice, con disposizione
ordinatoria del 24 ottobre 2012, ha preso implicitamente e indirettamente
posizione su tale richiesta, assegnando all’istante per la replica un termine
di 10 giorni, poi prorogato. Ricevuta la replica, con disposizione ordinatoria
del 15 novembre 2012, il primo giudice ha assegnato alla convenuta un termine
di dieci giorni, poi pure prorogato, per presentare eventuali osservazioni. Con
la duplica del 5 dicembre 2012 la convenuta si è limitata nel suo petitum a
chiedere la reiezione dell’istanza, non riproponendo la richiesta di
convocazione delle parti a un dibattimento. La sua desistenza, manifestata per
di più tramite un patrocinatore, deve essere considerata quale rinuncia per
atto concludente alla sua precedente richiesta. Non imponendo obbligatoriamente
la LEF e nemmeno il CPC, nel presente caso, la tenuta di un’udienza di
discussione (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC), a differenza da quanto previsto
nelle procedure di fallimento (art. 168 LEF), ne consegue che su questo punto
il reclamo è infondato.
4.
In virtù dell’art. 82 cpv.
1.
LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.1
La nozione di riconoscimento
di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non
è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).
Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta
d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è
identità tra il creditore, il debitore ed il credito (indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui
ai documenti prodotti) (cfr. Cometta,
op. cit., p. 331; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco, 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,
Losanna 2000, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
4.2
Nel caso in
esame è inutile verificare se i documenti denominati “contratto riserva di
proprietà” sottoscritti dalle parti il 7 settembre 2010 (doc. D) rispettivamente il 30 settembre 2010 (doc. E) costituiscono un riconoscimento di
debito nel senso appena ricordato. In effetti, lo scritto del 2 maggio 2011
(doc. H), sottoscritto dall’amministratore unico della convenuta, con cui la
stessa si è impegnata nei confronti dell’istante a “rientrare del debito contratto
con la vostra società per la fornitura di macchinari” con pagamenti di fr.
50'000.-- + IVA al 30 aprile 2011, di fr. 50'000.-- + IVA al 30 giugno 2011, di
fr. 100'000.-- + IVA al 31 agosto 2011, di fr. 100'000.-- + IVA al 30 settembre
2011.
e il saldo residuo al 30 novembre 2011, che complessivamente, conteggiando
l’IVA all’8%, ammontano a almeno fr. 324'000.--, rappresenta incontestabilmente
un riconoscimento di debito chiaro e incondizionato ai sensi dell’art. 82 cpv.
1.
LEF per un importo superiore a quello posto in esecuzione (fr.
163'755.--). La dichiarazione della convenuta, espressa senza
alcuna riserva, è successiva ai contratti di cui ai doc. D ed E. Il fatto che
la causale non sia indicata in modo preciso (“per la fornitura di macchinari”)
è irrilevante, perché anche i riconoscimenti di debito che non menzionano la
causa dell’obbligo riconosciuto sono titoli di rigetto provvisorio
dell’opposizione (Staehelin, op.
cit., n. 90 ad art. 82). È poi evidente l’identità del credito
indicato nel precetto esecutivo e nell’istanza con quello a cui si riferisce
il titolo di rigetto di cui al doc. H, siccome quest’ultimo è chiaramente
indicato sul precetto (“Accordi di data [...] 02.05.2011”).
4.3
Stante il
divieto di aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58
cpv. 1 CPC), il Pretore aggiunto ha correttamente limitato il rigetto
dell’opposizione agli importi, inferiori a quelli risultante dai riconoscimenti
di debito, richiesti dall’istante, ovvero fr. 111'755.-- e Euro
36'000.-- (doc. N e istanza ad 8). Applicando a quest’ultimo ammontare il tasso
di conversione Euro/CHF di 1.2025 in vigore il giorno dell’emissione del precetto esecutivo – e non quello più favorevole
indicato dall’istante –, il primo giudice ha giustamente rigettato
l’opposizione in via provvisoria limitatamente all’importo in capitale di fr.
155’045.--.
4.4
È comunemente
ammesso per motivi di praticità che il procedente possa chiedere il rigetto
dell’opposizione anche per gli interessi di mora, seppure non risultino dal
riconoscimento di debito, purché si tratti di un importo contenuto e agevolmente
accertabile (Staehelin, op. cit.,
n. 32 ad art. 82, con rif.). A differenza dell’ipotesi classica, nel caso in
esame il ricorrente si è però esplicitamente impegnato, nello scritto del 2
maggio 2011 (doc. H), a pagare interessi di mora del 3.5%. Il rigetto va quindi
limitato agli interessi moratori calcolati in base a tale tasso e non a quello
legale del 5% stabilito – in modo non imperativo (DTF 125 III 448) – all’art.
104.
cpv. 1 CO. È irrilevante in questa sede che l’escussa non abbia provato,
come invece afferma nel predetto scritto, che il tasso del 3,5% è stato
concordato dalle parti (con il rilievo che la procedente non ha comunque
contestato tale affermazione nei suoi successivi scritti, cfr. doc. I e L),
perché il giudice non può rigettare l’opposizione per un importo superiore a
quello risultante esplicitamente dal riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1
LEF). D’altronde, la data di decorrenza degli interessi di mora non è il 1°
dicembre 2011 come ritenuto dal primo giudice, bensì il 1° gennaio 2012, dato
che l’istante, nella sua e-mail del 1° dicembre 2011 (doc. I), ha accettato che
l’importo residuo venisse pagato al più tardi entro il 31 dicembre 2011.
5.
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le
eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche
essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art.
82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad
art. 82; Stücheli, op. cit., p.
350, con rif.; Staehelin, op.
cit., n. 87 s. ad art. 82).
5.1
La reclamante
eccepisce di aver regolarmente pagato il prezzo per i macchinari enumerati nel
doc. D con due pagamenti di fr. 29'559,80 il 14 luglio 2011 (doc. 2) e di fr.
11'113,20 il 16 dicembre 2011 (doc. 3), pari complessivamente a fr. 40’673.--.
L’eccezione non le giova, poiché il riconoscimento di debito del 2 maggio
2011.
(doc. H) verte su almeno fr. 324'000.--, importo che, anche tenuto conto
di detti pagamenti, rimane di molto superiore a quello stabilito dal primo
giudice e confermato in questa sede (fr. 155’045.--, cfr. sopra consid. 3).
5.2
La reclamante sostiene che
l’istante non avrebbe adempiuto ai suoi obblighi contrattuali, i macchinari
forniti presentando numerosi difetti, evincibili dalla documentazione prodotta.
a) In merito, la convenuta ha
presentato un plico di rapporti e fatture relative a interventi effettuati sui
macchinari asseritamente forniti dall’istante (doc. 8). Essi sono stati
eseguiti tra il 5 ottobre 2010 e il 13 ottobre 2011 e quindi, in parte, anteriormente allo scritto del 2 maggio 2011, nel quale la convenuta si è riconosciuta, senza riserve e senza segnalare difetto alcuno, debitrice di oltre fr.
324’00.-- e, in parte, anteriormente agli scritti di posta elettronica del 2 e 13 dicembre 2011 (doc. I e Q), in cui la convenuta ha ribadito la sua volontà
incondizionata di saldare tutti i suoi debiti nei confronti dell’istante,
confermata d’altro canto dal pagamento del 16 dicembre 2011 dell’importo di fr. 100'000.-- (doc. 3). Solo con le lettere del 6 febbraio 2012 (doc. O) rispettivamente del 3 aprile 2012 (doc. 7), seguite alle reiterate richieste di
pagamento dell’istante, il patrocinatore della convenuta ha sollevato
contestazioni in merito a difetti riscontrati nei macchinari forniti,
elencandoli per la prima volta dettagliatamente (doc. 7).
b) Ora, il fatto che la
reclamante si è impegnata più volte a saldare i suoi debiti e, almeno in parte,
ha pagato quanto preteso dall’istante incondizionatamente e senza notificare
alcun difetto, porta a ritenere la sua eccezione d’inadempimento contrattuale
non resa sufficientemente verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF.
6.
Ne consegue che il reclamo
va parzialmente accolto, limitatamente alla questione del tasso (del 3,5%) e
del giorno di decorrenza (il 1° gennaio 2012) degli interessi di mora.
La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la pressoché completa soccombenza della reclamante (art. 48,
61.
cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è parzialmente
accolto.
Di conseguenza il
dispositivo n. 1 della decisione del 10 dicembre 2012 (SO.2012.690) del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformato:
“L’istanza
di rigetto provvisorio dell’opposizione del 5 ottobre 2012 promossa da CO 1, __________, contro RE 1, __________, è parzialmente accolta. L’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è
rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 155'045.-- oltre interessi al
3,5% dal 1° gennaio 2012.”
II. La tassa di giustizia di
fr. 1'300.--, anticipata dalla reclamante, resta a suo carico. RE 1 rifonderà a
__________ fr. 3'000.-- per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv. PA 1, __________;
– avv. PA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Rimedio giuridico
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 155'045.--, contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).