Lexipedia

Decisione

14.2012.211

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo tardivo

8 gennaio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2012.211

Lugano

8 gennaio 2013

FP/b/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

composta

dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo

sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa

con istanza 25 ottobre 2012 dalla

Confederazione

Svizzera, Berna

rappresentata

dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona

contro

CO

1

tendente

ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al

Considerandi

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona,

notificato in data 20 agosto 2012;

istanza

accolta dal Pretore del Distretto di Bellinzona con decisione del 29 novembre

2012.

(SO.2012.1152);

sentenza

impugnata dal convenuto con reclamo del 24 dicembre 2012;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che,

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso – come nella fattispecie - per le decisioni nelle pratiche a

tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art.

80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria

(art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni

dalla notificazione della decisione impugnata motivata (come del resto indicato

dal Pretore in calce alla sua decisione) o dalla notifica a posteriori della motivazione

(art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);

che

la decisione impugnata, resa il 29 novembre 2012 e notificata lo stesso giorno

al convenuto per raccomandata, è stata recapitata/ritirata allo sportello di

_______ lunedì 3 dicembre 2012 (cfr. ricerca Track & Trace);

che,

ciò posto, il termine per l’inoltro del reclamo, che ha iniziato a decorrere il

4.

dicembre 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC), è venuto a scadere il 13 dicembre 2012;

che

inoltrato soltanto il 24 dicembre 2012, come rilevabile dalla relativa

raccomandata, il reclamo è perciò intempestivo, di modo che esso va dichiarato

inammissibile;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,

ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 100.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 21'809.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).