14.2012.212
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo tardivo
8 gennaio 2013Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2012.212
Lugano
8 gennaio 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa
con istanza 25 ottobre 2012 dallo
Stato
del Canton Ticino, Bellinzona
rappresentato
dall’Ufficio esazione e condoni, Belllinzona
contro
CO
1, Bellinzona
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al
Considerandi
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona, notificato in data 20 agosto 2012;
istanza
accolta dal Pretore del Distretto di Bellinzona con decisione del 29 novembre
2012.
(SO.2012.1153), ove come parte istante figura erroneamente indicata la
Confederazione Svizzera;
sentenza
impugnata dal convenuto con reclamo del 24 dicembre 2012;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso - come nella fattispecie - per le decisioni nelle pratiche a
tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art.
80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata (come del
resto indicato dal Pretore in calce alla sua decisione) o dalla notifica a
posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);
che
la decisione impugnata, resa il 29 novembre 2012 e notificata lo stesso giorno
al convenuto per raccomandata, è stata recapitata/ritirata allo sportello di
_______ lunedì 3 dicembre 2012 (cfr. ricerca Track & Trace);
che,
ciò posto, il termine per l’inoltro del reclamo, che ha iniziato a decorrere il
4.
dicembre 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC), è venuto a scadere il 13 dicembre 2012;
che
inoltrato soltanto il 24 dicembre 2012, come rilevabile dalla relativa
raccomandata, il reclamo è perciò intempestivo, di modo che esso va dichiarato
inammissibile;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,
ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 100.- sono posti a carico del
reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 27'904.15, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).