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Decisione

14.2012.24

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione di multa fiscale. Contestazione della notifica

28 marzo 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo nr. __________ dell’11/18 marzo 2011 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 30.-, oltre spese esecutive, indicando quale

titolo di credito “Tassa di diffida 05-03-10 n. __________ dip. F__________” ;

che

interposta tempestiva opposizione, con istanza del 17 maggio 2012 il procedente

ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando lo scritto 14 aprile 2010 con il

quale l’Ufficio circondariale di tassazione di _________ha concesso al convenuto

un ultimo e improrogabile termine fino al 10 maggio 2010 per la presentazione

della dichiarazione di imposta 2008 e la decisione 8 maggio 2011 del medesimo

ufficio che, richiamato il precedente richiamo, scaduto infruttuosamente, ha

diffidato lo stesso convenuto a provvedere all’invio della dichiarazione di

imposta entro 10 giorni, con i relativi allegati, infliggendogli una tassa (di

diffida) di fr. 30.- (art. 198 LT e relativo Regolamento), con l’avvertenza che

contro la diffida è dato il rimedio del reclamo per iscritto all’ufficio di

tassazione e che l’inosservanza dell’ordine impartito avrebbe comportato

l’applicazione di una multa fino a fr. 5'000.- (1’000.- fr. in caso di recidiva

in base all’art. 257 LT) e una multa da fr. 5.- a fr. 1'000.- in base all’art.

174 LIFD;

che,

in calce al citato provvedimento, figura la certificazione da parte

dell’Ufficio esazione e condoni “che la presente decisione amministrativa è cresciuta

in giudicato e che è stata regolarmente intimata all’’interessato”;

che chiamato

a esprimersi, con osservazioni del 20 dicembre 2012 il convenuto ha asserito di

non avere mai ricevuto la diffida annessa, la quale non può pertanto essere

cresciuta in giudicato e che il timbro apposto è del mese di maggio 2011, ovvero

successivo alla notifica del precetto esecutivo;

che con

decisione del 24 gennaio 2012 il Giudice di pace supplente del circolo del

Ticino ha accolto l’istanza, rilevando che la tassa di diffida in rassegna,

passata in giudicato, è parificata - come le decisioni di tassazione - a sentenza

esecutiva ai sensi degli art. 80 e 81 LEF, e che la giustificazione addotta

dall’escusso nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2012 non permette di respingere

la domanda;

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 13 febbraio 2012,

ricordando di avere in sede di osservazioni all’istanza eccepito di non avere

mai ricevuto la diffida sulla quale il procedente ha fondato la propria

pretesa, che pertanto non può essere cresciuta in giudicato e di avere anche

fatto notare che la stampiglia di crescita in giudicato sulla stessa diffida è

stata apposta, senza data, su un foglio stampato in data 8 maggio 2011, dopo la

notifica del precetto esecutivo, per poi soggiungere di avere comunque pagato

regolarmente gli acconti e i conguagli e di avere inoltrato la dichiarazione di

imposta 2008 in conformità di un ultimo e improrogabile termine fino al 10

maggio 2010, concessogli il 14 aprile 2010 dall’Ufficio circondariale di

tassazione;

che

l’insorgente reitera dipoi nell’asserire che nella fattispecie la parte istante

non ha provato l’invio della diffida 5 marzo 2010 (recte: 5 maggio 2011),

ragione per la quale la documentazione da essa esibita non può essere

parificata a valido titolo esecutivo, ciò che comporta la reiezione dell’istanza;

che

chiamata ad esprimersi sul reclamo, la parte istante è rimasta silente;

Considerandi

in diritto:

che,

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili finali di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di

rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF(cfr. 309 lett. b n. 3 CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore

può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1

LEF);

che

sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEDF), segnatamente - per quanto qui di rilevo -

le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther,

Grundriss des Schuldbetriebungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e

46);

che,

come correttamente rilevato dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di

rigetto costituito dalla decisione, con la quale l’autorità fiscale ha inflitto

al convenuto una tassa di fr. 30.- per averlo dovuto diffidare a inviare la

dichiarazione fiscale 2008 entro 10 giorni una volta constatato che i precenti

richiami si sono rivelati infruttuosi (cfr. art. 198 LT e 19 del relativo Regolamento

di applicazione);

che

al riguardo all’insorgente non giova eccepire di non avere mai ricevuto la

decisione sulla quale l’escutente ha fondato la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione,

di modo che non sarebbe data l’esecutività del titolo di rigetto, la quale

presuppone la sua regolare intimazione al destinatario, senza che questi

l’abbia impugnata nei termini stabiliti;

che,

secondo la certificazione in calce al provvedimento dell’autorità fiscale, la

decisione di multa a monte della procedura esecutiva è invece passata in giudicato

ed è stata regolarmente intimata all’interessato;

che

facendo proprio tale riscontro il Giudice di pace supplente non ha violato il

diritto e nemmeno ha accertato i fatti in modo manifestamente erroneo, ove

soltanto si consideri che l’insorgente, posto di fronte alla citata sanzione,

di cui a suo modo di vedere avrebbe preso conoscenza soltanto in un secondo

tempo, ovvero nel corso della procedura esecutiva a suo carico, e di cui ne

contesta con fermezza la legittimità, non pretende di averlo impugnato facendo

capo al rimedio di diritto espressamente indicato nella relativa decisione

(come visto in suo possesso), segnatamente non pretende di essersi attivato al

fine di invalidare l’attestazione di esecutività rilasciata dalla competente

autorità fiscale, eccependo la non avvenuta notifica della diffida e del

conseguente decreto di multa e l’assenza dei requisiti che la giustificano;

che,

detto in altri termini, fosse vero quanto sostenuto nel gravame, il principio

della buona fede avrebbe infatti imposto al destinatario di protestare davanti

all’Ufficio circondariale di tassazione per il preteso torto subito - ancorché

solo in un secondo tempo (sull’argomento, cfr. la sentenza del Tribunale federale

5A_570/2010 del 17 giugno 2010 consid. 3.3.3) - evitando così di speculare

sulla pretesa carenza formale - nonostante la certificazione di passaggio in

giudicato rilasciata dall’Ufficio esazione e condoni - davanti al giudice del

rigetto con argomenti non privi, per finire, di pretestuosità;

che,

del resto, il reclamante non ha nemmeno comprovato quanto affermato al punto

2.5

del gravame, ovvero di avere presentato invece la propria dichiarazione

fiscale entro il 10 maggio 2010 in ossequio all’ingiunzione del 14 aprile

precedente;

che

ne discende pertanto la reiezione del reclamo, l’escusso non avendo per il

resto sollevato nessuna delle eccezioni liberatorie contemplate dall’art. 81 cpv.

1.

LEF;

che

gli oneri processarli relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 80.- è posta a carico del reclamante.

3. Notificazione

a:

- RE 1.

- RA 1.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Ticino, Monte Carasso

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 30.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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