14.2012.24
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione di multa fiscale. Contestazione della notifica
28 marzo 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2012.24
Data decisione, Autorità:
28.03.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione di multa fiscale. Contestazione della notifica
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.24
Lugano
28 marzo 2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 17 maggio 2011 presentata da
CO 1rappresentato dall’RA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato il 18 marzo 2011
per la somma di fr. 30.- oltre interessi e spese;
istanza accolta con decisione del 24 gennaio 2012 dal
Giudice di pace supplente del circolo del Ticino;
sentenza tempestivamente impugnata dal convenuto, che
con reclamo del 13 febbraio 2012 chiede la reiezione dell’istanza;
richiamato il decreto presidenziale del 14 febbraio
2012, con il quale al reclamo è stato accordato effetto sospensivo;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo nr. __________ dell’11/18 marzo 2011 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 30.-, oltre spese esecutive, indicando quale
titolo di credito “Tassa di diffida 05-03-10 n. __________ dip. F__________” ;
che
interposta tempestiva opposizione, con istanza del 17 maggio 2012 il procedente
ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando lo scritto 14 aprile 2010 con il
quale l’Ufficio circondariale di tassazione di _________ha concesso al convenuto
un ultimo e improrogabile termine fino al 10 maggio 2010 per la presentazione
della dichiarazione di imposta 2008 e la decisione 8 maggio 2011 del medesimo
ufficio che, richiamato il precedente richiamo, scaduto infruttuosamente, ha
diffidato lo stesso convenuto a provvedere all’invio della dichiarazione di
imposta entro 10 giorni, con i relativi allegati, infliggendogli una tassa (di
diffida) di fr. 30.- (art. 198 LT e relativo Regolamento), con l’avvertenza che
contro la diffida è dato il rimedio del reclamo per iscritto all’ufficio di
tassazione e che l’inosservanza dell’ordine impartito avrebbe comportato
l’applicazione di una multa fino a fr. 5'000.- (1’000.- fr. in caso di recidiva
in base all’art. 257 LT) e una multa da fr. 5.- a fr. 1'000.- in base all’art.
174 LIFD;
che,
in calce al citato provvedimento, figura la certificazione da parte
dell’Ufficio esazione e condoni “che la presente decisione amministrativa è cresciuta
in giudicato e che è stata regolarmente intimata all’’interessato”;
che chiamato
a esprimersi, con osservazioni del 20 dicembre 2012 il convenuto ha asserito di
non avere mai ricevuto la diffida annessa, la quale non può pertanto essere
cresciuta in giudicato e che il timbro apposto è del mese di maggio 2011, ovvero
successivo alla notifica del precetto esecutivo;
che con
decisione del 24 gennaio 2012 il Giudice di pace supplente del circolo del
Ticino ha accolto l’istanza, rilevando che la tassa di diffida in rassegna,
passata in giudicato, è parificata - come le decisioni di tassazione - a sentenza
esecutiva ai sensi degli art. 80 e 81 LEF, e che la giustificazione addotta
dall’escusso nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2012 non permette di respingere
la domanda;
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 13 febbraio 2012,
ricordando di avere in sede di osservazioni all’istanza eccepito di non avere
mai ricevuto la diffida sulla quale il procedente ha fondato la propria
pretesa, che pertanto non può essere cresciuta in giudicato e di avere anche
fatto notare che la stampiglia di crescita in giudicato sulla stessa diffida è
stata apposta, senza data, su un foglio stampato in data 8 maggio 2011, dopo la
notifica del precetto esecutivo, per poi soggiungere di avere comunque pagato
regolarmente gli acconti e i conguagli e di avere inoltrato la dichiarazione di
imposta 2008 in conformità di un ultimo e improrogabile termine fino al 10
maggio 2010, concessogli il 14 aprile 2010 dall’Ufficio circondariale di
tassazione;
che
l’insorgente reitera dipoi nell’asserire che nella fattispecie la parte istante
non ha provato l’invio della diffida 5 marzo 2010 (recte: 5 maggio 2011),
ragione per la quale la documentazione da essa esibita non può essere
parificata a valido titolo esecutivo, ciò che comporta la reiezione dell’istanza;
che
chiamata ad esprimersi sul reclamo, la parte istante è rimasta silente;
Considerandi
in diritto:
che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili finali di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di
rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF(cfr. 309 lett. b n. 3 CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore
può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1
LEF);
che
sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEDF), segnatamente - per quanto qui di rilevo -
le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther,
Grundriss des Schuldbetriebungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e
46);
che,
come correttamente rilevato dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di
rigetto costituito dalla decisione, con la quale l’autorità fiscale ha inflitto
al convenuto una tassa di fr. 30.- per averlo dovuto diffidare a inviare la
dichiarazione fiscale 2008 entro 10 giorni una volta constatato che i precenti
richiami si sono rivelati infruttuosi (cfr. art. 198 LT e 19 del relativo Regolamento
di applicazione);
che
al riguardo all’insorgente non giova eccepire di non avere mai ricevuto la
decisione sulla quale l’escutente ha fondato la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione,
di modo che non sarebbe data l’esecutività del titolo di rigetto, la quale
presuppone la sua regolare intimazione al destinatario, senza che questi
l’abbia impugnata nei termini stabiliti;
che,
secondo la certificazione in calce al provvedimento dell’autorità fiscale, la
decisione di multa a monte della procedura esecutiva è invece passata in giudicato
ed è stata regolarmente intimata all’interessato;
che
facendo proprio tale riscontro il Giudice di pace supplente non ha violato il
diritto e nemmeno ha accertato i fatti in modo manifestamente erroneo, ove
soltanto si consideri che l’insorgente, posto di fronte alla citata sanzione,
di cui a suo modo di vedere avrebbe preso conoscenza soltanto in un secondo
tempo, ovvero nel corso della procedura esecutiva a suo carico, e di cui ne
contesta con fermezza la legittimità, non pretende di averlo impugnato facendo
capo al rimedio di diritto espressamente indicato nella relativa decisione
(come visto in suo possesso), segnatamente non pretende di essersi attivato al
fine di invalidare l’attestazione di esecutività rilasciata dalla competente
autorità fiscale, eccependo la non avvenuta notifica della diffida e del
conseguente decreto di multa e l’assenza dei requisiti che la giustificano;
che,
detto in altri termini, fosse vero quanto sostenuto nel gravame, il principio
della buona fede avrebbe infatti imposto al destinatario di protestare davanti
all’Ufficio circondariale di tassazione per il preteso torto subito - ancorché
solo in un secondo tempo (sull’argomento, cfr. la sentenza del Tribunale federale
5A_570/2010 del 17 giugno 2010 consid. 3.3.3) - evitando così di speculare
sulla pretesa carenza formale - nonostante la certificazione di passaggio in
giudicato rilasciata dall’Ufficio esazione e condoni - davanti al giudice del
rigetto con argomenti non privi, per finire, di pretestuosità;
che,
del resto, il reclamante non ha nemmeno comprovato quanto affermato al punto
2.5
del gravame, ovvero di avere presentato invece la propria dichiarazione
fiscale entro il 10 maggio 2010 in ossequio all’ingiunzione del 14 aprile
precedente;
che
ne discende pertanto la reiezione del reclamo, l’escusso non avendo per il
resto sollevato nessuna delle eccezioni liberatorie contemplate dall’art. 81 cpv.
1.
LEF;
che
gli oneri processarli relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 80.- è posta a carico del reclamante.
3. Notificazione
a:
- RE 1.
- RA 1.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Ticino, Monte Carasso
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 30.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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