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Decisione

14.2012.25

Italiano quale lingua ufficiale. Titolo di rigetto definitivo. Mancanza di identità

13 aprile 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

che con istanza 6 dicembre 2011 CO 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona il rigetto

definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

emesso dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per l’importo di fr.

300.-- oltre interessi al 5%;

che l’istante, che ha indicato quale titolo

di credito la tassa per la raccolta dei rifiuti per gli anni 2009/2010/2011, ha

prodotto - stando all’elenco atti del fascicolo processuale - la domanda di

esecuzione del 24 novembre 2011 presentata all’Ufficio esecuzione di Bellinzona

(doc. 1a), il bollettino per la tassa raccolta rifiuti 2011 emessa dal Comune

di __________ per un importo di fr. 86.40 recante quale destinatario “CO 1 Via __________”,

con allegata la una ricevuta del 2 dicembre 2011 relativa al pagamento di fr. 172.20 (doc. 1b), un ulteriore bollettino per la tassa raccolta rifiuti

2011 emessa dal Comune di Sementina per un importo di fr. 86.40 recante quale

destinatario “CO 1, __________”, con allegata una ricevuta del 6 ottobre 2011 relativa al pagamento di fr. 86.40 (doc. 1c) e una ricevuta dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona del 24 novembre 2011 relativa al pagamento da parte di CO 1 dell’importo di fr. 33.-- (doc. 1d);

che nel termine fissato dal Giudice di pace

supplente il convenuto non ha presentato osservazioni;

che con decisione 27 dicembre 2011 il Giudice di pace supplente ha pronunciato il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

esecuzione fallimenti di Bellinzona;

che il 17 gennaio 2012 il convenuto ha chiesto al Giudice di pace la motivazione scritta della sentenza, allegando un

accordo concluso con l’istante, secondo il quale con la consegna delle chiavi

dell’appartamento il proprietario CO 1 rinunciava a qualsiasi pretesa;

che dando seguito a tale richiesta, con decisione

motivata 25 gennaio 2012 (in realtà andava però mantenuta la data in cui è

stata presa la decisione sull’istanza di rigetto, ovvero il 27 dicembre 2011;

CEF, decisione del 25 agosto 2011, inc. n. 14.2011.112, pag. 5), il Giudice di

pace supplente ha confermato il rigetto definitivo dell’opposizione interposta

al citato precetto esecutivo, motivando la sua decisione come segue: “Tasse

raccolta rifiuti anni 2009-2010-2011. La consegna delle chiavi

dell’appartamento non preclude l’esenzione del pagamento delle tasse rifiuti”;

che con reclamo 1. gennaio (recte:

febbraio) 2012 - consegnato però alla posta il giorno successivo e presentato

in lingua tedesca - RI 1 ha rilevato di avere abitato nell’appartamento

dell’istante dal 1. luglio 2009 al 30 giugno 2011, ossia per due anni, per cui si è dichiarato disposto a pagare la tassa per la raccolta rifiuti solo per

tale periodo, ossia fr. 86.40 all’anno, complessivamente fr. 172.80 senza spesa

alcuna;

che

chiamato a esprimersi sul reclamo, il procedente è rimasto silente;

Considerandi

in diritto: che secondo l’art. 129 CPC il procedimento

si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ritenuto che in presenza di più

lingue ufficiali i Cantoni emanano le necessarie disposizioni;

che

nel Canton Ticino la lingua ufficiale è l’italiano, per cui gli atti

processuali delle parti – sia scritti che orali, sia di primo che di secondo grado

- vanno redatti rispettivamente espressi in lingua italiana (CPC Comm, trezzini, art. 129 pag. 544);

che

l’atto ricorsuale presentato in lingua tedesca non ossequia però tale disposto,

il che avrebbe imposto l’assegnazione allo stesso insorgente di un termine per

ovviare alla relativa carenza formale, facendogli carico di produrre la

traduzione del suo atto in italiano, con l’avvertenza che, altrimenti, l’atto si

considera come non presentato (art. 132 CPC; cfr. d. staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO

Komm., nri. 4 e 5 ad art. 129 e n. 4 ad art. 132; trezzini, op. cit. pag. 544);

che

per economia di giudizio si prescinde tuttavia eccezionalmente da questa

formalità, il rimedio – invero di poche righe e facilmente comprensibile –

essendo comunque sia destinato d’acchito al parziale accoglimento per le

seguenti ragioni;

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC);

che

se il credito è fondato su una decisone giudiziaria esecutiva, il creditore può

chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1

LEF);

che

sono parificate a decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 LEF cpv. 2 n. 2 LEF);

che

tale sarebbe il caso, di per sé, per la tassa raccolta rifiuti 2011 emessa dal

Comune di __________ - ed avente per oggetto il mappale __________,

segnatamente l’appartamento Foglio __________ - di cui al doc. 1b, come pure

per le analoghe emissioni relative agli anni precedenti (2009-2010), che

tuttavia non figurano agli atti;

che va però subito rilevato che le tasse sfociate

nella presente procedura esecutiva sono stati caricate dal Comune di __________

al qui istante quale proprietario dell’appartamento locato al qui convenuto,

motivo per cui non vi è identità tra la persona che figura indicata come debitrice

nel (preteso) titolo di rigetto definitivo dell’opposizione con quella

menzionata, sempre come debitrice, nel precetto esecutivo, aspetto questo che

deve essere verificato dal giudice d’ufficio in ogni stadio della procedura (d. staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, 2. ed., Basilea 2010, n. 29 ad art. 80; panchaud/caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo, 1980, § 106 n. 1 p. 256);

che,

nella fattispecie, per tacere del fatto che, stando all’elenco atti trasmesso

dalla Giudicatura di pace, non risulta che l’istante abbia prodotto il precetto

esecutivo relativo alla procedura in oggetto e nemmeno le decisioni relative

alla tassa raccolta rifiuti per i due anni 2009-2010 (l‘unico documento esibito

per giustificare la propria pretesa riguarda il 2011, cfr. doc. 1b, realtivo al

2011) e tanto meno ha spiegato e documentato come è giunto all’importo di fr.

300.

- posto in esecuzione, è quindi evidente l’assenza di un titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione - ma anche provvisorio, dato che fa pure difetto un

riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF da parte del presunto debitore -

nei confronti del convenuto, le tasse sulla raccolta dei rifiuti essendo state emesse

a carico del procedente quale proprietario dell’appartamento locato e non a

nome del locatario, di modo che l’istanza andrebbe respinta senza ulteriore

formalità per la mancanza di identità tra il debitore indicato nel PE e

nell’istanza con il debitore di cui ai documenti prodotti;

che, tuttavia,

avendo il convenuto dichiarato con il reclamo di essere disposto a pagare la

tassa rifiuti per due anni, ammontante complessivamente a fr. 172.80, ancorché senza

alcuna spesa, ossia di assumersi quanto da lui effettivamente dovuto, il

rigetto definitivo dell’opposizione può essere per finire concesso per tale importo,

per cui il reclamo va parzialmente accolto e il pronunciato impugnato riformato

in tal senso;

che visto

l’esito della procedura, ossia la sostanziale acquie- scenza del convenuto per parte

della pretesa di controparte, gli oneri processuali relativi al giudizio sia di

prima che di seconda sede, come pure le spese esecutive, vanno ripartiti tra le

parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le indennità (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF, 95 cpv. 3 lett. c e 106 cpv. 1 CPC);

per i quali motivi,

pronuncia:

I. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza i dispositivi 1 e 2 della

sentenza 25 gennaio 2012 del Giudice di pace supplente del circolo di

Bellinzona sono così riformati:

“1. L’istanza

6.

dicembre 2011 è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, l’opposizione interposta da RI 1, Bellinzona, al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, è

rigetta in via definitiva limitatamente a fr. 172.80, oltre 16.50 di spese esecutive.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 70.--, anticipata dalla parte istante, è posta a

carico delle parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le indennità.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già

anticipata da RI 1, è posta a carico delle parti in ragione di metà per

ciascuna, compensate le indennità.

III. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 300.--, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale Federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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