14.2012.25
Italiano quale lingua ufficiale. Titolo di rigetto definitivo. Mancanza di identità
13 aprile 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2012.25
Data decisione, Autorità:
13.04.2012, CEF
Titolo:
Italiano quale lingua ufficiale. Titolo di rigetto definitivo. Mancanza di identità
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 129 CPC
art. 132 CPC
art. 80 cpv. 2 cf. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.25
Lugano
13 aprile
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 6 dicembre 2011 da
CO 1
contro
RI 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona;
sulla quale istanza il Giudice di pace supplente
del circolo di Bellinzona con
decisione motivata del 25 gennaio 2012 (inc. n. 372.s.11) ha così statuite:
“1. Per
i motivi sopra elencati l’istanza è accolta, l’opposizione interposta dalla
parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona è
respinta in via definitiva per fr. 300.-- + fr. 33.-- spese esecutive.
2. Tasse
e spese di giustizia fr. 70.-- anticipata dalla parte istante è a carico della
parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 15.-- di indennità.
3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata dall’escusso
con reclamo 1. gennaio (recte:
febbraio) 2012;
ritenuto
Fatti
che con istanza 6 dicembre 2011 CO 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
emesso dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per l’importo di fr.
300.-- oltre interessi al 5%;
che l’istante, che ha indicato quale titolo
di credito la tassa per la raccolta dei rifiuti per gli anni 2009/2010/2011, ha
prodotto - stando all’elenco atti del fascicolo processuale - la domanda di
esecuzione del 24 novembre 2011 presentata all’Ufficio esecuzione di Bellinzona
(doc. 1a), il bollettino per la tassa raccolta rifiuti 2011 emessa dal Comune
di __________ per un importo di fr. 86.40 recante quale destinatario “CO 1 Via __________”,
con allegata la una ricevuta del 2 dicembre 2011 relativa al pagamento di fr. 172.20 (doc. 1b), un ulteriore bollettino per la tassa raccolta rifiuti
2011 emessa dal Comune di Sementina per un importo di fr. 86.40 recante quale
destinatario “CO 1, __________”, con allegata una ricevuta del 6 ottobre 2011 relativa al pagamento di fr. 86.40 (doc. 1c) e una ricevuta dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona del 24 novembre 2011 relativa al pagamento da parte di CO 1 dell’importo di fr. 33.-- (doc. 1d);
che nel termine fissato dal Giudice di pace
supplente il convenuto non ha presentato osservazioni;
che con decisione 27 dicembre 2011 il Giudice di pace supplente ha pronunciato il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione fallimenti di Bellinzona;
che il 17 gennaio 2012 il convenuto ha chiesto al Giudice di pace la motivazione scritta della sentenza, allegando un
accordo concluso con l’istante, secondo il quale con la consegna delle chiavi
dell’appartamento il proprietario CO 1 rinunciava a qualsiasi pretesa;
che dando seguito a tale richiesta, con decisione
motivata 25 gennaio 2012 (in realtà andava però mantenuta la data in cui è
stata presa la decisione sull’istanza di rigetto, ovvero il 27 dicembre 2011;
CEF, decisione del 25 agosto 2011, inc. n. 14.2011.112, pag. 5), il Giudice di
pace supplente ha confermato il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
al citato precetto esecutivo, motivando la sua decisione come segue: “Tasse
raccolta rifiuti anni 2009-2010-2011. La consegna delle chiavi
dell’appartamento non preclude l’esenzione del pagamento delle tasse rifiuti”;
che con reclamo 1. gennaio (recte:
febbraio) 2012 - consegnato però alla posta il giorno successivo e presentato
in lingua tedesca - RI 1 ha rilevato di avere abitato nell’appartamento
dell’istante dal 1. luglio 2009 al 30 giugno 2011, ossia per due anni, per cui si è dichiarato disposto a pagare la tassa per la raccolta rifiuti solo per
tale periodo, ossia fr. 86.40 all’anno, complessivamente fr. 172.80 senza spesa
alcuna;
che
chiamato a esprimersi sul reclamo, il procedente è rimasto silente;
Considerandi
in diritto: che secondo l’art. 129 CPC il procedimento
si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ritenuto che in presenza di più
lingue ufficiali i Cantoni emanano le necessarie disposizioni;
che
nel Canton Ticino la lingua ufficiale è l’italiano, per cui gli atti
processuali delle parti – sia scritti che orali, sia di primo che di secondo grado
- vanno redatti rispettivamente espressi in lingua italiana (CPC Comm, trezzini, art. 129 pag. 544);
che
l’atto ricorsuale presentato in lingua tedesca non ossequia però tale disposto,
il che avrebbe imposto l’assegnazione allo stesso insorgente di un termine per
ovviare alla relativa carenza formale, facendogli carico di produrre la
traduzione del suo atto in italiano, con l’avvertenza che, altrimenti, l’atto si
considera come non presentato (art. 132 CPC; cfr. d. staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Komm., nri. 4 e 5 ad art. 129 e n. 4 ad art. 132; trezzini, op. cit. pag. 544);
che
per economia di giudizio si prescinde tuttavia eccezionalmente da questa
formalità, il rimedio – invero di poche righe e facilmente comprensibile –
essendo comunque sia destinato d’acchito al parziale accoglimento per le
seguenti ragioni;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che
se il credito è fondato su una decisone giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1
LEF);
che
sono parificate a decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 LEF cpv. 2 n. 2 LEF);
che
tale sarebbe il caso, di per sé, per la tassa raccolta rifiuti 2011 emessa dal
Comune di __________ - ed avente per oggetto il mappale __________,
segnatamente l’appartamento Foglio __________ - di cui al doc. 1b, come pure
per le analoghe emissioni relative agli anni precedenti (2009-2010), che
tuttavia non figurano agli atti;
che va però subito rilevato che le tasse sfociate
nella presente procedura esecutiva sono stati caricate dal Comune di __________
al qui istante quale proprietario dell’appartamento locato al qui convenuto,
motivo per cui non vi è identità tra la persona che figura indicata come debitrice
nel (preteso) titolo di rigetto definitivo dell’opposizione con quella
menzionata, sempre come debitrice, nel precetto esecutivo, aspetto questo che
deve essere verificato dal giudice d’ufficio in ogni stadio della procedura (d. staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, 2. ed., Basilea 2010, n. 29 ad art. 80; panchaud/caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo, 1980, § 106 n. 1 p. 256);
che,
nella fattispecie, per tacere del fatto che, stando all’elenco atti trasmesso
dalla Giudicatura di pace, non risulta che l’istante abbia prodotto il precetto
esecutivo relativo alla procedura in oggetto e nemmeno le decisioni relative
alla tassa raccolta rifiuti per i due anni 2009-2010 (l‘unico documento esibito
per giustificare la propria pretesa riguarda il 2011, cfr. doc. 1b, realtivo al
2011) e tanto meno ha spiegato e documentato come è giunto all’importo di fr.
300.
- posto in esecuzione, è quindi evidente l’assenza di un titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione - ma anche provvisorio, dato che fa pure difetto un
riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF da parte del presunto debitore -
nei confronti del convenuto, le tasse sulla raccolta dei rifiuti essendo state emesse
a carico del procedente quale proprietario dell’appartamento locato e non a
nome del locatario, di modo che l’istanza andrebbe respinta senza ulteriore
formalità per la mancanza di identità tra il debitore indicato nel PE e
nell’istanza con il debitore di cui ai documenti prodotti;
che, tuttavia,
avendo il convenuto dichiarato con il reclamo di essere disposto a pagare la
tassa rifiuti per due anni, ammontante complessivamente a fr. 172.80, ancorché senza
alcuna spesa, ossia di assumersi quanto da lui effettivamente dovuto, il
rigetto definitivo dell’opposizione può essere per finire concesso per tale importo,
per cui il reclamo va parzialmente accolto e il pronunciato impugnato riformato
in tal senso;
che visto
l’esito della procedura, ossia la sostanziale acquie- scenza del convenuto per parte
della pretesa di controparte, gli oneri processuali relativi al giudizio sia di
prima che di seconda sede, come pure le spese esecutive, vanno ripartiti tra le
parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le indennità (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF, 95 cpv. 3 lett. c e 106 cpv. 1 CPC);
per i quali motivi,
pronuncia:
I. Il
reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza i dispositivi 1 e 2 della
sentenza 25 gennaio 2012 del Giudice di pace supplente del circolo di
Bellinzona sono così riformati:
“1. L’istanza
6.
dicembre 2011 è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, l’opposizione interposta da RI 1, Bellinzona, al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, è
rigetta in via definitiva limitatamente a fr. 172.80, oltre 16.50 di spese esecutive.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 70.--, anticipata dalla parte istante, è posta a
carico delle parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già
anticipata da RI 1, è posta a carico delle parti in ragione di metà per
ciascuna, compensate le indennità.
III. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 300.--, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale Federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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