14.2012.26
Annullamento o sospensione dell'esecuzione ex art. 85 LEF. Pressupposto dell'esecuzione ancora pendente. Consultazione da parte di terzi dei verbali e dei registri degli uffici d'esecuzione e dei fall
30 marzo 2012Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2012.26
Lugano
30 marzo 2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa
con istanza 2 febbraio 2012 da
CO
1
patrocinato
dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata
dall’ PA 1
tendente ad ottenere l’annullamento ai sensi
dell’art.85 LEF delle esecuzioni n. __________, __________ e __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona promosse dalla convenuta nei
confronti dell’istante;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Bellinzona con sentenza 17 febbraio 2012 (SO.2012.117) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza, le esecuzioni n. __________,
__________ e __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona
promosse da RE 1, già __________, nei confronti di CO 1 sono annullate.
2. Non si
prelevano oneri processuali. La convenuta rifonderà all’istante fr. 500.-- per
ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
23 febbraio 2012 postula la reiezione dell’istanza, senza prelievo
di oneri processuali
e la rifusione da parte dell’istante di fr. 500.-- per ripetibili
di prima sede, protestate
spese e ripetibili di seconda sede;
lette le osservazioni di controparte;
rilevato che con decreto presidenziale 24 febbraio 2012 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in
fatto:
A. Con istanza 2 febbraio 2012 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di pronunciare ai
sensi dell’art. 85 LEF l’annullamento delle esecuzioni n. __________, __________
e __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona fattogli
notificare dalla sua ex-moglie RE 1 per pretese derivanti dal divorzio, le
quali sono state pagate direttamente alla creditrice, che tuttavia si è
rifiutata di annullarle. L’istante ha asserito di dover disporre urgentemente
di un estratto delle esecuzioni, sul quale non figurino esecuzioni in corso.
Nel frattempo ha ottenuto la cancellazione delle altre esecuzioni pendenti nei
suoi confronti rispettivamente ha avviato procedure di annullamento delle
stesse.
B. Con le sue osservazioni RE 1
ha rilevato che l’art. 85a cpv. 1 LEF così come gli art. 85 e 86 LEF sono
condizionati dall’esistenza di un’esecuzione in corso nell’ambito della quale
il precetto è divenuto esecutivo. A contrario, se non vi è una procedura
esecutiva in corso, l’art. 85 LEF, come pure gli art. 85a e 86 LEF, non sono
proponibili.
C. Con sentenza 17 febbraio 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza argomentando
che la giurisprudenza si è espressa nel senso riportato dalla convenuta solo in
relazione all’azione prevista dall’art. 85a LEF. Il primo giudice ha pertanto
ritenuto che, in difetto di analoga pronuncia giurisprudenziale in relazione
all’annullamento giudiziale dell’esecuzione in via sommaria giusta l’art. 85
LEF e dandosi in definitiva i requisiti posti da siffatta disposizione per
l’annullamento medesimo – ossia la prova documentale dell’estinzione integrale
del debito – era giustificato applicare tale norma al caso concreto, a
prescindere dal sussistere di un’esecuzione in corso.
D. Con il reclamo RE 1 sostiene
che lo scopo dell’estratto delle esecuzioni è quello di comunicare a terzi,
entro i termini previsti dall’art. 8a LEF, la situazione patrimoniale di una
persona, ossia di comunicare pure le esecuzioni pagate e questo affinché, nel
periodo di 5 anni, i terzi sappiano se concedere crediti o meno all’escusso con
cognizione di causa. La reclamante rileva che, contrariamente a quanto ritenuto
dal Pretore, sia l’art. 85a LEF, che i mezzi di difesa previsti dagli art. 85 e
86 LEF, sono condizionati dall’esistenza di un’esecuzione in corso nell’ambito
della quale il precetto è divenuto esecutivo. Trattasi di un presupposto
processuale. Quando non vi è una valida esecuzione in corso oppure quando non
vi è più una valida esecuzione, segnatamente perché la stessa è terminata, la
causa non presenta un interesse degno di protezione. In pratica l’effetto pubblico
dell’estratto UEF è interessante nella misura in cui quanto riportato
corrisponde al vero, di modo che terzi possano capire se ritenere fedefacenti
le informazioni ivi riportate, riponendo quindi fiducia nello stesso. Se, per
contro, le esecuzioni saldate fossero cancellate, l’estratto non
corrisponderebbe alla realtà. Secondo la reclamante, il Pretore, avendo accolto
l’istanza, nonostante non vi fossero procedure esecutive in corso, ha
applicato in modo errato l’art. 85 LEF.
E. Con le osservazioni
l’istante rileva che non è sufficiente il pagamento del debito affinché
l’esecuzione non sia più da ritenersi in corso. Ne consegue che allo scopo di
ottenerne l’annullamento, il debitore non può far altro che promuovere l’azione
di cui all’art. 85 LEF.
in
diritto:
1. Ai sensi dell’art. 85 LEF
se l’escusso prova con documenti che il debito con i relativi interessi e con
le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere
in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso
l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione.
L’azione di annullamento
giudiziale dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF, a cui il reclamante fa
riferimento, ha come scopo, per un motivo di diritto materiale quale l’estinzione,
di intervenire in una procedura esecutiva ancora pendente. Il primo presupposto
di questa azione è pertanto un’esecuzione ancora in corso. Nel caso in cui non
è più pendente un’esecuzione, l’azione è improponibile per mancanza di un
interesse degno di protezione. Questo è il caso, tra l’altro, allorquando
l’esecuzione è saldata, in seguito a estinzione del debito per avvenuto
pagamento da parte del debitore (Bodmer/Bangert, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco, 2. ed., 2010, n. 11 e 17 ad art. 85; ZBJV 132 (1996)
pag. 641).
Nel caso di specie è incontestato
che le esecuzioni in oggetto sono state saldate dall’istante. Dall’estratto
prodotto da quest’ultimo (doc. A) si evince che l’Ufficio esecuzione e fallimenti
di Bellinzona ha provveduto ad indicare il pagamento a lato delle esecuzioni e
ad apporre la menzione “precetto pagato”. Orbene, contrariamente a quanto
sostenuto dal Pretore, secondo il quale la giurisprudenza richiederebbe il
presupposto dell’esecuzione ancora in corso solo nel caso di un’azione promossa
ai sensi dell’art. 85a LEF (azione di accertamento dell’inesistenza del debito,
della sua estinzione o della concessione di una dilazione in procedura
ordinaria rispettivamente in procedura semplificata), anche nel caso di
un’azione promossa ai sensi dell’art. 85 LEF (annullamento o sospensione giudiziali
dell’esecuzione in procedura sommaria) occorre che l’esecuzione sia ancora in
corso. Ne consegue che l’azione promossa dall’istante è irricevibile per
mancanza di un interesse degno di protezione, le esecuzioni in oggetto non
essendo più in corso, essendo estinte per avvenuto pagamento. L’escusso può
infatti provare l’avvenuta estinzione dei suoi debiti producendo l’estratto
doc. A. È chiaro che l’istanza in esame è intesa alla cancellazione delle
esecuzioni promosse dalla reclamante in seguito al pagamento integrale dei suoi
debiti da parte dell’istante, e ciò con riferimento alla pubblicità dei
registri degli Uffici esecuzione come mezzo di conoscenza del credito (Kreditwürdigkeit)
di una persona (Peter, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 2.
ed., 2010, n. 1 ad art. 8a LEF). A questo scopo il legislatore non ha però
previsto nessuna azione giudiziaria, ragione per la quale il Pretore, che ha
accolto l’istanza di CO 1 e di conseguenza ha annullato le esecuzioni in
oggetto, ha applicato in modo errato il diritto.
L’art. 8a LEF disciplina la
consultazione da parte di terzi dei verbali e dei registri degli uffici
d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti. Quando, come nella fattispecie, non
è in discussione la sussistenza dei crediti della reclamante, né la validità
del procedimento eseguito in quanto tale, l’art. 8a cpv. 4 LEF prevede
l’estinzione del diritto di consultazione dei terzi solo cinque anni dopo la
chiusura del procedimento, per cui, durante questo periodo, risultano dall’estratto
delle esecuzioni pure le esecuzioni pagate. Successivamente gli estratti sono
rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti
pendenti presso di loro.
2.Il
reclamo va pertanto accolto.
Tassa di giustizia,
spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF;
106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 85 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è accolto.
La sentenza 17 febbraio 2012 del Pretore del Distretto di Bellinzona (SO.2012.117) è riformata come
segue:
“1. L’istanza è
irricevibile.
2. Non
si prelevano oneri processuali. L’istante rifonderà alla convenuta fr. 500.--
per ripetibili di prima sede.”
Considerandi
II. La tassa di giustizia del
presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata dalla reclamante, è posta a
carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione a:
-
avv.
-
avv.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 72'530.--, contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72
e segg. LTF).