14.2012.27
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Titolo di rigetto. Fatture
13 marzo 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2012.27
Data decisione, Autorità:
13.03.2012, CEF
Ricorso:
TF,5D_57/2012, 22.3.2012
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Titolo di rigetto. Fatture
NULLITÀ
art. 319 CPC
Incarto n.
14.2012.27
Lugano
13 marzo 2012
FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 8/13 febbraio 2012 presentata
da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di __________, notificato in data 17 gennaio 2012 per la somma di
fr. 3'882.10 oltre interessi e spese;
istanza respinta dal Giudice di pace del circolo di __________
con decisione del 15 febbraio 2012 (inc. 7C 12/S-Irr);
sentenza impugnata dalla parte istante con reclamo del
21 febbraio 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 16/17.1.2012 dell’Ufficio di
esecuzione di __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr.
3'882.10 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito “Differenza
pagamento su fatt. 011/87 fr. 92.10 fattura no. 011/110 fr. 3'250,00 e no.
011/111 fr. 540.00”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha
chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di __________
con istanza 8/13 febbraio 2012 limitatamente a fr. 3'632.10;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sulla base della fattura no. 011/87 del
24 giugno 2011 di fr. 9’792.10, soluta limitatamente a fr. 9’700.- (saldo a suo
favore: fr. 92.10), della fattura no.011/110 per fr. 3’250.- e della fattura
no. 011/111 per ulteriori fr. 540.-, fatture riferite a pretesi lavori edilizi effettuati
a favore del convenuto (cfr. doc. 1-4 prodotti in occasione dell’infruttuoso tentativo
di conciliazione dipendente da istanza 14 ottobre 2011; inc. 87- C- 11);
che
con decisione del 15 febbraio 2012 il Giudice di pace del circolo di __________
ha respinto l’istanza siccome irricevibile, rilevando che nessuno dei documenti
esibiti dalla procedente costituisce riconoscimento di debito, di modo che
manca un valido titolo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione ex
art. 82 cvp. 1 LEF;
che
contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 21 febbraio 2012, asserendo
che dalla documentazione agli atti il credito posto in esecuzione non può essere
contestato in quanto i lavori commissionati sono stati eseguiti, come risulta
dai certificati di stato di avanzamento dei lavori;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
Che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili finali di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro unadecisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 21 febbraio a fronte di una decisione intimata il 15 febbraio 2012
il rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile;
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a., l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti,
che
in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
al fine di poter essere considerata un riconoscimento deldebito, una scrittura
privata deve essere firmata dall’escusso - o dal suo rappresentante - e deve
contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni,
un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il
riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti,
se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con rinvii);
che,
come correttamente rilevato dal Giudice di pace, nessuno dei documenti agli
atti costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, ossia la volontà
da parte del convenuto di pagare i singoli importi pretesi dalla procedente,
tale prerogativa non potendo essere individuata nelle tre fatture prodotte in
occasione del (previo) tentativo di conciliazione avviato, senza successo,
dalla parte istante e dal susseguente scambio di corrispondenza che ne è
derivato;
che
per incassare il proprio presunto credito l’istante è perciò tenuta a far capo
alla procedura semplificata (di merito) di cui agli art. 243 e segg. CPC;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che
gli oneri processuale relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico della reclamante;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.- sono poste a carico
della reclamante.
3. Intimazione
a:
- __________.
- __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'632.10,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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