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Decisione

14.2012.27

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Titolo di rigetto. Fatture

13 marzo 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 16/17.1.2012 dell’Ufficio di

esecuzione di __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr.

3'882.10 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito “Differenza

pagamento su fatt. 011/87 fr. 92.10 fattura no. 011/110 fr. 3'250,00 e no.

011/111 fr. 540.00”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha

chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di __________

con istanza 8/13 febbraio 2012 limitatamente a fr. 3'632.10;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sulla base della fattura no. 011/87 del

24 giugno 2011 di fr. 9’792.10, soluta limitatamente a fr. 9’700.- (saldo a suo

favore: fr. 92.10), della fattura no.011/110 per fr. 3’250.- e della fattura

no. 011/111 per ulteriori fr. 540.-, fatture riferite a pretesi lavori edilizi effettuati

a favore del convenuto (cfr. doc. 1-4 prodotti in occasione dell’infruttuoso tentativo

di conciliazione dipendente da istanza 14 ottobre 2011; inc. 87- C- 11);

che

con decisione del 15 febbraio 2012 il Giudice di pace del circolo di __________

ha respinto l’istanza siccome irricevibile, rilevando che nessuno dei documenti

esibiti dalla procedente costituisce riconoscimento di debito, di modo che

manca un valido titolo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione ex

art. 82 cvp. 1 LEF;

che

contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 21 febbraio 2012, asserendo

che dalla documentazione agli atti il credito posto in esecuzione non può essere

contestato in quanto i lavori commissionati sono stati eseguiti, come risulta

dai certificati di stato di avanzamento dei lavori;

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

Che,

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili finali di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro unadecisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

proposto il 21 febbraio a fronte di una decisione intimata il 15 febbraio 2012

il rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile;

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a., l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti,

che

in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che

al fine di poter essere considerata un riconoscimento deldebito, una scrittura

privata deve essere firmata dall’escusso - o dal suo rappresentante - e deve

contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni,

un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il

riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti,

se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con rinvii);

che,

come correttamente rilevato dal Giudice di pace, nessuno dei documenti agli

atti costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, ossia la volontà

da parte del convenuto di pagare i singoli importi pretesi dalla procedente,

tale prerogativa non potendo essere individuata nelle tre fatture prodotte in

occasione del (previo) tentativo di conciliazione avviato, senza successo,

dalla parte istante e dal susseguente scambio di corrispondenza che ne è

derivato;

che

per incassare il proprio presunto credito l’istante è perciò tenuta a far capo

alla procedura semplificata (di merito) di cui agli art. 243 e segg. CPC;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che

gli oneri processuale relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico della reclamante;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.- sono poste a carico

della reclamante.

3. Intimazione

a:

- __________.

- __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'632.10,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 06.05.2026

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