14.2012.28
Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Assenza di rimedio giuridico contro la decisione che non accoglie l'opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Trasmissione del reclamo al primo giud
7 marzo 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.28
Data decisione, Autorità:
07.03.2012, CEF
Titolo:
Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Assenza di rimedio giuridico contro la decisione che non accoglie l'opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Trasmissione del reclamo al primo giudice quale azione di contestazione del non ritorno a miglior fortuna
NON RIOTORNO A MIGLIOR FORTUNA
art. 265a cpv. 1 LEF
art. 265a cpv. 4 LEF
Incarto n.
14.2012.28
Lugano
7 marzo 2012
FP/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti (inc. SO.2012.4) dipendente da opposizione per non
ritorno a miglior fortuna interposta il 13 dicembre 2011 da
RE
1, __________
al
precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti
del Distretto di Bellinzona per l’incasso della somma di fr. 1'262.20 oltre
interessi e spese esecutive a domanda di
PI
1, __________ rappresentata
da: RA 1
richiamata la decisione 6 febbraio 2012 del Giudice di
pace del circolo del Ticino, che non ha ammesso la suddetta opposizione;
preso atto del reclamo presentato il 16 febbraio 2012
da RE 1;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 12/13.12.2011 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona, PI 1 ha escusso RE 1 per
l’incasso della somma di fr. 1'262.20 oltre interessi e spese, indicando quale
titolo di credito l’attestato carenza beni no. _____ fr. 1'262.20 emesso il 3
marzo 2009 dal medesimo ufficio di esecuzione e fallimenti (premio automobile);
che
al precetto esecutivo l’escussa ha sollevato opposizione, eccependo di non
essere ritornata a miglior fortuna;
che
il 20 dicembre 2011 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di
Bellinzona, richiamato l’art. 265a LEF, ha trasmesso il precetto esecutivo con
la relativa opposizione alla Pretura del Distretto di Bellinzona per statuire
sull’eccezione dell’escussa;
che
la Pretura di Bellinzona, premesso che il valore di causa è inferiore a fr.
5'000.-, ha trasmesso gli atti per competenza alla Giudicatura di pace del
circolo del Ticino;
che
con ordinanza del 16 gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo del Ticino ha
citato le parti a comparire all’udienza indetta per il 1. febbraio 2012, ore
16.00;
che nessuna
di esse è però comparsa;
che
con decisione del 6 febbraio 2012 il Giudice di pace non ha ammesso l’eccezione
di non ritorno a miglior fortuna proposta dall’escussa;
che,
secondo il primo giudice, la convenuta, debitrice nei confronti della parte
istante, non ha presenziato all’udienza e non ha pertanto dimostrato le prove del
suo fallimento e altresì quelle riguardanti al suo fabbisogno, di modo che, in
mancanza di tali dati, è inverosimile constatare la veridicità dell’opposizione
della stessa escussa;
che
nel contempo il Giudice di pace ha avvertito le parti che contro tale giudizio
può essere inoltrato reclamo alla Sezione civile del Tribunale d’appello entro il
termine di dieci giorni dalla sua notificazione;
che
seguendo tale indicazione, con reclamo del 16 febbraio 2012 indirizzato alla
Sezione civile del Tribunale d’appello (recte: alla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG), RE 1 -
scusandosi per non avere presenziato al dibattimento davanti al Giudice di pace
– ha riproposto la sua eccezione, allegando la decisione di tassazione, Imposta
federale diretta (IFD) 2010 e imposta cantonale (IC) 2010, che dimostrerebbe, a
suo modo di vedere, il mancato suo ritorno a miglior fortuna;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che,
siccome sia la trasmissione dell’opposizione a cura dell’ufficio d’esecuzione,
avvenuta il 20 dicembre 2011, sia la decisione impugnata, che risale al 6
febbraio 2012, sono posteriori all’entrata in vigore (il 1°gennaio 2011) del
Codice di diritto processuale svizzero (CPC), tanto la procedura di prima
istanza quanto quella ricorsuale sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1
e 405 cpv. 1 CPC);
che
giusta l’art. 265a cpv. 1 LEF, nel suo tenore modificato dal CPC, contro la
decisione del giudice sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna non è
dato alcun mezzo di impugnazione;
che
tale disposizione esclude in particolare il reclamo ai sensi degli art. 319 e
segg. CPC, motivo per cui la procedura sommaria di cui all’art. 265a cpv. 1-3
LEF non è menzionata all’art. 309 CPC (cfr. reetz/theiler,
in Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 6 ad
art 309; trezzini, Commentario del
CPC, Lugano 2011, p. 1358: huber, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a edizione, Basilea 2010, n. 31 ad art. 265a CPC);
che
l’unico vero mezzo di contestazione previsto dalla legge contro una decisione
del genere è infatti costituito dall’azione di contestazione da parte del
debitore del ritorno a miglior fortuna, da proporre entro il termine di venti
giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposizione al giudice del
luogo dell’esecuzione (art. 265a cpv. 4 LEF; CEF, sentenza del 27 ottobre 2011,
inc. 14.2011.152);
che,
tuttavia, nel caso in esame, come visto la sentenza impugnata indica
esplicitamente il reclamo quale rimedio di diritto;
che
secondo la giurisprudenza relativa all’art. 49 LTF (DTF 135 III 375, c.1.2.2),
applicabile alla carente indicazione dei rimedi giuridici a norma dell’art. 238
lett. f CPC (CEF 12 aprile 2011, inc. 14.11.48; tappy,
CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad art. 238), la parte che non è
rappresentata da una persona con cognizioni di diritto e non dispone di conoscenze
giuridiche né di una particolare esperienza sgorgante ad esempio da procedure
precedenti, può fidarsi dell’indicazione inesatta del termine di ricorso contenuta
nella sentenza;
che, se non va da sé un’estensione
analogica di tale principio ai casi di menzione di un rimedio di diritto
inesistente, nella fattispecie il principio della buona fede che informa il
codice di procedura civile (art. 52 CPC) impone di non penalizzare l’escussa
per l’errata strategia messa in atto per motivi a lei non imputabili (v. CEF,
sentenza del 27 ottobre 2011, inc. 14.2011.152) – strategia che del resto
sarebbe, comunque sia, votata all’insuccesso, dato che la documentazione
esibita per la prima volta davanti a questa Camera non potrebbe essere presa in
considerazione, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC secondo cui nella procedura di
reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti
o la produzione di nuovi mezzi di prova – ovvero di trattare lo scritto/reclamo
del 16 febbraio 2012, peraltro inoltrato nel rispetto dei termini, come azione
di contestazione del ritorno a miglior fortuna ex art. 265a cpv. 4 LEF, con
conseguente sua trasmissione al Giudice di pace per il seguito della procedura
e il giudizio di merito di sua competenza;
che
ne discende pertanto l’evasione del reclamo, nel senso di trasmettere l’atto in
questione al primo giudice, per essere formalizzato e trattato, per l’appunto, come
azione di contestazione di ritorno a miglior fortuna;
che non si prelevano
spese, né si assegnano indennità,
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del
circolo del Ticino per le incombenze di cui ai considerandi.
2. Non
si riscuotono spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
- RE 1, __________,
- RA 1, __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'262.20,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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