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Decisione

14.2012.28

Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Assenza di rimedio giuridico contro la decisione che non accoglie l'opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Trasmissione del reclamo al primo giud

7 marzo 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 12/13.12.2011 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona, PI 1 ha escusso RE 1 per

l’incasso della somma di fr. 1'262.20 oltre interessi e spese, indicando quale

titolo di credito l’attestato carenza beni no. _____ fr. 1'262.20 emesso il 3

marzo 2009 dal medesimo ufficio di esecuzione e fallimenti (premio automobile);

che

al precetto esecutivo l’escussa ha sollevato opposizione, eccependo di non

essere ritornata a miglior fortuna;

che

il 20 dicembre 2011 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di

Bellinzona, richiamato l’art. 265a LEF, ha trasmesso il precetto esecutivo con

la relativa opposizione alla Pretura del Distretto di Bellinzona per statuire

sull’eccezione dell’escussa;

che

la Pretura di Bellinzona, premesso che il valore di causa è inferiore a fr.

5'000.-, ha trasmesso gli atti per competenza alla Giudicatura di pace del

circolo del Ticino;

che

con ordinanza del 16 gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo del Ticino ha

citato le parti a comparire all’udienza indetta per il 1. febbraio 2012, ore

16.00;

che nessuna

di esse è però comparsa;

che

con decisione del 6 febbraio 2012 il Giudice di pace non ha ammesso l’eccezione

di non ritorno a miglior fortuna proposta dall’escussa;

che,

secondo il primo giudice, la convenuta, debitrice nei confronti della parte

istante, non ha presenziato all’udienza e non ha pertanto dimostrato le prove del

suo fallimento e altresì quelle riguardanti al suo fabbisogno, di modo che, in

mancanza di tali dati, è inverosimile constatare la veridicità dell’opposizione

della stessa escussa;

che

nel contempo il Giudice di pace ha avvertito le parti che contro tale giudizio

può essere inoltrato reclamo alla Sezione civile del Tribunale d’appello entro il

termine di dieci giorni dalla sua notificazione;

che

seguendo tale indicazione, con reclamo del 16 febbraio 2012 indirizzato alla

Sezione civile del Tribunale d’appello (recte: alla Camera di esecuzione

e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG), RE 1 -

scusandosi per non avere presenziato al dibattimento davanti al Giudice di pace

– ha riproposto la sua eccezione, allegando la decisione di tassazione, Imposta

federale diretta (IFD) 2010 e imposta cantonale (IC) 2010, che dimostrerebbe, a

suo modo di vedere, il mancato suo ritorno a miglior fortuna;

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che,

siccome sia la trasmissione dell’opposizione a cura dell’ufficio d’esecuzione,

avvenuta il 20 dicembre 2011, sia la decisione impugnata, che risale al 6

febbraio 2012, sono posteriori all’entrata in vigore (il 1°gennaio 2011) del

Codice di diritto processuale svizzero (CPC), tanto la procedura di prima

istanza quanto quella ricorsuale sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1

e 405 cpv. 1 CPC);

che

giusta l’art. 265a cpv. 1 LEF, nel suo tenore modificato dal CPC, contro la

decisione del giudice sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna non è

dato alcun mezzo di impugnazione;

che

tale disposizione esclude in particolare il reclamo ai sensi degli art. 319 e

segg. CPC, motivo per cui la procedura sommaria di cui all’art. 265a cpv. 1-3

LEF non è menzionata all’art. 309 CPC (cfr. reetz/theiler,

in Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 6 ad

art 309; trezzini, Commentario del

CPC, Lugano 2011, p. 1358: huber, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a edizione, Basilea 2010, n. 31 ad art. 265a CPC);

che

l’unico vero mezzo di contestazione previsto dalla legge contro una decisione

del genere è infatti costituito dall’azione di contestazione da parte del

debitore del ritorno a miglior fortuna, da proporre entro il termine di venti

giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposizione al giudice del

luogo dell’esecuzione (art. 265a cpv. 4 LEF; CEF, sentenza del 27 ottobre 2011,

inc. 14.2011.152);

che,

tuttavia, nel caso in esame, come visto la sentenza impugnata indica

esplicitamente il reclamo quale rimedio di diritto;

che

secondo la giurisprudenza relativa all’art. 49 LTF (DTF 135 III 375, c.1.2.2),

applicabile alla carente indicazione dei rimedi giuridici a norma dell’art. 238

lett. f CPC (CEF 12 aprile 2011, inc. 14.11.48; tappy,

CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad art. 238), la parte che non è

rappresentata da una persona con cognizioni di diritto e non dispone di conoscenze

giuridiche né di una particolare esperienza sgorgante ad esempio da procedure

precedenti, può fidarsi dell’indicazione inesatta del termine di ricorso contenuta

nella sentenza;

che, se non va da sé un’estensione

analogica di tale principio ai casi di menzione di un rimedio di diritto

inesistente, nella fattispecie il principio della buona fede che informa il

codice di procedura civile (art. 52 CPC) impone di non penalizzare l’escussa

per l’errata strategia messa in atto per motivi a lei non imputabili (v. CEF,

sentenza del 27 ottobre 2011, inc. 14.2011.152) – strategia che del resto

sarebbe, comunque sia, votata all’insuccesso, dato che la documentazione

esibita per la prima volta davanti a questa Camera non potrebbe essere presa in

considerazione, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC secondo cui nella procedura di

reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti

o la produzione di nuovi mezzi di prova – ovvero di trattare lo scritto/reclamo

del 16 febbraio 2012, peraltro inoltrato nel rispetto dei termini, come azione

di contestazione del ritorno a miglior fortuna ex art. 265a cpv. 4 LEF, con

conseguente sua trasmissione al Giudice di pace per il seguito della procedura

e il giudizio di merito di sua competenza;

che

ne discende pertanto l’evasione del reclamo, nel senso di trasmettere l’atto in

questione al primo giudice, per essere formalizzato e trattato, per l’appunto, come

azione di contestazione di ritorno a miglior fortuna;

che non si prelevano

spese, né si assegnano indennità,

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del

circolo del Ticino per le incombenze di cui ai considerandi.

2. Non

si riscuotono spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

- RE 1, __________,

- RA 1, __________

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'262.20,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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