14.2012.3
Domanda di fallimento dichiarata irricevibile in quanto l'escussa risultava già fallita. Reclamo del procedente accolto, siccome il fallimento è stato nel frattempo annullato. Rinvio degli atti al pri
25 gennaio 2012Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.3
Data decisione, Autorità:
25.01.2012, CEF
Titolo:
Domanda di fallimento dichiarata irricevibile in quanto l'escussa risultava già fallita. Reclamo del procedente accolto, siccome il fallimento è stato nel frattempo annullato. Rinvio degli atti al primo giudice
REIEZIONE DELLA DOMANDA DI FALLIMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.3
Lugano
25 gennaio 2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente da istanza 27 dicembre 2011 presentata da
RE 1
contro
CO 1
chiedente il fallimento della convenuta per il mancato pagamento del
debito di cui al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio di esecuzione di __________;
istanza respinta con decisione del 29 dicembre 2011 (SO.2011.5685)
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
sentenza tempestivamente impugnata dalla parte istante, che con
reclamo del 30 dicembre 2011 ne chiede l’annullamento;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________,
la RE 1 ha chiesto il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento di fr. 646.00
oltre interessi e spese;
che
con decisione del 29 dicembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, ricordato che con sentenza del 23 settembre 2010 egli aveva già pronunciato
il fallimento della debitrice, ha respinto siccome irricevibile l’istanza,
rilevando che alla parte istante fa difetto il presupposto processuale dell’’esistenza
di un interesse degno di protezione per postulare la domanda in esame (art. 59
cpv. 1 lett. a CPC), con la conseguenza che la stessa deve essere considerata inammissibile,
senza entrare perciò nel merito;
che
contro tale decisione la creditrice è insorta con reclamo del 30 dicembre 2011,
sostenendo che con sentenza del 28 ottobre 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello ha annullato il decreto di fallimento emanato in data
23 settembre 2010 dalla Pretura del Distretto di Lugano nei confronti della convenuta,
ristabilendo pertanto la situazione come era in precedenza;
che,
secondo l’insorgente, si impone di conseguenza l’annullamento della decisione
impugnata;
che
chiamata ad esprimersi la convenuta è rimasta silente, non avendo essa ritirato
la raccomandata contenente il reclamo e l’assegno del termine per presentare le
proprie osservazioni al gravame;
che
il reclamo, proposto ai sensi degli 174 cpv. 1 LEF e 319 segg. CPC, si rivela fondato;
che,
infatti, come correttamente rilevato dalla reclamante, con sentenza del 28
ottobre 2010 questa Camera, in accoglimento dell’appello presentato in data 4
ottobre 2010 dalla debitrice, ha annullato la dichiarazione di fallimento del
23 settembre 2010 (EF.2010.1858) menzionata dal primo giudice (inc. 14.2010.84;
cfr. anche estratto del registro di commercio agli atti);
che
di conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti sono ritornati al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, affinché statuisca sull’istanza di
fallimento previo espletamento degli incombenti procedurali di rito;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio, in quanto non causati da
una delle parti, vanno posti a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per gli incombenti di cui ai considerandi,
Fatti
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.-, anticipata dalla reclamante, è posta a carico dello
Stato.
3. Intimazione
a:
-
__________,
-
__________
Comunicazione
Considerandi
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster