14.2012.30
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24 aprile 2012Italiano21 min
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Numero d'incarto:
14.2012.30
Data decisione, Autorità:
24.04.2012, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro: nova in sede di reclamo - verosimile appartenenza dei beni al debitore sequestrato - vendita di una PPP e trasferimento di proprietà iscritto a registro fondiario - vendita ritenuta abusiva poiché intesa a danneggiare i creditori del debitore sequestrato
ABUSO DI DIRITTO
AUSLÄNDERARREST
BENE DI TERZI
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
RECLAMO
art. 2 cpv. 2 CC
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 6 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 326 cpv. 2 CPC
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2012.30
Lugano
24 aprile 2012
SL/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa davanti alla Pretura __________, con opposizione 20
ottobre 2011 (inc. SO.2011.4559) da
RE 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
il sequestro 10 ottobre 2011 (inc. SO.2011.4314)
(n° __________) richiesto nei confronti del debitore sequestrato R__________,
da
CO 1
CO 2
(patrocinati dall' PA 2)
in cui il Pretore __________, con decisione 21
febbraio 2012, ha respinto sia l'opposizione, confermando di conseguenza il
sequestro, sia la contestuale richiesta di prestazione di garanzia ex art. 273
LEF, e ponendo tasse, spese e ripetibili a carico di RE 1;
reclamante la società RE 1 con allegato 5 marzo 2012, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'opposizione e
revocare il sequestro, tasse, spese e ripetibili a carico di CO 1 e CO 2;
preso atto delle osservazioni [recte: risposta
al reclamo] 30 marzo 2012 di CO 1 e CO 2 che ne propongono la reiezione,
protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 7 ottobre 2011 diretta contro R__________, CO 1 e CO
2 hanno chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 e n. 2
LEF, di porre sotto sequestro “la PPP no. __________ quota di 626/1000 del
fondo base part. __________ RFD __________, iscritta a nome della RE 1 ma
in realtà di pertinenza del signor R__________. In esecuzione al decreto di
sequestro è fatto ordine all'Ufficiale dei Registri __________ di iscrivere
immediatamente a registro fondiario una restrizione della facoltà di disporre
relativamente al foglio PPP __________, quota 626/1000 del fondo base part. __________
RFD __________”. Il tutto sino a concorrenza del credito di fr. 410'000.– oltre
interessi al 5% dal 1° maggio 2010.
B. Con
contratto di compravendita immobiliare 16 agosto 2004 (rogato con atto n. __________
del notaio __________) i sequestranti avevano acquistato dal promotore R__________,
e con lui da __________, __________, __________ e __________ (riuniti
sottoforma di società semplice “__________”), la PPP n. __________ (quota di
comproprietà 78/1000) del fondo base n. __________ RFD __________, presso il
Condominio __________. Con atto aggiuntivo del 4 agosto 2008 (n. __________
rogato dal notaio __________) al predetto contratto immobiliare, a seguito di
modifiche strutturali intervenute in corso d’opera, le parti hanno dato atto
che la quota di comproprietà relativa alla PPP n. __________ era aumentata a
82/1000. L'immobile presentava una serie di gravi difetti, fra cui il distacco
di lastre di granito dalle facciate e importanti crepe nella piscina. A seguito
di una prova a futura memoria richiesta nel 2010 dalla Comunione dei condomini
e dai singoli membri, e di vari referti peritali anche di parte, il 14 marzo
2011 era stata per finire quantificata una spesa massima per l'eliminazione dei
danni di fr. 4'524'567.– oltre fr. 420'000.– di onorari e imprevisti. Di qui,
un minor valore per l'appartamento dei sequestranti di fr. 410'000.– (fr.
5'000'000.– x 82/1000), importo che rivendicano a R__________.
Fatti
I
procedenti chiedono il sequestro della PPP n. __________ del fondo base part. __________
RFD __________ che -a loro dire- R__________ aveva venduto il 21 maggio 2010
alla società RE 1 [di seguito: RE 1] in modo abusivo (art. 2 cpv. 2 CC)
rispettivamente simulato, nel tentativo di trafugare anche quella sua proprietà
a danno di tutti i suoi creditori.
C. Il
10 ottobre 2011, il Pretore __________, ha decretato il sequestro così come
richiesto.
D. Il
20 ottobre 2011 RE 1 vi si è opposta rivendicando la legittima ed esclusiva
titolarità sul fondo sequestrato. La società ha contestato che la PPP le fosse
stata ceduta in modo abusivo o simulato allo scopo di danneggiare i creditori
di R__________ -che oltretutto nel 2010 non si erano ancora manifestati- e che
tra lei e quest'ultimo vi fosse identità economica. Inoltre la società
opponente ha postulato la prestazione da parte dei sequestranti di una garanzia
ex art. 273 LEF: ritenuto un valore venale del fondo sequestrato stimabile in
fr. 3,5 Mio e un utile conseguibile in caso di realizzazione forzata pari
all'aggravio ipotecario di fr. 2 Mio esistente sul medesimo fondo, il danno
poteva essere quantificato in fr. 1,5 Mio, importo questo richiesto a titolo di
garanzia.
Al
contraddittorio del 12 gennaio 2012, la società opponente ha precisato che la
PPP n. __________ insieme alla PPP n. __________, le era stata venduta per fr.
4,5 Mio. Non vi era stata né simulazione né abusività, poiché R__________ non
si era disfatto in fretta e furia di beni che gli appartenevano. Inoltre ciò
era comprovato dal fatto che la vendita era avvenuta in cambio di una
contro-prestazione, e meglio il pagamento appunto di un prezzo di mercato. Pertanto,
in tal modo, nemmeno la solvibilità di R__________ risultava in definitiva
compromessa. La procedura volta a quantificare il danno peraltro non era ancora
stata intentata a maggio 2010.
Pacifica
per i sequestranti l'esistenza del credito e la causa di sequestro. Altresì
evidente poi il carattere abusivo delle cessioni di beni disposte da R__________
a favore di società di famiglia. Agli atti non vi era traccia circa il
pagamento del prezzo di mercato. D'altra parte nulla giustificava la prestazione
di una garanzia ex art. 273 LEF. La pronuncia del sequestro non impediva
l'alienazione della PPP n. __________, e i sequestranti si erano persino
dichiarati disposti, in caso di effettiva vendita del medesimo, a rinunciare al
sequestro previo deposito da parte della società opponente di fr. 1,5 Mio quale
garanzia sostitutiva dell'immobile sequestrato. Peraltro poi, stimando in fr.
1,5 Mio il danno all'origine della richiesta della garanzia ex art. 273 LEF, la
stessa opponente ammetteva di essersi limitata ad assumere il debito ipotecario
di fr. 2 Mio ma di non avere versato alcunché a titolo di prezzo di mercato.
Non da ultimo, la PPP n. __________ era già stata a sua volta rivenduta a
terzi.
La società opponente, ribaditi i suoi argomenti, ha precisato che solo le
cessioni di beni disposte da R__________ a favore della società E__________
erano state considerate, a un giudizio di verosimiglianza, abusive nell'ambito
di vertenze analoghe a quella in esame. Il citato danno di fr. 1,5 Mio
menzionato con riferimento alla richiesta di garanzia ex art. 273 LEF era
legato ad una possibile revoca da parte della banca del prestito ipotecario,
rischio questo latente proprio a causa dell'esistenza del sequestro a carico
della PPP n. __________. Peraltro quest'ultimo provvedimento ostacolava
comunque un'eventuale alienazione. A titolo subordinato, considerati
l'immobilizzazione del fondo per almeno un anno e un tasso del 5%, quantomeno
si giustificava una garanzia di almeno fr. 175'000.–. In duplica, i
sequestranti hanno contestato la realizzazione di un qualsivoglia danno,
confermando per il resto il loro punto di vista.
E. Con
decisione del 21 febbraio 2012, il Pretore __________, ha respinto
l'opposizione e la contestuale richiesta di prestazione di garanzia, confermando
il sequestro. Ha ritenuto abusiva la vendita della PPP n. __________ da parte
di R__________ alla società opponente, poiché volta a danneggiare i creditori
del medesimo a vantaggio di altri. Gli ingenti danni al Condominio __________
erano noti al debitore sequestrato già a novembre 2008 allorquando, in solido
con la società E__________, aveva rilevato diritti e oneri dei membri della
società semplice “__________” che avevano partecipato all'operazione
immobiliare. Appunto da quel momento, il debitore sequestrato aveva iniziato a
cedere i propri beni e crediti situati in Svizzera. La vendita della PPP n. __________
a maggio 2010 seguiva di pochi mesi il referto peritale 12 febbraio 2010 di
prova a futura memoria finalizzata ad accertare danni e difetti nel condominio.
La società opponente non poteva invocare la buona fede, visto che il padre del
debitore sequestrato era altresì amministratore suo e della società E__________
a favore della quale l'escusso già aveva ceduto beni in modo abusivo. Infondata
poi la richiesta di prestazione di una garanzia in quanto non vi era prova agli
atti circa il danno patito e il valore venale del fondo, e che di per sé
l'annotazione del sequestro a carico del fondo non ne impediva la vendita.
F. Con
il presente reclamo 5 marzo 2012 RE 1 chiede di accogliere l'opposizione e
revocare il sequestro. Infondata anzitutto la tesi secondo cui il debitore
sequestrato aveva agito in fretta e furia. Rimprovera al Pretore di non avere
considerato la vendita della PPP n. __________ nel suo complesso. In concreto,
la reclamante non era stata parte all'operazione Condominio __________, né alle
altre cessioni di beni elargite dal debitore sequestrato. Spettava ai
sequestranti provare che in tal modo quest'ultimo aveva inteso danneggiare i
suoi creditori e, soprattutto, che ciò era altresì noto alla società opponente.
Ma ciò non era il caso in specie, visto che l'interessata aveva pagato un
congruo prezzo. Di modo che, la società opponente non sarebbe comunque stata in
condizione di riconoscere l'eventuale intento del debitore sequestrato di
disfarsi di beni propri.
G. Della risposta al reclamo inviata dai sequestranti si dirà, se
necessario, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45
ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1
LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può
essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore
(art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di
esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore
litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a
CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei
documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al
realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate
dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per
mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà
la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,
rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni
intermedie (Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed.,
Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.
482).
2.
Il
termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su
rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi
ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).
Proposto il 5 marzo 2012 avverso la sentenza 21 febbraio 2012
notificata lo stesso giorno e recapitata all'opponente l'indomani, il reclamo
ossequia senz'altro il termine di dieci giorni (art. 142 e 143 CPC, per rinvio
dell'art. 31 LEF) ed è così ammissibile. L'impugnazione poi notificata il 14
marzo 2012, è giunta ai sequestranti il giorno 21 marzo 2012, di modo che la
risposta al reclamo risulta altresì tempestiva (art. 142 e 143 CPC, per rinvio
dell'art. 31 LEF) e quindi ammissibile.
3.
Le decisioni in materia di sequestro, in quanto sottostanno alla procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima dispositiva (art. 58
cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché dalle
massime di celerità (Stoffel, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 56 ad art.
272) e di concentrazione (Stoffel, op.
cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma
esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove
addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”)
(Mazan, in:
Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Basilea 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op.
cit., n. 54 ad art. 272), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non
contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151
e 254 CPC; Trezzini, in:
Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, Lugano 2011, pag. 623 n. 1 ad
art. 150; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed.,
Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten,
Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano
determinanti.
4.
In virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC,
le parti si possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su
opposizione, avvalere di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa
Camera (da ultimo: CEF 21 dicembre 2011 [14.2011.138] consid. 4, con rinvii; 10
aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75] consid.
1.5
e) sono ricevibili sia i fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono
verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in
senso proprio”) sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure
così: Jeandin, in:
Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 4 ad art. 326). Ciò posto, sono così di per sé ammissibili i
nuovi documenti (doc. CC, DD e EE) che accompagnano la risposta al reclamo dei
sequestranti.
5.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo è possibile censurare sia l'applicazione errata
del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). Ciò detto, per l'art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro viene concesso dal giudice
del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, se
il creditore rende verosimile l'esistenza:
1.
del credito;
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al
debitore.
In
concreto, la reclamante invoca la lesione dell'art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF e
lamenta un accertamento manifestamente errato dei fatti (reclamo, pag. 3 ad
B).
Appartenenza
dei beni al debitore sequestrato
6.
Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in
linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104
consid. 1; Amonn/Walther, op.
cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati
beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile
appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato
(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto
dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III
112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è
chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un
terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni
appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione
della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, op. cit., n. 53-55 ad art. 271 LEF e n.
31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati
trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o
comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o
favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67] consid.
3.
).
7.
La
società reclamantecontesta che il debitore sequestrato R__________ abbia voluto
disfarsi in fretta e furia dei suoi beni localizzati in Svizzera (reclamo, pag.
4.
ad E). Ma invano. Al riguardo, il Pretore ha considerato che il 21 maggio
2010, allorquando il debitore sequestrato aveva venduto la PPP n. __________,
quest'ultimo già sapeva dell'esistenza degli ingenti danni nel Condominio __________.
Di ciò dava segnatamente atto l'accordo “Scioglimento di società semplice e
convenzione transattiva” con cui, il 17 novembre 2008, l'interessato insieme agli altri investitori aveva sciolto la società semplice promotrice “__________”
e liberato i soci uscenti da ogni relativo diritto e onere, contestualmente
assunti con vincolo di solidarietà da lui e dalla società E__________ (sentenza
impugnata, pag. 6 consid. 4.2 in alto). A partire da quel momento, per il
Pretore, il debitore sequestrato aveva puntualmente trasferito a terzi i suoi
beni localizzati in Svizzera: e meglio, il 10 giugno 2009 aveva ceduto a titolo
esclusivo alla società E__________ gli stessi crediti ripresi in solido dalla
disciolta società “__________”, atto questo poi completato da un ulteriore
accordo 1° aprile 2011, mentre a marzo 2011 aveva tentato di vendere la sua
autovettura __________ (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 4.2 ad i), ii) e
iii). In questo contesto, di fatto la vendita della PPP n. __________ alla
società opponente seguiva di appena qualche mese il referto peritale 12
febbraio 2010 allestito nell'ambito della prova a futura memoria avviata dai
condomini (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 4.2 nel mezzo), fra cui i qui
sequestranti appunto (doc. Q, pag. 1). Ora, dagli atti emerge in effetti come,
in modo sistematico, ognuna delle citate cessioni di beni disposte dal debitore
sequestrato R__________ fossero in un modo o nell'altro precedute da nuovi
elementi o risultanze intese a meglio identificare rispettivamente quantificare
i danni lamentati dai condomini (istanza di sequestro, pag. 5 n. 3; doc. E,
pag. 4 a 9). In proposito basti in particolare citare nella prima metà del 2009
il mandato di parte conferito a un professionista per l'allestimento di una
prima perizia sull'intero immobile (doc. E, pag. 7 n. 4), il 12 febbraio 2010
il referto peritale relativo appunto alla prova a futura memoria (doc. E, pag.
9.
n. 6) e, per finire, la relazione di parte definitiva 14 marzo 2011 riferita
a un progetto di risanamento totale dell'immobile (doc. E, pag. 9 n. 7). Tutte
congruenze queste che, invero, la società reclamante sembra volutamente
sottacere. Così proposta, la censura non inficia pertanto la conclusione del
Pretore e va così disattesa.
8.
La
società reclamante rimprovera altresì al Pretore di non avere considerato che
la PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________ le era stata
venduta a prezzo di mercato, e non a titolo gratuito o a un prezzo di favore,
il che escludeva quindi che il debitore sequestrato volesse disfarsene. Anzi, avendo
incassato una controprestazione di pari valore, al debitore sequestrato R__________
nemmeno si poteca imputare di essere divenuto incapace di far fronte a
eventuali propri debiti (reclamo, pag. 5 ad E), e quindi in sostanza di avere
arrecato danni ai suoi creditori. La critica è nondimeno ancora una volta
infondata. Certo, la PPP n. __________ è stata ceduta all'opponente per fr. 2,6
Mio (doc. R, pag. 5 n. 3.1 [il restante importo di fr. 1,9 Mio riguardava la
vendita della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________:
doc. R, pag. 6 n. 3.1]). La società reclamante però sembra volutamente non considerare
che l'importo doveva essere soluto “mediante l'assunzione da parte della
società acquirente del debito ipotecario di cui alla premessa b) [garantito
da cartelle ipotecarie di complessivi fr. 1,5 Mio: doc. R, pag. 4 n. 1b] degli
oneri derivanti dal sequestro di cui alla premessa c) [decretato a carico
del fondo base n. __________ per fr. 185'000.–: doc. R, pag. 4 n. 1c] e per
il resto regolato direttamente tra le parti in separata sede” (doc. R, pag.
6.
n. 3.1), e di avere segnatamente specificato che “il presente contratto
non preveda il pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio” (doc.
R, pag. 7 n. 5 in fine). Ciò detto, dedotto l'importo ipotecario, dei restanti
fr. 1,1 Mio da versare, proprio per il fatto che le parti avevano optato per
una regolamentazione privata “in separata sede”, nulla è dato di sapere.
In particolare, come tale l'atto di compravendita non reca indicazioni circa
modalità ed eventuali scadenze di pagamento, né specifica se lo stesso doveva
avvenire previo versamento di una somma di denaro o in altro modo. Il preteso
obbligo di versamento di una controprestazione non risulta così liquido ed è
rimasto una mera allegazione di parte. Anzi, a ben vedere, la vendita della PPP
risulta nell'esito tanto più vicina alla fattispecie della donazione che non a
quella della vendita immobiliare. Per il resto aggiungasi che sulla base di
quella sola controprestazione, a queste condizioni, nemmeno può escludersi
l’incapacità per il debitore escusso di far fronte ai propri impegni e, con
ciò, che i suoi creditori non ne siano stati di conseguenza danneggiati. Di
qui, la reiezione del reclamo.
9.
La società reclamante, avendo acquistato la PPP n. __________ ad
un congruo prezzo, esclude di avere avuto in quel contesto la possibilità di
riconoscere la volontà del debitore sequestrato di spogliarsi dei suoi beni e,
in tal senso, di essere stata nella condizione di esperire le opportune
verifiche (reclamo, pag. 5 ad E). A torto. Il Pretore ha escluso che la società
opponente potesse invocare la sua buona fede, in quanto il padre del debitore
sequestrato sedeva sia nel consiglio di amministrazione della società E__________
-che insieme a R__________ aveva rilevato a titolo solidale diritti e oneri
legati al Condominio __________ (sopra, consid. E e 7)- che in quello della
stessa società opponente (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 4.3). E, con
questa conclusione la reclamante nemmeno si confronta. Di modo che, sotto
questo profilo il reclamo è finanche immotivato (art. 321 cpv. 1 CPC).
Aggiungasi peraltro che non solo __________, padre del debitore sequestrato,
figura quale membro con firma individuale della società E__________ dal 1°
settembre 2004 (doc. F) e della società opponente dal 9 maggio 2005 (doc. I).
In effetti, entrambe le società hanno sede a __________ e, sempre dal 9 maggio
2005, il recapito della società opponente risulta essere presso la stessa
società E__________ (doc. F e I). Congruenze e analogie queste che ancora una
volta, pur nell'ambito di un giudizio di mera verosimiglianza, confortano
senz'altro la conclusione del Pretore. Anche sotto questo profilo, il reclamo è
così senza fondamento e va respinto.
Spese
giudiziarie
10.
Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo va quindi respinto con conseguente conferma
della sentenza impugnata. Le spese giudiziarie consistenti nella tassa di
giustizia (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC) e nelle
ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC) -indennità quest'ultima commisurata
all'impegno (art. 13 Regolamento sulle ripetibili) profuso dall'PA 2 che, in
quanto tutte riconducibili alla medesima fattispecie, si è trovato a fungere da
patrocinatore legale sin davanti a questa Camera in contestuali e analoghe
procedure di sequestro da lui parimenti introdotte nell'interesse di altri
creditori del debitore sequestrato- seguono la soccombenza della reclamante
(art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,
319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di complessivi fr. 350.–, già anticipata dalla reclamante RE
1, __________, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere ad CO 1 e CO 2, __________,
complessivamente, fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 275'000.–, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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