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Decisione

14.2012.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 aprile 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

procedenti chiedono il sequestro della PPP n. __________ del fondo base part. __________

RFD __________ che -a loro dire- R__________ aveva venduto il 21 maggio 2010

alla società RE 1 [di seguito: RE 1] in modo abusivo (art. 2 cpv. 2 CC)

rispettivamente simulato, nel tentativo di trafugare anche quella sua proprietà

a danno di tutti i suoi creditori.

C. Il

10 ottobre 2011, il Pretore __________, ha decretato il sequestro così come

richiesto.

D. Il

20 ottobre 2011 RE 1 vi si è opposta rivendicando la legittima ed esclusiva

titolarità sul fondo sequestrato. La società ha contestato che la PPP le fosse

stata ceduta in modo abusivo o simulato allo scopo di danneggiare i creditori

di R__________ -che oltretutto nel 2010 non si erano ancora manifestati- e che

tra lei e quest'ultimo vi fosse identità economica. Inoltre la società

opponente ha postulato la prestazione da parte dei sequestranti di una garanzia

ex art. 273 LEF: ritenuto un valore venale del fondo sequestrato stimabile in

fr. 3,5 Mio e un utile conseguibile in caso di realizzazione forzata pari

all'aggravio ipotecario di fr. 2 Mio esistente sul medesimo fondo, il danno

poteva essere quantificato in fr. 1,5 Mio, importo questo richiesto a titolo di

garanzia.

Al

contraddittorio del 12 gennaio 2012, la società opponente ha precisato che la

PPP n. __________ insieme alla PPP n. __________, le era stata venduta per fr.

4,5 Mio. Non vi era stata né simulazione né abusività, poiché R__________ non

si era disfatto in fretta e furia di beni che gli appartenevano. Inoltre ciò

era comprovato dal fatto che la vendita era avvenuta in cambio di una

contro-prestazione, e meglio il pagamento appunto di un prezzo di mercato. Pertanto,

in tal modo, nemmeno la solvibilità di R__________ risultava in definitiva

compromessa. La procedura volta a quantificare il danno peraltro non era ancora

stata intentata a maggio 2010.

Pacifica

per i sequestranti l'esistenza del credito e la causa di sequestro. Altresì

evidente poi il carattere abusivo delle cessioni di beni disposte da R__________

a favore di società di famiglia. Agli atti non vi era traccia circa il

pagamento del prezzo di mercato. D'altra parte nulla giustificava la prestazione

di una garanzia ex art. 273 LEF. La pronuncia del sequestro non impediva

l'alienazione della PPP n. __________, e i sequestranti si erano persino

dichiarati disposti, in caso di effettiva vendita del medesimo, a rinunciare al

sequestro previo deposito da parte della società opponente di fr. 1,5 Mio quale

garanzia sostitutiva dell'immobile sequestrato. Peraltro poi, stimando in fr.

1,5 Mio il danno all'origine della richiesta della garanzia ex art. 273 LEF, la

stessa opponente ammetteva di essersi limitata ad assumere il debito ipotecario

di fr. 2 Mio ma di non avere versato alcunché a titolo di prezzo di mercato.

Non da ultimo, la PPP n. __________ era già stata a sua volta rivenduta a

terzi.

La società opponente, ribaditi i suoi argomenti, ha precisato che solo le

cessioni di beni disposte da R__________ a favore della società E__________

erano state considerate, a un giudizio di verosimiglianza, abusive nell'ambito

di vertenze analoghe a quella in esame. Il citato danno di fr. 1,5 Mio

menzionato con riferimento alla richiesta di garanzia ex art. 273 LEF era

legato ad una possibile revoca da parte della banca del prestito ipotecario,

rischio questo latente proprio a causa dell'esistenza del sequestro a carico

della PPP n. __________. Peraltro quest'ultimo provvedimento ostacolava

comunque un'eventuale alienazione. A titolo subordinato, considerati

l'immobilizzazione del fondo per almeno un anno e un tasso del 5%, quantomeno

si giustificava una garanzia di almeno fr. 175'000.–. In duplica, i

sequestranti hanno contestato la realizzazione di un qualsivoglia danno,

confermando per il resto il loro punto di vista.

E. Con

decisione del 21 febbraio 2012, il Pretore __________, ha respinto

l'opposizione e la contestuale richiesta di prestazione di garanzia, confermando

il sequestro. Ha ritenuto abusiva la vendita della PPP n. __________ da parte

di R__________ alla società opponente, poiché volta a danneggiare i creditori

del medesimo a vantaggio di altri. Gli ingenti danni al Condominio __________

erano noti al debitore sequestrato già a novembre 2008 allorquando, in solido

con la società E__________, aveva rilevato diritti e oneri dei membri della

società semplice “__________” che avevano partecipato all'operazione

immobiliare. Appunto da quel momento, il debitore sequestrato aveva iniziato a

cedere i propri beni e crediti situati in Svizzera. La vendita della PPP n. __________

a maggio 2010 seguiva di pochi mesi il referto peritale 12 febbraio 2010 di

prova a futura memoria finalizzata ad accertare danni e difetti nel condominio.

La società opponente non poteva invocare la buona fede, visto che il padre del

debitore sequestrato era altresì amministratore suo e della società E__________

a favore della quale l'escusso già aveva ceduto beni in modo abusivo. Infondata

poi la richiesta di prestazione di una garanzia in quanto non vi era prova agli

atti circa il danno patito e il valore venale del fondo, e che di per sé

l'annotazione del sequestro a carico del fondo non ne impediva la vendita.

F. Con

il presente reclamo 5 marzo 2012 RE 1 chiede di accogliere l'opposizione e

revocare il sequestro. Infondata anzitutto la tesi secondo cui il debitore

sequestrato aveva agito in fretta e furia. Rimprovera al Pretore di non avere

considerato la vendita della PPP n. __________ nel suo complesso. In concreto,

la reclamante non era stata parte all'operazione Condominio __________, né alle

altre cessioni di beni elargite dal debitore sequestrato. Spettava ai

sequestranti provare che in tal modo quest'ultimo aveva inteso danneggiare i

suoi creditori e, soprattutto, che ciò era altresì noto alla società opponente.

Ma ciò non era il caso in specie, visto che l'interessata aveva pagato un

congruo prezzo. Di modo che, la società opponente non sarebbe comunque stata in

condizione di riconoscere l'eventuale intento del debitore sequestrato di

disfarsi di beni propri.

G. Della risposta al reclamo inviata dai sequestranti si dirà, se

necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento

o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45

ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1

LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può

essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore

(art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di

esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore

litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a

CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei

documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al

realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate

dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per

mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà

la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,

rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni

intermedie (Amonn/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed.,

Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb,

Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.

482).

2.

Il

termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su

rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi

ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).

Proposto il 5 marzo 2012 avverso la sentenza 21 febbraio 2012

notificata lo stesso giorno e recapitata all'opponente l'indomani, il reclamo

ossequia senz'altro il termine di dieci giorni (art. 142 e 143 CPC, per rinvio

dell'art. 31 LEF) ed è così ammissibile. L'impugnazione poi notificata il 14

marzo 2012, è giunta ai sequestranti il giorno 21 marzo 2012, di modo che la

risposta al reclamo risulta altresì tempestiva (art. 142 e 143 CPC, per rinvio

dell'art. 31 LEF) e quindi ammissibile.

3.

Le decisioni in materia di sequestro, in quanto sottostanno alla procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima dispositiva (art. 58

cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché dalle

massime di celerità (Stoffel, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 56 ad art.

272) e di concentrazione (Stoffel, op.

cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma

esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove

addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”)

(Mazan, in:

Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,

Basilea 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op.

cit., n. 54 ad art. 272), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non

contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151

e 254 CPC; Trezzini, in:

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, Lugano 2011, pag. 623 n. 1 ad

art. 150; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed.,

Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,

La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272; Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten,

Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 157 CPC).

Inoltre,

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano

determinanti.

4.

In virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC,

le parti si possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su

opposizione, avvalere di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa

Camera (da ultimo: CEF 21 dicembre 2011 [14.2011.138] consid. 4, con rinvii; 10

aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75] consid.

1.5

e) sono ricevibili sia i fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono

verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in

senso proprio”) sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure

così: Jeandin, in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,

Basilea 2011, n. 4 ad art. 326). Ciò posto, sono così di per sé ammissibili i

nuovi documenti (doc. CC, DD e EE) che accompagnano la risposta al reclamo dei

sequestranti.

5.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo è possibile censurare sia l'applicazione errata

del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b). Ciò detto, per l'art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro viene concesso dal giudice

del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, se

il creditore rende verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

In

concreto, la reclamante invoca la lesione dell'art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF e

lamenta un accertamento manifestamente errato dei fatti (reclamo, pag. 3 ad

B).

Appartenenza

dei beni al debitore sequestrato

6.

Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in

linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104

consid. 1; Amonn/Walther, op.

cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati

beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile

appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato

(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto

dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III

112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è

chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un

terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni

appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione

della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, op. cit., n. 53-55 ad art. 271 LEF e n.

31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati

trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o

comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o

favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67] consid.

3.

).

7.

La

società reclamantecontesta che il debitore sequestrato R__________ abbia voluto

disfarsi in fretta e furia dei suoi beni localizzati in Svizzera (reclamo, pag.

4.

ad E). Ma invano. Al riguardo, il Pretore ha considerato che il 21 maggio

2010, allorquando il debitore sequestrato aveva venduto la PPP n. __________,

quest'ultimo già sapeva dell'esistenza degli ingenti danni nel Condominio __________.

Di ciò dava segnatamente atto l'accordo “Scioglimento di società semplice e

convenzione transattiva” con cui, il 17 novembre 2008, l'interessato insieme agli altri investitori aveva sciolto la società semplice promotrice “__________”

e liberato i soci uscenti da ogni relativo diritto e onere, contestualmente

assunti con vincolo di solidarietà da lui e dalla società E__________ (sentenza

impugnata, pag. 6 consid. 4.2 in alto). A partire da quel momento, per il

Pretore, il debitore sequestrato aveva puntualmente trasferito a terzi i suoi

beni localizzati in Svizzera: e meglio, il 10 giugno 2009 aveva ceduto a titolo

esclusivo alla società E__________ gli stessi crediti ripresi in solido dalla

disciolta società “__________”, atto questo poi completato da un ulteriore

accordo 1° aprile 2011, mentre a marzo 2011 aveva tentato di vendere la sua

autovettura __________ (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 4.2 ad i), ii) e

iii). In questo contesto, di fatto la vendita della PPP n. __________ alla

società opponente seguiva di appena qualche mese il referto peritale 12

febbraio 2010 allestito nell'ambito della prova a futura memoria avviata dai

condomini (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 4.2 nel mezzo), fra cui i qui

sequestranti appunto (doc. Q, pag. 1). Ora, dagli atti emerge in effetti come,

in modo sistematico, ognuna delle citate cessioni di beni disposte dal debitore

sequestrato R__________ fossero in un modo o nell'altro precedute da nuovi

elementi o risultanze intese a meglio identificare rispettivamente quantificare

i danni lamentati dai condomini (istanza di sequestro, pag. 5 n. 3; doc. E,

pag. 4 a 9). In proposito basti in particolare citare nella prima metà del 2009

il mandato di parte conferito a un professionista per l'allestimento di una

prima perizia sull'intero immobile (doc. E, pag. 7 n. 4), il 12 febbraio 2010

il referto peritale relativo appunto alla prova a futura memoria (doc. E, pag.

9.

n. 6) e, per finire, la relazione di parte definitiva 14 marzo 2011 riferita

a un progetto di risanamento totale dell'immobile (doc. E, pag. 9 n. 7). Tutte

congruenze queste che, invero, la società reclamante sembra volutamente

sottacere. Così proposta, la censura non inficia pertanto la conclusione del

Pretore e va così disattesa.

8.

La

società reclamante rimprovera altresì al Pretore di non avere considerato che

la PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________ le era stata

venduta a prezzo di mercato, e non a titolo gratuito o a un prezzo di favore,

il che escludeva quindi che il debitore sequestrato volesse disfarsene. Anzi, avendo

incassato una controprestazione di pari valore, al debitore sequestrato R__________

nemmeno si poteca imputare di essere divenuto incapace di far fronte a

eventuali propri debiti (reclamo, pag. 5 ad E), e quindi in sostanza di avere

arrecato danni ai suoi creditori. La critica è nondimeno ancora una volta

infondata. Certo, la PPP n. __________ è stata ceduta all'opponente per fr. 2,6

Mio (doc. R, pag. 5 n. 3.1 [il restante importo di fr. 1,9 Mio riguardava la

vendita della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________:

doc. R, pag. 6 n. 3.1]). La società reclamante però sembra volutamente non considerare

che l'importo doveva essere soluto “mediante l'assunzione da parte della

società acquirente del debito ipotecario di cui alla premessa b) [garantito

da cartelle ipotecarie di complessivi fr. 1,5 Mio: doc. R, pag. 4 n. 1b] degli

oneri derivanti dal sequestro di cui alla premessa c) [decretato a carico

del fondo base n. __________ per fr. 185'000.–: doc. R, pag. 4 n. 1c] e per

il resto regolato direttamente tra le parti in separata sede” (doc. R, pag.

6.

n. 3.1), e di avere segnatamente specificato che “il presente contratto

non preveda il pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio” (doc.

R, pag. 7 n. 5 in fine). Ciò detto, dedotto l'importo ipotecario, dei restanti

fr. 1,1 Mio da versare, proprio per il fatto che le parti avevano optato per

una regolamentazione privata “in separata sede”, nulla è dato di sapere.

In particolare, come tale l'atto di compravendita non reca indicazioni circa

modalità ed eventuali scadenze di pagamento, né specifica se lo stesso doveva

avvenire previo versamento di una somma di denaro o in altro modo. Il preteso

obbligo di versamento di una controprestazione non risulta così liquido ed è

rimasto una mera allegazione di parte. Anzi, a ben vedere, la vendita della PPP

risulta nell'esito tanto più vicina alla fattispecie della donazione che non a

quella della vendita immobiliare. Per il resto aggiungasi che sulla base di

quella sola controprestazione, a queste condizioni, nemmeno può escludersi

l’incapacità per il debitore escusso di far fronte ai propri impegni e, con

ciò, che i suoi creditori non ne siano stati di conseguenza danneggiati. Di

qui, la reiezione del reclamo.

9.

La società reclamante, avendo acquistato la PPP n. __________ ad

un congruo prezzo, esclude di avere avuto in quel contesto la possibilità di

riconoscere la volontà del debitore sequestrato di spogliarsi dei suoi beni e,

in tal senso, di essere stata nella condizione di esperire le opportune

verifiche (reclamo, pag. 5 ad E). A torto. Il Pretore ha escluso che la società

opponente potesse invocare la sua buona fede, in quanto il padre del debitore

sequestrato sedeva sia nel consiglio di amministrazione della società E__________

-che insieme a R__________ aveva rilevato a titolo solidale diritti e oneri

legati al Condominio __________ (sopra, consid. E e 7)- che in quello della

stessa società opponente (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 4.3). E, con

questa conclusione la reclamante nemmeno si confronta. Di modo che, sotto

questo profilo il reclamo è finanche immotivato (art. 321 cpv. 1 CPC).

Aggiungasi peraltro che non solo __________, padre del debitore sequestrato,

figura quale membro con firma individuale della società E__________ dal 1°

settembre 2004 (doc. F) e della società opponente dal 9 maggio 2005 (doc. I).

In effetti, entrambe le società hanno sede a __________ e, sempre dal 9 maggio

2005, il recapito della società opponente risulta essere presso la stessa

società E__________ (doc. F e I). Congruenze e analogie queste che ancora una

volta, pur nell'ambito di un giudizio di mera verosimiglianza, confortano

senz'altro la conclusione del Pretore. Anche sotto questo profilo, il reclamo è

così senza fondamento e va respinto.

Spese

giudiziarie

10.

Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo va quindi respinto con conseguente conferma

della sentenza impugnata. Le spese giudiziarie consistenti nella tassa di

giustizia (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC) e nelle

ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC) -indennità quest'ultima commisurata

all'impegno (art. 13 Regolamento sulle ripetibili) profuso dall'PA 2 che, in

quanto tutte riconducibili alla medesima fattispecie, si è trovato a fungere da

patrocinatore legale sin davanti a questa Camera in contestuali e analoghe

procedure di sequestro da lui parimenti introdotte nell'interesse di altri

creditori del debitore sequestrato- seguono la soccombenza della reclamante

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,

319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di complessivi fr. 350.–, già anticipata dalla reclamante RE

1, __________, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere ad CO 1 e CO 2, __________,

complessivamente, fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 275'000.–, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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