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Decisione

14.2012.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 aprile 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i danni lamentati dai condomini (istanza di sequestro, pag. 5 n. 3; doc. E,

pag. 4 a 9). In proposito basti in particolare citare nella prima metà del 2009

il mandato di parte conferito a un professionista per l'allestimento di una

prima perizia sull'intero immobile (doc. E, pag. 7 n. 5), il 12 febbraio 2010

il referto peritale relativo appunto alla prova a futura memoria (doc. E, pag.

9 n. 7) e, per finire, la relazione di parte definitiva 14 marzo 2011 riferita

al progetto di risanamento totale dell'immobile (doc. E, pag. 9 n. 8). Tutte

congruenze queste che, invero, la società reclamante sembra volutamente

sottacere. Così proposta, la censura non inficia pertanto la conclusione del

Pretore e va così disattesa.

8. La società

reclamante rimprovera altresì al Pretore di non avere considerato che la PPP n.

__________ del fondo base n. __________ RFD __________ le era stata venduta a

prezzo di mercato, e non a titolo gratuito o a un prezzo di favore, il che

escludeva quindi che il debitore sequestrato volesse disfarsene. Anzi, avendo

incassato una controprestazione di pari valore, al debitore sequestrato R__________

nemmeno si poteva imputare di essere divenuto incapace di far fronte a

eventuali propri debiti (reclamo, pag. 5 ad E), e quindi in sostanza di avere

arrecato danni ai suoi creditori. La critica è nondimeno ancora una volta

infondata. Certo, la PPP n. __________ è stata ceduta all'opponente per fr. 2,6

Mio (doc. R, pag. 5 n. 3.1 [il restante importo di fr. 1,9 Mio riguardava la

vendita della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________: doc.

R, pag. 6 n. 3.1]). La società reclamante però sembra volutamente non

considerare che l'importo doveva essere soluto “mediante l'assunzione da

parte della società acquirente del debito ipotecario di cui alla premessa b) [garantito

da cartelle ipotecarie di complessivi fr. 1,5 Mio: doc. R, pag. 4 n. 1b] degli

oneri derivanti dal sequestro di cui alla premessa c) [decretato a carico

del fondo base n. __________ per fr. 185'000.–: doc. R, pag. 4 n. 1c] e per

il resto regolato direttamente tra le parti in separata sede” (doc. R, pag.

6 n. 3.1), e di avere segnatamente specificato che “il presente contratto

non preveda il pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio” (doc.

R, pag. 7 n. 5 in fine). Ciò detto, dedotto l'importo ipotecario, dei restanti

fr. 1,1 Mio da versare, proprio per il fatto che le parti avevano optato per

una regolamentazione privata “in separata sede”, nulla è dato di sapere.

In particolare, come tale l'atto di compravendita non reca indicazioni circa

Considerandi

modalità ed eventuali scadenze di pagamento, né specifica se lo stesso doveva

avvenire previo versamento di una somma di denaro o in altro modo. Il preteso

obbligo di versamento di una controprestazione non risulta così liquido ed è

rimasto una mera allegazione di parte. Anzi, a ben vedere, la vendita della PPP

risulta nell'esito tanto più vicina alla fattispecie della donazione che non a

quella della vendita immobiliare. Per il resto aggiungasi che sulla base di

quella sola controprestazione, a queste condizioni, nemmeno può escludersi

l'incapacità per il debitore escusso di far fronte ai suoi impegni e, con ciò,

che i suoi creditori non ne siano stati di conseguenza danneggiati. Di qui, la

reiezione del reclamo.

9.

La società

reclamante, avendo acquistato la PPP n. __________ ad un congruo prezzo,

esclude di avere avuto in quel contesto la possibilità di riconoscere la

volontà del debitore sequestrato di spogliarsi dei suoi beni e, in tal senso,

di essere stata nella condizione di esperire le opportune verifiche (reclamo,

pag. 5 ad E). A torto. Il Pretore ha escluso che la società opponente potesse

invocare la sua buona fede, in quanto il padre del debitore sequestrato sedeva

sia nel consiglio di amministrazione della società E__________ -che insieme a R__________

aveva rilevato a titolo solidale diritti e oneri legati al Condominio __________

(sopra, consid. E e 7)- che in quello della stessa società opponente (sentenza

impugnata, pag. 6 consid. 4.3). E, con questa conclusione la reclamante nemmeno

si confronta. Di modo che, sotto questo profilo il reclamo è finanche

immotivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Aggiungasi peraltro che non solo __________, padre

del debitore sequestrato, figura quale membro con firma individuale della

società E__________ dal 1° settembre 2004 (doc. F) e della società opponente

dal 9 maggio 2005 (doc. I). In effetti, entrambe le società hanno sede a __________

e, sempre dal 9 maggio 2005, il recapito della società opponente risulta essere

presso la stessa società E__________ (doc. F e I). Congruenze e analogie queste

che ancora una volta, pur nell'ambito di un giudizio di mera verosimiglianza,

confortano senz'altro la conclusione del Pretore. Anche sotto questo profilo,

il reclamo è così senza fondamento e va respinto.

Spese giudiziarie

10.

Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo va quindi respinto con conseguente conferma della

sentenza impugnata. Le spese giudiziarie consistenti nella tassa di giustizia

(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC) e nelle ripetibili

(art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC) -indennità quest'ultima commisurata

all'impegno profuso (art. 13 Regolamento sulle ripetibili) dall'PA 2 che, in

quanto tutte riconducibili alla medesima fattispecie, si è trovato a fungere da

patrocinatore legale sin davanti a questa Camera in contestuali e analoghe

procedure di sequestro da lui parimenti introdotte nell'interesse di altri

creditori del debitore sequestrato- seguono la soccombenza della reclamante

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a, 319 segg. CPC, art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di complessivi fr. 350.–, già anticipata dalla reclamante RE

1, __________, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________,

fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura

__________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso

della vertenza va stabilito in fr. 485'000.–, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.