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Decisione

14.2012.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 aprile 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano

determinanti.

4. In virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC,

le parti si possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su

opposizione, avvalere di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa

Camera (da ultimo: CEF 21 dicembre 2011 [14.2011.138] consid. 4, con rinvii; 10

aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75] consid.

1.5.e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono

verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in

senso proprio”) sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure

così: Jeandin, in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,

Basilea 2011, n. 4 ad art. 326). Ciò posto, sono quindi in sé ammissibili i

nuovi documenti (doc. CC, DD e EE) che accompagnano la risposta al reclamo del sequestrante.

5. Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo è possibile censurare sia l'applicazione errata

del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b). Ciò detto, per l'art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro viene concesso dal giudice

del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, se

il creditore rende verosimile l'esistenza:

1. del credito;

Considerandi

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

Nel

caso concreto, il reclamante invoca appunto la lesione dell'art. 272 cpv. 1 n.

3.

LEF, oltre a lamentare la violazione di regole procedurali ed un manifesto

accertamento errato dei fatti (reclamo, pag. 3 in alto).

Appartenenza

dei beni al debitore sequestrato

6.

Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in

linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104

consid. 1; Amonn/Walther, op.

cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati

beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile

appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato

(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto

dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III

112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è

chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un

terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni

appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione

della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, op. cit., n. 53-55 ad art. 271 LEF e n.

31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti

al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque

revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne

alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67] consid. 3.4).

7.

Per

il reclamante, proprio perché protrattisi sull'arco di oltre due anni, i

trasferimenti di beni da lui disposti non potevano essere considerati sospetti

e costituivi di un abuso di diritto: in caso contrario, la vendita della PPP

sarebbe stata effettuata non nel 2010 bensì già nel corso del 2009 (reclamo,

pag. 4 n. 3). Ma invano. Il Pretore ha in effetti rilevato che il giorno 21

maggio 2010 allorquando aveva venduto la PPP n. __________ alla società G__________,

il debitore sequestrato già sapeva dell'esistenza degli ingenti danni nel

Condominio __________. Di questo dava segnatamente atto l'accordo “Scioglimento

di società semplice e convenzione transattiva” con cui, il 17 novembre 2008, l'escusso insieme agli altri investitori aveva sciolto la società semplice “__________”, promotrice

dei lavori, e liberato i soci uscenti da ogni relativo diritto e onere,

contestualmente assunti con vincolo di solidarietà da lui e dalla società E__________

(sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7.2). A partire da quel momento per il Pretore,

RE 1 aveva puntualmente trasferito a terzi i suoi beni localizzati in Svizzera:

e meglio, il 10 giugno 2009 aveva ceduto a titolo esclusivo alla società E__________

gli stessi crediti ripresi in solido dalla oramai disciolta società semplice “__________”,

atto questo poi completato da un ulteriore accordo 1° aprile 2011, mentre a

marzo 2011 aveva tentato di vendere la sua autovettura __________ (sentenza

impugnata, pag. 6 consid. 7.2 ad i), ii) e iii)). In questo contesto, di fatto

la vendita della PPP n. 29813 alla società G__________ seguiva di appena

qualche mese il referto peritale 12 febbraio 2010 allestito nell'ambito della

prova a futura memoria avviata dai condomini (sentenza impugnata, pag. 6

consid. 7.2), fra cui il qui sequestrante appunto (doc. Q, pag. 1). Ora, dagli

atti emerge in effetti come, in modo sistematico, ognuna delle citate cessioni

di beni disposte dall'escusso fossero in un modo o nell'altro precedute da

nuovi elementi o risultanze intese a meglio identificare rispettivamente quantificare

i danni lamentati dai condomini (istanza di sequestro, pag. 5 n. 3; doc. E,

pag. 4 a 9). In proposito basti in particolare citare nella prima metà del 2009

il mandato di parte conferito a un professionista per l'allestimento di una

prima perizia sull'intero immobile (doc. E, pag. 7 n. 5), il 12 febbraio 2010

il referto peritale relativo appunto alla prova a futura memoria (doc. E, pag.

9.

n. 7) e, per finire, la relazione di parte definitiva 14 marzo 2011 riferita

al progetto di risanamento totale dell'immobile (doc. E, pag. 9 n. 8). Tutte

congruenze queste che il reclamante sembra volutamente sottacere. A fronte di

tutto ciò, che le cessioni di beni da parte del debitore sequestrato e qui

opponente siano state distribuite sull'arco di due anni, nel presente caso non

è circostanza tale da inficiare la conclusione del Pretore. La censura va così

disattesa.

8.

Secondo

il reclamante, visto che si trattava di una società attiva in campo immobiliare

e che aveva acquistato la PPP n. __________ a prezzo di mercato, G__________ non

avrebbe potuto riconoscere la sua -comunque contestata- intenzione di volersi

liberare dei beni situati in Svizzera (reclamo, pag. 5 n. 4). A torto. Il

Pretore ha constatato che il padre del debitore sequestrato sedeva tanto nel

consiglio di amministrazione della società E__________ -che insieme all'escusso

aveva rilevato a titolo solidale diritti e oneri legati all'immobile Condominio

__________ (sopra, consid. E e 7)- quanto in quello della stessa società G__________

acquirente della PPP n. __________ (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 7.3). E,

di per sé, con questa conclusione l'insorgente nemmeno si confronta. Di modo

che, sotto questo profilo il reclamo è finanche immotivato (art. 321 cpv. 1

CPC). Aggiungasi peraltro che non solo __________, padre del debitore

sequestrato, figura quale membro con firma individuale della società E__________

dal 1° settembre 2004 (doc. F) e della società acquirente G__________ dal 9

maggio 2005 (doc. I). In effetti, entrambe le società hanno sede a __________ e,

sempre dal 9 maggio 2005, il recapito della società G__________ risulta essere

presso la stessa società E__________ (doc. F e I). Congruenze e analogie queste

che ancora una volta, pur a un mero giudizio di verosimiglianza, confortano

senz'altro la conclusione del Pretore. Anche sotto questo profilo, il reclamo è

così senza fondamento e va respinto.

9.

Infine,

il reclamante evidenzia che -come si poteva evincere dall'atto di compravendita

della PPP n. __________- G__________ gli aveva direttamente versato il prezzo

d'acquisto, che da un punto di vista economico proprio per il fatto che era

stato pagato quel prezzo nulla era cambiato per i suoi creditori e che anzi, in

quel modo, egli aveva reso più liquido il suo patrimonio (reclamo, pag. 5 n.

5). La critica va nondimeno anche in questo caso disattesa. Certo, l'opponente

ha venduto la PPP n. __________ alla società G__________ per fr. 2,6 Mio (doc.

R, pag. 5 n. 3.1). In proposito però il reclamante sembra volutamente dimenticare

che quell'importo doveva essere soluto “mediante l'assunzione da parte della

società acquirente del debito ipotecario di cui alla premessa b) [garantito

da cartelle ipotecarie di complessivi fr. 1,5 Mio: doc. R, pag. 4 n. 1b] degli

oneri derivanti dal sequestro di cui alla premessa c) [già esistente a

carico del relativo fondo base part. __________ RFD __________ per fr.

185'000.–: doc. R, pag. 4 n. 1c] e per il resto regolato direttamente tra le

parti in separata sede” (doc. R, pag. 6 n. 3.1). Sotto questo profilo,

l'atto specificava altresì come “il presente contratto non preveda il

pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio” (doc. R, pag.

7.

n. 5 in fine). Ora, in proposito il Pretore ha rilevato che nulla era stato

provato al riguardo e che non vi era traccia agli atti circa l'avvenuto

pagamento (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 7.4). E, in effetti, dedotto il

citato debito ipotecario, avendo le parti optato per una regolamentazione

privata “in separata sede”, del restante importo di fr. 1,1 Mio non si

sa alcunché. In particolare, come tale l'atto di compravendita non reca

indicazioni circa modalità ed eventuali scadenze di pagamento, né specifica se

lo stesso doveva avvenire previo versamento di una somma di denaro o in altro

modo. Il preteso obbligo di versamento di una controprestazione non risulta

così liquido ed è rimasto una mera allegazione di parte. Anzi, a ben vedere, la

vendita della PPP risulta nell'esito tanto più vicina alla fattispecie della

donazione che non a quella della vendita immobiliare. A queste condizioni

pertanto, pretendere addirittura che il reclamante aveva reso più liquido il

suo patrimonio lasciando intendere che, in conseguenza di ciò, per i creditori

la situazione economica non era affatto peggiorata, sfiora la temerarietà. Di

qui, la reiezione del reclamo.

10.

Constatato

l'esito delle censure sollevate davanti a questa Camera (sopra, consid. 7, 8 e

9), al Pretore non si può neppure rimproverare di avere violato le norme

sull'onere della prova (reclamo, pag. 6 n. 6).

Spese

giudiziarie

11.

Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo va quindi respinto con conseguente

conferma della sentenza impugnata. Le spese giudiziarie consistenti nella tassa

di giustizia (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC) e nelle

ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC) -indennità quest'ultima commisurata

all'impegno (art. 13 Regolamento sulle ripetibili) profuso PA 2 che, in quanto

tutte riconducibili alla medesima fattispecie, si è trovato a fungere da

patrocinatore legale sin davanti a questa Camera in contestuali e analoghe

procedure di sequestro da lui parimenti introdotte nell'interesse di altri

creditori del debitore sequestrato- seguono la soccombenza del reclamante (art.

106.

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,

319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di complessivi fr. 400.–, già anticipata dal reclamante RE 1,

__________, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr.

1'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 485'000.–, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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