14.2012.36
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24 aprile 2012Italiano21 min
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Numero d'incarto:
14.2012.36
Data decisione, Autorità:
24.04.2012, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro: nova in sede di reclamo - verosimile appartenenza dei beni al debitore sequestrato - vendita di una PPP e trasferimento di proprietà iscritto a registro fondiario - vendita ritenuta abusiva poiché intesa a danneggiare i creditori del debitore sequestrato
ABUSO DI DIRITTO
AUSLÄNDERARREST
BENE DI TERZI
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
RECLAMO
art. 2 cpv. 2 CC
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 6 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 326 cpv. 2 CPC
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2012.36
Lugano
24 aprile
2012
SL/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa davanti alla Pretura __________, con opposizione 17
ottobre 2011 (inc. SO.2011.4538) da
RE 1
(patrocinato da PA 1)
contro
il sequestro 10 ottobre 2011 (inc. SO.2011.4314)
(n° __________) richiesto nei suoi confronti da
CO 1
CO 2
(patrocinati dall' PA 2)
in cui il Pretore __________, con decisione 21
febbraio 2012 ha respinto l'opposizione confermando di conseguenza il
sequestro, tasse, spese e ripetibili a carico di RE 1;
reclamante RE 1 con allegato 5 marzo 2012, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare il sequestro, tasse,
spese e ripetibili a carico di CO 1 e CO 2;
preso atto delle osservazioni [recte: risposta
al reclamo] 2 aprile 2012 di CO 1 e CO 2 che propongono la reiezione,
protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 7 ottobre 2011 diretta contro RE 1, CO 1 e CO 2 hanno
chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 e n. 2 LEF, di
porre sotto sequestro “la PPP no. __________ quota di 626/1000 del fondo
base part. __________ RFD __________, iscritta a nome della G__________ ma
in realtà di pertinenza del signor RE 1. In esecuzione al decreto di sequestro è fatto ordine all'Ufficiale dei Registri __________ di iscrivere
immediatamente a registro fondiario una restrizione della facoltà di disporre
relativamente alla PPP __________, quota 626/1000 del fondo base part. __________
RFD __________”. Il tutto sino a concorrenza del credito di fr. 410'000.– oltre
interessi al 5% dal 1° maggio 2010.
B. Con
contratto di compravendita immobiliare 16 agosto 2004 (rogato con atto n. __________
del notaio __________) i sequestranti avevano acquistato dal promotore RE 1, e
con lui da __________, __________, __________ e __________ (riuniti sottoforma
di società semplice “__________”), la PPP n. __________ (quota di comproprietà
78/1000) del fondo base n. __________ RFD __________, presso il Condominio __________.
Con atto aggiuntivo del 4 agosto 2008 (n. __________ rogato dal notaio __________)
al predetto contratto immobiliare, a seguito di modifiche strutturali
intervenute in corso d'opera, le parti hanno dato atto che la quota di
comproprietà relativa alla PPP n. __________ era aumentata a 82/1000.
L'immobile presentava una serie di gravi difetti, fra cui il distacco di lastre
di granito dalle facciate e importanti crepe nella piscina. A seguito di una
prova a futura memoria richiesta nel 2010 dalla Comunione dei condomini e dai
singoli membri, e di vari referti peritali anche di parte, il 14 marzo 2011 era
stata per finire quantificata una spesa massima per l'eliminazione dei danni di
fr. 4'524'567.– oltre fr. 420'000.– di onorari e imprevisti. Di qui, un minor
valore per l'appartamento dei sequestranti di fr. 410'000.– (fr. 5'000'000.– x
82/1000), importo che rivendicano a RE 1.
Fatti
I
procedenti chiedono il sequestro della PPP n. __________ del fondo base part. __________
RFD __________ che -a loro dire- RE 1 aveva venduto il 21 maggio 2010 alla
società G__________ [di seguito: G__________] in modo abusivo (art. 2 cpv. 2
CC) rispettivamente simulato, nel tentativo di trafugare anche quella sua
proprietà a danno di tutti i suoi creditori.
C. Il
10 ottobre 2011, il Pretore __________, ha decretato il sequestro così come
richiesto.
D. Il
17 ottobre 2011 RE 1 vi si è opposto contestando, oltre l'esistenza e
l'ammontare del credito e la causa del sequestro, l'esistenza di beni a lui
appartenenti visto che la PPP n. __________ era di proprietà di G__________.
L'opponente ha integralmente escluso di avere venduto in modo abusivo o
simulato quella PPP allo scopo di danneggiare i suoi creditori -che oltretutto
nel 2010 ancora non si erano manifestati- e che tra lui e quella società vi
fosse un'identità economica.
Al
contraddittorio del 12 gennaio 2012, l'opponente ha precisato di avere ceduto
la PPP a G__________ con atto di compravendita immobiliare 21 maggio 2010 e
che, previo ottenimento della concessione LAFE, a partire da quel giorno
quest'ultima ne era diventata unica e legittima proprietaria. Il contratto non
era né simulato né abusivo. Esclusa poi una loro interdipendenza giuridica o
economica. Non vi erano elementi per ritenere che la vendita fosse finalizzata
a recar danno ai creditori di RE 1, in quanto erano stati pattuiti il pagamento
di un prezzo di mercato e l'assunzione del relativo debito ipotecario gravante
la PPP. Di modo che, anche la solvibilità dell'escusso era garantita. Per il
resto poi, le cessioni di beni avversate dai sequestranti risultavano
distribuite sull'arco di oltre due anni (2009-2011). Il che inficiava quindi la
tesi che egli volesse trafugare i beni che gli appartenevano.
Pacifica
per i sequestranti l'esistenza del credito e la causa di sequestro. Altresì
evidente il carattere abusivo delle cessioni di beni disposte dall'opponente a
favore di società di famiglia. L'atto di vendita stabiliva poi che il prezzo di
vendita era da regolare in separata sede mentre, dal canto suo, il notaio
rogante aveva dichiarato che in merito nulla era transitato sul suo conto
clienti.
L'opponente,
ribaditi i suoi argomenti, ha precisato che non vi era alcun danno per i suoi
creditori in quanto gli attivi del suo patrimonio non erano affatto diminuiti.
A detta dei sequestranti che hanno confermato i loro argomenti invece, nella
misura in cui l'escusso non pretendeva di essere danneggiato dal sequestro, la
sua opposizione era persino irricevibile.
E. Con
decisione del 21 febbraio 2012, il Pretore __________, ha respinto
l'opposizione confermando il sequestro. Anche se non lamentava un danno dovuto
al sequestro, all'opponente il Pretore ha anzitutto riconosciuto la
legittimazione a proporre opposizione visto che la vendita a G__________ della
sua PPP n. __________ era da ritenersi abusiva. Ciò detto, tanto l'esistenza
del credito quanto la causa del sequestro, erano verosimili e documentate. Con
la cessione della PPP, l'escusso mirava a danneggiare i suoi creditori
avvantaggiandone altri. A lui erano in effetti noti già a novembre 2008, ossia
allorquando in solido con la società E__________ egli aveva rilevato diritti e
oneri dei membri della società semplice “__________” che avevano partecipato
all'operazione immobiliare, gli ingenti danni emersi al Condominio __________.
Da quel momento appunto, l'escusso aveva iniziato a cedere i propri beni e
crediti situati in Svizzera. La società G__________ era certamente nella
condizione di riconoscere il tentativo di RE 1 di disfarsi di quanto di sua
pertinenza, visto che il padre di quest'ultimo era nel contempo amministratore
della stessa G__________ e della società E__________ a favore della quale
l'escusso già aveva ceduto beni in modo abusivo. La vendita della PPP n. __________
a maggio 2010 seguiva di pochi mesi il referto peritale 12 febbraio 2010 di
prova a futura memoria finalizzata ad accertare danni e difetti del condominio.
Nulla indicava poi le modalità con cui il prezzo di vendita era stato versato.
L'atto di compravendita era quindi per finire abusivo, di modo che anche
l'esistenza di beni appartenenti al debitore sequestrato risultava
verosimile.
F. Con
il presente reclamo 5 marzo 2012 RE 1 chiede di annullare il sequestro. Nulla
indicava che egli si era disfatto dei propri beni in Svizzera in fretta e
furia, visto che le relative cessioni era distribuite su un lasso di tempo di
oltre due anni. A riprova di ciò vi era il fatto che la PPP n. __________ era
stata venduta nel 2010 e non già nel 2009. Dal canto suo G__________ era attiva
in campo immobiliare e, proprio in questo contesto, si era limitata a comperare
un immobile (ossia la PPP) interessante da un punto di vista commerciale e ad
un prezzo di mercato che era poi stato direttamente versato all'escusso. La società
acquirente non avrebbe quindi e ad ogni modo potuto riconoscere un'eventuale
volontà dell'escusso di disfarsi dei suoi beni situati in Svizzera. Considerato
il pagamento del prezzo pattuito, da un punto di vista economico nulla era
comunque cambiato negli attivi del reclamante: anzi, in tal modo egli aveva
reso più liquido il suo patrimonio. Ciò detto, accogliendo la tesi dei
sequestranti nonostante l'assenza di prove al riguardo, il Pretore aveva di
fatto violato il principio dell'onere della prova.
G. Della risposta al reclamo inviata dai sequestranti il 2 aprile
2012, si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45
ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1
LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può
essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore
(art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di
esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore
litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a
CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei
documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al
realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate
dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per
mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà
la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,
rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni
intermedie (Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed.,
Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.
482).
2.
Il
termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su
rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi
ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).
Proposto il 5 marzo 2012 avverso la sentenza 21 febbraio 2012
notificata lo stesso giorno e recapitata all'opponente l'indomani, il reclamo
ossequia senz'altro il termine di dieci giorni (art. 142 e 143 CPC, per rinvio
dell'art. 31 LEF) ed è così ammissibile. L'impugnazione poi notificata il 15 marzo
2012, è giunta ai sequestranti il giorno 22 marzo 2012, di modo che la risposta
al reclamo risulta altresì tempestiva (art. 142 e 143 CPC, per rinvio dell'art.
31.
LEF) e quindi ammissibile.
3.
Le decisioni in materia di sequestro, in quanto sottostanno alla
procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima dispositiva
(art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché
dalle massime di celerità (Stoffel, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 56 ad art.
272) e di concentrazione (Stoffel, op.
cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma
esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove
addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”)
(Mazan, in:
Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Basilea 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op.
cit., n. 54 ad art. 272), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non
contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151
e 254 CPC; Trezzini, in:
Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, Lugano 2011, pag. 623 n. 1 ad
art. 150; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed.,
Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten,
Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano
determinanti.
4.
In virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC,
le parti si possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su
opposizione, avvalere di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa
Camera (da ultimo: CEF 21 dicembre 2011 [14.2011.138] consid. 4, con rinvii; 10
aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75] consid.
1.5
e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono
verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in
senso proprio”) sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure
così: Jeandin, in:
Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 4 ad art. 326). Ciò posto, sono quindi in sé ammissibili i
nuovi documenti (doc. CC, DD e EE) che accompagnano la risposta al reclamo dei
sequestranti.
5.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo è possibile censurare sia l'applicazione errata
del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). Ciò detto, per l'art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro viene concesso dal giudice
del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, se
il creditore rende verosimile l'esistenza:
1.
del credito;
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al
debitore.
Nel
caso concreto, il reclamante invoca appunto la lesione dell'art. 272 cpv. 1 n.
3.
LEF, oltre a lamentare la violazione di regole procedurali ed un manifesto
accertamento errato dei fatti (reclamo, pag. 3 in alto).
Appartenenza
dei beni al debitore sequestrato
6.
Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in
linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104
consid. 1; Amonn/Walther, op.
cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati
beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile
appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato
(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto
dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III
112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è
chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un
terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni
appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione
della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, op. cit., n. 53-55 ad art. 271 LEF e n.
31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati
trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o
comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o
favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67] consid.
3.
).
7.
Per
il reclamante, proprio perché protrattisi sull'arco di oltre due anni, i
trasferimenti di beni da lui disposti non potevano essere considerati sospetti
e costituivi di un abuso di diritto: in caso contrario, la vendita della PPP
sarebbe stata effettuata non nel 2010 bensì già nel corso del 2009 (reclamo,
pag. 4 n. 3). Ma invano. Il Pretore ha in effetti rilevato che il giorno 21
maggio 2010 allorquando aveva venduto la PPP n. __________ alla società G__________,
il debitore sequestrato già sapeva dell'esistenza degli ingenti danni nel
Condominio __________. Di questo dava segnatamente atto l'accordo “Scioglimento
di società semplice e convenzione transattiva” con cui, il 17 novembre 2008, l'escusso insieme agli altri investitori aveva sciolto la società semplice “__________”,
promotrice dei lavori, e liberato i soci uscenti da ogni relativo diritto e
onere, contestualmente assunti con vincolo di solidarietà da lui e dalla
società E__________ (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7.2). A partire da quel
momento per il Pretore, RE 1 aveva puntualmente trasferito a terzi i suoi beni
localizzati in Svizzera: e meglio, il 10 giugno 2009 aveva ceduto a titolo
esclusivo alla società E__________ gli stessi crediti ripresi in solido dalla
oramai disciolta società semplice “__________”, atto questo poi completato da
un ulteriore accordo 1° aprile 2011, mentre a marzo 2011 aveva tentato di
vendere la sua autovettura __________ (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7.2
ad i), ii) e iii)). In questo contesto, di fatto la vendita della PPP n. __________
alla società G__________ seguiva di appena qualche mese il referto peritale 12
febbraio 2010 allestito nell'ambito della prova a futura memoria avviata dai
condomini (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 7.4), fra cui i qui sequestranti
appunto (doc. Q, pag. 1). Ora, dagli atti emerge in effetti come, in modo
sistematico, ognuna delle citate cessioni di beni disposte dall'escusso fossero
in un modo o nell'altro precedute da nuovi elementi o risultanze intese a
meglio identificare rispettivamente quantificare i danni lamentati dai
condomini (istanza di sequestro, pag. 5 n. 3; doc. E, pag. 4 a 9). In proposito basti in particolare citare nella prima metà del 2009 il mandato di parte
conferito a un professionista per l'allestimento di una prima perizia
sull'intero immobile (doc. E, pag. 7 n. 4), il 12 febbraio 2010 il referto
peritale relativo appunto alla prova a futura memoria (doc. E, pag. 9 n. 6) e,
per finire, la relazione di parte definitiva 14 marzo 2011 riferita al progetto
di risanamento totale dell'immobile (doc. E, pag. 9 n. 7). Tutte congruenze
queste che il reclamante sembra volutamente sottacere. A fronte di tutto ciò,
che le cessioni di beni da parte del debitore sequestrato e qui opponente siano
state distribuite sull'arco di due anni, nel presente caso non è circostanza
tale da inficiare la conclusione del Pretore. La censura va così
disattesa.
8.
Secondo
il reclamante, visto che si trattava di una società attiva in campo immobiliare
e che aveva acquistato la PPP n. __________ a prezzo di mercato, G__________
non avrebbe potuto riconoscere la sua -comunque contestata- intenzione di
volersi liberare dei beni situati in Svizzera (reclamo, pag. 5 n. 4). A torto.
Il Pretore ha constatato che il padre del debitore sequestrato sedeva tanto nel
consiglio di amministrazione della società E__________ -che insieme all'escusso
aveva rilevato a titolo solidale diritti e oneri legati all'immobile Condominio
__________ (sopra, consid. E e 7)- quanto in quello della stessa società G__________
acquirente della PPP n. __________ (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 7.3). E,
di per sé, con questa conclusione l'insorgente nemmeno si confronta. Di modo
che, sotto questo profilo il reclamo è finanche immotivato (art. 321 cpv. 1
CPC). Aggiungasi peraltro che non solo __________, padre del debitore
sequestrato, figura quale membro con firma individuale della società E__________
dal 1° settembre 2004 (doc. F) e della società acquirente G__________ dal 9
maggio 2005 (doc. I). In effetti, entrambe le società hanno sede a __________
e, sempre dal 9 maggio 2005, il recapito della società G__________ risulta
essere presso la stessa società E__________ (doc. F e I). Congruenze e analogie
queste che ancora una volta, pur a un mero giudizio di verosimiglianza,
confortano senz'altro la conclusione del Pretore. Anche sotto questo profilo,
il reclamo è così senza fondamento e va respinto.
9.
Infine,
il reclamante evidenzia che -come si poteva evincere dall'atto di compravendita
della PPP n. __________- G__________ gli aveva direttamente versato il prezzo
d'acquisto, che da un punto di vista economico proprio per il fatto che era
stato pagato quel prezzo nulla era cambiato per i suoi creditori e che anzi, in
quel modo, egli aveva reso più liquido il suo patrimonio (reclamo, pag. 5 n. 5).
La critica va nondimeno anche in questo caso disattesa. Certo, l'opponente ha
venduto la PPP n. __________ alla società G__________ per fr. 2,6 Mio (doc. R,
pag. 5 n. 3.1). In proposito però il reclamante sembra volutamente dimenticare
che quell'importo doveva essere soluto “mediante l'assunzione da parte della
società acquirente del debito ipotecario di cui alla premessa b) [garantito
da cartelle ipotecarie di complessivi fr. 1,5 Mio: doc. R, pag. 4 n. 1b] degli
oneri derivanti dal sequestro di cui alla premessa c) [già esistente a
carico del relativo fondo base part. __________ RFD __________ per fr.
185'000.–: doc. R, pag. 4 n. 1c] e per il resto regolato direttamente tra le
parti in separata sede” (doc. R, pag. 6 n. 3.1). Sotto questo profilo,
l'atto specificava altresì come “il presente contratto non preveda il
pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio” (doc. R, pag.
7.
n. 5 in fine). Ora, in proposito il Pretore ha rilevato che nulla era stato
provato al riguardo e che non vi era traccia agli atti circa l'avvenuto
pagamento (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 7.4). E, in effetti, dedotto il
citato debito ipotecario, avendo le parti optato per una regolamentazione
privata “in separata sede”, del restante importo di fr. 1,1 Mio non si sa
alcunché. In particolare, come tale l'atto di compravendita non reca
indicazioni circa modalità ed eventuali scadenze di pagamento, né specifica se
lo stesso doveva avvenire previo versamento di una somma di denaro o in altro
modo. Il preteso obbligo di versamento di una controprestazione non risulta
così liquido ed è rimasto una mera allegazione di parte. Anzi, a ben vedere, la
vendita della PPP risulta nell'esito tanto più vicina alla fattispecie della
donazione che non a quella della vendita immobiliare. A queste condizioni
pertanto, pretendere addirittura che il reclamante aveva reso più liquido il
suo patrimonio lasciando intendere che, in conseguenza di ciò, per i creditori
la situazione economica non era affatto peggiorata, sfiora la temerarietà. Di
qui, la reiezione del reclamo.
10.
Constatato
l'esito delle censure sollevate davanti a questa Camera (sopra, consid. 7, 8 e
9), al Pretore non si può neppure rimproverare di avere violato le norme
sull'onere della prova (reclamo, pag. 6 n. 6).
Spese
giudiziarie
11.
Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo va quindi respinto con conseguente
conferma della sentenza impugnata. Le spese giudiziarie consistenti nella tassa
di giustizia (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC) e nelle
ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC) -indennità quest'ultima commisurata
all'impegno (art. 13 Regolamento sulle ripetibili) profuso dall'PA 2 che, in
quanto tutte riconducibili alla medesima fattispecie, si è trovato a fungere da
patrocinatore legale sin davanti a questa Camera in contestuali e analoghe
procedure di sequestro da lui parimenti introdotte nell'interesse di altri
creditori del debitore sequestrato- seguono la soccombenza del reclamante (art.
106.
cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,
319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di complessivi fr. 350.–, già anticipata dal reclamante RE 1,
__________, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1 e CO 2, __________,
complessivamente, fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 410'000.–, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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