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Decisione

14.2012.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 aprile 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

procedenti chiedono il sequestro della PPP n. __________ del fondo base part. __________

RFD __________ che -a loro dire- RE 1 aveva venduto il 21 maggio 2010 alla

società G__________ [di seguito: G__________] in modo abusivo (art. 2 cpv. 2

CC) rispettivamente simulato, nel tentativo di trafugare anche quella sua

proprietà a danno di tutti i suoi creditori.

C. Il

10 ottobre 2011, il Pretore __________, ha decretato il sequestro così come

richiesto.

D. Il

17 ottobre 2011 RE 1 vi si è opposto contestando, oltre l'esistenza e

l'ammontare del credito e la causa del sequestro, l'esistenza di beni a lui

appartenenti visto che la PPP n. __________ era di proprietà di G__________.

L'opponente ha integralmente escluso di avere venduto in modo abusivo o

simulato quella PPP allo scopo di danneggiare i suoi creditori -che oltretutto

nel 2010 ancora non si erano manifestati- e che tra lui e quella società vi

fosse un'identità economica.

Al

contraddittorio del 12 gennaio 2012, l'opponente ha precisato di avere ceduto

la PPP a G__________ con atto di compravendita immobiliare 21 maggio 2010 e

che, previo ottenimento della concessione LAFE, a partire da quel giorno

quest'ultima ne era diventata unica e legittima proprietaria. Il contratto non

era né simulato né abusivo. Esclusa poi una loro interdipendenza giuridica o

economica. Non vi erano elementi per ritenere che la vendita fosse finalizzata

a recar danno ai creditori di RE 1, in quanto erano stati pattuiti il pagamento

di un prezzo di mercato e l'assunzione del relativo debito ipotecario gravante

la PPP. Di modo che, anche la solvibilità dell'escusso era garantita. Per il

resto poi, le cessioni di beni avversate dai sequestranti risultavano

distribuite sull'arco di oltre due anni (2009-2011). Il che inficiava quindi la

tesi che egli volesse trafugare i beni che gli appartenevano.

Pacifica

per i sequestranti l'esistenza del credito e la causa di sequestro. Altresì

evidente il carattere abusivo delle cessioni di beni disposte dall'opponente a

favore di società di famiglia. L'atto di vendita stabiliva poi che il prezzo di

vendita era da regolare in separata sede mentre, dal canto suo, il notaio

rogante aveva dichiarato che in merito nulla era transitato sul suo conto

clienti.

L'opponente,

ribaditi i suoi argomenti, ha precisato che non vi era alcun danno per i suoi

creditori in quanto gli attivi del suo patrimonio non erano affatto diminuiti.

A detta dei sequestranti che hanno confermato i loro argomenti invece, nella

misura in cui l'escusso non pretendeva di essere danneggiato dal sequestro, la

sua opposizione era persino irricevibile.

E. Con

decisione del 21 febbraio 2012, il Pretore __________, ha respinto

l'opposizione confermando il sequestro. Anche se non lamentava un danno dovuto

al sequestro, all'opponente il Pretore ha anzitutto riconosciuto la

legittimazione a proporre opposizione visto che la vendita a G__________ della

sua PPP n. __________ era da ritenersi abusiva. Ciò detto, tanto l'esistenza

del credito quanto la causa del sequestro, erano verosimili e documentate. Con

la cessione della PPP, l'escusso mirava a danneggiare i suoi creditori

avvantaggiandone altri. A lui erano in effetti noti già a novembre 2008, ossia

allorquando in solido con la società E__________ egli aveva rilevato diritti e

oneri dei membri della società semplice “__________” che avevano partecipato

all'operazione immobiliare, gli ingenti danni emersi al Condominio __________.

Da quel momento appunto, l'escusso aveva iniziato a cedere i propri beni e

crediti situati in Svizzera. La società G__________ era certamente nella

condizione di riconoscere il tentativo di RE 1 di disfarsi di quanto di sua

pertinenza, visto che il padre di quest'ultimo era nel contempo amministratore

della stessa G__________ e della società E__________ a favore della quale

l'escusso già aveva ceduto beni in modo abusivo. La vendita della PPP n. __________

a maggio 2010 seguiva di pochi mesi il referto peritale 12 febbraio 2010 di

prova a futura memoria finalizzata ad accertare danni e difetti del condominio.

Nulla indicava poi le modalità con cui il prezzo di vendita era stato versato.

L'atto di compravendita era quindi per finire abusivo, di modo che anche

l'esistenza di beni appartenenti al debitore sequestrato risultava

verosimile.

F. Con

il presente reclamo 5 marzo 2012 RE 1 chiede di annullare il sequestro. Nulla

indicava che egli si era disfatto dei propri beni in Svizzera in fretta e

furia, visto che le relative cessioni era distribuite su un lasso di tempo di

oltre due anni. A riprova di ciò vi era il fatto che la PPP n. __________ era

stata venduta nel 2010 e non già nel 2009. Dal canto suo G__________ era attiva

in campo immobiliare e, proprio in questo contesto, si era limitata a comperare

un immobile (ossia la PPP) interessante da un punto di vista commerciale e ad

un prezzo di mercato che era poi stato direttamente versato all'escusso. La società

acquirente non avrebbe quindi e ad ogni modo potuto riconoscere un'eventuale

volontà dell'escusso di disfarsi dei suoi beni situati in Svizzera. Considerato

il pagamento del prezzo pattuito, da un punto di vista economico nulla era

comunque cambiato negli attivi del reclamante: anzi, in tal modo egli aveva

reso più liquido il suo patrimonio. Ciò detto, accogliendo la tesi dei

sequestranti nonostante l'assenza di prove al riguardo, il Pretore aveva di

fatto violato il principio dell'onere della prova.

G. Della risposta al reclamo inviata dai sequestranti il 2 aprile

2012, si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento

o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45

ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1

LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può

essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore

(art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di

esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore

litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a

CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei

documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al

realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate

dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per

mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà

la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,

rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni

intermedie (Amonn/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed.,

Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb,

Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.

482).

2.

Il

termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su

rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi

ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).

Proposto il 5 marzo 2012 avverso la sentenza 21 febbraio 2012

notificata lo stesso giorno e recapitata all'opponente l'indomani, il reclamo

ossequia senz'altro il termine di dieci giorni (art. 142 e 143 CPC, per rinvio

dell'art. 31 LEF) ed è così ammissibile. L'impugnazione poi notificata il 15 marzo

2012, è giunta ai sequestranti il giorno 22 marzo 2012, di modo che la risposta

al reclamo risulta altresì tempestiva (art. 142 e 143 CPC, per rinvio dell'art.

31.

LEF) e quindi ammissibile.

3.

Le decisioni in materia di sequestro, in quanto sottostanno alla

procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima dispositiva

(art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché

dalle massime di celerità (Stoffel, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 56 ad art.

272) e di concentrazione (Stoffel, op.

cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma

esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove

addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”)

(Mazan, in:

Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,

Basilea 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op.

cit., n. 54 ad art. 272), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non

contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151

e 254 CPC; Trezzini, in:

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, Lugano 2011, pag. 623 n. 1 ad

art. 150; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed.,

Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,

La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272; Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten,

Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 157 CPC).

Inoltre,

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano

determinanti.

4.

In virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC,

le parti si possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su

opposizione, avvalere di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa

Camera (da ultimo: CEF 21 dicembre 2011 [14.2011.138] consid. 4, con rinvii; 10

aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75] consid.

1.5

e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono

verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in

senso proprio”) sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure

così: Jeandin, in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,

Basilea 2011, n. 4 ad art. 326). Ciò posto, sono quindi in sé ammissibili i

nuovi documenti (doc. CC, DD e EE) che accompagnano la risposta al reclamo dei

sequestranti.

5.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo è possibile censurare sia l'applicazione errata

del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b). Ciò detto, per l'art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro viene concesso dal giudice

del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, se

il creditore rende verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

Nel

caso concreto, il reclamante invoca appunto la lesione dell'art. 272 cpv. 1 n.

3.

LEF, oltre a lamentare la violazione di regole procedurali ed un manifesto

accertamento errato dei fatti (reclamo, pag. 3 in alto).

Appartenenza

dei beni al debitore sequestrato

6.

Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in

linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104

consid. 1; Amonn/Walther, op.

cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati

beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile

appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato

(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto

dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III

112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è

chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un

terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni

appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione

della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, op. cit., n. 53-55 ad art. 271 LEF e n.

31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati

trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o

comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o

favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67] consid.

3.

).

7.

Per

il reclamante, proprio perché protrattisi sull'arco di oltre due anni, i

trasferimenti di beni da lui disposti non potevano essere considerati sospetti

e costituivi di un abuso di diritto: in caso contrario, la vendita della PPP

sarebbe stata effettuata non nel 2010 bensì già nel corso del 2009 (reclamo,

pag. 4 n. 3). Ma invano. Il Pretore ha in effetti rilevato che il giorno 21

maggio 2010 allorquando aveva venduto la PPP n. __________ alla società G__________,

il debitore sequestrato già sapeva dell'esistenza degli ingenti danni nel

Condominio __________. Di questo dava segnatamente atto l'accordo “Scioglimento

di società semplice e convenzione transattiva” con cui, il 17 novembre 2008, l'escusso insieme agli altri investitori aveva sciolto la società semplice “__________”,

promotrice dei lavori, e liberato i soci uscenti da ogni relativo diritto e

onere, contestualmente assunti con vincolo di solidarietà da lui e dalla

società E__________ (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7.2). A partire da quel

momento per il Pretore, RE 1 aveva puntualmente trasferito a terzi i suoi beni

localizzati in Svizzera: e meglio, il 10 giugno 2009 aveva ceduto a titolo

esclusivo alla società E__________ gli stessi crediti ripresi in solido dalla

oramai disciolta società semplice “__________”, atto questo poi completato da

un ulteriore accordo 1° aprile 2011, mentre a marzo 2011 aveva tentato di

vendere la sua autovettura __________ (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7.2

ad i), ii) e iii)). In questo contesto, di fatto la vendita della PPP n. __________

alla società G__________ seguiva di appena qualche mese il referto peritale 12

febbraio 2010 allestito nell'ambito della prova a futura memoria avviata dai

condomini (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 7.4), fra cui i qui sequestranti

appunto (doc. Q, pag. 1). Ora, dagli atti emerge in effetti come, in modo

sistematico, ognuna delle citate cessioni di beni disposte dall'escusso fossero

in un modo o nell'altro precedute da nuovi elementi o risultanze intese a

meglio identificare rispettivamente quantificare i danni lamentati dai

condomini (istanza di sequestro, pag. 5 n. 3; doc. E, pag. 4 a 9). In proposito basti in particolare citare nella prima metà del 2009 il mandato di parte

conferito a un professionista per l'allestimento di una prima perizia

sull'intero immobile (doc. E, pag. 7 n. 4), il 12 febbraio 2010 il referto

peritale relativo appunto alla prova a futura memoria (doc. E, pag. 9 n. 6) e,

per finire, la relazione di parte definitiva 14 marzo 2011 riferita al progetto

di risanamento totale dell'immobile (doc. E, pag. 9 n. 7). Tutte congruenze

queste che il reclamante sembra volutamente sottacere. A fronte di tutto ciò,

che le cessioni di beni da parte del debitore sequestrato e qui opponente siano

state distribuite sull'arco di due anni, nel presente caso non è circostanza

tale da inficiare la conclusione del Pretore. La censura va così

disattesa.

8.

Secondo

il reclamante, visto che si trattava di una società attiva in campo immobiliare

e che aveva acquistato la PPP n. __________ a prezzo di mercato, G__________

non avrebbe potuto riconoscere la sua -comunque contestata- intenzione di

volersi liberare dei beni situati in Svizzera (reclamo, pag. 5 n. 4). A torto.

Il Pretore ha constatato che il padre del debitore sequestrato sedeva tanto nel

consiglio di amministrazione della società E__________ -che insieme all'escusso

aveva rilevato a titolo solidale diritti e oneri legati all'immobile Condominio

__________ (sopra, consid. E e 7)- quanto in quello della stessa società G__________

acquirente della PPP n. __________ (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 7.3). E,

di per sé, con questa conclusione l'insorgente nemmeno si confronta. Di modo

che, sotto questo profilo il reclamo è finanche immotivato (art. 321 cpv. 1

CPC). Aggiungasi peraltro che non solo __________, padre del debitore

sequestrato, figura quale membro con firma individuale della società E__________

dal 1° settembre 2004 (doc. F) e della società acquirente G__________ dal 9

maggio 2005 (doc. I). In effetti, entrambe le società hanno sede a __________

e, sempre dal 9 maggio 2005, il recapito della società G__________ risulta

essere presso la stessa società E__________ (doc. F e I). Congruenze e analogie

queste che ancora una volta, pur a un mero giudizio di verosimiglianza,

confortano senz'altro la conclusione del Pretore. Anche sotto questo profilo,

il reclamo è così senza fondamento e va respinto.

9.

Infine,

il reclamante evidenzia che -come si poteva evincere dall'atto di compravendita

della PPP n. __________- G__________ gli aveva direttamente versato il prezzo

d'acquisto, che da un punto di vista economico proprio per il fatto che era

stato pagato quel prezzo nulla era cambiato per i suoi creditori e che anzi, in

quel modo, egli aveva reso più liquido il suo patrimonio (reclamo, pag. 5 n. 5).

La critica va nondimeno anche in questo caso disattesa. Certo, l'opponente ha

venduto la PPP n. __________ alla società G__________ per fr. 2,6 Mio (doc. R,

pag. 5 n. 3.1). In proposito però il reclamante sembra volutamente dimenticare

che quell'importo doveva essere soluto “mediante l'assunzione da parte della

società acquirente del debito ipotecario di cui alla premessa b) [garantito

da cartelle ipotecarie di complessivi fr. 1,5 Mio: doc. R, pag. 4 n. 1b] degli

oneri derivanti dal sequestro di cui alla premessa c) [già esistente a

carico del relativo fondo base part. __________ RFD __________ per fr.

185'000.–: doc. R, pag. 4 n. 1c] e per il resto regolato direttamente tra le

parti in separata sede” (doc. R, pag. 6 n. 3.1). Sotto questo profilo,

l'atto specificava altresì come “il presente contratto non preveda il

pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio” (doc. R, pag.

7.

n. 5 in fine). Ora, in proposito il Pretore ha rilevato che nulla era stato

provato al riguardo e che non vi era traccia agli atti circa l'avvenuto

pagamento (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 7.4). E, in effetti, dedotto il

citato debito ipotecario, avendo le parti optato per una regolamentazione

privata “in separata sede”, del restante importo di fr. 1,1 Mio non si sa

alcunché. In particolare, come tale l'atto di compravendita non reca

indicazioni circa modalità ed eventuali scadenze di pagamento, né specifica se

lo stesso doveva avvenire previo versamento di una somma di denaro o in altro

modo. Il preteso obbligo di versamento di una controprestazione non risulta

così liquido ed è rimasto una mera allegazione di parte. Anzi, a ben vedere, la

vendita della PPP risulta nell'esito tanto più vicina alla fattispecie della

donazione che non a quella della vendita immobiliare. A queste condizioni

pertanto, pretendere addirittura che il reclamante aveva reso più liquido il

suo patrimonio lasciando intendere che, in conseguenza di ciò, per i creditori

la situazione economica non era affatto peggiorata, sfiora la temerarietà. Di

qui, la reiezione del reclamo.

10.

Constatato

l'esito delle censure sollevate davanti a questa Camera (sopra, consid. 7, 8 e

9), al Pretore non si può neppure rimproverare di avere violato le norme

sull'onere della prova (reclamo, pag. 6 n. 6).

Spese

giudiziarie

11.

Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo va quindi respinto con conseguente

conferma della sentenza impugnata. Le spese giudiziarie consistenti nella tassa

di giustizia (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC) e nelle

ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC) -indennità quest'ultima commisurata

all'impegno (art. 13 Regolamento sulle ripetibili) profuso dall'PA 2 che, in

quanto tutte riconducibili alla medesima fattispecie, si è trovato a fungere da

patrocinatore legale sin davanti a questa Camera in contestuali e analoghe

procedure di sequestro da lui parimenti introdotte nell'interesse di altri

creditori del debitore sequestrato- seguono la soccombenza del reclamante (art.

106.

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,

319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di complessivi fr. 350.–, già anticipata dal reclamante RE 1,

__________, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1 e CO 2, __________,

complessivamente, fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 410'000.–, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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