14.2012.37
Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Esecuzione in oggetto annullata, per cui domanda di fallimento decaduta. Solvibilitâ resa verosimile
22 marzo 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.37
Data decisione, Autorità:
22.03.2012, CEF
Titolo:
Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Esecuzione in oggetto annullata, per cui domanda di fallimento decaduta. Solvibilitâ resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 3 LEF
Incarto n.
14.2012.37
Lugano
22 marzo 2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 2 gennaio 2012 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto
di Bellinzona con sentenza 28 febbraio 2012 (SO.2012.9) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, a far tempo dal giorno
mercoledì 29 febbraio 2012 alle ore 09.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo 6 marzo 2012
ne postula l’annullamento;
preso atto che il reclamo non è stato intimato a
controparte, il suo credito essendo
stato saldato;
rilevato che con decreto presidenziale 9 marzo
2012 al reclamo è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di
fr. 13'400.-- oltre interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 14 febbraio 2012 la convenuta non è
comparsa.
C. Con sentenza del 28 febbraio il Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da mercoledì 29
febbraio 2012 alle ore 09.00.
D. Con
il reclamo RE 1 sostiene di avere saldato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi
confronti, le quali sono state annullate.
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo
periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del
giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo
secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di
procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed
applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,
n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8. ed. Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;
Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes
gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dall’estratto
delle esecuzioni del 12 marzo 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona si evince che nei confronti della reclamante non è pendente alcuna
esecuzione. Dalla lista degli eventi del 20 marzo 2012 del predetto Ufficio
risulta che l’esecuzione in oggetto n. 670677 è stata annullata il 5 marzo 2012
su richiesta del creditore, per cui risulta adempiuto il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF, la domanda di fallimento essendo venuta a cadere.
Per quel che riguarda il requisito della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, l’annullamento dell’esecuzione è avvenuto posteriormente alla
pronuncia del fallimento - va osservato che non risultando dall’estratto delle
esecuzioni dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona alcuna procedura
a carico della reclamante, può essere ritenuto che quest’ultima dispone di liquidità
sufficiente per far fronte ai suoi impegni. Ne consegue che la sua solvibilità
può essere considerata resa sufficientemente verosimile.
Risultando
ossequiati i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va
annullato.
3.
Il
reclamo va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
sono pure poste a carico della reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 29 febbraio 2012 pronunciata dal Pretore aggiunto
del Distretto di Bellinzona, inc. SO.2012.9, nei confronti di RE 1, è
annullata.
2.
La tassa di giustizia di prima sede di fr.
80.-- è posta a
carico
di RE 1.
3.
Le spese dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona,
da
anticipare come di rito, sono poste a carico di
RE
1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Notificazione:
- RE 1;
- CO 1;
- Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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