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Decisione

14.2012.37

Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Esecuzione in oggetto annullata, per cui domanda di fallimento decaduta. Solvibilitâ resa verosimile

22 marzo 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di

Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di

fr. 13'400.-- oltre interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 14 febbraio 2012 la convenuta non è

comparsa.

C. Con sentenza del 28 febbraio il Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da mercoledì 29

febbraio 2012 alle ore 09.00.

D. Con

il reclamo RE 1 sostiene di avere saldato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi

confronti, le quali sono state annullate.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo

periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del

giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo

secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di

procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed

applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,

n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8. ed. Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;

Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Dall’estratto

delle esecuzioni del 12 marzo 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di

Bellinzona si evince che nei confronti della reclamante non è pendente alcuna

esecuzione. Dalla lista degli eventi del 20 marzo 2012 del predetto Ufficio

risulta che l’esecuzione in oggetto n. 670677 è stata annullata il 5 marzo 2012

su richiesta del creditore, per cui risulta adempiuto il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF, la domanda di fallimento essendo venuta a cadere.

Per quel che riguarda il requisito della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, l’annullamento dell’esecuzione è avvenuto posteriormente alla

pronuncia del fallimento - va osservato che non risultando dall’estratto delle

esecuzioni dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona alcuna procedura

a carico della reclamante, può essere ritenuto che quest’ultima dispone di liquidità

sufficiente per far fronte ai suoi impegni. Ne consegue che la sua solvibilità

può essere considerata resa sufficientemente verosimile.

Risultando

ossequiati i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

3.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

sono pure poste a carico della reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 29 febbraio 2012 pronunciata dal Pretore aggiunto

del Distretto di Bellinzona, inc. SO.2012.9, nei confronti di RE 1, è

annullata.

2.

La tassa di giustizia di prima sede di fr.

80.-- è posta a

carico

di RE 1.

3.

Le spese dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Bellinzona,

da

anticipare come di rito, sono poste a carico di

RE

1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Notificazione:

- RE 1;

- CO 1;

- Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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