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Decisione

14.2012.40

Rigetto provvisorio. Contratto di locazione. Contestazione del potere di rappresentanza del firmatario. Ricorso inammissibile in quanto fondato esclusivamente su un fatto nuovo

16 aprile 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 19.10.2011/16.1.2012 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 1'667.50 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo

del credito “Contratto di locazione del 6 luglio 2011 per una superficie di 112 m2 al piano cantina, presso il centro __________ a __________, 2 pigioni in mora”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, la procedente ne ha

chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace __________, allegando il

contratto di locazione menzionato nel precetto esecutivo, mediante il quale le parti

hanno stabilito in fr. 833.75 la pigione mensile relativa all’ente locato (doc.

D);

che con

ordinanza del 30 gennaio 2012 il Giudice di pace __________ ha assegnato alla convenuta

un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte, con l’avvertenza

che in caso di silenzio egli avrebbe giudicato in base all’istanza e agli atti;

che la

convenuta è tuttavia rimasta silente;

che con

decisione del 21 febbraio 2012, richiamata la documentazione esibita dall’escutente,

segnatamente il contratto di locazione agli atti, il giudice di pace ha accolto

l’istanza, rigettando pertanto in via provvisoria l’opposizione sollevata dalla

convenuta al precetto esecutivo in rassegna;

che

contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 5 marzo 2012,

asserendo che non esiste un valido contratto di locazione, dato che la persona

che lo ha firmato per conto della locatrice, ovvero il signor __________, non

era delegato al momento della sottoscrizione dell’atto;

che il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che,

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili finali di prima istanza;

che tale è

il caso per le decisioni in procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione

ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che in

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che la

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione

in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile,

ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme

di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132

III 480 consid. 4.1 pag. 481);

che un

contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce, in linea di principio,

un riconoscimento di debito per il canone scaduto (gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 199, n. 49

ad art. 82; staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, 2 ed., Basilea 210, n. 116 ad art. 82 );

che,

nella fattispecie, il contratto di locazione in oggetto (doc. D), costituisce,

in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i canoni di locazione scaduti indicati nel

precetto esecutivo, circostanza, come tale, non contestata dalla reclamante;

che nondimeno,

come visto, secondo l’insorgente il contratto di locazione agli atti non sarebbe

valido, dato che la persona che lo ha sottoscritto come sua rappresentante non

era delegata a tale mansione al momento della firma;

che l’eccezione

sfugge tuttavia a disamina, in quanto proposta per la prima volta in questa

sede, in violazione del divieto dei nova previsto dall’art. 326 cpv. 1

CPC, che nella procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione

di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, fatta salve speciali disposizioni

di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), ipotesi quest’ultima che non entra però in considerazione

nel caso in esame;

che

fondato su un argomento che andava, dandosene il caso, sollevato davanti al Giudice

di pace, il reclamo è perciò inammissibile, per tacere del fatto che la pretesa

carenza del potere di rappresentanza da parte della persona che ha sottoscritto

il contratto di locazione parrebbe in ogni modo essere stata sanata da ratifica

per atti concludenti della convenuta, ove si consideri che essa non ha affatto preteso

di avere denunciato il vizio alla locatrice una volta appreso della circostanza

oggetto del reclamo;

che gli

oneri relativi al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante

(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 250.- è posta a carico della reclamante.

3. Notificazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'667.50,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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