14.2012.40
Rigetto provvisorio. Contratto di locazione. Contestazione del potere di rappresentanza del firmatario. Ricorso inammissibile in quanto fondato esclusivamente su un fatto nuovo
16 aprile 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2012.40
Data decisione, Autorità:
16.04.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Contratto di locazione. Contestazione del potere di rappresentanza del firmatario. Ricorso inammissibile in quanto fondato esclusivamente su un fatto nuovo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.40
Lugano
16 aprile
2012
FP/ls/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 26 gennaio 2012 presentata da
RE 1
rappresentata da RA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti __________ notificato in data 16 gennaio 2012 per
l’importo di fr. 1'667.50 oltre interessi e spese esecutive;
istanza accolta con decisione del 21 febbraio 2012 dal
Giudice di pace __________ (inc. 0015-2012s);
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 19.10.2011/16.1.2012 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 1'667.50 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo
del credito “Contratto di locazione del 6 luglio 2011 per una superficie di 112 m2 al piano cantina, presso il centro __________ a __________, 2 pigioni in mora”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, la procedente ne ha
chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace __________, allegando il
contratto di locazione menzionato nel precetto esecutivo, mediante il quale le parti
hanno stabilito in fr. 833.75 la pigione mensile relativa all’ente locato (doc.
D);
che con
ordinanza del 30 gennaio 2012 il Giudice di pace __________ ha assegnato alla convenuta
un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte, con l’avvertenza
che in caso di silenzio egli avrebbe giudicato in base all’istanza e agli atti;
che la
convenuta è tuttavia rimasta silente;
che con
decisione del 21 febbraio 2012, richiamata la documentazione esibita dall’escutente,
segnatamente il contratto di locazione agli atti, il giudice di pace ha accolto
l’istanza, rigettando pertanto in via provvisoria l’opposizione sollevata dalla
convenuta al precetto esecutivo in rassegna;
che
contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 5 marzo 2012,
asserendo che non esiste un valido contratto di locazione, dato che la persona
che lo ha firmato per conto della locatrice, ovvero il signor __________, non
era delegato al momento della sottoscrizione dell’atto;
che il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili finali di prima istanza;
che tale è
il caso per le decisioni in procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione
ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che in
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione
in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile,
ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme
di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132
III 480 consid. 4.1 pag. 481);
che un
contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce, in linea di principio,
un riconoscimento di debito per il canone scaduto (gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 199, n. 49
ad art. 82; staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, 2 ed., Basilea 210, n. 116 ad art. 82 );
che,
nella fattispecie, il contratto di locazione in oggetto (doc. D), costituisce,
in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i canoni di locazione scaduti indicati nel
precetto esecutivo, circostanza, come tale, non contestata dalla reclamante;
che nondimeno,
come visto, secondo l’insorgente il contratto di locazione agli atti non sarebbe
valido, dato che la persona che lo ha sottoscritto come sua rappresentante non
era delegata a tale mansione al momento della firma;
che l’eccezione
sfugge tuttavia a disamina, in quanto proposta per la prima volta in questa
sede, in violazione del divieto dei nova previsto dall’art. 326 cpv. 1
CPC, che nella procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione
di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, fatta salve speciali disposizioni
di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), ipotesi quest’ultima che non entra però in considerazione
nel caso in esame;
che
fondato su un argomento che andava, dandosene il caso, sollevato davanti al Giudice
di pace, il reclamo è perciò inammissibile, per tacere del fatto che la pretesa
carenza del potere di rappresentanza da parte della persona che ha sottoscritto
il contratto di locazione parrebbe in ogni modo essere stata sanata da ratifica
per atti concludenti della convenuta, ove si consideri che essa non ha affatto preteso
di avere denunciato il vizio alla locatrice una volta appreso della circostanza
oggetto del reclamo;
che gli
oneri relativi al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante
(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 250.- è posta a carico della reclamante.
3. Notificazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'667.50,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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