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Decisione

14.2012.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 marzo 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con decisione del 2 marzo 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, in accoglimento dell’istanza presentata il 28 ottobre 2011 da CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo notificatogli

in data 13 ottobre 2011 per il pagamento di fr. 29’881.40 oltre interessi e spese

(incasso di fatture varie);

che

il primo giudice, premesso che all’udienza di contradditorio indetta per il 2

marzo 2012 è comparsa la sola parte istante, ha ritenuto che la documentazione

esibita dalla procedente e costituita dalle fatture corredate dai relativi

bollettini di consegna debitamente sottoscritti dal debitore e menzionanti

qualità, quantità e prezzo della merce fornita (doc. B-BB), costituisce valido

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF;

che

contro tale sentenza il titolare della ditta escussa __________ è insorto con

reclamo del 13 marzo 2012, asserendo di non avere potuto presenziare all’udienza

indetta per il 2 marzo 2012 “in quanto ero all’Ospedale Civico di Lugano, con

la mia unica figlia di 16 mesi dal giorno prima (1 marzo 2012) notte compresa”,

e che a causa della preoccupazione e dell’ansia che tale evento ha comportato,

egli si è dimenticato dell’udienza, alla quale intendeva partecipare per fare

valere i propri diritti, e così non ha potuto avvisare prima per richiedere il

rinvio della medesima;

che,

ciò posto, __________ chiede la fissazione di una nuova udienza, proponendosi

di inviare il relativo certificato medico relativo al ricovero della figlia non

appena che ne entrerà in possesso;

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche e tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

proposto il 13 marzo 2012 a fronte di una decisione consegnata al destinatario

il 5 marzo 2012 (cfr. ricerca Track & Trace), il reclamo risulta tempestivo

e quindi, sotto questo profilo, ammissibile;

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

l’insorgente, a ben vedere, non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati

titoli di reclamo;

che la

questione non ha tuttavia da essere vagliata oltre;

che,

come visto, con il proprio gravame il reclamante si propone di ottenere una nuova

udienza davanti al primo giudice, giustificando la sua assenza al

contradditorio del 2 marzo 2012 con il preteso ricovero in Ospedale della figlioletta

di 16 mesi, circostanza che – data la particolare situazione venutasi a creare

– sarebbe stata all’origine della sua omissione e della mancata richiesta di

rinvio dell’udienza;

che

il campo nel quale il reclamante si muove attiene indubbiamente all’istituto

della restituzione dei termini, mediante fissazione di una nuova udienza,

argomento che il Codice di procedura di diritto processuale svizzero (Codice di

procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1. gennaio 2011 regola all’art. 148

CPC, riservati i casi di applicazione dell’art. 33 cpv. 4 per quanto riguarda i

termini fissati dalla stessa LEF (CEF, sentenza del 9 gennaio 2012, inc.

14.2011

);

che,

trattandosi della richiesta di restituzione del termine per compiere un atto davanti

al primo giudice, segnatamente il rifacimento dell’udienza di contraddittorio,

spetta allo stesso giudice di prime cure determinarsi al riguardo (art. 148

cpv. 1 CPC);

che,

di regola, tale domanda deve essere inoltrata entro dieci giorni dalla

cessazione del motivo di impedimento (art. 148 cpv. 2 CPC);

che

questa specifica competenza è data anche nel caso in cui lo stesso giudice

abbia, come avvenuto nella fattispecie, già pronunciato il proprio giudizio finale

dopo avere sentito la sola parte istante, con la riserva però che la restituzione

del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in

giudicato della relativa decisione (art. 148 cvp. 3 CPC);

che

ne discende che il giudizio sul presente reclamo, da intendere come domanda di

restituzione per (nuova) udienza ad avvenuta pronuncia della decisione finale,

deve essere demandato per competenza al primo giudice ex art. 148 cpv. 3 CPC

(CEF, sentenza citata);

che

nel trattare il caso, il Pretore dovrà in ogni modo dare alla controparte

l’opportunità di presentare le proprie osservazioni, ritenuto che il giudizio

al riguardo – ovvero sulla restituzione o meno del termine – sarà definitivo (art.

149.

CPC; CEF, sentenza citata);

che

dovesse ritenere fondata la domanda – il che richiede, tra l’altro, l’accertamento

sulla tempestività dell’agire del convenuto (art. 148 cpv. 2 e 3 CPC) – il Pretore

annullerà la propria decisione (A. Staehelin

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger,

ZPO Komm., n. 15 ad art. 148 CPC) e, quindi, reciterà le parti a una nuova

udienza a ristatuire sull’istanza di rigetto dell’opposizione (CEF, sentenza

citata);

che

non si prelevano oneri processuali in relazione al presente giudizio;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo

(recte: la domanda di restituzione del termine) è trasmessa al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, per le incombenze di cui ai considerandi.

2. Non

si prelevano spese.

3. Notificazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 29'881.40,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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