14.2012.45
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22 marzo 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.45
Data decisione, Autorità:
22.03.2012, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Reclamo dell'escusso tendente ad ottenere una nuova udienza di contraddittorio a cui non ha presenziato per un motivo a suo dire grave. Rinvio al primo giudice perché statuisca su quanto è considerato una domanda di restituzione di termine
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 148 CPC
art. 149 CPC
art. 33 agg. 4 LEF
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2012.45
Lugano
22 marzo 2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 ottobre 2011 presentata da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 13 ottobre 2011 per il
pagamento di fr. 29'881.40 oltre interessi e spese;
istanza accolta con decisone 2 marzo 2012 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5 (SO.2011.4660);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 13
marzo 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con decisione del 2 marzo 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, in accoglimento dell’istanza presentata il 28 ottobre 2011 da CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo notificatogli
in data 13 ottobre 2011 per il pagamento di fr. 29’881.40 oltre interessi e spese
(incasso di fatture varie);
che
il primo giudice, premesso che all’udienza di contradditorio indetta per il 2
marzo 2012 è comparsa la sola parte istante, ha ritenuto che la documentazione
esibita dalla procedente e costituita dalle fatture corredate dai relativi
bollettini di consegna debitamente sottoscritti dal debitore e menzionanti
qualità, quantità e prezzo della merce fornita (doc. B-BB), costituisce valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF;
che
contro tale sentenza il titolare della ditta escussa __________ è insorto con
reclamo del 13 marzo 2012, asserendo di non avere potuto presenziare all’udienza
indetta per il 2 marzo 2012 “in quanto ero all’Ospedale Civico di Lugano, con
la mia unica figlia di 16 mesi dal giorno prima (1 marzo 2012) notte compresa”,
e che a causa della preoccupazione e dell’ansia che tale evento ha comportato,
egli si è dimenticato dell’udienza, alla quale intendeva partecipare per fare
valere i propri diritti, e così non ha potuto avvisare prima per richiedere il
rinvio della medesima;
che,
ciò posto, __________ chiede la fissazione di una nuova udienza, proponendosi
di inviare il relativo certificato medico relativo al ricovero della figlia non
appena che ne entrerà in possesso;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche e tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 13 marzo 2012 a fronte di una decisione consegnata al destinatario
il 5 marzo 2012 (cfr. ricerca Track & Trace), il reclamo risulta tempestivo
e quindi, sotto questo profilo, ammissibile;
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
l’insorgente, a ben vedere, non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati
titoli di reclamo;
che la
questione non ha tuttavia da essere vagliata oltre;
che,
come visto, con il proprio gravame il reclamante si propone di ottenere una nuova
udienza davanti al primo giudice, giustificando la sua assenza al
contradditorio del 2 marzo 2012 con il preteso ricovero in Ospedale della figlioletta
di 16 mesi, circostanza che – data la particolare situazione venutasi a creare
– sarebbe stata all’origine della sua omissione e della mancata richiesta di
rinvio dell’udienza;
che
il campo nel quale il reclamante si muove attiene indubbiamente all’istituto
della restituzione dei termini, mediante fissazione di una nuova udienza,
argomento che il Codice di procedura di diritto processuale svizzero (Codice di
procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1. gennaio 2011 regola all’art. 148
CPC, riservati i casi di applicazione dell’art. 33 cpv. 4 per quanto riguarda i
termini fissati dalla stessa LEF (CEF, sentenza del 9 gennaio 2012, inc.
14.2011
);
che,
trattandosi della richiesta di restituzione del termine per compiere un atto davanti
al primo giudice, segnatamente il rifacimento dell’udienza di contraddittorio,
spetta allo stesso giudice di prime cure determinarsi al riguardo (art. 148
cpv. 1 CPC);
che,
di regola, tale domanda deve essere inoltrata entro dieci giorni dalla
cessazione del motivo di impedimento (art. 148 cpv. 2 CPC);
che
questa specifica competenza è data anche nel caso in cui lo stesso giudice
abbia, come avvenuto nella fattispecie, già pronunciato il proprio giudizio finale
dopo avere sentito la sola parte istante, con la riserva però che la restituzione
del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in
giudicato della relativa decisione (art. 148 cvp. 3 CPC);
che
ne discende che il giudizio sul presente reclamo, da intendere come domanda di
restituzione per (nuova) udienza ad avvenuta pronuncia della decisione finale,
deve essere demandato per competenza al primo giudice ex art. 148 cpv. 3 CPC
(CEF, sentenza citata);
che
nel trattare il caso, il Pretore dovrà in ogni modo dare alla controparte
l’opportunità di presentare le proprie osservazioni, ritenuto che il giudizio
al riguardo – ovvero sulla restituzione o meno del termine – sarà definitivo (art.
149.
CPC; CEF, sentenza citata);
che
dovesse ritenere fondata la domanda – il che richiede, tra l’altro, l’accertamento
sulla tempestività dell’agire del convenuto (art. 148 cpv. 2 e 3 CPC) – il Pretore
annullerà la propria decisione (A. Staehelin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger,
ZPO Komm., n. 15 ad art. 148 CPC) e, quindi, reciterà le parti a una nuova
udienza a ristatuire sull’istanza di rigetto dell’opposizione (CEF, sentenza
citata);
che
non si prelevano oneri processuali in relazione al presente giudizio;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo
(recte: la domanda di restituzione del termine) è trasmessa al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, per le incombenze di cui ai considerandi.
2. Non
si prelevano spese.
3. Notificazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 29'881.40,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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