14.2012.46
Rigetto solo per sentenze di condanna ad una prestazione e non per sentenze di accertamento risp. per sentenze costitutive. Il giudizio deve contenere chiaramente la condanna al pagamento
20 aprile 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2012.46
Data decisione, Autorità:
20.04.2012, CEF
Titolo:
Rigetto solo per sentenze di condanna ad una prestazione e non per sentenze di accertamento risp. per sentenze costitutive. Il giudizio deve contenere chiaramente la condanna al pagamento
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.46
Lugano
20 aprile
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 9 febbraio 2012 da
CO 1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1
patrocinato dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 3 febbraio 2012 per il pagamento dell’importo complessivo di fr. 2'392,85 oltre interessi
e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace supplente del
circolo di Bellinzona con decisione del 5 marzo 2012 (inc. n. 0043-2012-s);
Sentenza tempestivamente impugnata dal convenuto,
che con reclamo
16 marzo 2012 postula la
reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 20 marzo 2012, con il quale al reclamo è
stato concesso effetto sospensivo;
preso atto che con istanza 28 marzo 2012 RE 1 ha chiesto di
essere ammesso al beneficio dell’esenzione delle
spese processuali e del
gratuito patrocinio, chiedendo nel contempo l’annullamento
rispettivamente
la sospensione del termine assegnatogli con
ordinanza del 20 marzo 2012 per
il pagamento dell’anticipo di fr. 320.- in
garanzia delle spese processuali;
richiamate le osservazioni 13 aprile 2012 con le
quali la parte istante ha chiesto
la reiezione del reclamo, protestate spese e
ripetibili;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. 680809 dell’1./3 febbraio 2012 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 in via di realizzazione di un pegno immobiliare per l’incasso di fr. 2'092.85 oltre interessi al 5%
dal 1. gennaio 2010 e fr. 300.--, indicando quale titolo di credito: “Ipoteca
legale a favore Condomini, part. __________ RFD di __________, PPP __________,
quota di PPP __________ di proprietà RE 1 + spese Giudicatura sentenze 14.09.2011 e 26.10.2011”;
che,
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha
chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di
Bellinzona;
che con
ordinanza 13 febbraio 2012 il Giudice di pace supplente del circolo di
Bellinzona ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare le
sue osservazioni;
che con
scritto 29 febbraio 2012 - spedito per invio raccomandato il 1. marzo successivo
(act. VI) - il convenuto ha chiesto una proroga di 15 giorni per prendere
posizione sull’istanza;
che con decisione
5 marzo 2012 il Giudice di pace supplente, considerati i mezzi di prova
prodotti, ha accolto l’istanza, rigettando pertanto in via definitiva
l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo in rassegna;
che con
il reclamo l’insorgente sostiene che la notificazione del precetto esecutivo in
oggetto non è avvenuta correttamente e che, in ogni modo, la decisione del 26 ottobre 2011 sulla quale la procedente ha fondato la propria istanza, non contempla
alcuna sua condanna al pagamento dell’importo posto in esecuzione, ovvero della
somma di fr. 2'092.85 oltre interessi, ma unicamente l’ordine di iscrizione
definitiva di un’ipoteca legale a beneficio dell’istante a carico della part. __________
RFD di __________ di __________ di sua proprietà;
che, ciò
posto, assevera il reclamante, tale decisione non costituisce titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF, mancando in essa una
condanna al pagamento di una somma di denaro;
che il
reclamante ritiene dipoi di essere stato leso nel suo diritto di essere
sentito, il primo giudice non essendosi espresso sulla sua richiesta di
proroga del 29 febbraio 2012 per presentare le osservazioni all’istanza;
che con osservazioni
del 13 aprile 2012, la parte istante ha chiesto la reiezione del reclamo,
asserendo - tra l’altro - che con decisione del 14 settembre 2011 il Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona aveva confermato la decisione supercautelare
del 29 aprile 2011 e l’annotazione a favore del Condominio di una ipoteca legale
per la somma di fr. 2'092.85 oltre interessi, assegnando nel contempo un
termine scadente il 30 ottobre successivo per promuovere l’azione giudiziaria
volta al riconoscimento in via definitiva del diritto all’iscrizione
dell’ipoteca (doc. 2 annesso al reclamo), incombenza da essa assolta con
l’inoltro, in data 11 ottobre 2011, alla competente Giudicatura di pace dell’azione
di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale e della relativa azione creditoria
nei confronti del convenuto (doc. 3 annesso al reclamo);
che con sentenza
26 ottobre 2011, ricorda la procedente, il Giudice di pace supplente del
circolo di Bellinzona ha iscritto in via definitiva l’ipoteca, accertando di riflesso
il credito vantato dal Condominio (doc. 4 annesso al reclamo), il che ha comportato
poi l’avvio della presente procedura esecutiva (doc. 5 annesso al reclamo) e la
conseguente presentazione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione,
sfociata nella decisione impugnata dal convenuto;
che, in precedenza, ossia il 28 marzo 2012, alla parte istante veniva assegnato un termine scadente il 5 aprile 2012 per provvedere al versamento dell’importo di fr. 320.- a valere quale
anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al reclamo;
che con istanza del 28 marzo 2012 l’insorgente, richiamati gli art. 117 e segg. CPC, ha chiesto di essere posto al
beneficio del gratuito patrocinio (con esenzione anche dall’anticipo delle
spese processuali), asserendo di trovarsi in stato di indigenza, dato che attualmente
non eserciterebbe alcuna attività lucrativa e che non percepirebbe alcun
reddito, come desumibile dalla annessa dichiarazione sostitutiva di atti di
notorietà rilasciata il 12 dicembre 2011 dal Comune di __________, e puntualizzando che egli non può nemmeno beneficiare delle pigioni per gli appartamenti di
sua proprietà ad __________ in quanto cedute alla creditrice ipotecaria ed
oggetto anche di sequestro richiesto dalla ex moglie;
che tale istanza non è stata notificata alla
controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di
rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF(art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che, se
il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1
LEF);
che il
rigetto può essere concesso solo per le sentenze di condanna ad una prestazione
e non per le sentenze di accertamento, rispettivamente per le sentenze costitutive
e che il giudizio deve contenere chiaramente la condanna al pagamento (staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I,
Basilea 2010, 2. ed., n. 6 e 38 ad art. 80);
che, per
quanto riguarda l’eccezione sollevata dal convenuto relativa alla carente
notificazione del precetto esecutivo, essa è irricevibile in questa sede in
quanto avrebbe dovuto, se del caso, essere presentata con un ricorso ai sensi
dell’art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza;
che,
nella fattispecie, il titolo di rigetto definitivo prodotto dall’istante è
costituito da una sentenza del Giudice di pace supplente del circolo di
Bellinzona emessa il 26 ottobre 2011 relativa all’iscrizione definitiva a Registro fondiario di un’ipoteca legale a favore della CO 1, gravante la
particella __________ RFD di Bellinzona, PPP __________, quota di PPP __________
di proprietà del convenuto, per l’importo di fr. 2'092.85 oltre interessi;
che la
predetta sentenza non contiene però alcuna condanna di RE 1 al pagamento alla CO
1.
dell’importo principale posto in esecuzione, ossia al versamento dell’importo
di fr. 2'092.85, per cui, non costituendo una sentenza di condanna al pagamento
di tale somma, essa non può essere ritenuta valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione;
che, al
riguardo, alla parte istante non giova richiamare la sentenza 14 settembre 2011 annessa al reclamo come doc. 2 (iscrizione in via provvisoria
dell’ipoteca legale, con assegnazione alla procedente del termine per far iscrivere
l’ipoteca legale definitiva), rispettivamente l’azione di iscrizione definitiva
di ipoteca legale con contestuale azione creditoria volta alla condanna del
convenuto al pagamento dell’importo di fr. 2’092.- al fine di sostenere che, emanando
la sentenza 26 ottobre 2011 di iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale
in rassegna per la somma di fr. 2'092.85, il Giudice di pace supplente ha di
riflesso accertato il credito vantato dal Condominio, per cui l’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione risulta fondata;
che per
tacere del fatto che i doc. 2 e 3 annessi al reclamo non possono essere acquisiti
agli atti in quanto presentati per la prima volta soltanto davanti all’autorità
di reclamo in violazione dell’art. 126 cpv. 1 CPC, la mancata formale condanna
del convenuto al pagamento dei fr. 2092.85 nononstante la richiesta in tal
senso formulata – a dire dell’istante - l’11 ottobre 2011 non può essere sanata in sede di rigetto dell’opposizione per via interpretativa, come di fatto
ritenuto dalla procedente, ma andava con ogni evidenza impugnata con reclamo
alla Camera civile dei reclami;
che, il
primo giudice avendo concesso per la somma di fr. 2'092.85 sulla base della
predetta decisione, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al
precetto esecutivo in oggetto, ha perciò applicato in modo errato il diritto;
che, del
resto, nemmeno può essere accolta l’istanza per la somma di fr. 150.- a titolo
di tassa di giustizia relativa alla decisione 26 ottobre 2011, la stessa essendo stata posta a carico della stessa parte istante e non del convenuto, e
ancora meno per i restanti fr. 150.- relativi alla decisione 14 settembre 2011 (peraltro caricata sempre alla stessa parte istante), che, come visto,
non è stata esibita davanti al primo giudice;
che nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo va pertanto accolto, con conseguente
riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza per assenza di
un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF per il
credito (il che comporta automaticamente anche la reiezione dell’istanza avente
per oggetto il pegno) e di addebitare gli oneri processuali di prima sede alla
parte istante soccombente;
che visto
l’esito di cui sopra non occorre esaminare l’eccezione di violazione del
diritto di essere sentito fatta valere dall’escusso (punto 5 del reclamo);
che le
spese processuali e le ripetibili relative al presente giudizio, seguono anche
esse la soccombenza della parte istante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
che considerata
la condanna della parte istante al pagamento sia delle spese processuali (per
le quali si prescinde eccezionalmente dal richiedere l’anticipo al qui
insorgente) sia delle ripetibili relative alla procedura di reclamo, l’istanza
di concessione del gratuito patrocinio presentata dal convenuto il 28 marzo 2011 (che andava, comunque sia, istruita con la richiesta di produzione di ulteriori
mezzi di prova, quanto esibito con l’istanza non potendo ancora essere considerato
sufficiente al riguardo) è così divenuta priva di oggetto;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamato l’art. 80 LEF
pronuncia:
I. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è accolto.
Di
conseguenza la decisione 5 marzo 2012 del Giudice di pace supplente del circolo
di Bellinzona (inc. n. 0043-2012-s) è così riformata:
“1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia, anticipata dalla parte istante, resta a suo carico.”
II. La
tassa di giustizia e le spese processuali del presente giudizio di complessi fr.
320.-- sono poste a carico della CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 300.- per
ripetibili.
III. L’istanza di concessione del gratuito patrocinio del 28 marzo 2011
di RE 1 è divenuta priva di oggetto.
IV. Notificazione a:
- __________
- __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza di fr.
2'092.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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