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Decisione

14.2012.46

Rigetto solo per sentenze di condanna ad una prestazione e non per sentenze di accertamento risp. per sentenze costitutive. Il giudizio deve contenere chiaramente la condanna al pagamento

20 aprile 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. 680809 dell’1./3 febbraio 2012 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 in via di realizzazione di un pegno immobiliare per l’incasso di fr. 2'092.85 oltre interessi al 5%

dal 1. gennaio 2010 e fr. 300.--, indicando quale titolo di credito: “Ipoteca

legale a favore Condomini, part. __________ RFD di __________, PPP __________,

quota di PPP __________ di proprietà RE 1 + spese Giudicatura sentenze 14.09.2011 e 26.10.2011”;

che,

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha

chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di

Bellinzona;

che con

ordinanza 13 febbraio 2012 il Giudice di pace supplente del circolo di

Bellinzona ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare le

sue osservazioni;

che con

scritto 29 febbraio 2012 - spedito per invio raccomandato il 1. marzo successivo

(act. VI) - il convenuto ha chiesto una proroga di 15 giorni per prendere

posizione sull’istanza;

che con decisione

5 marzo 2012 il Giudice di pace supplente, considerati i mezzi di prova

prodotti, ha accolto l’istanza, rigettando pertanto in via definitiva

l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo in rassegna;

che con

il reclamo l’insorgente sostiene che la notificazione del precetto esecutivo in

oggetto non è avvenuta correttamente e che, in ogni modo, la decisione del 26 ottobre 2011 sulla quale la procedente ha fondato la propria istanza, non contempla

alcuna sua condanna al pagamento dell’importo posto in esecuzione, ovvero della

somma di fr. 2'092.85 oltre interessi, ma unicamente l’ordine di iscrizione

definitiva di un’ipoteca legale a beneficio dell’istante a carico della part. __________

RFD di __________ di __________ di sua proprietà;

che, ciò

posto, assevera il reclamante, tale decisione non costituisce titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF, mancando in essa una

condanna al pagamento di una somma di denaro;

che il

reclamante ritiene dipoi di essere stato leso nel suo diritto di essere

sentito, il primo giudice non essendosi espresso sulla sua richiesta di

proroga del 29 febbraio 2012 per presentare le osservazioni all’istanza;

che con osservazioni

del 13 aprile 2012, la parte istante ha chiesto la reiezione del reclamo,

asserendo - tra l’altro - che con decisione del 14 settembre 2011 il Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona aveva confermato la decisione supercautelare

del 29 aprile 2011 e l’annotazione a favore del Condominio di una ipoteca legale

per la somma di fr. 2'092.85 oltre interessi, assegnando nel contempo un

termine scadente il 30 ottobre successivo per promuovere l’azione giudiziaria

volta al riconoscimento in via definitiva del diritto all’iscrizione

dell’ipoteca (doc. 2 annesso al reclamo), incombenza da essa assolta con

l’inoltro, in data 11 ottobre 2011, alla competente Giudicatura di pace dell’azione

di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale e della relativa azione creditoria

nei confronti del convenuto (doc. 3 annesso al reclamo);

che con sentenza

26 ottobre 2011, ricorda la procedente, il Giudice di pace supplente del

circolo di Bellinzona ha iscritto in via definitiva l’ipoteca, accertando di riflesso

il credito vantato dal Condominio (doc. 4 annesso al reclamo), il che ha comportato

poi l’avvio della presente procedura esecutiva (doc. 5 annesso al reclamo) e la

conseguente presentazione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione,

sfociata nella decisione impugnata dal convenuto;

che, in precedenza, ossia il 28 marzo 2012, alla parte istante veniva assegnato un termine scadente il 5 aprile 2012 per provvedere al versamento dell’importo di fr. 320.- a valere quale

anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al reclamo;

che con istanza del 28 marzo 2012 l’insorgente, richiamati gli art. 117 e segg. CPC, ha chiesto di essere posto al

beneficio del gratuito patrocinio (con esenzione anche dall’anticipo delle

spese processuali), asserendo di trovarsi in stato di indigenza, dato che attualmente

non eserciterebbe alcuna attività lucrativa e che non percepirebbe alcun

reddito, come desumibile dalla annessa dichiarazione sostitutiva di atti di

notorietà rilasciata il 12 dicembre 2011 dal Comune di __________, e puntualizzando che egli non può nemmeno beneficiare delle pigioni per gli appartamenti di

sua proprietà ad __________ in quanto cedute alla creditrice ipotecaria ed

oggetto anche di sequestro richiesto dalla ex moglie;

che tale istanza non è stata notificata alla

controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di

rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF(art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che, se

il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può

chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1

LEF);

che il

rigetto può essere concesso solo per le sentenze di condanna ad una prestazione

e non per le sentenze di accertamento, rispettivamente per le sentenze costitutive

e che il giudizio deve contenere chiaramente la condanna al pagamento (staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I,

Basilea 2010, 2. ed., n. 6 e 38 ad art. 80);

che, per

quanto riguarda l’eccezione sollevata dal convenuto relativa alla carente

notificazione del precetto esecutivo, essa è irricevibile in questa sede in

quanto avrebbe dovuto, se del caso, essere presentata con un ricorso ai sensi

dell’art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza;

che,

nella fattispecie, il titolo di rigetto definitivo prodotto dall’istante è

costituito da una sentenza del Giudice di pace supplente del circolo di

Bellinzona emessa il 26 ottobre 2011 relativa all’iscrizione definitiva a Registro fondiario di un’ipoteca legale a favore della CO 1, gravante la

particella __________ RFD di Bellinzona, PPP __________, quota di PPP __________

di proprietà del convenuto, per l’importo di fr. 2'092.85 oltre interessi;

che la

predetta sentenza non contiene però alcuna condanna di RE 1 al pagamento alla CO

1.

dell’importo principale posto in esecuzione, ossia al versamento dell’importo

di fr. 2'092.85, per cui, non costituendo una sentenza di condanna al pagamento

di tale somma, essa non può essere ritenuta valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione;

che, al

riguardo, alla parte istante non giova richiamare la sentenza 14 settembre 2011 annessa al reclamo come doc. 2 (iscrizione in via provvisoria

dell’ipoteca legale, con assegnazione alla procedente del termine per far iscrivere

l’ipoteca legale definitiva), rispettivamente l’azione di iscrizione definitiva

di ipoteca legale con contestuale azione creditoria volta alla condanna del

convenuto al pagamento dell’importo di fr. 2’092.- al fine di sostenere che, emanando

la sentenza 26 ottobre 2011 di iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale

in rassegna per la somma di fr. 2'092.85, il Giudice di pace supplente ha di

riflesso accertato il credito vantato dal Condominio, per cui l’istanza di

rigetto definitivo dell’opposizione risulta fondata;

che per

tacere del fatto che i doc. 2 e 3 annessi al reclamo non possono essere acquisiti

agli atti in quanto presentati per la prima volta soltanto davanti all’autorità

di reclamo in violazione dell’art. 126 cpv. 1 CPC, la mancata formale condanna

del convenuto al pagamento dei fr. 2092.85 nononstante la richiesta in tal

senso formulata – a dire dell’istante - l’11 ottobre 2011 non può essere sanata in sede di rigetto dell’opposizione per via interpretativa, come di fatto

ritenuto dalla procedente, ma andava con ogni evidenza impugnata con reclamo

alla Camera civile dei reclami;

che, il

primo giudice avendo concesso per la somma di fr. 2'092.85 sulla base della

predetta decisione, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al

precetto esecutivo in oggetto, ha perciò applicato in modo errato il diritto;

che, del

resto, nemmeno può essere accolta l’istanza per la somma di fr. 150.- a titolo

di tassa di giustizia relativa alla decisione 26 ottobre 2011, la stessa essendo stata posta a carico della stessa parte istante e non del convenuto, e

ancora meno per i restanti fr. 150.- relativi alla decisione 14 settembre 2011 (peraltro caricata sempre alla stessa parte istante), che, come visto,

non è stata esibita davanti al primo giudice;

che nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo va pertanto accolto, con conseguente

riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza per assenza di

un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF per il

credito (il che comporta automaticamente anche la reiezione dell’istanza avente

per oggetto il pegno) e di addebitare gli oneri processuali di prima sede alla

parte istante soccombente;

che visto

l’esito di cui sopra non occorre esaminare l’eccezione di violazione del

diritto di essere sentito fatta valere dall’escusso (punto 5 del reclamo);

che le

spese processuali e le ripetibili relative al presente giudizio, seguono anche

esse la soccombenza della parte istante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

che considerata

la condanna della parte istante al pagamento sia delle spese processuali (per

le quali si prescinde eccezionalmente dal richiedere l’anticipo al qui

insorgente) sia delle ripetibili relative alla procedura di reclamo, l’istanza

di concessione del gratuito patrocinio presentata dal convenuto il 28 marzo 2011 (che andava, comunque sia, istruita con la richiesta di produzione di ulteriori

mezzi di prova, quanto esibito con l’istanza non potendo ancora essere considerato

sufficiente al riguardo) è così divenuta priva di oggetto;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 80 LEF

pronuncia:

I. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è accolto.

Di

conseguenza la decisione 5 marzo 2012 del Giudice di pace supplente del circolo

di Bellinzona (inc. n. 0043-2012-s) è così riformata:

“1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia, anticipata dalla parte istante, resta a suo carico.”

II. La

tassa di giustizia e le spese processuali del presente giudizio di complessi fr.

320.-- sono poste a carico della CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 300.- per

ripetibili.

III. L’istanza di concessione del gratuito patrocinio del 28 marzo 2011

di RE 1 è divenuta priva di oggetto.

IV. Notificazione a:

- __________

- __________

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr.

2'092.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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