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Decisione

14.2012.47

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. La solvibilitâ non è stata resa verosimile

9 maggio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1

ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'438.80 oltre

accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 7 marzo 2012 nessuno è comparso.

C.

Con sentenza 15 marzo 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha

dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 16 marzo 2012 alle ore 10.00.

D.

Con il reclamo RE 1 sostiene di avere saldato il suo debito nei confronti

dell’istante, producendo una ricevuta del 16 marzo 2012 dell’Ufficio esecuzione

di Lugano relativa al pagamento di fr. 2'887.40 a saldo dell’esecuzione n. __________

promossa da CO 1 (doc. B). La reclamante asserisce poi di essere intenzionata a

saldare entro fine marzo 2012 tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti

per complessivi fr. 52'085.80, spiegando che la mancanza di liquidità è

temporanea e che l’incasso delle fatture ancora pendenti, le permetterà di

pagare tutti i suoi debiti (doc. C).

Considerandi

in diritto.

1.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in

vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere

impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto

processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in

vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in

virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174

LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La

reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante,

producendo una ricevuta del 16 marzo 2012 relativa al pagamento di fr. 2'887.40

a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ promossa dall’istante, per cui

essendo il pagamento avvenuto posteriormente alla dichiarazione di fallimento,

ossia, secondo informazione dell’Ufficio esecuzione di Lugano, alle ore 11.02

del 16 marzo 2012, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF è

ossequiato.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio

esecuzione di Lugano al 7 maggio 2012 si evince i che a carico della reclamante

sono pendenti 17 procedure per un importo complessivo di fr. 76'191.65.

Determinante è che nel corso del 2011 in 5 esecuzioni e nell’anno in corso in

una sono state emesse le comminatorie di fallimento. Inoltre il 30 aprile 2012 sono

stati emessi a carico della reclamante 7 attestati di carenza di beni per un

importo complessivo di fr. 23'631.90. Ciò porta a concludere che la situazione

finanziaria della reclamante non sta migliorando e che essa non dispone della

liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. Nel caso di specie si può

affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile

che la sua capacità di pagamento. Alla reclamante va poi ricordato che la

propria disponibilità di mezzi liquidi va resa verosimile nel termine di

reclamo e che non è sufficiente affermare l’intenzione di saldare le proprie

esecuzioni nel corso dei mesi a venire, ritenuto inoltre che in merito

all’incasso delle fatture non vi è certezza. Ne discende che il presupposto

della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Non

risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento

di RE 1 non può essere annullato.

3.

Il

reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non

essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

venerdì

11 maggio 2012 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.- è posta a carico di RE 1.

3. Intimazione:

- __________;

- __________;

- Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

-

Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano,

Lugano;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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