14.2012.47
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. La solvibilitâ non è stata resa verosimile
9 maggio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.47
Data decisione, Autorità:
09.05.2012, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. La solvibilitâ non è stata resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.47
Lugano
9 maggio 2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 28 novembre 2011 da
CO 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza 15 marzo 2012 (SO.2011.5507) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________,
a far
tempo da venerdì 16 marzo 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo 21 marzo 2012 ne ha chiesto
l’annullamento;
rilevato che all’istante non è stato intimato il
reclamo il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 22 marzo
2012 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1
ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'438.80 oltre
accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 7 marzo 2012 nessuno è comparso.
C.
Con sentenza 15 marzo 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 16 marzo 2012 alle ore 10.00.
D.
Con il reclamo RE 1 sostiene di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante, producendo una ricevuta del 16 marzo 2012 dell’Ufficio esecuzione
di Lugano relativa al pagamento di fr. 2'887.40 a saldo dell’esecuzione n. __________
promossa da CO 1 (doc. B). La reclamante asserisce poi di essere intenzionata a
saldare entro fine marzo 2012 tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti
per complessivi fr. 52'085.80, spiegando che la mancanza di liquidità è
temporanea e che l’incasso delle fatture ancora pendenti, le permetterà di
pagare tutti i suoi debiti (doc. C).
Considerandi
in diritto.
1.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in
vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere
impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto
processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in
vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in
virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante,
producendo una ricevuta del 16 marzo 2012 relativa al pagamento di fr. 2'887.40
a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ promossa dall’istante, per cui
essendo il pagamento avvenuto posteriormente alla dichiarazione di fallimento,
ossia, secondo informazione dell’Ufficio esecuzione di Lugano, alle ore 11.02
del 16 marzo 2012, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF è
ossequiato.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione di Lugano al 7 maggio 2012 si evince i che a carico della reclamante
sono pendenti 17 procedure per un importo complessivo di fr. 76'191.65.
Determinante è che nel corso del 2011 in 5 esecuzioni e nell’anno in corso in
una sono state emesse le comminatorie di fallimento. Inoltre il 30 aprile 2012 sono
stati emessi a carico della reclamante 7 attestati di carenza di beni per un
importo complessivo di fr. 23'631.90. Ciò porta a concludere che la situazione
finanziaria della reclamante non sta migliorando e che essa non dispone della
liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. Nel caso di specie si può
affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile
che la sua capacità di pagamento. Alla reclamante va poi ricordato che la
propria disponibilità di mezzi liquidi va resa verosimile nel termine di
reclamo e che non è sufficiente affermare l’intenzione di saldare le proprie
esecuzioni nel corso dei mesi a venire, ritenuto inoltre che in merito
all’incasso delle fatture non vi è certezza. Ne discende che il presupposto
della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non
risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento
di RE 1 non può essere annullato.
3.
Il
reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non
essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
venerdì
11 maggio 2012 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.- è posta a carico di RE 1.
3. Intimazione:
- __________;
- __________;
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
-
Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano,
Lugano;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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