14.2012.49
Nuove allegazioni, nuove prove nella procedura di reclamo. Raccolta d'ufficio delle prove. Decisione di tassazione dopo reclamo quale titolo di rigetto
25 aprile 2012Italiano11 min
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2012.49
Lugano
25 aprile 2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti
dipendente da istanza 3 febbraio 2012 di
CO
1
(rappresentata
dall’RA 1 )
contro
RE
1
(patrocinato
dall’ PA 1 )
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 21/23 novembre 2011 dell’Ufficio di
esecuzione di __________ per l’importo di complessivi fr. 88'697.50 oltre
interessi al 3.50% dal 13 novembre 2011 su fr. 76'352.85;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di __________, sezione 5, con decisione 13
marzo 2012 ha così statuito:
“1. L’istanza è accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via definitiva.
2. La tassa di
giustizia in fr. 300.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.00 a
titolo di ripetibili.”
Sentenza impugnata dalla
parte convenuta, che con reclamo 23 marzo 2012 ha postulato, con protesta di
tasse, spese e ripetibili, la declaratoria di nullità della sentenza del
Pretore e il rinvio della causa al primo giudice;
preso atto che con
osservazioni 18 aprile 2012 l’istante ha chiesto la reiezione del reclamo, con
protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto
presidenziale 26 marzo 2012 di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto
esecutivo per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 21/23 novembre 2011
dell’Ufficio di esecuzione di __________RE 1ha escusso RE 1 per l’incasso di
complessivi fr. 88'697.50 oltre interessi al 3.50% dal 13 novembre 2011 su fr.
76'352.85, indicando quale titolo di credito:
“Imposta federale diretta
2003 + interessi al 3.5% dal 01.04.2004 risp. dal 31.10.2007, imposta federale
diretta 2003, interessi aggiornati sino al 12.11.2011.”
Interposta tempestiva
opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore
del Distretto di __________.__________
B. La procedente fonda
la propria pretesa sulla decisione di tassazione dopo reclamo del 17 aprile
2009 (doc. C), passata in giudicato, mediante la quale l’Ufficio di tassazione
di __________ ha determinato in fr. 76'352.85 l’ammontare dovuto da RE 1 e
dalla moglie per l’imposta federale diretta 2003.
C. All’udienza di
contraddittorio RE 1 si è opposto all’istanza asseverando che la decisione di
tassazione non sarebbe passata in giudicato. Infatti contro la stessa egli
avrebbe interposto ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di
appello (doc. 1). Contro la decisione della Camera di diritto tributario, che
ha respinto il ricorso, egli si sarebbe aggravato al Tribunale federale (doc.
2). Con ricorso 22 settembre 2009, ancora inevaso, l’escusso avrebbe poi
impugnato alla Camera di diritto tributario il riparto tra marito e moglie
degli elementi imponibili per l’imposta 2003, allestito dall’Ufficio
circondariale di tassazione dopo la decisione del Tribunale federale (doc. 3 e
4).
D. Con decisione 13 marzo
2012 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha accolto l’istanza
ritenendo che la documentazione prodotta costituisca valido titolo esecutivo ex
art. 80 LEF, atteso che il ricorso presentato dal convenuto alla Camera di
diritto tributario del Tribunale di appello riguarderebbe unicamente la
questione della ripartizione tra marito e moglie dei fattori imponibili ma non
il quantum dell’imposta dovuta per il 2003.
E. Con reclamo 23 marzo 2012 RE
1 postula la declaratoria di nullità della sentenza del Pretore e il rinvio
della causa al primo giudice. Il ricorrente argomenta che dopo la sentenza del
Tribunale federale in merito alla decisione di tassazione del 17 aprile 2009,
vi sarebbe stata una seconda decisione da parte dell’Ufficio di tassazione,
anch’essa impugnata. Questa decisione ripartirebbe l’ammontare dell’imposta
dovuta in ragione di metà ciascuno tra i coniugi RE 1. Attualmente la procedura
di ricorso sarebbe pendente presso la Camera di diritto tributario e ciononostante
l’ufficio tassazione avrebbe proceduto senza sollecito né diffida ad emettere
il precetto esecutivo n. __________ contro RE 1 e non anche contro la moglie. A
mente del reclamante il Pretore avrebbe dovuto richiamare l’incarto fiscale per
documentarsi sulle sentenze del Tribunale federale e della Camera di diritto tributario
nonché sulla seconda decisione di tassazione, documenti che il convenuto non avrebbe
potuto produrre in quanto presso l’archivio del compianto __________. In ogni
caso la decisione di tassazione del 17 aprile 2009 non sarebbe titolo
esecutivo, considerato che sarebbe stata emessa una seconda decisione di
tassazione riferita al riparto tra marito e moglie dell’imposta federale
diretta 2003 e che tale decisione sarebbe stata da lui impugnata con procedura ancora
pendente. Vivendo i coniugi RE 1 nel regime matrimoniale della separazione dei
beni, non potrebbe poi essere applicato il principio della solidarietà tra i
coniugi.
F. Con osservazioni 18
aprile 2012 la CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo argomentando che il
riparto delle quote tra i coniugi del 28 giugno 2011, contro il quale è ancora
pendente ricorso, riguarderebbe la sola imposta cantonale 2003. Contrariamente
al diritto cantonale, la normativa federale non contemplerebbe infatti la
decadenza della responsabilità solidale per effetto della richiesta scritta di
uno dei coniugi.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l’art. 319
lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
(finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle
pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione
ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione
contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC),
il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto
il 23 marzo 2012 a fronte di una sentenza emessa in data 13 marzo 2012 (e
quindi notificata più avanti), il rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto
questo profilo, ammissibile.
2.
In base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del
diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.
Secondo l'art. 326
cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Sono
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Non rientrando
in considerazione quest’ultima eventualità, il doc. C (convenzione matrimoniale
di separazione dei beni) prodotto dall’insorgente con il reclamo e i doc. 1 e 2
(decisione di riparto fra marito e moglie di quanto dovuto per l’imposta
cantonale 2003) prodotti dallaCO 1 con le osservazioni, devono essere
estromessi dall'incarto e non possono pertanto venire considerati ai fini del
giudizio. E ancor meno vi può essere spazio per un esame sia dell’eccezione
sollevata per la prima volta con il reclamo dall’insorgente, secondo cui lui e
la moglie vivrebbero nel regime matrimoniale della separazione dei beni e
pertanto non potrebbe essere applicato il principio della solidarietà tra i coniugi,
sia dell’affermazione della CO 1, contenuta nelle osservazioni, secondo cui il
riparto delle quote tra i coniugi, avvenuto il 28 giugno 2011, riguarderebbe la
sola imposta cantonale 2003 e non anche l’imposta federale diretta. Il
ricorrente argomenta che il Pretore avrebbe dovuto richiamare l’incarto fiscale
per documentarsi sulle sentenze del Tribunale federale e della Camera di
diritto tributario __________. In prima sede RE 1ha comunque omesso di
richiedere al primo giudice il richiamo dell’incarto fiscale (verbale di
udienza di discussione del 13 marzo 2012). Orbene per l’art. 153 cpv. 1 CPC il
giudice provvede d’ufficio alla raccolta delle prove solo nelle cause in cui i
fatti devono essere accertati d’ufficio. Il rigetto dell’opposizione è retto
dalla procedura sommaria (art. 251 CPC); in questa procedura il
giudice accerta d’ufficio i fatti unicamente quando statuisce in veste di
giudice del fallimento o del concordato e però in caso di provvedimenti di
volontaria giurisdizione (art. 255 CPC). Non trattandosi in concreto di una di
queste fattispecie e neppure realizzandosi i presupposti dell’art. 153 cpv. 2
CPC, al primo giudice era preclusa la facoltà di assumere delle prove non
richieste dall’escusso, peraltro rappresentato da un legale.
4.
In virtù dell’art.
80.
cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire:
non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per
il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art.
80; Staehelin, Basler Kommentar zu
SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol I,
Losanna 1999, 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).
5.
L’art. 80 cpv. 2 n.
2.
LEF parifica alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità
amministrative svizzere. Tale è il caso per le decisioni emanate dall’autorità
fiscale (ammon/walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46).
6.
Il giudice del
rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione
giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i
requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 e
n. 68 ad art. 84; stücheli, op.
cit. pag. 112s; staehelin, op.
ct., n. 50 ad art. 84; CEF, sentenza del 13 luglio 2011, inc. n. 14.2011.81,
consid. 6).
Nella fattispecie la CO 1fonda
la sua pretesa nei confronti del convenuto sulla decisione di tassazione dopo
reclamo del 17 aprile 2009 (doc. C), mediante la quale l’Ufficio di tassazione
di __________ ha determinato in fr. 76'352.85 l’ammontare dovuto dall’escusso e
dalla moglie per l’imposta federale diretta 2003. Contro questa decisione il
convenuto ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale
di appello (doc. 1), che come ammesso dallo stesso reclamante ha respinto il
ricorso. Contro la decisione della Camera di diritto tributario egli si è poi rivolto
al Tribunale federale (doc. 2), che pure ha respinto il gravame (doc. 3, sub. A).
Per poter concedere il
rigetto definitivo dell'opposizione, la richiesta di pagamento deve fondarsi su
una decisione, ossia su di un provvedimento adottato dall'autorità nei
confronti del contribuente. Questa decisione deve aver assunto carattere
definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più proponibile un
rimedio di diritto ordinario. Orbene, dopo l’emanazione della sentenza 24
maggio 2011 (cfr. doc. 3, sub A) da parte del Tribunale federale, RE 1ha
esaurito tutti i mezzi ricorso a sua disposizione contro la decisione del 17
aprile 2009, che ha così assunto carattere definitivo. La decisione di cui al
doc. C costituisce pertanto valido titolo di rigetto definitivo
dell'opposizione per l'importo ivi indicato. Per l’art. 13 cpv. 1 LIFD i
coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta
complessiva. Per questo motivo RE 1 deve rispondere per l’ammontare complessivo
dell’imposta federale diretta 2003 dovuta dai coniugi RE 1 anche se, dopo il
passaggio in giudicato della decisione del 17 aprile 2009, la procedente avesse
realmente emesso una ulteriore decisione di ripartizione dell’imposta tra i
coniugi. Questa circostanza non è stata peraltro documentata dal reclamante,
che si limitato a produrre il suo ricorso 22 settembre 2011 alla Camera di
diritto tributario (doc. 3) e il reclamo 23 luglio 2011 della moglie
all’Ufficio circondariale di tassazione (doc. 4), nei quali viene contestato il
riparto degli elementi imponibili per l’imposta 2003, senza precisare se questo
riparto si riferisse alle imposte federali, cantonali o comunali.
8.
Da quanto precede ne
discende la reiezione del gravame.
Le spese processuali e le ripetibili
(art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80
LEF; 251, 255, 326 CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento
sulle ripetibili;
pronuncia:
1.
Il reclamo è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia e le spese processuali per complessivi fr 500.-, anticipate dal
reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla CO 1CO 1fr.
200.
- a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione a:
- avv. PA 1, __________;
- RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 88'697.50, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).