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Decisione

14.2012.49

Nuove allegazioni, nuove prove nella procedura di reclamo. Raccolta d'ufficio delle prove. Decisione di tassazione dopo reclamo quale titolo di rigetto

25 aprile 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 21/23 novembre 2011

dell’Ufficio di esecuzione di __________RE 1ha escusso RE 1 per l’incasso di

complessivi fr. 88'697.50 oltre interessi al 3.50% dal 13 novembre 2011 su fr.

76'352.85, indicando quale titolo di credito:

“Imposta federale diretta

2003 + interessi al 3.5% dal 01.04.2004 risp. dal 31.10.2007, imposta federale

diretta 2003, interessi aggiornati sino al 12.11.2011.”

Interposta tempestiva

opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore

del Distretto di __________.__________

B. La procedente fonda

la propria pretesa sulla decisione di tassazione dopo reclamo del 17 aprile

2009 (doc. C), passata in giudicato, mediante la quale l’Ufficio di tassazione

di __________ ha determinato in fr. 76'352.85 l’ammontare dovuto da RE 1 e

dalla moglie per l’imposta federale diretta 2003.

C. All’udienza di

contraddittorio RE 1 si è opposto all’istanza asseverando che la decisione di

tassazione non sarebbe passata in giudicato. Infatti contro la stessa egli

avrebbe interposto ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di

appello (doc. 1). Contro la decisione della Camera di diritto tributario, che

ha respinto il ricorso, egli si sarebbe aggravato al Tribunale federale (doc.

2). Con ricorso 22 settembre 2009, ancora inevaso, l’escusso avrebbe poi

impugnato alla Camera di diritto tributario il riparto tra marito e moglie

degli elementi imponibili per l’imposta 2003, allestito dall’Ufficio

circondariale di tassazione dopo la decisione del Tribunale federale (doc. 3 e

4).

D. Con decisione 13 marzo

2012 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha accolto l’istanza

ritenendo che la documentazione prodotta costituisca valido titolo esecutivo ex

art. 80 LEF, atteso che il ricorso presentato dal convenuto alla Camera di

diritto tributario del Tribunale di appello riguarderebbe unicamente la

questione della ripartizione tra marito e moglie dei fattori imponibili ma non

il quantum dell’imposta dovuta per il 2003.

E. Con reclamo 23 marzo 2012 RE

1 postula la declaratoria di nullità della sentenza del Pretore e il rinvio

della causa al primo giudice. Il ricorrente argomenta che dopo la sentenza del

Tribunale federale in merito alla decisione di tassazione del 17 aprile 2009,

vi sarebbe stata una seconda decisione da parte dell’Ufficio di tassazione,

anch’essa impugnata. Questa decisione ripartirebbe l’ammontare dell’imposta

dovuta in ragione di metà ciascuno tra i coniugi RE 1. Attualmente la procedura

di ricorso sarebbe pendente presso la Camera di diritto tributario e ciononostante

l’ufficio tassazione avrebbe proceduto senza sollecito né diffida ad emettere

il precetto esecutivo n. __________ contro RE 1 e non anche contro la moglie. A

mente del reclamante il Pretore avrebbe dovuto richiamare l’incarto fiscale per

documentarsi sulle sentenze del Tribunale federale e della Camera di diritto tributario

nonché sulla seconda decisione di tassazione, documenti che il convenuto non avrebbe

potuto produrre in quanto presso l’archivio del compianto __________. In ogni

caso la decisione di tassazione del 17 aprile 2009 non sarebbe titolo

esecutivo, considerato che sarebbe stata emessa una seconda decisione di

tassazione riferita al riparto tra marito e moglie dell’imposta federale

diretta 2003 e che tale decisione sarebbe stata da lui impugnata con procedura ancora

pendente. Vivendo i coniugi RE 1 nel regime matrimoniale della separazione dei

beni, non potrebbe poi essere applicato il principio della solidarietà tra i

coniugi.

F. Con osservazioni 18

aprile 2012 la CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo argomentando che il

riparto delle quote tra i coniugi del 28 giugno 2011, contro il quale è ancora

pendente ricorso, riguarderebbe la sola imposta cantonale 2003. Contrariamente

al diritto cantonale, la normativa federale non contemplerebbe infatti la

decadenza della responsabilità solidale per effetto della richiesta scritta di

uno dei coniugi.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 319

lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

(finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle

pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione

ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione

contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC),

il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto

il 23 marzo 2012 a fronte di una sentenza emessa in data 13 marzo 2012 (e

quindi notificata più avanti), il rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto

questo profilo, ammissibile.

2.

In base all’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del

diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

3.

Secondo l'art. 326

cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né

l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Sono

fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Non rientrando

in considerazione quest’ultima eventualità, il doc. C (convenzione matrimoniale

di separazione dei beni) prodotto dall’insorgente con il reclamo e i doc. 1 e 2

(decisione di riparto fra marito e moglie di quanto dovuto per l’imposta

cantonale 2003) prodotti dallaCO 1 con le osservazioni, devono essere

estromessi dall'incarto e non possono pertanto venire considerati ai fini del

giudizio. E ancor meno vi può essere spazio per un esame sia dell’eccezione

sollevata per la prima volta con il reclamo dall’insorgente, secondo cui lui e

la moglie vivrebbero nel regime matrimoniale della separazione dei beni e

pertanto non potrebbe essere applicato il principio della solidarietà tra i coniugi,

sia dell’affermazione della CO 1, contenuta nelle osservazioni, secondo cui il

riparto delle quote tra i coniugi, avvenuto il 28 giugno 2011, riguarderebbe la

sola imposta cantonale 2003 e non anche l’imposta federale diretta. Il

ricorrente argomenta che il Pretore avrebbe dovuto richiamare l’incarto fiscale

per documentarsi sulle sentenze del Tribunale federale e della Camera di

diritto tributario __________. In prima sede RE 1ha comunque omesso di

richiedere al primo giudice il richiamo dell’incarto fiscale (verbale di

udienza di discussione del 13 marzo 2012). Orbene per l’art. 153 cpv. 1 CPC il

giudice provvede d’ufficio alla raccolta delle prove solo nelle cause in cui i

fatti devono essere accertati d’ufficio. Il rigetto dell’opposizione è retto

dalla procedura sommaria (art. 251 CPC); in questa procedura il

giudice accerta d’ufficio i fatti unicamente quando statuisce in veste di

giudice del fallimento o del concordato e però in caso di provvedimenti di

volontaria giurisdizione (art. 255 CPC). Non trattandosi in concreto di una di

queste fattispecie e neppure realizzandosi i presupposti dell’art. 153 cpv. 2

CPC, al primo giudice era preclusa la facoltà di assumere delle prove non

richieste dall’escusso, peraltro rappresentato da un legale.

4.

In virtù dell’art.

80.

cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva,

il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.

Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire:

non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per

il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art.

80; Staehelin, Basler Kommentar zu

SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol I,

Losanna 1999, 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).

5.

L’art. 80 cpv. 2 n.

2.

LEF parifica alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità

amministrative svizzere. Tale è il caso per le decisioni emanate dall’autorità

fiscale (ammon/walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46).

6.

Il giudice del

rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione

giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i

requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 e

n. 68 ad art. 84; stücheli, op.

cit. pag. 112s; staehelin, op.

ct., n. 50 ad art. 84; CEF, sentenza del 13 luglio 2011, inc. n. 14.2011.81,

consid. 6).

Nella fattispecie la CO 1fonda

la sua pretesa nei confronti del convenuto sulla decisione di tassazione dopo

reclamo del 17 aprile 2009 (doc. C), mediante la quale l’Ufficio di tassazione

di __________ ha determinato in fr. 76'352.85 l’ammontare dovuto dall’escusso e

dalla moglie per l’imposta federale diretta 2003. Contro questa decisione il

convenuto ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale

di appello (doc. 1), che come ammesso dallo stesso reclamante ha respinto il

ricorso. Contro la decisione della Camera di diritto tributario egli si è poi rivolto

al Tribunale federale (doc. 2), che pure ha respinto il gravame (doc. 3, sub. A).

Per poter concedere il

rigetto definitivo dell'opposizione, la richiesta di pagamento deve fondarsi su

una decisione, ossia su di un provvedimento adottato dall'autorità nei

confronti del contribuente. Questa decisione deve aver assunto carattere

definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più proponibile un

rimedio di diritto ordinario. Orbene, dopo l’emanazione della sentenza 24

maggio 2011 (cfr. doc. 3, sub A) da parte del Tribunale federale, RE 1ha

esaurito tutti i mezzi ricorso a sua disposizione contro la decisione del 17

aprile 2009, che ha così assunto carattere definitivo. La decisione di cui al

doc. C costituisce pertanto valido titolo di rigetto definitivo

dell'opposizione per l'importo ivi indicato. Per l’art. 13 cpv. 1 LIFD i

coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta

complessiva. Per questo motivo RE 1 deve rispondere per l’ammontare complessivo

dell’imposta federale diretta 2003 dovuta dai coniugi RE 1 anche se, dopo il

passaggio in giudicato della decisione del 17 aprile 2009, la procedente avesse

realmente emesso una ulteriore decisione di ripartizione dell’imposta tra i

coniugi. Questa circostanza non è stata peraltro documentata dal reclamante,

che si limitato a produrre il suo ricorso 22 settembre 2011 alla Camera di

diritto tributario (doc. 3) e il reclamo 23 luglio 2011 della moglie

all’Ufficio circondariale di tassazione (doc. 4), nei quali viene contestato il

riparto degli elementi imponibili per l’imposta 2003, senza precisare se questo

riparto si riferisse alle imposte federali, cantonali o comunali.

8.

Da quanto precede ne

discende la reiezione del gravame.

Le spese processuali e le ripetibili

(art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80

LEF; 251, 255, 326 CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento

sulle ripetibili;

pronuncia:

1.

Il reclamo è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese processuali per complessivi fr 500.-, anticipate dal

reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla CO 1CO 1fr.

200.

- a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione a:

- avv. PA 1, __________;

- RA 1, __________.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 88'697.50, contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).