14.2012.50
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Estinzione dell'esecuzione in oggetto posteriormente alla dichiarazione di fallimento. Solvibilità non resa verosmile
8 maggio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2012.50
Data decisione, Autorità:
08.05.2012, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Estinzione dell'esecuzione in oggetto posteriormente alla dichiarazione di fallimento. Solvibilità non resa verosmile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.50
Lugano
8 maggio 2012
B/fp/fb.
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla cause a procedura sommaria in tema di
fallimento promosse con istanza 7 novembre 2011 rispettivamente 5 gennaio 2012 da
1. CO 1
2. CO 2
contro
RE 1
rappr. da RA 1
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna con sentenza 26 marzo 2012 (SO.2011.828 e SO.2012.17) ha così deciso:
“1. In accoglimento delle istanze del 7 novembre 2011 e del 5 gennaio 2012
è pronunciato il fallimento della RE 1, __________,
a far tempo dal giorno
di lunedì 26 marzo 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
26 marzo 2012 ne chiede l’annullamento;
rilevato che alle istanti non è stato intimato il
reclamo, i loro crediti essendo stati saldati;
preso atto che con decreto presidenziale 28 marzo
2012 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ CO
1 rispettivamente dell’esecuzione n. __________ S__________ e della costruzione
hanno chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'015.36
interessi e spese compresi, rispettivamente di fr. 3'461.60 interessi e spese
compresi.
B. Entro
il termine fissato dal Pretore la convenuta non ha presentato osservazioni, né
ha chiesto di essere convocata per un’udienza.
C.
Con sentenza 26 marzo 2012 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna
ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle
ore 10.00.
D. Con
il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato i suoi debiti nei confronti delle
istanti, producendo una ricevuta postale del 26 marzo 2012 relativa al
pagamento di fr. 9'700.-- a favore dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Locarno, rispettivamente uno scritto con cui ha comunicato al citato ufficio
l’avvenuto saldo delle procedure esecutive in oggetto (doc. B e D). La
reclamante dichiara inoltre che per il 30 marzo 2012 tutti i suoi dipendenti
così come il titolare avrebbero cessato la loro attività e che dopo la chiusura
sarebbe stata preparata tutta la documentazione necessaria allo scopo di
liquidare la società.
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in
vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere
impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto
processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in
vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in
virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti delle istanti,
producendo una ricevuta postale del 26 marzo 2012 relativa al pagamento di fr. 9'700.--
all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e uno scritto, sempre del 26
marzo 2012, con cui ha comunicato al citato ufficio l’avvenuto pagamento a
saldo delle due esecuzioni in oggetto. Essa non pretende però che tali
pagamenti siano avvenuti prima delle ore 10.00 del 26 marzo 2012 - il che
avrebbe ostato alla pronuncia del suo fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF) - momento
a partire dal quale è stato dichiarato aperto il fallimento. Del resto, tenuto
conto del fatto che l’insorgente ha allegato al reclamo la decisione di
fallimento notificata quello stesso giorno all’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Locarno, si impone di ritenere che il convenuto si sia attivato
per saldare le due esecuzioni soltanto a seguito della comunicazione del
proprio fallimento da parte dello stesso ufficio, tanto da presentare subito,
ovvero lo stesso giorno il presente reclamo (data di spedizione, 26 marzo 2012,
ore 15.14, previo invio del medesimo via fax ore 14.45 alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna). Pagando successivamente alla dichiarazione
di fallimento, l’escusso ha in ogni modo ossequiato il presupposto dell’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto, come visto, dopo la
pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di Locarno al 7 maggio 2012 si evince che a carico della
reclamante sono pendenti 63 esecuzioni per un importo complessivo di fr.
442'413.71. Determinante è che nel corso del 2011 a carico della reclamante sono
state emesse 3 comminatorie di fallimento e presentate 4 domande di
realizzazione e che nei primi mesi di quest’anno di comminatorie di fallimento ne
sono già state emesse due oltre a un avviso di pignoramento. Inoltre nel
periodo dal 15 luglio 2011 al 17 aprile 2012 a carico dell’escussa sono stati
emessi 21 atti di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 102'689.40.
Ciò porta a concludere che la reclamante non dispone della liquidità necessaria
per far fronte ai suoi impegni, per cui il presupposto della solvibilità non può
essere considerato reso verosimile. In queste circostanze l’intenzione di RE 1
di procedere alla propria liquidazione non può essere presa in considerazione. Ne
consegue, che non risultando ossequiati ambedue i presupposti di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato.
3.
Il reclamo va
pertanto respinto.
Essendo stato
concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente
pronunciato.
La tassa di
giustizia è posta a carico della Massa fallimentare. Alle controparti non si
assegnano ripetibili, il reclamo non essendo stato loro intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
mercoledì 9 maggio 2012 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 180.- è posta a carico della Massa fallimentare.
3. Intimazione:
- __________
- - __________;
- __________;
-
Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno,
Locarno;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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