Lexipedia

Decisione

14.2012.50

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Estinzione dell'esecuzione in oggetto posteriormente alla dichiarazione di fallimento. Solvibilità non resa verosmile

8 maggio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ CO

1 rispettivamente dell’esecuzione n. __________ S__________ e della costruzione

hanno chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'015.36

interessi e spese compresi, rispettivamente di fr. 3'461.60 interessi e spese

compresi.

B. Entro

il termine fissato dal Pretore la convenuta non ha presentato osservazioni, né

ha chiesto di essere convocata per un’udienza.

C.

Con sentenza 26 marzo 2012 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna

ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle

ore 10.00.

D. Con

il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato i suoi debiti nei confronti delle

istanti, producendo una ricevuta postale del 26 marzo 2012 relativa al

pagamento di fr. 9'700.-- a favore dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di

Locarno, rispettivamente uno scritto con cui ha comunicato al citato ufficio

l’avvenuto saldo delle procedure esecutive in oggetto (doc. B e D). La

reclamante dichiara inoltre che per il 30 marzo 2012 tutti i suoi dipendenti

così come il titolare avrebbero cessato la loro attività e che dopo la chiusura

sarebbe stata preparata tutta la documentazione necessaria allo scopo di

liquidare la società.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in

vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere

impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto

processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in

vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in

virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174

LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La

reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti delle istanti,

producendo una ricevuta postale del 26 marzo 2012 relativa al pagamento di fr. 9'700.--

all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e uno scritto, sempre del 26

marzo 2012, con cui ha comunicato al citato ufficio l’avvenuto pagamento a

saldo delle due esecuzioni in oggetto. Essa non pretende però che tali

pagamenti siano avvenuti prima delle ore 10.00 del 26 marzo 2012 - il che

avrebbe ostato alla pronuncia del suo fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF) - momento

a partire dal quale è stato dichiarato aperto il fallimento. Del resto, tenuto

conto del fatto che l’insorgente ha allegato al reclamo la decisione di

fallimento notificata quello stesso giorno all’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Locarno, si impone di ritenere che il convenuto si sia attivato

per saldare le due esecuzioni soltanto a seguito della comunicazione del

proprio fallimento da parte dello stesso ufficio, tanto da presentare subito,

ovvero lo stesso giorno il presente reclamo (data di spedizione, 26 marzo 2012,

ore 15.14, previo invio del medesimo via fax ore 14.45 alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Campagna). Pagando successivamente alla dichiarazione

di fallimento, l’escusso ha in ogni modo ossequiato il presupposto dell’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto, come visto, dopo la

pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di Locarno al 7 maggio 2012 si evince che a carico della

reclamante sono pendenti 63 esecuzioni per un importo complessivo di fr.

442'413.71. Determinante è che nel corso del 2011 a carico della reclamante sono

state emesse 3 comminatorie di fallimento e presentate 4 domande di

realizzazione e che nei primi mesi di quest’anno di comminatorie di fallimento ne

sono già state emesse due oltre a un avviso di pignoramento. Inoltre nel

periodo dal 15 luglio 2011 al 17 aprile 2012 a carico dell’escussa sono stati

emessi 21 atti di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 102'689.40.

Ciò porta a concludere che la reclamante non dispone della liquidità necessaria

per far fronte ai suoi impegni, per cui il presupposto della solvibilità non può

essere considerato reso verosimile. In queste circostanze l’intenzione di RE 1

di procedere alla propria liquidazione non può essere presa in considerazione. Ne

consegue, che non risultando ossequiati ambedue i presupposti di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

3.

Il reclamo va

pertanto respinto.

Essendo stato

concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente

pronunciato.

La tassa di

giustizia è posta a carico della Massa fallimentare. Alle controparti non si

assegnano ripetibili, il reclamo non essendo stato loro intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

mercoledì 9 maggio 2012 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 180.- è posta a carico della Massa fallimentare.

3. Intimazione:

- __________

- - __________;

- __________;

-

Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno,

Locarno;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster