Lexipedia

Decisione

14.2012.51

Rigetto definitivo del'opposizione. Errata indicazione del termine di ricorso nella decisione impugnata. Reclamo tardivo ma ammissibile. Reclamo comunque formalmente irricevibile in quanto insufficien

19 giugno 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il termine per l’inoltro del reclamo è dieci giorni dalla notificazione della

decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione

(art. 321 cpv. 1 e 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal Giudice di pace,

di trenta giorni, ritenuto che l’autorità competente a statuire sul reclamo non

è la Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello, ma la Camera di esecuzione

fallimenti del Tribunale d‘appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

che proposto il 19 marzo 2012

a fronte di una decisione emessa e spedita per raccomandata il 18 febbraio

2012 (v. scritto del Giudice di pace), il rimedio sarebbe da considerare intempestivo;

che vi è tuttavia da

supporre che il ritardo sia conseguente all’errata indicazione del termine di

reclamo di cui al dispositivo n. 2 della decisione impugnata - che, va

puntualizzato, andava anche essa datata 17 gennaio 2012, giorno in cui la causa

è stata decisa, ancorché comunicandone l’esito nei suoi soli dispositivi -

motivo per cui, tenuto anche conto che l’insorgente non è assistito da un

avvocato, il rimedio sotto questo profilo è ammissibile;

che in base all’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione della legge

b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

Considerandi

che il reclamante non si avvale

né dell’uno, né dell’altro titolo di reclamo, ma si limita semplicemente a dissentire

dalle argomentazioni addotte dalla parte istante e, quindi, ad opporsi al giudizio

impugnato, senza però indicarne la ragione, ciò che disattende la regola di cui

all’art. 321 cpv. 1 CPC, secondo cui il reclamo non solo va presentato per

scritto, ma va anche motivato;

che ne discende pertanto

l’inammissibilità del rimedio;

che al medesimo esito si

giungerebbe, per completezza di trattazione, anche nel caso in cui si volesse

considerare lo scritto 28/30 marzo 2012 del reclamante con il quale egli ha trasmesso

il citato reclamo al Tribunale d’appello per competenza, quale integrazione dei

motivi a sostegno dell’atto 19 marzo 2012;

che, per tacere del fatto

che ci si potrebbe interrogare sulla tempestività di tale iniziativa, il solo

rimando da parte dell’insorgente ai gravi motivi indicati nelle osservazioni

all’istanza, senza indicarne e spiegarne la valenza ai fini dell’esito del

procedimento, non adempie all’esigenza di motivazione del rimedio prescritta

dall’art. 321 cpv. 1 CPC, ritenuto che in caso contrario basterebbe ogni qual

volta presentare ricorso richiamando semplicemente quanto addotto davanti al

primo giudice, il che è impensabile;

che gli oneri processuali

relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico

del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è

inammissibile.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 150.- sono posti a carico del

reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Giudicatura

di pace __________

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 1'900.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).