14.2012.51
Rigetto definitivo del'opposizione. Errata indicazione del termine di ricorso nella decisione impugnata. Reclamo tardivo ma ammissibile. Reclamo comunque formalmente irricevibile in quanto insufficien
19 giugno 2012Italiano6 min
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Incarto n.
14.2012.51
Lugano
19 giugno 2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti
dipendente da istanza 27 settembre 2011 presentata da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________,
notificato per l’incasso della somma di fr. 1'900.- oltre interessi e spese;
istanza
accolta al Giudice di pace del circolo __________ con decisione del 17 gennaio/18
febbraio 2012 (inc. n. 50/2011;
sentenza
impugnata dal convenuto con reclamo del 19 marzo 2012;
esaminati
gli atti,
ritenuto
in
fatto:
che
con decisione del 17 gennaio 2012 - notificata alle parti nei suoi soli dispositivi
in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice di pace del
circolo __________, in accoglimento dell’istanza presentata in data 27
settembre 2011 da CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata
da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di __________, notificatagli per il pagamento di fr. 1'900.- oltre
interessi e spese;
che nel contempo il
Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio
sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro
10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta
di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo
(art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa decisione
(dispositivo n. 3);
che, infine lo stesso
Giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile mediante reclamo alla
Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro il termine di 30 giorni
(dispositivo n. 4);
che, dando seguito alla
richiesta in tal senso del convenuto, il 18 febbraio 2012 il Giudice di pace
del circolo __________ ha provveduto a motivare la propria decisione,
notificandola alle parti;
che anche in questa
occasione egli ha di nuovo indicato che contro tale decisione è dato reclamo
alla Camera civile del Tribunale d’appello entro 30 giorni (art. 319 e segg.
CPC) dalla comunicazione della motivazione (dispositivo n. 2);
che il 19 marzo 2012 (data
di spedizione) il convenuto ha scritto alla Giudicatura di pace di fare opposizione
alle motivazioni asserite dalla parte attrice e, quindi, alla decisione del Giudice
di pace;
che quest’ultimo ha però
ritornato la raccomandata al mittente, informandolo che, come rilevabile dal dispositivo
n. 2 della decisione 18 febbraio 2012, il reclamo va inviato entro 30 giorni
dalla comunicazione della motivazione alla Camera civile dei reclami del Tribunale
d’appello e, quindi, non alla Giudicatura di pace;
che il 30 marzo 2012 (data
di spedizione) il convenuto ha trasmesso il reclamo 19 marzo 2012 alla Camera
civile dei reclami per evasione;
che l’atto non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che, secondo l’art. 319
lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art 309 lett. b n. 3 CPC);
che, trattandosi di un’impugnazione
contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC),
Fatti
il termine per l’inoltro del reclamo è dieci giorni dalla notificazione della
decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione
(art. 321 cpv. 1 e 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal Giudice di pace,
di trenta giorni, ritenuto che l’autorità competente a statuire sul reclamo non
è la Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello, ma la Camera di esecuzione
fallimenti del Tribunale d‘appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che proposto il 19 marzo 2012
a fronte di una decisione emessa e spedita per raccomandata il 18 febbraio
2012 (v. scritto del Giudice di pace), il rimedio sarebbe da considerare intempestivo;
che vi è tuttavia da
supporre che il ritardo sia conseguente all’errata indicazione del termine di
reclamo di cui al dispositivo n. 2 della decisione impugnata - che, va
puntualizzato, andava anche essa datata 17 gennaio 2012, giorno in cui la causa
è stata decisa, ancorché comunicandone l’esito nei suoi soli dispositivi -
motivo per cui, tenuto anche conto che l’insorgente non è assistito da un
avvocato, il rimedio sotto questo profilo è ammissibile;
che in base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione della legge
b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
Considerandi
che il reclamante non si avvale
né dell’uno, né dell’altro titolo di reclamo, ma si limita semplicemente a dissentire
dalle argomentazioni addotte dalla parte istante e, quindi, ad opporsi al giudizio
impugnato, senza però indicarne la ragione, ciò che disattende la regola di cui
all’art. 321 cpv. 1 CPC, secondo cui il reclamo non solo va presentato per
scritto, ma va anche motivato;
che ne discende pertanto
l’inammissibilità del rimedio;
che al medesimo esito si
giungerebbe, per completezza di trattazione, anche nel caso in cui si volesse
considerare lo scritto 28/30 marzo 2012 del reclamante con il quale egli ha trasmesso
il citato reclamo al Tribunale d’appello per competenza, quale integrazione dei
motivi a sostegno dell’atto 19 marzo 2012;
che, per tacere del fatto
che ci si potrebbe interrogare sulla tempestività di tale iniziativa, il solo
rimando da parte dell’insorgente ai gravi motivi indicati nelle osservazioni
all’istanza, senza indicarne e spiegarne la valenza ai fini dell’esito del
procedimento, non adempie all’esigenza di motivazione del rimedio prescritta
dall’art. 321 cpv. 1 CPC, ritenuto che in caso contrario basterebbe ogni qual
volta presentare ricorso richiamando semplicemente quanto addotto davanti al
primo giudice, il che è impensabile;
che gli oneri processuali
relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico
del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è
inammissibile.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 150.- sono posti a carico del
reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione alla Giudicatura
di pace __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 1'900.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).