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Decisione

14.2012.52

Bollettino di consegna sottoscritto dal compratore quale titolo di rigetto dell'opposizione

11 maggio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ del 12/13 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di __________CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 424.50

oltre interessi al 6% dal 31.01.2011, indicando quale titolo di credito: “Fattura

1063 del 31.12.2010” (doc. 1).

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, in data 21 novembre 2011 la procedente ha

inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo di __________ un’istanza di

conciliazione ex art. 202 CPC (doc. 6). Nel corso dell’udienza del 10 gennaio

2012 (doc. 8), la parte istante ha puntualizzato di essersi attivata per

chiarire la situazione relativa al mancato pagamento della fattura 31 dicembre

2011 di fr. 424.50 relativa a dei lavori di riparazione alla tubazione della

lavanderia del convenuto a __________ (doc.4), la quale non è stata saldata

neppure dopo i ripetuti richiami di pagamento rivolti alla committenza. La

parte convenuta, dal canto suo, ha obiettato che il lavoro iniziale non era stato

fatto a regola d’arte in quanto non si è provveduto subito a installare dei

rubinetti per evitare che l’impianto gelasse, cosa poi avvenuta soltanto

successivamente. Al che la controparte ha risposto, asserendo di avere reso

attenta la committenza del fatto che se non si fosse provveduto a isolare la

tubazione o a riscaldare il locale, questo sarebbe effettivamente gelato. Da

qui, per finire, la proposta del Giudice di pace del circolo di __________ di

liquidare la pendenza con il versamento da parte del convenuto dell’importo di fr.

200.00, proposta aumentata di fr. 100.- dalla parte istante, ma rifiutata dal

committente. Non essendo le parti giunte a un intesa, il primo giudice ha

quindi rilasciato alla procedente l’autorizzazione ad agire in giustizia nel termine

di 3 mesi (art. 209 CPC). __________

B. Avvalendosi

della menzionata autorizzazione ad agire ed entro il termine assegnato, con atto

del 19 gennaio 2012 CO 1 ha comunicato alla Giudicatura di pace del circolo di __________

l’intenzione di fare togliere l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna

(doc. 9A). Chiamato ad esprimersi sull’avversaria richiesta e, in particolare, sulla

documentazione trasmessagli unitamente all’istanza (doc. 10), con osservazioni

5 marzo 2012 RE 1 si è opposto alla domanda di rigetto dell’opposizione, reiterando

nel sostenere che il lavoro di cui alla fattura del 31 dicembre 2010 si

riferirebbe a opere eseguite dall’istante in riparazione di un precedente

lavoro eseguito a sua volta non a regola d’arte. Egli avrebbe dipoi firmato il

bollettino di consegna -datato 22 dicembre 2010 e di cui al doc. 5 (verosimilmente

già prodotto dalla precettante con l’istanza di conciliazione) - in cui figurano

sia le prestazioni effettuate, sia i relativi prezzi di riferimento solo perché

non voleva negare l’esecuzione dei lavori, ma non perché riconosceva di dovere

pagare l’intervento della ditta istante. Del resto, il bollettino da lui

firmato indicava unicamente il materiale utilizzato, ma non i prezzi, che

sarebbero stati inseriti successivamente (osservazioni, doc. 11, pag. 4 sub

conclusioni).

C. Con

decisione del 23 marzo 2012 il Giudice di pace del circolo di __________, nel

trattare lo scritto 19 gennaio 2012 (doc. 9A) come istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, ha accolto l’istanza, rilevando

che se in sé le osservazioni formulate dal convenuto appaiono anche legittime,

decisiva risulta tuttavia la documentazione agli atti, segnatamente il bollettino

di consegna 22 dicembre 2010 firmato dal convenuto (doc. 5), con il quale

questi accettava sia il lavoro eseguito, sia l’indicazione dell’importo della

relativa fattura, ritenuto del resto che la firma sul tale documento è stata

confermata dall’interessato in sede di conciliazione.

E. Contro

tale la sentenza si è aggravato RE 1 RE 1ribadendo quanto eccepito in prima

sede e, in particolare, sottolineando di nuovo di non avere sottoscritto alcuna

ricevuta/bollettino sul quale si accettavano i prezzi, come desumibile dal bollettino

di consegna (originale) annesso al reclamo, nel quale non figura la distinta

dei prezzi.

F. Chiamata

a esprimersi sul reclamo, segnatamente – tra l’altro – sull’eccezione sollevata

dal convenuto a pag. 4 in fondo delle osservazioni 5 marzo 2012 (verosimilmente

non notificate dal primo giudice alla procedente), secondo cui i singoli prezzi

sarebbero stati inseriti nel bollettino di consegna soltanto successivamente, la

parte istante è rimasta silente.

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321.

cpv. 2 CPC). Proposto il 31 marzo 2012

a fronte di una decisione emessa in data 23 marzo 2012 (e quindi notificata

più avanti), il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

2.

Secondo

l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove

conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di

prova. Sono fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).

Non rientrando in considerazione quest’ultima eventualità, il bollettino di

consegna (riportante le sole prestazioni effettuate dalla ditta istante) prodotto

dall’insorgente con il reclamo e che non figura agli atti della procedura di prima

sede, deve essere estromesso dall'incarto e non può, pertanto, essere considerato

ai fini del giudizio. La tardiva produzione di quel documento non è del resto

nemmeno illogica. Avesse ritenuto tale documento decisivo, non si spiegherebbe come

mai egli non lo abbia esibito già nel corso dell’udienza di conciliazione, rispettivamente

come mai egli non abbia obiettato di non avere sottoscritto anche i prezzi

esposti nel bollettino agli atti, ove si consideri che – stando al primo

giudice – la questione della firma sullo stesso bollettino era pur sempre stata

discussa nel corso dell’udienza del 10 gennaio 2012 (doc. 8). Se non che, alla

fin dei conti per l’escusso l’istanza andava respinta non tanto perché i lavori

non sarebbero stati eseguiti, rispettivamente perché i prezzi esposti nel relativo

bollettino di consegna non erano, come tali, conformi e proporzionali all’opera

prestata (l’esiguità della fattura poco si concilia con uno scenario del genere),

ma perché le prestazioni in questione erano conseguenti alla cattiva esecuzione

dell’opera eseguita in precedenza dalla ditta in questione.

3.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errata dei

fatti.

4.

Il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio di causa

(quindi pure in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle

parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro

sostenute (v. anche CEF, decisione del 15 marzo 2012, inc. 14.2012.21, consid.

5.

con richiami) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di

rigetto e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il

credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta,

Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in

Rep. 1989. p. 331; staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, Vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112s).

5.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

6.

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari

(DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

7.

Per

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza

le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413,

cons. 4; Jaeger/

Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art.

82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad

art. 82; Stücheli, op. cit., p.

350, con rif.).

8.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid.

4.1

pag. 481).

9.

Un

bollettino di consegna sottoscritto dal compratore rappresenta un

riconoscimento di debito se sullo stesso figura la quantità e il genere della

merce fornita unitamente al prezzo totale o almeno unitario (cfr. Rep 1959 398 ss.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I n. 3).

10.

Nel

caso specifico risulta agli atti (doc. 5) il bollettino di consegna

sottoscritto dall’insorgente e recante il prezzo della merce e delle prestazioni

fornite per complessivi fr. 424.50 (prezzo, come tale, del resto mai contestato

dal convenuto, secondo cui il mancato pagamento sarebbe dovuto, come visto, a dipendenza

della cattiva esecuzione dell’opera previa eseguita dalla procedente). Il bollettino

n. 43 del 22 dicembre 2010 prodotto dalla parte istante - ancorché senza alcuna

puntualizzazione sulla sua rilevanza e, in particolare, sulla concludenza della

firma ivi apposta, il che non ha comunque impedito al primo giudice di trattare

d’ufficio lo scritto 19 gennaio 2012 (doc. A) come istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione (magari andando oltre le reali intenzioni della

procedente) - è quindi atto a giustificare, come tale, il rigetto provvisorio dell'opposizione

relativamente a questo importo. La firma in calce al doc. 5 (il solo atto che

entra in considerazione ) da parte del convenuto, equivale, tenuto conto del

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, al riconoscimento delle

prestazioni ivi indicate per complessivi fr. 424.50, prestazioni, a loro volta,

riprese nella fattura del 31 dicembre 2010 (doc. 4) la quale, lo si ripete, non

è del resto mai stata contestata in relazione ai singoli suoi addendi come tali.

Le eccezioni sollevate dall’escusso devono quindi essere disattese: con la

sottoscrizione senza riserve del bollettino di cui al doc. 5, riferito all’esecuzione

delle opere da lui pretese di riparazione di un lavoro eseguito in precedenza,

egli si è riconosciuto debitore dell’importo posto in esecuzione con una

dichiarazione chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a

interpretazione. Agli atti del procedimento di prima sede, infatti, non è stato

ritualmente prodotto alcun supporto documentale che attesti che i lavori

eseguiti costituirebbero la riparazione di precedenti opere non eseguite a

regola d’arte oppure che il bollettino sottoscritto dall’escusso non contenesse

l’indicazione dei prezzi unitari della merce fornita. Quanto poi riguardo a

quest’ultima obiezione, il reclamante nemmeno eccepisce l’eccezione di falso

con riferimento, per l‘appunto, al titolo di rigetto dell’opposizione. Il che è

peraltro, come visto, da attribuire verosimilmente al fatto che la questione

dell’entità della bolletta non ha mai rappresentato per l’insorgente il vero problema,

atteso che il suo diniego è invece da collegare al fatto che gli interventi di

cui al citato bollettino di consegna sarebbero conseguenti all’insoddisfacente

esecuzione dell’opera, che avrebbe reso necessario un ulteriore intervento risanatorio

della ditta appaltatrice.

11.

Da quanto

precede ne discende la reiezione del gravame.

Le

spese processuali seguono la soccombenza mentre non si assegnano ripetibili,

non avendo l’istante presentato osservazioni (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e

2, 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 LEF;

95.

cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 251, 255, 326 CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF

e 106 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

1.

Il reclamo è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese processuali per complessivi fr 100.-, anticipate dal

reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

-;

-

Comunicazione alla Giudicatura

di pace di __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr. 424.50 non raggiunge

il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e

segg. LTF).