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Decisione

14.2012.53

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Pseudova/Nova. Solvibilitâ verosimile

20 aprile 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. 1489802 dell’Ufficio esecuzione di __________ CO 1 ha

chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'098.05 oltre

accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di discussione del 14 marzo 2012 nessuno è comparso.

C. Con decisione

22 marzo 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il

fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 23 marzo 2012 alle ore 10.00.

D. Con

il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti

dell’istante verosimilmente prima della dichiarazione di fallimento, producendo

una ricevuta del 23 marzo 2012 relativa al pagamento di fr. 6'726.20 a saldo

dell’esecuzione n. 1489802 (doc. C). La reclamante sostiene inoltre che a

fronte di debiti per fr. 59'406.97, lei è creditrice per fr. 64'557.55 e

dispone in cassa di fr. 32'058.-- oltre che di ulteriori crediti. Secondo la

convenuta gli importi posti in esecuzione ammontanti a fr. 49'408.55 sarebbero,

come risulta dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano (doc.E), coperti

dagli attivi di bilancio. La convenuta rileva infine di avere ricevuto una conferma

per lavori da eseguire che le garantiranno un’ulteriore afflusso di liquidità (doc.

F) e una risoluzione del Consiglio di Stato relativa al pagamento di fatture

arretrate per fr. 31'554.55 (doc. G).

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo

periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del

giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo

secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di

procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed

applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC. Le parti

possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente

alla decisione di prima istanza.

La

reclamante ha prodotto una ricevuta del 23 marzo 2012 dell’Ufficio esecuzione

di __________ relativa al pagamento di fr. 6'726.20 a saldo dell’esecuzione in

oggetto promossa dall’istante. Secondo le informazioni ricevute dal predetto

ufficio il pagamento è stato effettuato alle ore 14.19 e pertanto

posteriormente alla dichiarazione di fallimento pronunciato per il 23 marzo

2012.

alle ore 10.00. Ne consegue che l’art. 174 cpv. 1 LEF non può essere

applicato.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità

è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.

Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di

estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza

infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La

reclamante ha prodotto la citata ricevuta del 23 marzo 2012 dell’Ufficio

esecuzione di __________ relativa al pagamento dell’esecuzione in oggetto

promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito

nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di __________

al 30 marzo 2012 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti 25

esecuzioni per un importo complessivo di fr. 49'628.55. Di queste esecuzioni 11

sono state pagate durante il 2011 rispettivamente nel corso dei primi mesi di

quest’anno. In quest’ultimo periodo in 7 esecuzioni, per un importo di

complessivi fr. 35'151.90, le procedure sono però state proseguite con l’emissione

della comminatoria di fallimento in un caso rispettivamente con il pignoramento

rispettivamente con la presentazione della domanda di realizzazione

rispettivamente con l’emissione dell’avviso di pignoramento, il che porta a

ritenere che alla reclamante è venuta a mancare la liquidità per farvi fronte.

Orbene gli elenchi degli attivi e passivi rispettivamente dei costi e ricavi

presentati con il reclamo non possono essere considerati, trattandosi di documenti

di parte allestiti dalla reclamante stessa. Determinanti sono invece la conferma

d’ordine del 9 marzo 2012 dell’Ing. __________ inviata alla RE 1 relativa ad

una risoluzione municipale concernente la ristrutturazione generale dei pontili

di servizio del lungolago di __________ per un importo totale, IVA compresa, di

fr. 80'000.--, di cui fr. 68'874,10 per prestazioni RE 1, così come la risoluzione

del Consiglio di Stato del 13 marzo 2012 con cui è stato autorizzato il

pagamento alla reclamante di due fatture del 6 dicembre 2011 rispettivamente

del 10 gennaio 2012 di fr. 30'712.15 rispettivamente di fr. 842.40, per un

importo complessivo di fr. 31'554.55. Questi documenti portano a ritenere che

la mancanza di liquidità della convenuta dovrebbe essere in breve sanata grazie

all’incasso del predetto importo autorizzato dal Consiglio di Stato così come dal

pagamento da parte del Municipio di __________ della fattura che sarà emessa per

l’eseguita ristrutturazione dei pontili di servizio del lungolago di __________.

Si può pertanto ritenere che la situazione finanziaria della convenuta andrà

migliorando, per cui la prognosi relativa alla sua liquidità può essere

ritenuta favorevole. Il fatto poi che a carico della reclamante non risultano

attestati di carenza di beni, lascia ritenere che le sue difficoltà di

pagamento sono solo di natura transitoria rispettivamente che si tratta di una

mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo

punto va poi osservato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono

imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio

legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando la

debitrice sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale

federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci

occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare

più probabile che la sua incapacità di pagamento. Le precedenti considerazioni

portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere

considerato reso sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

3.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Le spese dell’Ufficio

fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1.

La dichiarazione di fallimento 23 marzo 2012 pronunciata dal Pretore __________

(inc. SO.2011.__________), nei confronti di RE 1, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come

di rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Notificazione:

- PA 1 __________;

- RA 1;

- Ufficio esecuzione di __________;

- Ufficio fallimenti di __________;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, __________;

- Ufficio del Registro fondiario __________; Lugano;

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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