14.2012.54
Rigetto definitivo dell'opposizione. Pagamento dell'esecuzione. Fatto nuovo inammissibile in sede di reclamo
16 aprile 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2012.54
Data decisione, Autorità:
16.04.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Pagamento dell'esecuzione. Fatto nuovo inammissibile in sede di reclamo
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.54
Lugano
16 aprile
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 14 febbraio 2012 presentata dallo
rappresentato dall’PA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona notificato in data 27
novembre 2011 per il pagamento di fr. 330.- (da cui dedurre un acconto di fr.
110.-), oltre spese esecutive;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona
con decisione del 22 marzo 2012 (inc. 0050-2012s);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 31
marzo 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con precetto
esecutivo n. __________ del 24/27.11.2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 330.—(da cui dedurre
fr. 110.- di acconto), indicando quale titolo del credito il decreto di multa
11.3.2011 n. 8526 del Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio giuridico della
circolazione;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 14
febbraio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del circolo di Bellinzona, limitatamente a fr. 220.-, allegando il
decreto di accusa 11 marzo 2011, con il quale la Sezione della circolazione ha
inflitto al convenuto una multa di fr. 250.- (oltre la tassa di giustizia di
fr. 60.- e le spese per fr. 20.-), per infrazioni alla legge federale sulla
circolazione stradale commesse in territorio di __________ il 26 novembre 2010;
che chiamato
a esprimersi sull’istanza, con scritto del 22 febbraio 2012 il convenuto ha comunicato
alla Giudicatura di pace l’intenzione di saldare “la fattura” entro la fine del
mese, proponendosi altresì di inviare la relativa attestazione di pagamento al
più presto;
che con
decisione del 22 marzo 2012 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha accolto
l’istanza, rilevando che malgrado la comunicazione ricevuta in data 28 febbraio
2012 il convenuto non ha presentato una copia dell’avvenuto pagamento della pretesa
posta in esecuzione e ritenendo, per il resto, che la documentazione esibita dalla
parte istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art.
80 e 81 LEF;
che
contro tale decisione (individuata erroneamente in un preteso scritto del giudice
di pace datato 29 marzo 2012, non agli atti), il convenuto è insorto con
reclamo del 31 marzo 2012, allegandovi l’attestazione di saldo dell’esecuzione
rilasciata il 27 febbraio 2012 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona a seguito del pagamento da parte sua di fr. 258.- e scusandosi per
il ritardo nell’esibizione di tale prova, dovuto ad assenza per motivi
famigliari;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che secondo
l’art 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili finali di prima istanza;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a) l’
applicazione errata dal diritto, b) l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che se il
credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1
LEF);
che sono parificate
a decisioni giudiziarie, tra l’altro, anche le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che, come
correttamente stabilito dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto
definitivo costituito dalla decisione, passata in giudicato, con la quale
l’ufficio giuridico delle circolazione ha inflitto al convenuto una multa di
fr. 250.- per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale da questi commesse
in data 26 novembre 2011;
che del
resto il reclamante non lo contesta;
che,
secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero e o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di
pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione,
che, stando
al reclamante, l’esecuzione in rassegna è stata saldata il 27 febbraio 2012
come risulta dalla relativa attestazione rilasciata dall’Ufficio di esecuzione
e fallimenti di Bellinzona ed annessa al reclamo;
che tale
documento non giova tuttavia all’insorgente;
che, infatti,
secondo l’art 326 cpv. 1 CPC, nella procedura di reclamo non sono ammesse né
nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi
mezzi di prova (fatte salve speciali disposizioni di legge, scenario questo non
dato nel caso in esame; cfr. art. 326 cpv. 2 CP);
che
prodotta per la prima volta in sede di reclamo, l’attestazione rilasciata
dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti a comprova dell’avvenuta estinzione
della pretesa posta in esecuzione non può perciò essere acquisita agli atti;
che ne discende
pertanto l’inammissibilità del rimedio, l’insorgente non muovendo altre censure
nei confronti della decisione impugnata;
che, del
resto, il (preteso) pagamento nelle more del giudizio sull’istanza di rigetto
dell’opposizione non avrebbe, comunque sia, liberato il convenuto dal pagamento
degli oneri processuali (tassa di giustizia e indennità) di cui al dispositivo
n. 1 della decisione impugnata, tale iniziativa costituendo un chiaro atto di acquiescenza
nei confronti della parte istante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la
soccombenza, ovvero essere posti a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che data
la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito
da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Notificazione
a:
-
__________;
-
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 220.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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