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Decisione

14.2012.54

Rigetto definitivo dell'opposizione. Pagamento dell'esecuzione. Fatto nuovo inammissibile in sede di reclamo

16 aprile 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che con precetto

esecutivo n. __________ del 24/27.11.2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 330.—(da cui dedurre

fr. 110.- di acconto), indicando quale titolo del credito il decreto di multa

11.3.2011 n. 8526 del Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio giuridico della

circolazione;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 14

febbraio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del circolo di Bellinzona, limitatamente a fr. 220.-, allegando il

decreto di accusa 11 marzo 2011, con il quale la Sezione della circolazione ha

inflitto al convenuto una multa di fr. 250.- (oltre la tassa di giustizia di

fr. 60.- e le spese per fr. 20.-), per infrazioni alla legge federale sulla

circolazione stradale commesse in territorio di __________ il 26 novembre 2010;

che chiamato

a esprimersi sull’istanza, con scritto del 22 febbraio 2012 il convenuto ha comunicato

alla Giudicatura di pace l’intenzione di saldare “la fattura” entro la fine del

mese, proponendosi altresì di inviare la relativa attestazione di pagamento al

più presto;

che con

decisione del 22 marzo 2012 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha accolto

l’istanza, rilevando che malgrado la comunicazione ricevuta in data 28 febbraio

2012 il convenuto non ha presentato una copia dell’avvenuto pagamento della pretesa

posta in esecuzione e ritenendo, per il resto, che la documentazione esibita dalla

parte istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art.

80 e 81 LEF;

che

contro tale decisione (individuata erroneamente in un preteso scritto del giudice

di pace datato 29 marzo 2012, non agli atti), il convenuto è insorto con

reclamo del 31 marzo 2012, allegandovi l’attestazione di saldo dell’esecuzione

rilasciata il 27 febbraio 2012 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di

Bellinzona a seguito del pagamento da parte sua di fr. 258.- e scusandosi per

il ritardo nell’esibizione di tale prova, dovuto ad assenza per motivi

famigliari;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che secondo

l’art 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili finali di prima istanza;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a) l’

applicazione errata dal diritto, b) l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che se il

credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può

chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1

LEF);

che sono parificate

a decisioni giudiziarie, tra l’altro, anche le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che, come

correttamente stabilito dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto

definitivo costituito dalla decisione, passata in giudicato, con la quale

l’ufficio giuridico delle circolazione ha inflitto al convenuto una multa di

fr. 250.- per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale da questi commesse

in data 26 novembre 2011;

che del

resto il reclamante non lo contesta;

che,

secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero e o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di

pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione,

che, stando

al reclamante, l’esecuzione in rassegna è stata saldata il 27 febbraio 2012

come risulta dalla relativa attestazione rilasciata dall’Ufficio di esecuzione

e fallimenti di Bellinzona ed annessa al reclamo;

che tale

documento non giova tuttavia all’insorgente;

che, infatti,

secondo l’art 326 cpv. 1 CPC, nella procedura di reclamo non sono ammesse né

nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi

mezzi di prova (fatte salve speciali disposizioni di legge, scenario questo non

dato nel caso in esame; cfr. art. 326 cpv. 2 CP);

che

prodotta per la prima volta in sede di reclamo, l’attestazione rilasciata

dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti a comprova dell’avvenuta estinzione

della pretesa posta in esecuzione non può perciò essere acquisita agli atti;

che ne discende

pertanto l’inammissibilità del rimedio, l’insorgente non muovendo altre censure

nei confronti della decisione impugnata;

che, del

resto, il (preteso) pagamento nelle more del giudizio sull’istanza di rigetto

dell’opposizione non avrebbe, comunque sia, liberato il convenuto dal pagamento

degli oneri processuali (tassa di giustizia e indennità) di cui al dispositivo

n. 1 della decisione impugnata, tale iniziativa costituendo un chiaro atto di acquiescenza

nei confronti della parte istante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la

soccombenza, ovvero essere posti a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che data

la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito

da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Notificazione

a:

-

__________;

-

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 220.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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