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Decisione

14.2012.55

Requisito d'ordine formale della firma su decisione legittimante il rigetto definitivo dell'opposizione

7 maggio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ dell’11/18 ottobre 2011 dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________ RE 1ha escusso CO 1 per l’incasso di

complessivi fr. 5'493.00 oltre interessi al 5% dal 12.05.2011 su fr. 4'547.20, indicando

quale titolo di credito:

“1. Contributi

paritetici (tassazione d’ufficio),

2. Tasse

di diffida”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

definitivo alla Pretura del Giurisdizione di __________.__________

B. La

procedente fonda la sua pretesa sulla decisione 11 maggio 2011 di tassazione

d’ufficio per il periodo 01.01.2006-21.12.2009, cresciuta in giudicato,

mediante la quale la RE 1 ha determinato in fr. 5'433.00 il contributo dovuto

da CO 1.

C. L’escussa

non ha presentato, entro il termine assegnatole dal primo giudice, osservazioni

all’istanza di rigetto.

D. Con

sentenza 28 marzo 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha

respinto l’istanza, argomentando che la procedente ha presentato solo la fotocopia

non sottoscritta della decisione di tassazione, circostanza che

rappresenterebbe una grave mancanza formale, tale da comportare la nullità

dell’atto.

E. Con

reclamo 10 aprile 2012 la RE 1 – previa richiesta di concessione dell’effetto

sospensivo al gravame - postula la riforma del giudizio del Pretore aggiunto, perché

il documento prodotto quale doc. B è una nuova stampa dell’atto amministrativo

originale, ovvero del documento intimato al debitore, che è stato regolarmente

sottoscritto. A mente della ricorrente la certificazione della crescita in

giudicato rilasciata dalla competente autorità e l’assenza di qualsiasi obiezione

da parte della convenuta, comporta la regolarità formale della decisione 11

maggio 2011.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 10 aprile 2012 a fronte di una sentenza emessa in data 28 marzo 2012 (e quindi notificata più avanti), il

rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

3.

In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una

decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il

rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è

cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un

rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento

o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo

1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,

Basler Kommentar zu SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol I,

Losanna 1999, 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).

4.

L’art.

80.

cpv. 2 n. 2 LEF parifica alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di

autorità amministrative svizzere. Tale è il caso per le decisioni emanate dalla

RE 1.

5.

Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di

causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda

l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere

carattere esecutivo (cfr. gilliéron, op.

cit., n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; stücheli,

op. cit. pag. 112s; staehelin, op.

cit., n. 50 ad art. 84; CEF, sentenza del 13 luglio 2011, inc. n. 14.2011.81,

consid. 6).

6.

La

parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla

decisione 11 maggio 2011 di tassazione d’ufficio per il periodo

01.01

-21.12.2009 mediante la quale la RE 1 ha determinato in fr. 5'433.00 il contributo dovuto da CO 1.

Per

poter concedere il rigetto definitivo dell'opposizione, la richiesta di pagamento

deve fondarsi su una decisione, ossia su di un provvedimento adottato

dall'autorità nei confronti del contribuente. Questa decisione deve aver

assunto carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere

più proponibile un rimedio di diritto ordinario. Orbene contro la decisione 11

maggio 2011 la convenuta non ha interposto opposizione, motivo per il quale la

stessa ha assunto carattere definitivo e l’istante in data 13 marzo 2012 ne ha

dichiarato il passaggio in giudicato.

La

decisione di cui al doc. B costituisce pertanto, in principio, valido titolo di

rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo ivi indicato oltre agli

interessi.

7.

Il

primo giudice ha reputato che la fotocopia non sottoscritta della decisione di

tassazione prodotta dalla procedente non potrebbe costituire titolo di rigetto

dell’opposizione in quanto la mancanza delle firme rappresenterebbe una grave

mancanza di carattere formale tale da comportare la nullità dell’atto.

8.

Il

giudice del rigetto deve accertare d’ufficio se la decisione su cui il

creditore fonda la sua pretesa non sia nulla (staehelin,

op. cit., n. 128 ad art. 80). Per costante giurisprudenza una

decisione viziata è di regola solo annullabile: nell’interesse della sicurezza

del diritto (TF

06.02.2003

[5P.448/2002] consid. 2.2) la nullità è ammessa - a prescindere

dalle fattispecie espressamente previste dalla legge - solo quando la decisione

è affetta da un vizio particolarmente grave, manifestamente o quanto meno

agevolmente riconoscibile ed inoltre quando la certezza del diritto non viene

compromessa nell’ipotesi in cui la nullità fosse ammessa (DTF 129 I 361 e rif. ivi; TF 06.02.2003 [5P.448/2002]

consid. 2.2 e rif. ivi; staehelin,

op. cit., n. 128 ad art. 80).

Vengono

considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di forma quale l’assenza

della firma quando la stessa è condizione di validità della decisione (staehelin, op. cit., n. 128 ad art. 80).

Nel caso di specie RE 1 non ha prodotto la decisione sottoscritta ma solo una

nuova stampa dell’atto amministrativo originale. Agli atti, anche per l’assenza

di osservazioni della parte escussa dapprima all’istanza di rigetto dell’opposizione

e poi al reclamo, non vi è però alcun elemento oggettivo che possa far ritenere

che la decisione intimata alla debrice CO 1 non sia stata regolarmente

sottoscritta. Non essendovi motivo di ritenere che la decisione in possesso

della parte escussa sia carente di questo requisito di ordine formale, il doc.

B è idoneo a legittimare il rigetto definitivo dell’opposizione.

9.

Da

quanto precede ne discende l’accoglimento del gravame.

Le spese

processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1

CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC ).

10.

Con

la presente decisione la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al

reclamo è divenuta priva di oggetto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 LEF; 106 cpv. 1, 251, 255, 319, 320, 321, 326

CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e il

Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2

della sentenza 28 marzo 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________

sono così riformati:

“1. L'istanza

13.

marzo 2012 di rigetto dell'opposizione è accolta. Di conseguenza,

l'opposizione interposta da CO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, è rigettata in via

definitiva”.

2.

La tassa di

giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 210.00, sono a carico

della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere allaRE 1 fr. 50.00 a titolo di ripetibili”"

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già

anticipata dalla reclamante, è a carico di CO 1 che rifonderà alla RE 1 fr. 100.00 a titolo di ripetibili.

III. Notificazione a:

-

- .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr.

5'493.00 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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