14.2012.55
Requisito d'ordine formale della firma su decisione legittimante il rigetto definitivo dell'opposizione
7 maggio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2012.55
Data decisione, Autorità:
07.05.2012, CEF
Titolo:
Requisito d'ordine formale della firma su decisione legittimante il rigetto definitivo dell'opposizione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 251 CPC
art. 255 CPC
art. 319 CPC
art. 320 CPC
art. 321 CPC
art. 326 CPC
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.55
Lugano
7 maggio 2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 13 marzo 2012 di
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 11/18 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________ per l’importo di complessivi fr. 5'493.00 oltre
interessi al 5% dal 12.05.2011 su fr. 4'547.20;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________ con sentenza 28 marzo 2012 ha così deciso:
“1. L’istanza è
respinta.
2.
Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 210.00 sono poste a carico della parte istante. Non sono
assegnate ripetibili.”
Sentenza
impugnata dalla parte istante, che con reclamo del 10 aprile 2012 ha postulato l’accoglimento dell'istanza, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
preso
atto che la convenuta non ha presentato osservazioni;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ dell’11/18 ottobre 2011 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________ RE 1ha escusso CO 1 per l’incasso di
complessivi fr. 5'493.00 oltre interessi al 5% dal 12.05.2011 su fr. 4'547.20, indicando
quale titolo di credito:
“1. Contributi
paritetici (tassazione d’ufficio),
2. Tasse
di diffida”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretura del Giurisdizione di __________.__________
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla decisione 11 maggio 2011 di tassazione
d’ufficio per il periodo 01.01.2006-21.12.2009, cresciuta in giudicato,
mediante la quale la RE 1 ha determinato in fr. 5'433.00 il contributo dovuto
da CO 1.
C. L’escussa
non ha presentato, entro il termine assegnatole dal primo giudice, osservazioni
all’istanza di rigetto.
D. Con
sentenza 28 marzo 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha
respinto l’istanza, argomentando che la procedente ha presentato solo la fotocopia
non sottoscritta della decisione di tassazione, circostanza che
rappresenterebbe una grave mancanza formale, tale da comportare la nullità
dell’atto.
E. Con
reclamo 10 aprile 2012 la RE 1 – previa richiesta di concessione dell’effetto
sospensivo al gravame - postula la riforma del giudizio del Pretore aggiunto, perché
il documento prodotto quale doc. B è una nuova stampa dell’atto amministrativo
originale, ovvero del documento intimato al debitore, che è stato regolarmente
sottoscritto. A mente della ricorrente la certificazione della crescita in
giudicato rilasciata dalla competente autorità e l’assenza di qualsiasi obiezione
da parte della convenuta, comporta la regolarità formale della decisione 11
maggio 2011.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 10 aprile 2012 a fronte di una sentenza emessa in data 28 marzo 2012 (e quindi notificata più avanti), il
rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.
In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una
decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è
cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un
rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento
o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo
1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,
Basler Kommentar zu SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol I,
Losanna 1999, 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).
4.
L’art.
80.
cpv. 2 n. 2 LEF parifica alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di
autorità amministrative svizzere. Tale è il caso per le decisioni emanate dalla
RE 1.
5.
Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di
causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda
l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere
carattere esecutivo (cfr. gilliéron, op.
cit., n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; stücheli,
op. cit. pag. 112s; staehelin, op.
cit., n. 50 ad art. 84; CEF, sentenza del 13 luglio 2011, inc. n. 14.2011.81,
consid. 6).
6.
La
parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla
decisione 11 maggio 2011 di tassazione d’ufficio per il periodo
01.01
-21.12.2009 mediante la quale la RE 1 ha determinato in fr. 5'433.00 il contributo dovuto da CO 1.
Per
poter concedere il rigetto definitivo dell'opposizione, la richiesta di pagamento
deve fondarsi su una decisione, ossia su di un provvedimento adottato
dall'autorità nei confronti del contribuente. Questa decisione deve aver
assunto carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere
più proponibile un rimedio di diritto ordinario. Orbene contro la decisione 11
maggio 2011 la convenuta non ha interposto opposizione, motivo per il quale la
stessa ha assunto carattere definitivo e l’istante in data 13 marzo 2012 ne ha
dichiarato il passaggio in giudicato.
La
decisione di cui al doc. B costituisce pertanto, in principio, valido titolo di
rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo ivi indicato oltre agli
interessi.
7.
Il
primo giudice ha reputato che la fotocopia non sottoscritta della decisione di
tassazione prodotta dalla procedente non potrebbe costituire titolo di rigetto
dell’opposizione in quanto la mancanza delle firme rappresenterebbe una grave
mancanza di carattere formale tale da comportare la nullità dell’atto.
8.
Il
giudice del rigetto deve accertare d’ufficio se la decisione su cui il
creditore fonda la sua pretesa non sia nulla (staehelin,
op. cit., n. 128 ad art. 80). Per costante giurisprudenza una
decisione viziata è di regola solo annullabile: nell’interesse della sicurezza
del diritto (TF
06.02.2003
[5P.448/2002] consid. 2.2) la nullità è ammessa - a prescindere
dalle fattispecie espressamente previste dalla legge - solo quando la decisione
è affetta da un vizio particolarmente grave, manifestamente o quanto meno
agevolmente riconoscibile ed inoltre quando la certezza del diritto non viene
compromessa nell’ipotesi in cui la nullità fosse ammessa (DTF 129 I 361 e rif. ivi; TF 06.02.2003 [5P.448/2002]
consid. 2.2 e rif. ivi; staehelin,
op. cit., n. 128 ad art. 80).
Vengono
considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di forma quale l’assenza
della firma quando la stessa è condizione di validità della decisione (staehelin, op. cit., n. 128 ad art. 80).
Nel caso di specie RE 1 non ha prodotto la decisione sottoscritta ma solo una
nuova stampa dell’atto amministrativo originale. Agli atti, anche per l’assenza
di osservazioni della parte escussa dapprima all’istanza di rigetto dell’opposizione
e poi al reclamo, non vi è però alcun elemento oggettivo che possa far ritenere
che la decisione intimata alla debrice CO 1 non sia stata regolarmente
sottoscritta. Non essendovi motivo di ritenere che la decisione in possesso
della parte escussa sia carente di questo requisito di ordine formale, il doc.
B è idoneo a legittimare il rigetto definitivo dell’opposizione.
9.
Da
quanto precede ne discende l’accoglimento del gravame.
Le spese
processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1
CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC ).
10.
Con
la presente decisione la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al
reclamo è divenuta priva di oggetto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF; 106 cpv. 1, 251, 255, 319, 320, 321, 326
CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e il
Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2
della sentenza 28 marzo 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________
sono così riformati:
“1. L'istanza
13.
marzo 2012 di rigetto dell'opposizione è accolta. Di conseguenza,
l'opposizione interposta da CO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, è rigettata in via
definitiva”.
2.
La tassa di
giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 210.00, sono a carico
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere allaRE 1 fr. 50.00 a titolo di ripetibili”"
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già
anticipata dalla reclamante, è a carico di CO 1 che rifonderà alla RE 1 fr. 100.00 a titolo di ripetibili.
III. Notificazione a:
-
- .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza di fr.
5'493.00 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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