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Decisione

14.2012.56

Rigetto definitivo dell'opposizione. Convenzione regolante il contributo di mantenimento a carico dell'escusso omologata dalla competente commissione tutoria

27 aprile 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 9/10.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti __________, lo CO 1, e per esso l’RA 1, ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 2'000.- oltre spese esecutive, indicando quale titolo

del credito: “Alimenti arretrati dovuti dal signor RE 1 in base al Contratto per l’obbligo del mantenimento di minori in data 10 marzo 2009 e approvato

dalla C.T.R __________ il 10.03.2009 a favore della figlia __________, per il periodo

01.06.2010/31.01.2012”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, il procedente ne ha

chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace __________ sulla base

del contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle

relazioni personali stipulato in data 10 marzo 2009 e a sua volta approvato dalla

competente commissione tutoria con risoluzione di stessa data, con il quale il

convenuto si è tra l’altro impegnato a versare a sua figlia __________ (nata il

4 giugno 2006) e per essa alla madre, un contributo alimentare mensile (indicizzato)

di fr. 100.- fino al 18 anno di età (oltre agli assegni familiari);

che, in

concreto, l’escutente agisce quale mandatario-cessionario della pretesa in

rassegna sulla base della procura rilasciatagli in data 22 ottobre 2009 da

parte della madre della minorenne;

che con

ordinanza del 7 marzo 2012 il Giudice di pace __________ ha assegnato al convenuto

un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza, facoltà

alla quale l’interessato non ha però fatto capo;

che con

decisione del 21 marzo 2012 il giudice di pace, richiamato l’art. 80 LEF, ha

accolto l’istanza, rigettando pertanto in via definitiva l’opposizione sollevata

dal convenuto al precetto esecutivo;

che nel

contempo egli ha comunicato alle parti che contro tale giudizio è possibile presentare

reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro il termine

di 30 giorni (dispositivo n. 3);

che

contro la decisione di prima sede il convenuto è insorto con reclamo del 16 marzo

2012, asserendo, in buona sostanza, di non essere in grado di far fronte al pagamento

del credito posto in esecuzione a causa della sua disperata situazione finanziaria

e, in particolare, della sua situazione di disoccupato, circostanza perfettamente

nota al procedente, al quale chiede per finire di intervenire presso la cassa

sociale, affinché questa provveda a sostenerlo;

che il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC);

che trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC) il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla

notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori

della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal

giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto che l’autorità competente a statuire

sul reclamo non è la Camera civile del reclami, ma la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello (art. art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che proposto

il 16 aprile 2012 a fronte di una decisione presa in data 21 marzo 2011 e

notificata perciò al convenuto più avanti (al più presto il giorno successivo) il

rimedio risulta tempestivo per effetto delle ferie esecutive (art. 145 cpv. 4

CPC), segnatamente di quelle pasquali decorrenti sette giorni prima e sette

giorni dopo il giorno di Pasqua dell’8 aprile 2012 (cfr. art. 56 n. 1 LEF), e

questo a dipendenza dell’art. 63 LEF, secondo cui le ferie e le sospensioni previste

dalla LEF non impediscono la decorrenza dei termini, ritenuto tuttavia che se

il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi viene a

scadenza durante le ferie o le sospensioni - come nella fattispecie - esso è

prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime, in casu pertanto

fino al 18 aprile 2012;

che a prescindere

dalle considerazioni di cui sopra, il rimedio andrebbe dichiarato in ogni modo tempestivo,

al qui insorgente, non assistito da un avvocato, non potendo essere addebitate

le conseguenze dovute all’errata indicazione dei rimedi di diritto da parte del

primo giudice;

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata

applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

secondo l’art 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i

riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 1 n. 1 LEF) e le decisioni di

autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 3 LF);

che la

convenzione regolante il contributo di mantenimento a carico dell’escusso

costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, essendo

la stessa stata ratificata dalla competente commissione tutoria (art. 287 cpv.

1.

CCS), la quale - pur non potendo essere considerata autorità giudiziaria ex

art. 80 cpv. 1 LEF - con la sua approvazione ha reso l’accordo equiparabile,

con l’entrata in vigore del nuovo diritto (1.1.2011) a una decisione

amministrativa ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF suscettibile di renderla

perciò esecutiva (BSK SchKG I – d.

staehelin, n. 24 ad art. 80; cfr. in ogni modo anche BK-hegnauer, n. 48 ad art. 289 CCS);

che, del

resto, nemmeno l’insorgente lo contesta;

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera,

l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti

che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che,

nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni

liberatorie, proponendosi egli per contro - e peraltro per la prima volta in

questa sede in dispregio del divieto di addurre nova in sede di reclamo

sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC - di opporsi al giudizio impugnato asserendo di

non essere in grado di saldare quanto preteso dal procedente a causa della sua

disperata situazione finanziaria dovuta anche all’impossibilità di trovare un

lavoro, al punto da obiettare che spetta all’ente pubblico farsi carico del suo

sostegno, in modo da consentirgli di fare fronte ai suoi debiti;

che tale

argomento sfugge tuttavia con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice

del rigetto e va, dandosene il caso, affrontato nel contesto di una modifica della

convenzione di mantenimento seguita dall’approvazione della commissione tutoria

(cfr. punto 3 dell’accordo);

che ne discende

pertanto l’inammissibilità del rimedio;

che gli

oneri processuale relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza,

ovvero dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF

e 106 cpv. 1 CPC);

che data la

particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito

da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art 287 CCS, 80 e 81 LEF,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Notificazione

a:

RE 1 ;

RA 1 .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'000.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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