14.2012.56
Rigetto definitivo dell'opposizione. Convenzione regolante il contributo di mantenimento a carico dell'escusso omologata dalla competente commissione tutoria
27 aprile 2012Italiano8 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.56
Data decisione, Autorità:
27.04.2012, CEF
Ricorso:
TF,5D_89/2012, 6.6.2012
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Convenzione regolante il contributo di mantenimento a carico dell'escusso omologata dalla competente commissione tutoria
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 287 cpv. 1 CC
art. 80 cpv. 2 cf. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.56
Lugano
27 aprile 2012
FP/ls/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 febbraio 2012 presentata da
rappresentato dall’RA 1
contro
CO 1,
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________
notificato in data 10 febbraio 2012 per il pagamento di fr. 2’000.- oltre spese
esecutive;
istanza
accolta dal Giudice di pace __________ con decisione del 21 marzo 2012 (inc. n.
15/2012);
sentenza impugnata
dal convenuto con reclamo del 16 aprile 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 9/10.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti __________, lo CO 1, e per esso l’RA 1, ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 2'000.- oltre spese esecutive, indicando quale titolo
del credito: “Alimenti arretrati dovuti dal signor RE 1 in base al Contratto per l’obbligo del mantenimento di minori in data 10 marzo 2009 e approvato
dalla C.T.R __________ il 10.03.2009 a favore della figlia __________, per il periodo
01.06.2010/31.01.2012”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, il procedente ne ha
chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace __________ sulla base
del contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle
relazioni personali stipulato in data 10 marzo 2009 e a sua volta approvato dalla
competente commissione tutoria con risoluzione di stessa data, con il quale il
convenuto si è tra l’altro impegnato a versare a sua figlia __________ (nata il
4 giugno 2006) e per essa alla madre, un contributo alimentare mensile (indicizzato)
di fr. 100.- fino al 18 anno di età (oltre agli assegni familiari);
che, in
concreto, l’escutente agisce quale mandatario-cessionario della pretesa in
rassegna sulla base della procura rilasciatagli in data 22 ottobre 2009 da
parte della madre della minorenne;
che con
ordinanza del 7 marzo 2012 il Giudice di pace __________ ha assegnato al convenuto
un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza, facoltà
alla quale l’interessato non ha però fatto capo;
che con
decisione del 21 marzo 2012 il giudice di pace, richiamato l’art. 80 LEF, ha
accolto l’istanza, rigettando pertanto in via definitiva l’opposizione sollevata
dal convenuto al precetto esecutivo;
che nel
contempo egli ha comunicato alle parti che contro tale giudizio è possibile presentare
reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro il termine
di 30 giorni (dispositivo n. 3);
che
contro la decisione di prima sede il convenuto è insorto con reclamo del 16 marzo
2012, asserendo, in buona sostanza, di non essere in grado di far fronte al pagamento
del credito posto in esecuzione a causa della sua disperata situazione finanziaria
e, in particolare, della sua situazione di disoccupato, circostanza perfettamente
nota al procedente, al quale chiede per finire di intervenire presso la cassa
sociale, affinché questa provveda a sostenerlo;
che il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC);
che trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC) il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla
notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori
della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal
giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto che l’autorità competente a statuire
sul reclamo non è la Camera civile del reclami, ma la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (art. art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che proposto
il 16 aprile 2012 a fronte di una decisione presa in data 21 marzo 2011 e
notificata perciò al convenuto più avanti (al più presto il giorno successivo) il
rimedio risulta tempestivo per effetto delle ferie esecutive (art. 145 cpv. 4
CPC), segnatamente di quelle pasquali decorrenti sette giorni prima e sette
giorni dopo il giorno di Pasqua dell’8 aprile 2012 (cfr. art. 56 n. 1 LEF), e
questo a dipendenza dell’art. 63 LEF, secondo cui le ferie e le sospensioni previste
dalla LEF non impediscono la decorrenza dei termini, ritenuto tuttavia che se
il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi viene a
scadenza durante le ferie o le sospensioni - come nella fattispecie - esso è
prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime, in casu pertanto
fino al 18 aprile 2012;
che a prescindere
dalle considerazioni di cui sopra, il rimedio andrebbe dichiarato in ogni modo tempestivo,
al qui insorgente, non assistito da un avvocato, non potendo essere addebitate
le conseguenze dovute all’errata indicazione dei rimedi di diritto da parte del
primo giudice;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata
applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
secondo l’art 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo;
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i
riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 1 n. 1 LEF) e le decisioni di
autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 3 LF);
che la
convenzione regolante il contributo di mantenimento a carico dell’escusso
costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, essendo
la stessa stata ratificata dalla competente commissione tutoria (art. 287 cpv.
1.
CCS), la quale - pur non potendo essere considerata autorità giudiziaria ex
art. 80 cpv. 1 LEF - con la sua approvazione ha reso l’accordo equiparabile,
con l’entrata in vigore del nuovo diritto (1.1.2011) a una decisione
amministrativa ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF suscettibile di renderla
perciò esecutiva (BSK SchKG I – d.
staehelin, n. 24 ad art. 80; cfr. in ogni modo anche BK-hegnauer, n. 48 ad art. 289 CCS);
che, del
resto, nemmeno l’insorgente lo contesta;
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti
che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;
che,
nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni
liberatorie, proponendosi egli per contro - e peraltro per la prima volta in
questa sede in dispregio del divieto di addurre nova in sede di reclamo
sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC - di opporsi al giudizio impugnato asserendo di
non essere in grado di saldare quanto preteso dal procedente a causa della sua
disperata situazione finanziaria dovuta anche all’impossibilità di trovare un
lavoro, al punto da obiettare che spetta all’ente pubblico farsi carico del suo
sostegno, in modo da consentirgli di fare fronte ai suoi debiti;
che tale
argomento sfugge tuttavia con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice
del rigetto e va, dandosene il caso, affrontato nel contesto di una modifica della
convenzione di mantenimento seguita dall’approvazione della commissione tutoria
(cfr. punto 3 dell’accordo);
che ne discende
pertanto l’inammissibilità del rimedio;
che gli
oneri processuale relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza,
ovvero dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF
e 106 cpv. 1 CPC);
che data la
particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito
da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art 287 CCS, 80 e 81 LEF,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Notificazione
a:
RE 1 ;
RA 1 .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'000.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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