14.2012.57
Reclamo intempestivo, per cui irricevibile
9 maggio 2012Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2012.57
Lugano
9 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente
da istanza 20 settembre 2011 presentata da
rappresentato
da RA 1, __________
patrocinato
dallo studio legale e notarile __________
contro
CO 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al
precetto esecutivo m. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
per il pagamento di fr. 1’379.60 oltre interessi e spese;
istanza
accolta dal Giudice di pace del circolo di __________ con decisione del 18
novembre/22 dicembre 2011 (inc. n. 31/2011);
sentenza
impugnata dal convenuto con reclamo del 24 aprile 2012;
esaminati
gli atti,
ritenuto
in
fatto:
che con decisione 18
novembre 2011 – notificata alle parti nei soli suoi dispostivi in applicazione
dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace del circolo di __________,
in accoglimento dell’istanza 20 settembre 2011 di CO 1, ha respinto in via
provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 31
agosto 2011 per il pagamento di fr. 1'379.60 oltre interessi e spese (dispositivo
n. 1), ponendo a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 100.-, con
l’obbligo di versare alla controparte fr. 35.- a titolo di indennità (dispositivo
n. 2);
che nel contempo il giudice
di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita
solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione
della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia
all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta
la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);
che il Giudice di pace ha
dipoi avverto le parti che l’escusso, entro venti giorni dal rigetto provvisorio
dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento
di debito al giudice del luogo dell’esecuzione e che se questi omette di fare
tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definivo
(art. 83 cpv. 2 e 3 LEF);
che contro tale giudizio il
convenuto è insorto con ricorso (recte: reclamo) del 29 novembre 2011,
contestando la correttezza della decisione impugnata e obiettando di avere in ogni
modo ottemperato ai propri impegni nei confronti del procedente;
che con decisione del 14
dicembre 2011 (14.2011.201), la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello ha evaso il reclamo nel senso di trasmettere gli atti al Giudice di
pace del circolo di __________, affinché provveda a motivare per scritto la
propria decisione, conditio sine qua non per poterla, dandosene il caso, impugnare
davanti all’autorità superiore (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);
che il giudice di pace ha
dato seguito a tale incombenza, motivando per scritto la propria decisione, datandola
22 dicembre 2011;
che egli ha rilevato che la
documentazione esibita dall’escutente, segnatamente il contratto di locazione
per un appartamento di 3 ½ locali al 2°piano del mappale n. __________ RFD __________
e il riassunto dettagliato delle spese accessorie per l’anno 2010, costituisce
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cvp. 1 LEF e che le
argomentazioni fatte valere dal convenuto nel corso dell’udienza del 18 novembre
2011 (v. anche le osservazioni all’istanza del 13 ottobre 2011), non consentono
di invalidare la pretesa posta in esecuzione;
che con reclamo del 24
aprile 2012 il convenuto si aggrava di nuovo contro la decisione con la quale il
primo giudice ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione
presentata dalla controparte, facendogli carico – in buona sostanza – di avergli
dato torto con riferimento a temi “trattati in udienza solo per conoscenza, ma
non come giustificativi” e reiterando nel sostenere di avere sempre rispettato
Fatti
i termini di pagamento sia per l’affitto che per le spese, motivo per cui
quanto preteso dalla parte istante in via esecutiva non ha ragione di sussistere;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte:
Considerandi
in diritto:
che, secondo l’art. 319
lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi di
un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.
321.
cpv. 2 CPC), ritenuto che l‘autorità competente a statuire sul reclamo è la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG);
che proposto il 24 aprile
2012.
a fronte di una decisione recapitata al convenuto in data 28 dicembre 2012
(cfr. ricerca Track & Trace), il rimedio è palesemente intempestivo e,
perciò, irricevibile;
che, invero, nella decisione
motivata del 22 dicembre 2011 (che a ben vedere andava però datata 18 novembre
2011, giorno in cui l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata accolta, ed
integrata con i dispositivi n. 1 e 2 dell’originaria decisione), manca
l’indicazione dei rimedi di diritto per impugnarla, il che non è conforme all’art.
238.
lett. f, che impone tale formalità;
che, tuttavia, tale carenza
rimane senza conseguenze, ove si consideri che – per tacere del fatto che nulla
impediva allo stesso convenuto di chiarire la questione attivandosi
sollecitamente presso la giudicatura di pace – il termine per impugnare una
decisione di rigetto dell’opposizione e l’autorità cui rivolgersi in un caso
del genere, erano stati espressamente ricordati (al reclamante) dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello nella decisione del 14 dicembre
2011, inc. 14.2011.201, pag. 3, ossia al momento di evadere il ricorso (recte:
reclamo) presentato dall’escusso contro la decisione non motivata del 18
novembre 2011, con la quale il primo giudice ha accolto l’istanza in esame,
senza del resto menzionare il rimedio di diritto del reclamo;
che ne discende pertanto
l’irricevibilità del rimedio;
che gli oneri processuali
relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ovvero essere
posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della
fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è assistito da un avvocato, si
prescinde dal prelevare spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è
irricevibile.
2. Non si riscuotono
spese.
3. Notificazione a
-
-
Comunicazione alla Giudicatura
di pace di Giornico
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 1'379.60, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).