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Decisione

14.2012.57

Reclamo intempestivo, per cui irricevibile

9 maggio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di pagamento sia per l’affitto che per le spese, motivo per cui

quanto preteso dalla parte istante in via esecutiva non ha ragione di sussistere;

che il reclamo non è stato

notificato alla controparte:

Considerandi

in diritto:

che, secondo l’art. 319

lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che trattandosi di

un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321.

cpv. 2 CPC), ritenuto che l‘autorità competente a statuire sul reclamo è la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG);

che proposto il 24 aprile

2012.

a fronte di una decisione recapitata al convenuto in data 28 dicembre 2012

(cfr. ricerca Track & Trace), il rimedio è palesemente intempestivo e,

perciò, irricevibile;

che, invero, nella decisione

motivata del 22 dicembre 2011 (che a ben vedere andava però datata 18 novembre

2011, giorno in cui l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata accolta, ed

integrata con i dispositivi n. 1 e 2 dell’originaria decisione), manca

l’indicazione dei rimedi di diritto per impugnarla, il che non è conforme all’art.

238.

lett. f, che impone tale formalità;

che, tuttavia, tale carenza

rimane senza conseguenze, ove si consideri che – per tacere del fatto che nulla

impediva allo stesso convenuto di chiarire la questione attivandosi

sollecitamente presso la giudicatura di pace – il termine per impugnare una

decisione di rigetto dell’opposizione e l’autorità cui rivolgersi in un caso

del genere, erano stati espressamente ricordati (al reclamante) dalla Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello nella decisione del 14 dicembre

2011, inc. 14.2011.201, pag. 3, ossia al momento di evadere il ricorso (recte:

reclamo) presentato dall’escusso contro la decisione non motivata del 18

novembre 2011, con la quale il primo giudice ha accolto l’istanza in esame,

senza del resto menzionare il rimedio di diritto del reclamo;

che ne discende pertanto

l’irricevibilità del rimedio;

che gli oneri processuali

relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ovvero essere

posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità della

fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è assistito da un avvocato, si

prescinde dal prelevare spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è

irricevibile.

2. Non si riscuotono

spese.

3. Notificazione a

-

-

Comunicazione alla Giudicatura

di pace di Giornico

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 1'379.60, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).