14.2012.59
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Pseudonovum
16 maggio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2012.59
Data decisione, Autorità:
16.05.2012, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Pseudonovum
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.59
Lugano
16 maggio
2012
B/FP/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 17 gennaio 2012 da
CO 1
contro
RE 1
patrocinata dallo Studio legale __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con
sentenza 26 aprile 2012 (SO.2012.228) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo
da venerdì 27 aprile 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
27 aprile / 7 maggio 2012 ne postula
l’annullamento;
preso atto che il reclamo non è stato intimato a
controparte, il suo credito essendo
stato saldato;
rilevato che con decreto presidenziale 27 aprile
2012 al reclamo è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il
mancato pagamento di fr. 1'080.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 18 aprile 2012 nessuno è comparso.
C. Con decisione 26 aprile 2012 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 27 aprile
2012 alle ore 10.00.
D. Contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 27 aprile 2012,
asserendo di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante
anteriormente alla dichiarazione di fallimento, come dimostrato dalla ricevuta
del 16 aprile 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di
fr. 1'365.70 a saldo dell’esecuzione n. 1518550 promossa da CO 1 (doc. C), di
modo che tale fatto costituisce uno pseudonova che, fosse stato noto al
primo giudice, avrebbe impedito la pronuncia del fallimento. Al riguardo, la
reclamante rileva che in seguito ad un malinteso ha creduto fosse sufficiente
pagare l’esecuzione in oggetto all’Ufficio di esecuzione, per cui non si è
presentata all’udienza di discussione in Pretura. Il 7 maggio 2012 l’insorgente
ha dipoi integrato il proprio reclamo, proponendosi di dimostare in ogni modo
la propria solvibilità.
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere
impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto
processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in
vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie.
Le parti
possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente
alla decisione di prima istanza.
2.
La reclamante adduce di avere saldato
l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A
sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella
narattiva fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente
dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione
di fallimento. Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai
sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF, senza che sia necessario vagliare quanto esposto
nell’atto integrativo del 7 maggio 2012.
3.
Il reclamo va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante, ritenuto
che era compito suo e non dell’UE di __________ di comunicare al primo giudice
l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure caricate alla
reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole stato
intimato il reclamo per osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 27 aprile 2012 pronunciata dal Pretore del
Distretto di __________ inc. SO.2012.__________, nei confronti di RE 1, è
annullata.
2.
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di RE 1.
3.
Le
spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico di RE 1.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione:
- __________;
- CO 1;__________ -
Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________,
__________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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