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Decisione

14.2012.59

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Pseudonovum

16 maggio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il

mancato pagamento di fr. 1'080.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 18 aprile 2012 nessuno è comparso.

C. Con decisione 26 aprile 2012 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 27 aprile

2012 alle ore 10.00.

D. Contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 27 aprile 2012,

asserendo di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante

anteriormente alla dichiarazione di fallimento, come dimostrato dalla ricevuta

del 16 aprile 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di

fr. 1'365.70 a saldo dell’esecuzione n. 1518550 promossa da CO 1 (doc. C), di

modo che tale fatto costituisce uno pseudonova che, fosse stato noto al

primo giudice, avrebbe impedito la pronuncia del fallimento. Al riguardo, la

reclamante rileva che in seguito ad un malinteso ha creduto fosse sufficiente

pagare l’esecuzione in oggetto all’Ufficio di esecuzione, per cui non si è

presentata all’udienza di discussione in Pretura. Il 7 maggio 2012 l’insorgente

ha dipoi integrato il proprio reclamo, proponendosi di dimostare in ogni modo

la propria solvibilità.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere

impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto

processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in

vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie.

Le parti

possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente

alla decisione di prima istanza.

2.

La reclamante adduce di avere saldato

l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A

sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella

narattiva fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente

dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione

di fallimento. Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai

sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF, senza che sia necessario vagliare quanto esposto

nell’atto integrativo del 7 maggio 2012.

3.

Il reclamo va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante, ritenuto

che era compito suo e non dell’UE di __________ di comunicare al primo giudice

l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure caricate alla

reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole stato

intimato il reclamo per osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 27 aprile 2012 pronunciata dal Pretore del

Distretto di __________ inc. SO.2012.__________, nei confronti di RE 1, è

annullata.

2.

La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di RE 1.

3.

Le

spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste

a carico di RE 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione:

- __________;

- CO 1;__________ -

Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________,

__________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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