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Decisione

14.2012.61

Falimento. Motivi per ottenerne l'annullamento. Irricevibilità della richiesta di dilazione tesa a permettere all'escusso di far fronte ai propri impegni

4 maggio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che

nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1, per il mancato pagamento di fr.

11'850.55 oltre interessi e spese;

che con

decisione del 16 aprile 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 -

premesso che nessuna della parti è comparsa all’udienza di discussione del 14

marzo 2012 - ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 17 aprile 2012, ore 10:00;

che con

reclamo del 27 aprile 2012 RE 1 – rilevato di avere appreso della decisione di

fallimento in data 19 aprile 2012 tramite l’Ufficio fallimenti di Lugano (doc.

B annesso al reclamo) e di non riuscire a capacitarsi per non avere recepito la

convocazione all’udienza di discussione, ritenuta comunque la tempestività del

rimedio, il termine per ricorrere avendo iniziato a decorrere il 20 aprile 2012

per venire a scadere il 30 aprile successivo - chiede l’annullamento della

decisione impugnata, asserendo anzitutto che tra le parti è sorta una pretesa

creditoria a seguito della mancata tacitazione di alcuni versamenti LPP da

parte sua, che ha portato l’istante a procedere in via esecutiva nei suoi

confronti;

che,

prosegue l’insorgente, l’estinzione di siffatta obbligazione è auspicata

giungere nei prossimi giorni a fronte delle entrate sulle quali essa conta di

potere disporre al più presto possibile;

che le

difficoltà sono nate, sempre secondo la reclamante, a dipendenza di una

commessa già perfezionata a favore del governo del __________, ma non ancora

incassata, di fr. 300'000.-, il che ha generato problemi di liquidità e la conseguente

mancata possibilità di adempiere alle proprie pendenze (doc. C annesso al

reclamo);

che, richiamato

l’art. 174 cpv. 2 LEF, la reclamante, nella consapevolezza di essere in ritardo

nei suoi pagamenti, ritiene che tale mora potrà essere superata quanto prima

solo se avrà la possibilità di ottenere una dilazione di 30 giorni per incassare

a sua volta quanto dovutole dai propri debitori, in particolare dal governo del

__________; (doc. C);

che con

la prospettata entrata di fr. 300'000.- , asserisce l’insorgente, potranno

essere quindi tacitate sia le spettanze della parte istante, sia quelle della M__________

che nel frattempo è scesa da fr. 47'574 a fr 42'574.-, sia quelle della RA 1 di fr. 2'525.35 e sia quelle dei servizi cantonali per complessivi fr.

8'127.90, per cui risultano soddisfatti i presupposti previsti dall’art. 174

LEF per quanto riguarda il requisito della solvibilità della fallita;

che, assevera

dipoi la reclamante, dall’estratto delle esecuzioni del 26 aprile 2012 (doc. D annesso

al reclamo) risultano pendenti, oltre all’esecuzione che ha portato all’impugnata

decisione, procedure per complessivi fr. 83'226.20, contro alcune delle quali

essa ha però sollevato opposizione totale, per tacere che una di queste - segnatamente

quella promossa da M__________ - è al beneficio di una dilazione di pagamento;

che il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la

decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni

mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale svizzero; Codice

di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011;

che, sempre

stando all’art. 174 cvp. 1 LEF, le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se

questi si sono verificati anteriormente alla decisione di fallimento;

che la

reclamante non si avvale però di nessuna circostanza verificatasi prima della

decisione impugnata suscettibile di invalidare la pronuncia del fallimento,

segnatamente essa non pretende di avere saldato l’importo posto in esecuzione,

compresi interessi e spese esecutive, anteriormente alla dichiarazione di

fallimento;

che, a

ben vedere, essa ammette finanche di trovarsi in mora nei confronti della

procedente, limitandosi per finire solo ad affermare di non riuscire a capacitarsi

per non avere recepito la convocazione all’udienza di discussione, senza però

pretendere di non essere stata citata correttamente, segnatamente senza

spendere una sola parola sul fatto che la raccomandata contenente la citazione

per il contradditorio, indirizzata al recapito sociale di Via __________, __________,

all’attenzione dell’amministratore unico __________ G__________, sia ritornata

alla Pretura del Distretto di Lugano, siccome non ritirata (sulle cui

conseguenze, cfr. l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);

che, del

resto, l’insorgente non chiede l’annullamento della decisione impugnata per non

avere potuto presenziare all’udienza di discussione a causa della mancata corretta

notificazione della relativa ordinanza di citazione;

che,

secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può nondimeno

annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la

decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova con mezzo di documenti

che nel frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto,

2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore

a disposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento;

che in

questo senso l’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove

nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici in senso

proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte

Nova”) solo se risultano adempiuti i presupposti elencati alla citata norma,

ovvero all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF;

che i

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente fare valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la

sua solvibilità (v. tra l’altro CEF, decisione del 22 marzo 2012, inc.

14.2012

, consid. 2.a);

che,

nella fattispecie, la reclamante non ha però soddisfatto nessuna delle condizioni

(imperative) previste dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, segnatamente non ha

dimostrato con documenti alla mano - nel termine di dieci giorni per ricorrere

venuto a scadenza, per stessa ammissione della fallita (v. reclamo, pag. 2, sub

in ordine), il 30 aprile 2012 - né di avere saldato l’importo posto esecuzione,

oltre agli interessi e alle spese esecutive, né di averlo depositato presso

l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice, né l’avvenuto

ritiro dell’istanza di fallimento da parte della procedente;

che,

anzi, la reclamante conferma la sua attuale impossibilità a fare fronte alla

pretesa avversaria come pure ai rimanenti suoi debiti, tanto da proporre una

dilazione di trenta giorni per superare la mora, periodo entro il quale dovrebbe

finalmente percepire quanto dovutole dai suoi debitori, in particolare dal

governo del __________, nei confronti del quale essa pretende di vantare un credito

di fr. 300'000.-, somma che le consentirebbe di appianare i suoi debiti (cfr.

reclamo, ad 2);

che non

risultando soddisfatto nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n.

1-3 LEF, non vi è ragione di vagliare se con il proprio reclamo l’insorgente

abbia nel contempo reso verosimile l’ulteriore condizione esatta dall’art. 174

cpv. 2 LEF, ovvero la prova della propria solvibilità, la quale - in ogni modo-

appare tutt’altro che acquisita alla luce di un allegato ricorsuale fondato su

mere asserzioni sprovviste di concreti riscontri probatori e, in particolare,

dell’estratto delle esecuzioni (cfr. doc. D annesso al reclamo);

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo proposto invero senza forza argomentativa;

che gli

oneri relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono posti a

carico della massa fallimentare (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1CPC);

che con

la presente decisione la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al

reclamo è divenuta priva di oggetto;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art.174 LEF, 48, 61 cpv. 1 OTLEF e

106 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.- è posta a carico della massa fallimentare;

3. Notificazione

a:

-

-

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio di esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio Cantonale del Registro di commercio,

Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario:

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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