14.2012.61
Falimento. Motivi per ottenerne l'annullamento. Irricevibilità della richiesta di dilazione tesa a permettere all'escusso di far fronte ai propri impegni
4 maggio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2012.61
Data decisione, Autorità:
04.05.2012, CEF
Titolo:
Falimento. Motivi per ottenerne l'annullamento. Irricevibilità della richiesta di dilazione tesa a permettere all'escusso di far fronte ai propri impegni
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 714 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.61
Lugano
4 maggio 2012
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 6 dicembre 2011 da
RE 1
rappresentata dalla RA 1
contro
CO 1
patrocinata dall’PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, con decisione 16 aprile 2012 (SO.2011.5383) ha così statuito:
“1. E’ pronunciato il
fallimento di RE 1, Lugano, a far tempo da martedì, 17 aprile 2012 alle ore
10.00.
2./3./4.
omissis”.
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 27 aprile
2012 ne postula l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo,
protestate spese e ripetibili;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1, per il mancato pagamento di fr.
11'850.55 oltre interessi e spese;
che con
decisione del 16 aprile 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 -
premesso che nessuna della parti è comparsa all’udienza di discussione del 14
marzo 2012 - ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 17 aprile 2012, ore 10:00;
che con
reclamo del 27 aprile 2012 RE 1 – rilevato di avere appreso della decisione di
fallimento in data 19 aprile 2012 tramite l’Ufficio fallimenti di Lugano (doc.
B annesso al reclamo) e di non riuscire a capacitarsi per non avere recepito la
convocazione all’udienza di discussione, ritenuta comunque la tempestività del
rimedio, il termine per ricorrere avendo iniziato a decorrere il 20 aprile 2012
per venire a scadere il 30 aprile successivo - chiede l’annullamento della
decisione impugnata, asserendo anzitutto che tra le parti è sorta una pretesa
creditoria a seguito della mancata tacitazione di alcuni versamenti LPP da
parte sua, che ha portato l’istante a procedere in via esecutiva nei suoi
confronti;
che,
prosegue l’insorgente, l’estinzione di siffatta obbligazione è auspicata
giungere nei prossimi giorni a fronte delle entrate sulle quali essa conta di
potere disporre al più presto possibile;
che le
difficoltà sono nate, sempre secondo la reclamante, a dipendenza di una
commessa già perfezionata a favore del governo del __________, ma non ancora
incassata, di fr. 300'000.-, il che ha generato problemi di liquidità e la conseguente
mancata possibilità di adempiere alle proprie pendenze (doc. C annesso al
reclamo);
che, richiamato
l’art. 174 cpv. 2 LEF, la reclamante, nella consapevolezza di essere in ritardo
nei suoi pagamenti, ritiene che tale mora potrà essere superata quanto prima
solo se avrà la possibilità di ottenere una dilazione di 30 giorni per incassare
a sua volta quanto dovutole dai propri debitori, in particolare dal governo del
__________; (doc. C);
che con
la prospettata entrata di fr. 300'000.- , asserisce l’insorgente, potranno
essere quindi tacitate sia le spettanze della parte istante, sia quelle della M__________
che nel frattempo è scesa da fr. 47'574 a fr 42'574.-, sia quelle della RA 1 di fr. 2'525.35 e sia quelle dei servizi cantonali per complessivi fr.
8'127.90, per cui risultano soddisfatti i presupposti previsti dall’art. 174
LEF per quanto riguarda il requisito della solvibilità della fallita;
che, assevera
dipoi la reclamante, dall’estratto delle esecuzioni del 26 aprile 2012 (doc. D annesso
al reclamo) risultano pendenti, oltre all’esecuzione che ha portato all’impugnata
decisione, procedure per complessivi fr. 83'226.20, contro alcune delle quali
essa ha però sollevato opposizione totale, per tacere che una di queste - segnatamente
quella promossa da M__________ - è al beneficio di una dilazione di pagamento;
che il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la
decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni
mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale svizzero; Codice
di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011;
che, sempre
stando all’art. 174 cvp. 1 LEF, le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se
questi si sono verificati anteriormente alla decisione di fallimento;
che la
reclamante non si avvale però di nessuna circostanza verificatasi prima della
decisione impugnata suscettibile di invalidare la pronuncia del fallimento,
segnatamente essa non pretende di avere saldato l’importo posto in esecuzione,
compresi interessi e spese esecutive, anteriormente alla dichiarazione di
fallimento;
che, a
ben vedere, essa ammette finanche di trovarsi in mora nei confronti della
procedente, limitandosi per finire solo ad affermare di non riuscire a capacitarsi
per non avere recepito la convocazione all’udienza di discussione, senza però
pretendere di non essere stata citata correttamente, segnatamente senza
spendere una sola parola sul fatto che la raccomandata contenente la citazione
per il contradditorio, indirizzata al recapito sociale di Via __________, __________,
all’attenzione dell’amministratore unico __________ G__________, sia ritornata
alla Pretura del Distretto di Lugano, siccome non ritirata (sulle cui
conseguenze, cfr. l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);
che, del
resto, l’insorgente non chiede l’annullamento della decisione impugnata per non
avere potuto presenziare all’udienza di discussione a causa della mancata corretta
notificazione della relativa ordinanza di citazione;
che,
secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può nondimeno
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova con mezzo di documenti
che nel frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto,
2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore
a disposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento;
che in
questo senso l’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici in senso
proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte
Nova”) solo se risultano adempiuti i presupposti elencati alla citata norma,
ovvero all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF;
che i
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente fare valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la
sua solvibilità (v. tra l’altro CEF, decisione del 22 marzo 2012, inc.
14.2012
, consid. 2.a);
che,
nella fattispecie, la reclamante non ha però soddisfatto nessuna delle condizioni
(imperative) previste dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, segnatamente non ha
dimostrato con documenti alla mano - nel termine di dieci giorni per ricorrere
venuto a scadenza, per stessa ammissione della fallita (v. reclamo, pag. 2, sub
in ordine), il 30 aprile 2012 - né di avere saldato l’importo posto esecuzione,
oltre agli interessi e alle spese esecutive, né di averlo depositato presso
l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice, né l’avvenuto
ritiro dell’istanza di fallimento da parte della procedente;
che,
anzi, la reclamante conferma la sua attuale impossibilità a fare fronte alla
pretesa avversaria come pure ai rimanenti suoi debiti, tanto da proporre una
dilazione di trenta giorni per superare la mora, periodo entro il quale dovrebbe
finalmente percepire quanto dovutole dai suoi debitori, in particolare dal
governo del __________, nei confronti del quale essa pretende di vantare un credito
di fr. 300'000.-, somma che le consentirebbe di appianare i suoi debiti (cfr.
reclamo, ad 2);
che non
risultando soddisfatto nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n.
1-3 LEF, non vi è ragione di vagliare se con il proprio reclamo l’insorgente
abbia nel contempo reso verosimile l’ulteriore condizione esatta dall’art. 174
cpv. 2 LEF, ovvero la prova della propria solvibilità, la quale - in ogni modo-
appare tutt’altro che acquisita alla luce di un allegato ricorsuale fondato su
mere asserzioni sprovviste di concreti riscontri probatori e, in particolare,
dell’estratto delle esecuzioni (cfr. doc. D annesso al reclamo);
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo proposto invero senza forza argomentativa;
che gli
oneri relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono posti a
carico della massa fallimentare (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1CPC);
che con
la presente decisione la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al
reclamo è divenuta priva di oggetto;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art.174 LEF, 48, 61 cpv. 1 OTLEF e
106 cpv. 1 CPC,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.- è posta a carico della massa fallimentare;
3. Notificazione
a:
-
-
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio di esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio Cantonale del Registro di commercio,
Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario:
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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