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Decisione

14.2012.62

Rigetto definitivo dell'opposizione. Censure dirette contro la decisione invocata quale titolo di rigetto. Reclamo inammisibile

6 giugno 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 29/30.11.2011 dell’Ufficio di

esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso

dell’importo di fr. 100.- oltre spese esecutive, indicando quale titolo del credito

la decisione 25 marzo 2011 n. __________ del Dipartimento delle Istituzioni,

Ufficio giuridico della circolazione, tassa di giustizia;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 3

febbraio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest, allegando la risoluzione del

25 marzo 2011 con la quale la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico

(Dipartimento cantonale delle Istituzioni) - revocata alla convenuta la licenza

di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto immediato per

non avere dato seguito, nonostante reiterati richiami, alla richiesta di

produzione di una certificazione medica attestante la sua idoneità a condurre

veicoli a motore - ha prelevato una tassa di giustizia di fr. 100.- (art. 28 cpv.

1 lett. a LPamm), per il tramite dell’ufficio esazione e condoni;

che

con osservazioni del 5 marzo 2012 la convenuta ha giustificato la sua

opposizione, dissentendo dalla procedura adottata dal competente ufficio nei

suoi confronti;

che

con decisione del 20 aprile 2012 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest

ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dal procedente, segnatamente

la decisione della Sezione della circolazione (Ufficio giuridico), sfociata nel

prelievo di una tassa di giustizia di fr.100.- a seguito del provvedimento

amministrativo preso nei confronti della convenuta, costituisce titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e rilevando che le

contestazioni rivolte alla autorità amministrativa per la procedura adottata

nei suoi confronti, andavano, dandosene il caso, sottoposte al Consiglio di Stato

in via ricorsuale (cfr. dispositivo n. 5 della risoluzione del 25 marzo 2011);

che

nel contempo il primo giudice ha comunque trasmesso per conoscenza copia delle

citate osservazioni alla parte istante;

che

contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 3 maggio 2012, ritenendo la

multa (recte: la tassa di giustizia) oggetto della procedura esecutiva in

rassegna, come non dovuta per i motivi addotti, mutatis mutandis,

davanti al primo giudice;

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

in base all’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell’opposizione;

che

sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l‘altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che

tale è il caso per il prelievo della tassa di giustizia di fr. 100.-

conseguente alla decisione - passata in giudicato e, quindi, definitiva - con

la quale alla convenuta è stata revocata da parte della Sezione della circolazione

la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, circostanza come

tale non contestata del resto dalla reclamante;

che

in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione

esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera,

l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con

documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine

di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che

l’insorgente non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, proponendosi

per contro di opporsi al giudizio impugnato con argomentazioni riguardanti il

merito della decisione che ha comportato il prelievo (a suo carico), della

tassa di giustizia di fr. 100.- , argomentazioni che ogni evidenza sfuggono però

al potere di cognizione del giudice del rigetto, chiamato unicamente a vagliare

la corretta applicazione degli art. 80 e 81 LEF e non la correttezza dell’operato

dell’autorità che ha preso il relativo provvedimento, che andava per contro censurato,

dandosene il caso, facendo capo alla via ricorsuale indicata nel dispositivo n.

5.

della risoluzione del 25 marzo 2011;

che

ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico

dell’insorgente, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è

assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

per

questi motivi,

richiamati

gli art. 80 e 81 LEF,

pronuncia:

1.

Il

reclamo è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese.

3.

Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici: (pagina seguente)

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 100.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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