14.2012.62
Rigetto definitivo dell'opposizione. Censure dirette contro la decisione invocata quale titolo di rigetto. Reclamo inammisibile
6 giugno 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2012.62
Data decisione, Autorità:
06.06.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Censure dirette contro la decisione invocata quale titolo di rigetto. Reclamo inammisibile
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2012.62
Lugano
6 giugno 2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a
procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti
dipendente da istanza 9
febbraio 2012 presentata da
CO 1
rappresentato dall’__________
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione
di Lugano, notificato in data 30 novembre 2011 per il pagamento di fr.100.-
oltre spese esecutive;
istanza accolta da Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest con
decisione del 20 aprile 2012 (inc. n. 180/A/12/S);
sentenza
impugnata dalla convenuta con reclamo del 3 maggio 2012;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 29/30.11.2011 dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
dell’importo di fr. 100.- oltre spese esecutive, indicando quale titolo del credito
la decisione 25 marzo 2011 n. __________ del Dipartimento delle Istituzioni,
Ufficio giuridico della circolazione, tassa di giustizia;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 3
febbraio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest, allegando la risoluzione del
25 marzo 2011 con la quale la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico
(Dipartimento cantonale delle Istituzioni) - revocata alla convenuta la licenza
di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto immediato per
non avere dato seguito, nonostante reiterati richiami, alla richiesta di
produzione di una certificazione medica attestante la sua idoneità a condurre
veicoli a motore - ha prelevato una tassa di giustizia di fr. 100.- (art. 28 cpv.
1 lett. a LPamm), per il tramite dell’ufficio esazione e condoni;
che
con osservazioni del 5 marzo 2012 la convenuta ha giustificato la sua
opposizione, dissentendo dalla procedura adottata dal competente ufficio nei
suoi confronti;
che
con decisione del 20 aprile 2012 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest
ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dal procedente, segnatamente
la decisione della Sezione della circolazione (Ufficio giuridico), sfociata nel
prelievo di una tassa di giustizia di fr.100.- a seguito del provvedimento
amministrativo preso nei confronti della convenuta, costituisce titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e rilevando che le
contestazioni rivolte alla autorità amministrativa per la procedura adottata
nei suoi confronti, andavano, dandosene il caso, sottoposte al Consiglio di Stato
in via ricorsuale (cfr. dispositivo n. 5 della risoluzione del 25 marzo 2011);
che
nel contempo il primo giudice ha comunque trasmesso per conoscenza copia delle
citate osservazioni alla parte istante;
che
contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 3 maggio 2012, ritenendo la
multa (recte: la tassa di giustizia) oggetto della procedura esecutiva in
rassegna, come non dovuta per i motivi addotti, mutatis mutandis,
davanti al primo giudice;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
in base all’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione;
che
sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l‘altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che
tale è il caso per il prelievo della tassa di giustizia di fr. 100.-
conseguente alla decisione - passata in giudicato e, quindi, definitiva - con
la quale alla convenuta è stata revocata da parte della Sezione della circolazione
la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, circostanza come
tale non contestata del resto dalla reclamante;
che
in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con
documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine
di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;
che
l’insorgente non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, proponendosi
per contro di opporsi al giudizio impugnato con argomentazioni riguardanti il
merito della decisione che ha comportato il prelievo (a suo carico), della
tassa di giustizia di fr. 100.- , argomentazioni che ogni evidenza sfuggono però
al potere di cognizione del giudice del rigetto, chiamato unicamente a vagliare
la corretta applicazione degli art. 80 e 81 LEF e non la correttezza dell’operato
dell’autorità che ha preso il relativo provvedimento, che andava per contro censurato,
dandosene il caso, facendo capo alla via ricorsuale indicata nel dispositivo n.
5.
della risoluzione del 25 marzo 2011;
che
ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico
dell’insorgente, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è
assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;
per
questi motivi,
richiamati
gli art. 80 e 81 LEF,
pronuncia:
1.
Il
reclamo è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese.
3.
Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici: (pagina seguente)
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 100.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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