14.2012.63
Dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti
22 maggio 2012Italiano11 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2012.63
Data decisione, Autorità:
22.05.2012, CEF
Titolo:
Dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.63
Lugano
22 maggio
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento senza preventiva esecuzione promossa con istanza 27/28 aprile 2011 da
CO 1
rappr. dall’RA 1
contro
RE 1)
patrocinato dall’ PA 1
sulla quale istanza
il Pretore del Distretto di Blenio con sentenza 23 aprile 2012 (SO.2011.56) ha così deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento di RE 1, __________, a far tempo
dal giorno
martedì 24 aprile 2012, alle ore 09.30.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
4 maggio 2012 ne postula
l’annullamento;
preso atto che il reclamo non è stato intimato a
controparte;
rilevato che con decreto presidenziale 7 maggio 2012 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Con
istanza 27/28 aprile 2011 la CO 1 ha chiesto il fallimento senza preventiva
esecuzione di RE 1 sostenendo che questi ha sospeso i versamenti all’RA 1 e
che, come si evince dall’estratto delle esecuzioni, dimostra una profonda e
permanente carenza nei pagamenti (doc. 2). L’istante ha rilevato che all’RA 1
sono stati rilasciati 9 attestati di carenza di beni per un importo globale di
fr. 46'187.65 (doc. 3) e che inoltre risultano scoperti i versamenti IVA
relativi ai semestri degli anni 2008 fino al 2010, per i quali il convenuto è
stato tassato d’ufficio, non avendo presentato i rendiconti. Per questi debiti
IVA sono state promosse le procedure esecutive. Secondo la procedente RE 1 non
adempie più ai suoi obblighi, non avendo effettuato alcun pagamento dal 16 aprile 2010. Il debito complessivo ammonta a fr. 78'558.45.
B. Dopo
numerosi rinvii dell’udienza di discussione e la sospensione della procedura
richiesta dall‘istante allo scopo di trovare un accordo con il convenuto, la causa
è stata riattivata e le parti citate per il contraddittorio.
All’udienza
di discussione del 17 aprile 2012 il convenuto ha asserito di trovarsi in una
situazione finanziaria precaria, di disporre di poca liquidità e di non essere
in grado oggettivamente di rispettare il piano di pagamento a suo tempo concordato
con l’istante. RE 1 ha dichiarato di essere in grado di versare un importo di
fr. 300.-- al mese, spiegando di essere stato dipendente fino all’inizio di
aprile 2012, di avere l’intenzione di prelevare la prestazione di libero
passaggio della cassa pensione e di volere destinare almeno fr. 10'000.-- al pagamento
dei suoi debiti IVA. Il convenuto ha poi asserito di essere proprietario di
alcuni fondi, gravati tuttavia da importanti oneri ipotecari, per i quali la
banca creditrice aveva già promosso la procedura di realizzazione, la quale era
però stata momentaneamente sospesa. Non era pertanto in grado di ottenere da
parte di un altro istituto un finanziamento che gli avrebbe permesso di
regolare l’intera sua situazione debitoria.
Conclusa
la discussione il Pretore ha fissato un termine scadente il 30 aprile 2012 alla parte istante per comunicare se intendeva mantenere oppure ritirare la
domanda di fallimento, ritenuto che in caso di silenzio avrebbe deciso in base
agli atti.
Con
scritto 20 aprile 2012 la procedente ha confermato la sua istanza, chiedendo
l’emanazione della decisione di fallimento.
C. Con
decisione 23 aprile 2012 il Pretore del Distretto di Blenio ha pronunciato ai
sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 24 aprile 2012 alle ore 09.30. Il primo giudice ha ritenuto che la causa
materiale del fallimento prevista dall’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF si era
realizzata, avendo il debitore, come da lui stesso ammesso, sospeso il
pagamento di una parte cospicua di crediti liquidi ed esigibili riferiti ad
oneri IVA dovuti all’istante. Il Pretore ha poi rilevato che dall’estratto
delle esecuzioni a carico del convenuto risultavano ben 110 esecuzioni promosse
tra il 2000 e il 2011 per un importo complessivo di fr. 832'230.25. Inoltre il
debitore aveva ammesso che la sua situazione finanziaria, anche per quanto
riguardava gli immobili, risultava bloccata, per cui è stato ritenuto che le
difficoltà finanziarie di RE 1 non erano transitorie e che potevano perdurare
ancora per un periodo la cui durata non era prevedibile. Il primo giudice ha
poi sottolineato che la procedura era stata avviata un anno prima, che era in
seguito stata sospesa e che non risultava – né il convenuto l’aveva preteso – che
nel frattempo era stato effettuato anche solo un pagamento a favore della
creditrice.
D. Con
il reclamo RE 1 asserisce che in seguito alla correzione dei rendiconti IVA, in
sostituzione delle tassazioni d’ufficio, la sua attuale esposizione debitoria
nei confronti dell’istante ammonta a fr. 54'000.-- (doc. C). Il reclamante
sostiene poi di essere proprietario di alcuni fondi, ipotecati, di cui la banca
creditrice non chiede tuttavia per il momento la realizzazione. Essendo stato
dipendente fino all’inizio di aprile 2012 ha poi il diritto di riscattare la prestazione di libero passaggio ammontante a fr. 18'471.90, che è pronto a
mettere a disposizione per saldare parte del suo debito (doc. D). Il convenuto
asserisce infine di essere in trattative con la B__________ per ottenere un
risarcimento che gli permetterebbe di disporre di liquidità sufficiente per
regolare la sua situazione debitoria nei confronti dell’RA 1 (doc. E).
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle
pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di fallimento (art. 309 lett.
b n. 7 LEF).
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
3.
La
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 ss. LEF) è
impugnabile per il rinvio dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF.
4.
Ai
sensi dell’art. 326 non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di
nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, fatte salve speciali
disposizioni di legge quali l’art. 174 LEF (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC).
5.
Per
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. L’autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo (art. 174 cpv. 2 LEF):
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l’importo dovuto è
stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
6.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere
al
giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il
debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4 con rinvii, in SJ 2011 I pag. 175; Flavio Cometta, in Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 10 ad art. 190 LEF; Hansjörg Peter, Edition annotée de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, pag. 851; Ueli
Huber, in Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 8 ad art. 190 LEF). Il legislatore ha
preferito la sospensione dei pagamenti all’insolvibilità poiché è percettibile
esteriormente ed è pertanto più facile da constatare rispetto all’insolvibilità
propriamente detta; egli ha voluto in questo modo facilitare all’istante la
prova dell’insolvibilità. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre
che il debitore non paghi i debiti incontestati ed esigibili, che lasci
moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo
sistematicamente opposizione, oppure che ometta di pagare anche i debiti di minima
importanza. Mediante tale comportamento, il debitore dimostra di non disporre
della liquidità necessaria per onorare i propri impegni. Non occorre tuttavia
che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto
di pagare tocchi una parte. Perfino un solo debito permette di ammettere una
sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare
è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di
tacitare il suo principale creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_439/2010
dell’11 novembre 2010 consid. 4 con rinvii, in SJ 2011 I pag. 175;5P.412/1999
del 17 dicembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I pag. 248;5P.442/1993 del 15 dicembre
1993.
consid. 3a, in SJ 1994 pag. 433). La sospensione dei pagamenti non deve
essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione
durevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 e rif ivi; Ammonn
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs.- und Konkursrechts, 8. ed., Berna
2008, § 38 n. 12-14). Il caso di fallimento senza preventiva esecuzione
rappresenta uno strumento straordinario di esecuzione. La causa materiale del
fallimento ai sensi dell’art. 190 LEF consiste sempre in una particolare
situazione patrimoniale o in un particolare modo di agire del debitore che
lascia apparire dubbia la possibilità di tacitazione completa dei creditori o
la mette in pericolo (cfr. SJZ 89 (1993) N. 24 pag. 423 e rif. ivi).
Nel
caso in esame occorre verificare se si realizza la causa materiale del
fallimento prevista dall’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, ossia se vi è (stata)
sospensione dei pagamenti da parte del reclamante.
Orbene
il primo giudice ha ritenuto, sulla base dei documenti prodotti, ossia dei
numerosi attestati di carenza di beni emessi a favore dell’istante nel periodo
2003-2011 rispettivamente dell’estratto delle esecuzioni del convenuto indicante,
tra l’altro, le procedure promosse dall’istante tra il 2008 e il 2011, così
come sulla base delle dichiarazioni del reclamante nell’ambito dell’udienza di
discussione, che quest’ultimo ha sospeso i suoi pagamenti nei confronti della
creditrice e che questa sospensione si stava protraendo nel tempo dovuta alle sue
difficoltà finanziarie. Con il reclamo RE 1 non si avvale ai sensi dell’art.
174.
cpv. 1 LEF di fatti nuovi verificatisi anteriormente alla decisione di
prima istanza. Il reclamante afferma infatti unicamente che la sua situazione
debitoria nei confronti dell’istante ammonta a fr. 54'000.--, di essere proprietario
di alcuni fondi ipotecati, di cui per il momento non è chiesta la
realizzazione, di avere diritto al riscatto della prestazione di libero
passaggio pari a fr. 18'471.90, che avrebbe messo a disposizione per saldare
parte del suo debito e che è in trattative per ottenere un risarcimento. RE 1
non ha tuttavia né asserito e ancor meno dimostrato di non avere, anteriormente
alla decisione di fallimento, sospeso i pagamenti nei confronti dell’istante,
per cui il fallimento non può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1.
Il reclamante non ha d’altro canto nemmeno dimostrato di avere saldato,
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, i suoi debiti nei confronti
dell’istante (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di avere depositato presso
l’autorità giudiziaria superiore l’importo dovuto (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF),
né che la creditrice ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3
LEF). D’altro canto nemmeno il requisito della solvibilità può essere ritenuto
reso verosimile considerati i 9 attestati di carenza di beni emessi a suo
carico e l’estratto delle sue esecuzioni.
La
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell’art. 190
cpv. 1 n. 2 LEF di RE 1 non può di conseguenza essere annullata.
7.
Il
reclamo va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e
106.
cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non
essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1.Il reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
giovedì
24 maggio 2012 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
- __________
- __________
-
Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, Acquarossa;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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