Lexipedia

Decisione

14.2012.63

Dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti

22 maggio 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

istanza 27/28 aprile 2011 la CO 1 ha chiesto il fallimento senza preventiva

esecuzione di RE 1 sostenendo che questi ha sospeso i versamenti all’RA 1 e

che, come si evince dall’estratto delle esecuzioni, dimostra una profonda e

permanente carenza nei pagamenti (doc. 2). L’istante ha rilevato che all’RA 1

sono stati rilasciati 9 attestati di carenza di beni per un importo globale di

fr. 46'187.65 (doc. 3) e che inoltre risultano scoperti i versamenti IVA

relativi ai semestri degli anni 2008 fino al 2010, per i quali il convenuto è

stato tassato d’ufficio, non avendo presentato i rendiconti. Per questi debiti

IVA sono state promosse le procedure esecutive. Secondo la procedente RE 1 non

adempie più ai suoi obblighi, non avendo effettuato alcun pagamento dal 16 aprile 2010. Il debito complessivo ammonta a fr. 78'558.45.

B. Dopo

numerosi rinvii dell’udienza di discussione e la sospensione della procedura

richiesta dall‘istante allo scopo di trovare un accordo con il convenuto, la causa

è stata riattivata e le parti citate per il contraddittorio.

All’udienza

di discussione del 17 aprile 2012 il convenuto ha asserito di trovarsi in una

situazione finanziaria precaria, di disporre di poca liquidità e di non essere

in grado oggettivamente di rispettare il piano di pagamento a suo tempo concordato

con l’istante. RE 1 ha dichiarato di essere in grado di versare un importo di

fr. 300.-- al mese, spiegando di essere stato dipendente fino all’inizio di

aprile 2012, di avere l’intenzione di prelevare la prestazione di libero

passaggio della cassa pensione e di volere destinare almeno fr. 10'000.-- al pagamento

dei suoi debiti IVA. Il convenuto ha poi asserito di essere proprietario di

alcuni fondi, gravati tuttavia da importanti oneri ipotecari, per i quali la

banca creditrice aveva già promosso la procedura di realizzazione, la quale era

però stata momentaneamente sospesa. Non era pertanto in grado di ottenere da

parte di un altro istituto un finanziamento che gli avrebbe permesso di

regolare l’intera sua situazione debitoria.

Conclusa

la discussione il Pretore ha fissato un termine scadente il 30 aprile 2012 alla parte istante per comunicare se intendeva mantenere oppure ritirare la

domanda di fallimento, ritenuto che in caso di silenzio avrebbe deciso in base

agli atti.

Con

scritto 20 aprile 2012 la procedente ha confermato la sua istanza, chiedendo

l’emanazione della decisione di fallimento.

C. Con

decisione 23 aprile 2012 il Pretore del Distretto di Blenio ha pronunciato ai

sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 24 aprile 2012 alle ore 09.30. Il primo giudice ha ritenuto che la causa

materiale del fallimento prevista dall’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF si era

realizzata, avendo il debitore, come da lui stesso ammesso, sospeso il

pagamento di una parte cospicua di crediti liquidi ed esigibili riferiti ad

oneri IVA dovuti all’istante. Il Pretore ha poi rilevato che dall’estratto

delle esecuzioni a carico del convenuto risultavano ben 110 esecuzioni promosse

tra il 2000 e il 2011 per un importo complessivo di fr. 832'230.25. Inoltre il

debitore aveva ammesso che la sua situazione finanziaria, anche per quanto

riguardava gli immobili, risultava bloccata, per cui è stato ritenuto che le

difficoltà finanziarie di RE 1 non erano transitorie e che potevano perdurare

ancora per un periodo la cui durata non era prevedibile. Il primo giudice ha

poi sottolineato che la procedura era stata avviata un anno prima, che era in

seguito stata sospesa e che non risultava – né il convenuto l’aveva preteso – che

nel frattempo era stato effettuato anche solo un pagamento a favore della

creditrice.

D. Con

il reclamo RE 1 asserisce che in seguito alla correzione dei rendiconti IVA, in

sostituzione delle tassazioni d’ufficio, la sua attuale esposizione debitoria

nei confronti dell’istante ammonta a fr. 54'000.-- (doc. C). Il reclamante

sostiene poi di essere proprietario di alcuni fondi, ipotecati, di cui la banca

creditrice non chiede tuttavia per il momento la realizzazione. Essendo stato

dipendente fino all’inizio di aprile 2012 ha poi il diritto di riscattare la prestazione di libero passaggio ammontante a fr. 18'471.90, che è pronto a

mettere a disposizione per saldare parte del suo debito (doc. D). Il convenuto

asserisce infine di essere in trattative con la B__________ per ottenere un

risarcimento che gli permetterebbe di disporre di liquidità sufficiente per

regolare la sua situazione debitoria nei confronti dell’RA 1 (doc. E).

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle

pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di fallimento (art. 309 lett.

b n. 7 LEF).

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

3.

La

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 ss. LEF) è

impugnabile per il rinvio dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF.

4.

Ai

sensi dell’art. 326 non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di

nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, fatte salve speciali

disposizioni di legge quali l’art. 174 LEF (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC).

5.

Per

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. L’autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo (art. 174 cpv. 2 LEF):

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l’importo dovuto è

stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del

creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

6.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere

al

giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il

debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4 con rinvii, in SJ 2011 I pag. 175; Flavio Cometta, in Commentaire romand, Poursuite

et faillite, 2005, n. 10 ad art. 190 LEF; Hansjörg Peter, Edition annotée de la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, pag. 851; Ueli

Huber, in Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 8 ad art. 190 LEF). Il legislatore ha

preferito la sospensione dei pagamenti all’insolvibilità poiché è percettibile

esteriormente ed è pertanto più facile da constatare rispetto all’insolvibilità

propriamente detta; egli ha voluto in questo modo facilitare all’istante la

prova dell’insolvibilità. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre

che il debitore non paghi i debiti incontestati ed esigibili, che lasci

moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo

sistematicamente opposizione, oppure che ometta di pagare anche i debiti di minima

importanza. Mediante tale comportamento, il debitore dimostra di non disporre

della liquidità necessaria per onorare i propri impegni. Non occorre tuttavia

che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto

di pagare tocchi una parte. Perfino un solo debito permette di ammettere una

sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare

è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di

tacitare il suo principale creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_439/2010

dell’11 novembre 2010 consid. 4 con rinvii, in SJ 2011 I pag. 175;5P.412/1999

del 17 dicembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I pag. 248;5P.442/1993 del 15 dicembre

1993.

consid. 3a, in SJ 1994 pag. 433). La sospensione dei pagamenti non deve

essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione

durevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 e rif ivi; Ammonn

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs.- und Konkursrechts, 8. ed., Berna

2008, § 38 n. 12-14). Il caso di fallimento senza preventiva esecuzione

rappresenta uno strumento straordinario di esecuzione. La causa materiale del

fallimento ai sensi dell’art. 190 LEF consiste sempre in una particolare

situazione patrimoniale o in un particolare modo di agire del debitore che

lascia apparire dubbia la possibilità di tacitazione completa dei creditori o

la mette in pericolo (cfr. SJZ 89 (1993) N. 24 pag. 423 e rif. ivi).

Nel

caso in esame occorre verificare se si realizza la causa materiale del

fallimento prevista dall’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, ossia se vi è (stata)

sospensione dei pagamenti da parte del reclamante.

Orbene

il primo giudice ha ritenuto, sulla base dei documenti prodotti, ossia dei

numerosi attestati di carenza di beni emessi a favore dell’istante nel periodo

2003-2011 rispettivamente dell’estratto delle esecuzioni del convenuto indicante,

tra l’altro, le procedure promosse dall’istante tra il 2008 e il 2011, così

come sulla base delle dichiarazioni del reclamante nell’ambito dell’udienza di

discussione, che quest’ultimo ha sospeso i suoi pagamenti nei confronti della

creditrice e che questa sospensione si stava protraendo nel tempo dovuta alle sue

difficoltà finanziarie. Con il reclamo RE 1 non si avvale ai sensi dell’art.

174.

cpv. 1 LEF di fatti nuovi verificatisi anteriormente alla decisione di

prima istanza. Il reclamante afferma infatti unicamente che la sua situazione

debitoria nei confronti dell’istante ammonta a fr. 54'000.--, di essere proprietario

di alcuni fondi ipotecati, di cui per il momento non è chiesta la

realizzazione, di avere diritto al riscatto della prestazione di libero

passaggio pari a fr. 18'471.90, che avrebbe messo a disposizione per saldare

parte del suo debito e che è in trattative per ottenere un risarcimento. RE 1

non ha tuttavia né asserito e ancor meno dimostrato di non avere, anteriormente

alla decisione di fallimento, sospeso i pagamenti nei confronti dell’istante,

per cui il fallimento non può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1.

Il reclamante non ha d’altro canto nemmeno dimostrato di avere saldato,

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, i suoi debiti nei confronti

dell’istante (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di avere depositato presso

l’autorità giudiziaria superiore l’importo dovuto (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF),

né che la creditrice ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3

LEF). D’altro canto nemmeno il requisito della solvibilità può essere ritenuto

reso verosimile considerati i 9 attestati di carenza di beni emessi a suo

carico e l’estratto delle sue esecuzioni.

La

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell’art. 190

cpv. 1 n. 2 LEF di RE 1 non può di conseguenza essere annullata.

7.

Il

reclamo va respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e

106.

cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non

essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1.Il reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

giovedì

24 maggio 2012 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

- __________

- __________

-

Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, Acquarossa;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster