14.2012.64
Rigetto definitivo dell'opposizione fondato sul dispositivo di una decisione giudiziaria civile relativo alle spese processuali
6 luglio 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
14.2012.64
Data decisione, Autorità:
06.07.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione fondato sul dispositivo di una decisione giudiziaria civile relativo alle spese processuali
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.64
Lugano
6 luglio 2012
FP/ec/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 19 dicembre 2011 presentata da
RE 1
patrocinato dallo studio legale __________
contro
CO 1
patrocinata dall’__________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 10
dicembre 2011 per il pagamento di fr. 4'439.- oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo del
Ceresio con decisione del 13/23 aprile 2012, limitatamente a fr. 2'164.- oltre
interessi e spese (inc. n. 183/2011);
sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del
4 maggio 2012;
richiamato il decreto 7 maggio 2012 con il quale
il presidente di questa Camera ha
concesso al reclamo effetto sospensivo;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A.
Con precetto esecutivo n. __________ del
9/10.12.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 – menzionando quale condebitore solidale __________ R__________ – per il pagamento
di fr. 4'439.-oltre interessi e spese (doc. B). Quale titolo del credito
l’escutente ha indicato :
“Rimborso
tasse e spese di giustizia, spese peritali, ripetibili di Pretura e del
Tribunale d’appello, come da Sentenza 29.04.2009 Pretura di Lugano (incarto no.
OA.2004.804); come da Sentenza 18.07.2011 della Prima Camera civile del
Tribunale d’appello (incarto no. 11.2009.84); come da Sentenza 3.10.2011 Prima
Corte di diritto civile del Tribunale federale”;
Interposta
tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 19 dicembre 2011
la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
circolo del Ceresio, limitatamente a fr. 2'164.- oltre interessi e spese.
B. La parte istante ha anzitutto fondato la propria domanda sulla
sentenza 29 aprile 2009 (doc. C), con il quale il Pretore del Distretto di
Lugano - accolta parzialmente la petizione da essa promossa in data 6 dicembre
2004 contro RE 1 e __________ R__________ e ordinato all’Ufficiale del registro
Fondiario di Mendrisio l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale per
l’importo di fr. 74'282.- oltre interessi a carico del mappale no. __________
RFD Arogno di proprietà in ragione di metà ciascuno dei convenuti e a favore
dell’attrice, già annotata in via provvisoria nel novembre 2004 per l’importo
di fr. 183'797.60 (inc. n. DI.2004.1098) – ha statuito, per quanto riguarda gli
oneri processuali, nel modo seguente:
“2. La tassa di giustizia in fr. 5'000.-
(cinquemila) e le spese, incluse quelle della procedura di annotazione
dell’ipoteca provvisoria (inc. DI.2004.1089), da anticipare dalla parte
attrice, restano a suo carico nella misura di 3/5, e sono poste in solido a
carico dei convenuti per i rimanenti 2/5. L’attrice rifonderà inoltre
solidalmente ai convenuti l’importo di fr. 5'000.- (cinquemila) a
titolo di ripetibili parziali.”
Premesso
di avere anticipato spese giudiziarie pari a fr. 5'410.- (doc. F), segnatamente
fr. 120.- per spese diverse l’1.9.2011, fr. 165.00 per spese giudiziarie l’1.9.2011,
fr. 50.- per spese giudiziarie il 29.9.2004, fr. 50.- per spese diverse il 14.5.2008,
fr. 25.- per spese diverse il 14.5.2008 e fr. 5'000.- per spese peritali l’8.11.2007,
l’istante ha per finire ritenuto che, in base alla suddetta sentenza, la
convenuta deve rifonderle - in solido con il marito - 2/5 di tali spese, ovvero
fr. 2'164.-. In ragione dell’anticipo di fr. 5'000.- da lei effettuato a titolo
di di tasse di giustizia, ne discende l’obbligo della convenuta di versarle
ulteriori fr. 2'000.-. Da qui un saldo a suo favore di fr. 4'164.-, su cui
imputare la somma di fr. 5'000.- spettante alla controparte a titolo di
ripetibili parziali, il che porta a un credito a favore della parte convenuta
di fr. 836.-.
C. Nel fondare la propria domanda, la parte istante ha dipoi prodotto
la sentenza emanata il 18 luglio 2011 dalla prima Camera civile del Tribunale
d’appello, sfociata nella condanna della convenuta - in solido con il marito __________
R__________ - al pagamento a favore dell’attrice di fr. 3'000.- a seguito della
reiezione dell’appello presentato dai convenuti contro la sentenza pretorile di
iscrizione dell’ipoteca legale in via definitiva (doc. D, dispositivo n. 2). Da
qui, sempre secondo la procedente, un saldo a suo favore di fr. 2'164.- (fr.
3'000.- – fr. 836.-), la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello
essendo passata in giudicato, dato che con sentenza del 3 ottobre 2011 il
Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso in materia civile,
rispettivamente ha respinto il ricorso sussidiario in materia costituzionale
dei convenuti (doc. E).
D. Chiamata a esprimersi, la convenuta – unitamente a __________ R__________,
convenuto a sua volta nel parallelo procedimento volto alla reiezione in via
definitiva dell’opposizione al precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti
per il medesimo importo (inc. n. 184/2011) – si è opposta all’accoglimento
istanza. Pur non contestando come tale il conteggio elaborato da controparte, la
convenuta ha nondimeno rilevato che anche essa, unitamente al marito Gioele,
aveva formulato quesiti peritali – accanto alla parte attrice - nell’ambito
della causa OA.2004.804. Le spese per tale perizia, ammontanti complessivamente
a fr. 10'000.-, ha puntualizzato la convenuta, sono state richieste
anticipatamente alle parti in ragione di fr. 5’000.- pro capite con ordinanza
pretorile del 5 novembre 2007; ordinanza alla quale essa ha dato seguito, come
attestato dalla cedola di versamento allegata. Dovendo l’attrice, ossia la qui
istante, sopportare gli oneri processuali conformemente al dispositivo n. 2
della sentenza doc. C nella misura di 3/5, sempre secondo la convenuta, si
impone che anche l’anticipo di fr. 5000.- da essa effettuato (unitamente al
marito) a titolo di copertura delle spese di perizia, segua la stessa sorte,
come avvenuto per la quota parte oggetto di anticipo da parte dell’attrice,
ovvero che tale importo sia sopportato dalla qui istante per fr. 3’000.-. Ne
deriva pertanto che defalcando fr. 3’000.- dal credito di fr. 2'164.- reclamato
dall’istante, è la convenuta che risulta creditrice nei confronti dell’escutente
per fr. 836.-, importo di cui se ne chiede l’aggiudicazione in via
riconvenzionale, accanto alle ripetibili di fr. 150.-, che il Pretore del
Distretto di Lugano ha riconosciuto ai convenuti con l’emanazione
dell’ordinanza dell’8 ottobre 2007 (totale a favore degli stessi convenuti: fr.
986.- oltre interessi e spese). Per questo motivo, ha concluso la convenuta, si
è proceduto a emettere un precetto esecutivo a carico della ditta CO 1, per fr.
9860.- (recte: fr. 986..-), il che giustifica pure il rigetto in via
definitiva dell’opposizione al relativo precetto, previa condanna dell’istante,
in via riconvenzionale, al pagamento di tale importo.
E. Con osservazioni del 21 febbraio 2012 la parte istante ha anzitutto
contestato l’ammissibilità dell’azione riconvenzionale proposta dalla
controparte, ritenendo che non vi sia identità procedurale tra le due cause,
ossia tra l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio e la richiesta condannatoria
presentata dalla convenuta, quest’ultima proponibile soltanto seguendo la
procedura semplificata. La procedente ha dipoi contestato anche l’ammissibilità
dell’allegato responsivo inoltrato congiuntamente dai convenuti in relazione
alle istanze di rigetto dell’opposizione dirette separatamente nei loro
confronti, ritenendo che ognuno dei due soggetti avrebbe invece dovuto prendere
posizione, con osservazioni distinte, sull’istanza che li concerne; spettava
infatti alla parte istante decidere se, caso mai, convenire congiuntamente o
separatamente una parte e non viceversa. In ogni modo, secondo l’escutente, non
vi è spazio per riconoscere alla controparte il diritto ad ottenere la
proporzionale rifusione della quota parte da essa anticipato per la copertura
delle spese peritali, dato che il dispositivo n. 2 della sentenza pretorile
(doc. C) parla unicamente delle spese anticipate dall’attrice, e non di quelle
anticipate dai convenuti, i quali non hanno pertanto diritto alla rifusione di
eventuali oneri da essi anticipati. Soltanto la quota parte di fr. 5'000.-
anticipata dall’attrice per la nota perizia, è perciò soggetta al dispositivo
sugli oneri processuali, di modo che la decisione impugnata deve essere
confermata.
F. Con decisione del 13 aprile 2012 – notificata alle parti nei suoi
soli dispositivi in applicazione dell’art . 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice
di pace del circolo del Ceresio ha accolto l’istanza, senza prendere in
considerazione la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, sulla quale
ha del resto omesso di determinarsi nei relativi dispositivi. Richiesto dalla
convenuta di motivare tale giudizio (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), il
Giudice di pace vi ha provveduto in data 23 aprile 2012. In estrema sintesi egli ha ritenuto decisiva la documentazione esibita dalla procedente,
segnatamente le decisioni sugli oneri processuali relativi ai singoli
procedimenti riguardanti le parti in causa (che ha considerato titoli esecutivi
ex art. 80 cpv. 1 LEF), non entrando per conto nel merito delle richieste
formulate in via riconvenzionale dalla convenuta, avendole ritenute
inammissibili, ancorché, come visto, senza formalizzare tale decisione nei
relativi dispositivi. Giacché un’azione rinconvenzionale, come quella
presentata dall’escussa, egli ha spiegato, andava proposta seguendo la medesima
procedura richiesta per la domanda principale, che nel caso in esame risultava
diversa, dato che si è trattato di un’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione presentata dall’escutente in procedura sommaria per tacere del
fatto che – ha puntualizzato lo stesso giudice – avendo la parte istante
presentato due istanze di rigetto dell’opposizione separate per i coniugi R__________,
anche questi ultimi avrebbero dovuto produrre le rispettive azioni
riconvenzionali separatamente.
G. Contro
tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 4 maggio 2012, chiedendone
in via principale l’annullamento con rinvio della causa al primo giudice, e in
via subordinata la sua riforma nel senso di respingere l’istanza, protestate
spese e ripetibili per entrambe le sedi. L’insorgente si duole anzitutto del
fatto che non è dato di sapere per quale ragione l’acconto da lei versato
(unitamente al marito Gioele) in data13 novembre 2007 quale anticipo per le spese
di perizia, a differenza di quello di pari importo soluto dalla controparte,
non sia stato conteggiato ai fini della quantificazione degli oneri processuali
da accollare all’una, rispettivamente all’altra parte. Parrebbe, secondo la
reclamante, che l’istanza volta alla reiezione dell’opposizione al precetto
esecutivo in rassegna sia conseguente al fatto che la domanda riconvenzionale è
stata dichiarata inammissibile in quanto inserita all’infuori della procedura
sommaria alla quale è soggetta la causa promossa dalla controparte. Si tratta
tuttavia, sempre secondo l’insorgente, di un automatismo che non trova
giustificazione, dato che anche volendo considerare inammissibile dal profilo
procedurale l’azione riconvenzionale in questione, l’istanza di rigetto
dell’opposizione non andava ipso iure accolta per questa sola circostanza,
trattandosi di due procedimenti distinti. In altri termini, il fatto di non
entrare nel merito delle richieste riconvenzionali presentate dalla convenuta,
non esimeva il primo giudice dal vagliare il pagamento di fr. 5'000.- che era
stato invocato per opporsi all’istanza di rigetto dell’opposizione. Del resto,
anche la decisione di considerare semplicemente inammissibile la
riconvenzionale, obietta l’insorgente, suscita legittimi interrogativi, ove si
consideri che l’allegato 3 febbraio 2012, comprensivo della domanda
riconvenzionale, è stato prodotto da persona che non dispone di conoscenze
giuridiche particolari; il che avrebbe in ogni modo imposto al Giudice di pace
di attivarsi, in modo da sanare, con i correttivi che si imponevano, la carenza
procedurale, assegnando ad esempio un termine per produrre due distinti
esemplari delle osservazioni. Secondo la reclamante rimane in ogni modo
acquisito il fatto che sull’importo di fr. 2'164.- riconosciuto alla
procedente, va imputata la somma di fr. 3'000.- corrispondente ai 3/5
dell’anticipo di fr. 5’000.- che essa aveva versato, unitamente al marito, a
titolo di copertura delle spese di perizia, oltre che l’altro addendo di fr.
150.- corrispondente alle ripetibili riconosciute dal Pretore con ordinanza
dell’8 ottobre 2007; il che comporta già per questo solo motivo la reiezione
dell’istanza, a prescindere dalla ricevibilità dell’azione riconvenzionale.
H. Chiamata a esprimersi sul reclamo, la
parte istante è rimasta
silente.
Considerandi
in diritto.
1.
Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo,
tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso
per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di
rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
a. l’applicazione errata del diritto
b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
Nella
fattispecie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, le sentenze sulle
quali la procedente ha fondato la propria istanza, costituiscono senz’altro
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF nella
misura in cui hanno definito gli oneri processuali e il loro riparto tra le
parti in causa (doc. C, dispositivo n. 2 e doc. D dispositivo n. 2). Del resto,
nessuno lo contesta. Litigiosa è in questo contesto unicamente la questione a
sapere se la parte istante abbia correttamente quantificato la propria pretesa,
ossia se l’importo a titolo di rifusione di spese e ripetibili di fr. 2'164.-
da essa preteso con riferimento alle citate sentenze – importo fatto peraltro
proprio dal Giudice di pace - rispecchia effettivamente quanto stabilito al
riguardo nei vari gradi di giudizio, segnatamente nel dispositivo n. 2 della
sentenza di iscrizione di ipoteca legale del 29 aprile 2009 (doc. C) e
nell’ordinanza del l’8 ottobre 2007.
3.
Ora, nella misura in cui l’insorgente postula, in via principale,
l’annullamento dell’impugnato giudizio e il rinvio della causa al primo
giudice, il reclamo sfugge a disamina e va perciò dichiarato inammissibile. Per
quali motivi tale decisione andrebbe cassata e quali incombenze dovrebbe per
finire adempiere il primo giudice con la trasmissione degli atti, la reclamante
non spiega, limitandosi essa a sollevare generiche obiezioni per il modo con il
quale questi ha ignorato l’anticipo di fr. 5’000.- da lei effettuato, unitamente
al marito, a copertura delle spese peritali nella causa di iscrizione
dell’ipoteca legale promossa dalla controparte e per il modo con il quale ha
trattato, dal profilo procedurale, l’azione riconvenzionale in risposta
all’istanza di rigetto dell’opposizione, senza per finire nulla concludere in
questo specifico contesto. La questione, comunque sia, non si rivela decisiva,
il reclamo meritando tutela per quanto riguarda le richieste di giudizio
subordinate (che di fatto assumono rilevanza di petitum principale).
4.
Contrariamente a quanto preteso dalla procedente nelle sue
osservazioni del 21 febbraio 2012, la convenuta è senz’altro legittimata a
computare nel conteggio relativo alla situazione di dare/avere per quanto
riguarda l’ammontare e il riparto degli oneri processuali di cui al dispositivo
n. 2 della sentenza del 29 aprile 2009, l’importo di fr. 3'000.-.
corrispondente ai 3/5 della somma di fr. 5’000.- che essa aveva anticipato,
unitamente al marito, per le spese di perizia. Infatti, non si intravede per
quali ragioni, a meno di violare il principio della buona fede processuale, il
diritto alla rifusione – in base al relativo grado di soccombenza -
dell’anticipo per le spese di tale perizia possa essere riconosciuto alla sola
parte istante in relazione alla quota parte di fr. 5'000.- da essa anticipato a
tale titolo e non anche alla qui convenuta, venutasi a trovare nella medesima
situazione, ossia tenuta pure lei ad anticipare la sua quota parte di pari
importo (fr. 5'000.-) per ordine del Pretore (v. ordinanza del 5 novembre 2007,
emanata a seguito dello scritto del perito del 2 novembre 2007). Certo, il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della sentenza del 29 aprile 2009 (doc. C) non brilla per
precisione, nella misura in cui parrebbe includere nelle spese da ripartire a
carico delle parti in ragione del loro reciproco grado di soccombenza soltanto
quelle “da anticipare dalla parte attrice”, il che potrebbe spingere a ritenere
che le spese anticipate invece dai convenuti, segnatamente la quota parte di
fr. 5’000.- per le spese di perizia, non siano toccate da tale decisione.
Un’interpretazione del genere, perorata dalla parte istante, lascia però il
tempo che trova, essendo chiaro che tutte le spese giudiziarie/procedurali
sopportate dalle parti nella relativa causa sfociata nella citata sentenza
risultano comprese nel relativo dispositivo n. 2. Del resto, l’argomento della
procedente lascia allibiti, ove si consideri che essa, attaccandosi al
passaggio – ricorrente in ogni decisione che statuisce sugli oneri processuali
- “da anticipare dalla parte attrice”, si propone di inserire nel relativo
conteggio di riferimento ai fini della definizione della situazione di
dare/avere soltanto quanto da essa anticipato per la perizia, rifiutandosi di
considerare quanto a sua volta pagato dalla controparte per lo stesso titolo.
Ne discende in definitiva che l’importo di fr. 3'000.- (3/5 di fr. 5’000.-)
azzera il credito di fr. 2'154.- per il quale è stato accordato il rigetto
definitivo dell’opposizione. Il che comporta la reiezione dell’istanza, senza
che sia necessario determinarsi anche sull’opponibilità dell’importo di
fr.150.- attribuito a al convenuti a titolo di ripetibili con ordinanza dell’8
ottobre 2007.
5. Da quanto precede ne discende - in quanto ammissibile - il parziale
accoglimento del reclamo, segnatamente per quanto concerne le richieste di
giudizio subordinate. Gli oneri processuali di prima e di seconda sede come
pure le ripetibili seguono la soccombenza, pressoché integrale, della
procedente (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC).
per questi motivi,
pronuncia:
I. Nella
misura in cui è ammissibile. il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza
i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1.
L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- anticipata dalla parte
attrice, è
posta
a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 80.- a titolo di
ripetibili”.
II. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200, anticipate
dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 300.- a
titolo di ripetibili.
III. Notifcazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Ceresio
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici:
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2.164.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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