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Decisione

14.2012.64

Rigetto definitivo dell'opposizione fondato sul dispositivo di una decisione giudiziaria civile relativo alle spese processuali

6 luglio 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con precetto esecutivo n. __________ del

9/10.12.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 – menzionando quale condebitore solidale __________ R__________ – per il pagamento

di fr. 4'439.-oltre interessi e spese (doc. B). Quale titolo del credito

l’escutente ha indicato :

“Rimborso

tasse e spese di giustizia, spese peritali, ripetibili di Pretura e del

Tribunale d’appello, come da Sentenza 29.04.2009 Pretura di Lugano (incarto no.

OA.2004.804); come da Sentenza 18.07.2011 della Prima Camera civile del

Tribunale d’appello (incarto no. 11.2009.84); come da Sentenza 3.10.2011 Prima

Corte di diritto civile del Tribunale federale”;

Interposta

tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 19 dicembre 2011

la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

circolo del Ceresio, limitatamente a fr. 2'164.- oltre interessi e spese.

B. La parte istante ha anzitutto fondato la propria domanda sulla

sentenza 29 aprile 2009 (doc. C), con il quale il Pretore del Distretto di

Lugano - accolta parzialmente la petizione da essa promossa in data 6 dicembre

2004 contro RE 1 e __________ R__________ e ordinato all’Ufficiale del registro

Fondiario di Mendrisio l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale per

l’importo di fr. 74'282.- oltre interessi a carico del mappale no. __________

RFD Arogno di proprietà in ragione di metà ciascuno dei convenuti e a favore

dell’attrice, già annotata in via provvisoria nel novembre 2004 per l’importo

di fr. 183'797.60 (inc. n. DI.2004.1098) – ha statuito, per quanto riguarda gli

oneri processuali, nel modo seguente:

“2. La tassa di giustizia in fr. 5'000.-

(cinquemila) e le spese, incluse quelle della procedura di annotazione

dell’ipoteca provvisoria (inc. DI.2004.1089), da anticipare dalla parte

attrice, restano a suo carico nella misura di 3/5, e sono poste in solido a

carico dei convenuti per i rimanenti 2/5. L’attrice rifonderà inoltre

solidalmente ai convenuti l’importo di fr. 5'000.- (cinquemila) a

titolo di ripetibili parziali.”

Premesso

di avere anticipato spese giudiziarie pari a fr. 5'410.- (doc. F), segnatamente

fr. 120.- per spese diverse l’1.9.2011, fr. 165.00 per spese giudiziarie l’1.9.2011,

fr. 50.- per spese giudiziarie il 29.9.2004, fr. 50.- per spese diverse il 14.5.2008,

fr. 25.- per spese diverse il 14.5.2008 e fr. 5'000.- per spese peritali l’8.11.2007,

l’istante ha per finire ritenuto che, in base alla suddetta sentenza, la

convenuta deve rifonderle - in solido con il marito - 2/5 di tali spese, ovvero

fr. 2'164.-. In ragione dell’anticipo di fr. 5'000.- da lei effettuato a titolo

di di tasse di giustizia, ne discende l’obbligo della convenuta di versarle

ulteriori fr. 2'000.-. Da qui un saldo a suo favore di fr. 4'164.-, su cui

imputare la somma di fr. 5'000.- spettante alla controparte a titolo di

ripetibili parziali, il che porta a un credito a favore della parte convenuta

di fr. 836.-.

C. Nel fondare la propria domanda, la parte istante ha dipoi prodotto

la sentenza emanata il 18 luglio 2011 dalla prima Camera civile del Tribunale

d’appello, sfociata nella condanna della convenuta - in solido con il marito __________

R__________ - al pagamento a favore dell’attrice di fr. 3'000.- a seguito della

reiezione dell’appello presentato dai convenuti contro la sentenza pretorile di

iscrizione dell’ipoteca legale in via definitiva (doc. D, dispositivo n. 2). Da

qui, sempre secondo la procedente, un saldo a suo favore di fr. 2'164.- (fr.

3'000.- – fr. 836.-), la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello

essendo passata in giudicato, dato che con sentenza del 3 ottobre 2011 il

Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso in materia civile,

rispettivamente ha respinto il ricorso sussidiario in materia costituzionale

dei convenuti (doc. E).

D. Chiamata a esprimersi, la convenuta – unitamente a __________ R__________,

convenuto a sua volta nel parallelo procedimento volto alla reiezione in via

definitiva dell’opposizione al precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti

per il medesimo importo (inc. n. 184/2011) – si è opposta all’accoglimento

istanza. Pur non contestando come tale il conteggio elaborato da controparte, la

convenuta ha nondimeno rilevato che anche essa, unitamente al marito Gioele,

aveva formulato quesiti peritali – accanto alla parte attrice - nell’ambito

della causa OA.2004.804. Le spese per tale perizia, ammontanti complessivamente

a fr. 10'000.-, ha puntualizzato la convenuta, sono state richieste

anticipatamente alle parti in ragione di fr. 5’000.- pro capite con ordinanza

pretorile del 5 novembre 2007; ordinanza alla quale essa ha dato seguito, come

attestato dalla cedola di versamento allegata. Dovendo l’attrice, ossia la qui

istante, sopportare gli oneri processuali conformemente al dispositivo n. 2

della sentenza doc. C nella misura di 3/5, sempre secondo la convenuta, si

impone che anche l’anticipo di fr. 5000.- da essa effettuato (unitamente al

marito) a titolo di copertura delle spese di perizia, segua la stessa sorte,

come avvenuto per la quota parte oggetto di anticipo da parte dell’attrice,

ovvero che tale importo sia sopportato dalla qui istante per fr. 3’000.-. Ne

deriva pertanto che defalcando fr. 3’000.- dal credito di fr. 2'164.- reclamato

dall’istante, è la convenuta che risulta creditrice nei confronti dell’escutente

per fr. 836.-, importo di cui se ne chiede l’aggiudicazione in via

riconvenzionale, accanto alle ripetibili di fr. 150.-, che il Pretore del

Distretto di Lugano ha riconosciuto ai convenuti con l’emanazione

dell’ordinanza dell’8 ottobre 2007 (totale a favore degli stessi convenuti: fr.

986.- oltre interessi e spese). Per questo motivo, ha concluso la convenuta, si

è proceduto a emettere un precetto esecutivo a carico della ditta CO 1, per fr.

9860.- (recte: fr. 986..-), il che giustifica pure il rigetto in via

definitiva dell’opposizione al relativo precetto, previa condanna dell’istante,

in via riconvenzionale, al pagamento di tale importo.

E. Con osservazioni del 21 febbraio 2012 la parte istante ha anzitutto

contestato l’ammissibilità dell’azione riconvenzionale proposta dalla

controparte, ritenendo che non vi sia identità procedurale tra le due cause,

ossia tra l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio e la richiesta condannatoria

presentata dalla convenuta, quest’ultima proponibile soltanto seguendo la

procedura semplificata. La procedente ha dipoi contestato anche l’ammissibilità

dell’allegato responsivo inoltrato congiuntamente dai convenuti in relazione

alle istanze di rigetto dell’opposizione dirette separatamente nei loro

confronti, ritenendo che ognuno dei due soggetti avrebbe invece dovuto prendere

posizione, con osservazioni distinte, sull’istanza che li concerne; spettava

infatti alla parte istante decidere se, caso mai, convenire congiuntamente o

separatamente una parte e non viceversa. In ogni modo, secondo l’escutente, non

vi è spazio per riconoscere alla controparte il diritto ad ottenere la

proporzionale rifusione della quota parte da essa anticipato per la copertura

delle spese peritali, dato che il dispositivo n. 2 della sentenza pretorile

(doc. C) parla unicamente delle spese anticipate dall’attrice, e non di quelle

anticipate dai convenuti, i quali non hanno pertanto diritto alla rifusione di

eventuali oneri da essi anticipati. Soltanto la quota parte di fr. 5'000.-

anticipata dall’attrice per la nota perizia, è perciò soggetta al dispositivo

sugli oneri processuali, di modo che la decisione impugnata deve essere

confermata.

F. Con decisione del 13 aprile 2012 – notificata alle parti nei suoi

soli dispositivi in applicazione dell’art . 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice

di pace del circolo del Ceresio ha accolto l’istanza, senza prendere in

considerazione la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, sulla quale

ha del resto omesso di determinarsi nei relativi dispositivi. Richiesto dalla

convenuta di motivare tale giudizio (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), il

Giudice di pace vi ha provveduto in data 23 aprile 2012. In estrema sintesi egli ha ritenuto decisiva la documentazione esibita dalla procedente,

segnatamente le decisioni sugli oneri processuali relativi ai singoli

procedimenti riguardanti le parti in causa (che ha considerato titoli esecutivi

ex art. 80 cpv. 1 LEF), non entrando per conto nel merito delle richieste

formulate in via riconvenzionale dalla convenuta, avendole ritenute

inammissibili, ancorché, come visto, senza formalizzare tale decisione nei

relativi dispositivi. Giacché un’azione rinconvenzionale, come quella

presentata dall’escussa, egli ha spiegato, andava proposta seguendo la medesima

procedura richiesta per la domanda principale, che nel caso in esame risultava

diversa, dato che si è trattato di un’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione presentata dall’escutente in procedura sommaria per tacere del

fatto che – ha puntualizzato lo stesso giudice – avendo la parte istante

presentato due istanze di rigetto dell’opposizione separate per i coniugi R__________,

anche questi ultimi avrebbero dovuto produrre le rispettive azioni

riconvenzionali separatamente.

G. Contro

tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 4 maggio 2012, chiedendone

in via principale l’annullamento con rinvio della causa al primo giudice, e in

via subordinata la sua riforma nel senso di respingere l’istanza, protestate

spese e ripetibili per entrambe le sedi. L’insorgente si duole anzitutto del

fatto che non è dato di sapere per quale ragione l’acconto da lei versato

(unitamente al marito Gioele) in data13 novembre 2007 quale anticipo per le spese

di perizia, a differenza di quello di pari importo soluto dalla controparte,

non sia stato conteggiato ai fini della quantificazione degli oneri processuali

da accollare all’una, rispettivamente all’altra parte. Parrebbe, secondo la

reclamante, che l’istanza volta alla reiezione dell’opposizione al precetto

esecutivo in rassegna sia conseguente al fatto che la domanda riconvenzionale è

stata dichiarata inammissibile in quanto inserita all’infuori della procedura

sommaria alla quale è soggetta la causa promossa dalla controparte. Si tratta

tuttavia, sempre secondo l’insorgente, di un automatismo che non trova

giustificazione, dato che anche volendo considerare inammissibile dal profilo

procedurale l’azione riconvenzionale in questione, l’istanza di rigetto

dell’opposizione non andava ipso iure accolta per questa sola circostanza,

trattandosi di due procedimenti distinti. In altri termini, il fatto di non

entrare nel merito delle richieste riconvenzionali presentate dalla convenuta,

non esimeva il primo giudice dal vagliare il pagamento di fr. 5'000.- che era

stato invocato per opporsi all’istanza di rigetto dell’opposizione. Del resto,

anche la decisione di considerare semplicemente inammissibile la

riconvenzionale, obietta l’insorgente, suscita legittimi interrogativi, ove si

consideri che l’allegato 3 febbraio 2012, comprensivo della domanda

riconvenzionale, è stato prodotto da persona che non dispone di conoscenze

giuridiche particolari; il che avrebbe in ogni modo imposto al Giudice di pace

di attivarsi, in modo da sanare, con i correttivi che si imponevano, la carenza

procedurale, assegnando ad esempio un termine per produrre due distinti

esemplari delle osservazioni. Secondo la reclamante rimane in ogni modo

acquisito il fatto che sull’importo di fr. 2'164.- riconosciuto alla

procedente, va imputata la somma di fr. 3'000.- corrispondente ai 3/5

dell’anticipo di fr. 5’000.- che essa aveva versato, unitamente al marito, a

titolo di copertura delle spese di perizia, oltre che l’altro addendo di fr.

150.- corrispondente alle ripetibili riconosciute dal Pretore con ordinanza

dell’8 ottobre 2007; il che comporta già per questo solo motivo la reiezione

dell’istanza, a prescindere dalla ricevibilità dell’azione riconvenzionale.

H. Chiamata a esprimersi sul reclamo, la

parte istante è rimasta

silente.

Considerandi

in diritto.

1.

Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso

per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di

rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

a. l’applicazione errata del diritto

b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

Nella

fattispecie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, le sentenze sulle

quali la procedente ha fondato la propria istanza, costituiscono senz’altro

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF nella

misura in cui hanno definito gli oneri processuali e il loro riparto tra le

parti in causa (doc. C, dispositivo n. 2 e doc. D dispositivo n. 2). Del resto,

nessuno lo contesta. Litigiosa è in questo contesto unicamente la questione a

sapere se la parte istante abbia correttamente quantificato la propria pretesa,

ossia se l’importo a titolo di rifusione di spese e ripetibili di fr. 2'164.-

da essa preteso con riferimento alle citate sentenze – importo fatto peraltro

proprio dal Giudice di pace - rispecchia effettivamente quanto stabilito al

riguardo nei vari gradi di giudizio, segnatamente nel dispositivo n. 2 della

sentenza di iscrizione di ipoteca legale del 29 aprile 2009 (doc. C) e

nell’ordinanza del l’8 ottobre 2007.

3.

Ora, nella misura in cui l’insorgente postula, in via principale,

l’annullamento dell’impugnato giudizio e il rinvio della causa al primo

giudice, il reclamo sfugge a disamina e va perciò dichiarato inammissibile. Per

quali motivi tale decisione andrebbe cassata e quali incombenze dovrebbe per

finire adempiere il primo giudice con la trasmissione degli atti, la reclamante

non spiega, limitandosi essa a sollevare generiche obiezioni per il modo con il

quale questi ha ignorato l’anticipo di fr. 5’000.- da lei effettuato, unitamente

al marito, a copertura delle spese peritali nella causa di iscrizione

dell’ipoteca legale promossa dalla controparte e per il modo con il quale ha

trattato, dal profilo procedurale, l’azione riconvenzionale in risposta

all’istanza di rigetto dell’opposizione, senza per finire nulla concludere in

questo specifico contesto. La questione, comunque sia, non si rivela decisiva,

il reclamo meritando tutela per quanto riguarda le richieste di giudizio

subordinate (che di fatto assumono rilevanza di petitum principale).

4.

Contrariamente a quanto preteso dalla procedente nelle sue

osservazioni del 21 febbraio 2012, la convenuta è senz’altro legittimata a

computare nel conteggio relativo alla situazione di dare/avere per quanto

riguarda l’ammontare e il riparto degli oneri processuali di cui al dispositivo

n. 2 della sentenza del 29 aprile 2009, l’importo di fr. 3'000.-.

corrispondente ai 3/5 della somma di fr. 5’000.- che essa aveva anticipato,

unitamente al marito, per le spese di perizia. Infatti, non si intravede per

quali ragioni, a meno di violare il principio della buona fede processuale, il

diritto alla rifusione – in base al relativo grado di soccombenza -

dell’anticipo per le spese di tale perizia possa essere riconosciuto alla sola

parte istante in relazione alla quota parte di fr. 5'000.- da essa anticipato a

tale titolo e non anche alla qui convenuta, venutasi a trovare nella medesima

situazione, ossia tenuta pure lei ad anticipare la sua quota parte di pari

importo (fr. 5'000.-) per ordine del Pretore (v. ordinanza del 5 novembre 2007,

emanata a seguito dello scritto del perito del 2 novembre 2007). Certo, il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della sentenza del 29 aprile 2009 (doc. C) non brilla per

precisione, nella misura in cui parrebbe includere nelle spese da ripartire a

carico delle parti in ragione del loro reciproco grado di soccombenza soltanto

quelle “da anticipare dalla parte attrice”, il che potrebbe spingere a ritenere

che le spese anticipate invece dai convenuti, segnatamente la quota parte di

fr. 5’000.- per le spese di perizia, non siano toccate da tale decisione.

Un’interpretazione del genere, perorata dalla parte istante, lascia però il

tempo che trova, essendo chiaro che tutte le spese giudiziarie/procedurali

sopportate dalle parti nella relativa causa sfociata nella citata sentenza

risultano comprese nel relativo dispositivo n. 2. Del resto, l’argomento della

procedente lascia allibiti, ove si consideri che essa, attaccandosi al

passaggio – ricorrente in ogni decisione che statuisce sugli oneri processuali

- “da anticipare dalla parte attrice”, si propone di inserire nel relativo

conteggio di riferimento ai fini della definizione della situazione di

dare/avere soltanto quanto da essa anticipato per la perizia, rifiutandosi di

considerare quanto a sua volta pagato dalla controparte per lo stesso titolo.

Ne discende in definitiva che l’importo di fr. 3'000.- (3/5 di fr. 5’000.-)

azzera il credito di fr. 2'154.- per il quale è stato accordato il rigetto

definitivo dell’opposizione. Il che comporta la reiezione dell’istanza, senza

che sia necessario determinarsi anche sull’opponibilità dell’importo di

fr.150.- attribuito a al convenuti a titolo di ripetibili con ordinanza dell’8

ottobre 2007.

5. Da quanto precede ne discende - in quanto ammissibile - il parziale

accoglimento del reclamo, segnatamente per quanto concerne le richieste di

giudizio subordinate. Gli oneri processuali di prima e di seconda sede come

pure le ripetibili seguono la soccombenza, pressoché integrale, della

procedente (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC).

per questi motivi,

pronuncia:

I. Nella

misura in cui è ammissibile. il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza

i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1.

L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.- anticipata dalla parte

attrice, è

posta

a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 80.- a titolo di

ripetibili”.

II. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200, anticipate

dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 300.- a

titolo di ripetibili.

III. Notifcazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Ceresio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici:

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2.164.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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