14.2012.65
Rigetto definitivo dell'opposizione fondato sul dispositivo di una decisione giudiziaria civile relativo alle spese processuali
6 luglio 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
14.2012.65
Data decisione, Autorità:
06.07.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione fondato sul dispositivo di una decisione giudiziaria civile relativo alle spese processuali
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.65
Lugano
6 luglio 2012
FP/ec/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 19 dicembre 2011 presentata da
RE 1
patrocinato dallo studio legale PA 2
contro
CO 1
patrocinato dall’avvPA 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 10 dicembre 2011 per
il pagamento di fr. 4'439.- oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo __________
con decisione del 13/23 aprile 2012, limitatamente a fr. 2'164.- oltre
interessi e spese (inc. n. 184/2011);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 4
maggio 2012;
richiamato il decreto 7 maggio 2012 con il quale
il presidente di questa Camera ha
concesso al reclamo effetto sospensivo;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 9/10.12.2011 dell’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 - menzionando quale condebitore solidale S__________ - per il pagamento di fr.
4'439.-oltre interessi e spese (doc. B). Quale titolo del credito l’escutente
ha indicato :
“Rimborso
tasse e spese di giustizia, spese peritali, ripetibili di Pretura e del Tribunale
d’appello, come da Sentenza 29.04.2009 Pretura di __________ (incarto no.
OA.2004.804); come da Sentenza 18.07.2011 della Prima Camera civile del Tribunale
d’appello (incarto no. 11.2009.84); come da Sentenza 3.10.2011 Prima Corte di
diritto civile del Tribunale federale”;
Interposta
tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 19 dicembre 2011
la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
circolo __________, limitatamente a fr. 2'164.- oltre interessi e spese.
B. La
parte istante ha anzitutto fondato la propria domanda sulla sentenza 29 aprile
2009 (doc. C), con il quale il Pretore del Distretto di __________ - accolta
parzialmente la petizione da essa promossa in data 6 dicembre 2004 contro RE 1
e S__________ e ordinato all’Ufficiale del registro Fondiario di Mendrisio l’iscrizione
in via definitiva di un’ipoteca legale per l’importo di fr. 74'282.- oltre
interessi a carico del mappale no. __________ RFD __________ di proprietà in
ragione di metà ciascuno dei convenuti e a favore dell’attrice, già annotata in
via provvisoria nel novembre 2004 per l’importo di fr. 183'797.60 (inc. n.
DI.2004.1098) - ha statuito, per quanto riguarda gli oneri processuali, nel
modo seguente:
“2. La
tassa di giustizia in fr. 5'000.- (cinquemila) e le spese,
incluse
quelle della procedura di annotazione dell’ipoteca provvisoria (inc.
DI.2004.1089), da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico nella
misura di 3/5, e sono poste in solido a carico dei convenuti per i rimanenti
2/5. L’attrice rifonderà inoltre solidalmente ai convenuti l’importo di fr.
5'000.- (cinquemila) a titolo di ripetibili parziali.”
Premesso
di avere anticipato spese giudiziarie pari a fr. 5'410.- (doc. F), segnatamente
fr. 120.- per spese diverse l’1.9.2011, fr. 165.00 per spese giudiziarie l’1.9.2011,
fr. 50.- per spese giudiziarie il 29.9.2004, fr. 50.- per spese diverse il 14.5.2008,
fr. 25.- per spese diverse il 14.5.2008 e fr. 5'000.- per spese peritali
l’8.11.2007, l’istante ha per finire ritenuto che, in base alla suddetta sentenza,
il convenuto deve rifonderle - in solido con la moglie - 2/5 di tali spese,
ovvero fr. 2'164.-. In ragione dell’anticipo di fr. 5'000.- da lei effettuato a
titolo di di tasse di giustizia, ne discende l’obbligo del convenuto di versarle
ulteriori fr. 2'000.-. Da qui un saldo a suo favore di fr. 4'164.-, su cui
imputare la somma di fr. 5'000.- spettante alla controparte a titolo di
ripetibili parziali, il che porta a un credito a favore della parte convenuta
di fr. 836.-.
C. Nel fondare la propria domanda, la parte istante ha dipoi prodotto
la sentenza emanata il 18 luglio 2011 dalla prima Camera civile del Tribunale
d’appello, sfociata nella condanna del convenuto - in solido con la moglie S__________
- al pagamento a favore dell’attrice di fr. 3'000.- a seguito della reiezione
dell’appello presentato dai convenuti contro la sentenza pretorile di
iscrizione dell’ipoteca legale in via definitiva (doc. D, dispositivo n. 2). Da
qui, sempre secondo la procedente, un saldo a suo favore di fr. 2'164.- (fr.
3'000.- - fr. 836.-), la sentenza della prima Camera civile del Tribunale
d’appello essendo passata in giudicato, dato che con sentenza del 3 ottobre
2011 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso in materia
civile, rispettivamente ha respinto il ricorso sussidiario in materia costituzionale
dei convenuti (doc. E).
D. Chiamato a esprimersi, il convenuto - unitamente a S__________,
convenuta a sua volta nel parallelo procedimento volto alla reiezione in via
definitiva dell’opposizione al precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti
per il medesimo importo (inc. n. 183/2011) - si è opposto all’accoglimento istanza.
Pur non contestando come tale il conteggio elaborato da controparte, il convenuto
ha nondimeno rilevato che anche egli, unitamente alla moglie Sara, aveva
formulato quesiti peritali - accanto alla parte attrice - nell’ambito della causa
OA.2004.804. Le spese per tale perizia, ammontanti complessivamente a fr.
10'000.-, ha puntualizzato il convenuto, sono state richieste anticipatamente
alle parti in ragione di fr. 5’000.- pro capite con ordinanza pretorile del 5
novembre 2007; ordinanza alla quale egli ha dato seguito, come attestato dalla
cedola di versamento allegata. Dovendo l’attrice, ossia la qui istante,
sopportare gli oneri processuali conformemente al dispositivo n. 2 della sentenza
doc. C nella misura di 3/5, sempre secondo il convenuto, si impone che anche
l’anticipo di fr. 5000.- da egli effettuato (unitamente alla moglie) a titolo
di copertura delle spese di perizia, segua la stessa sorte, come avvenuto per
la quota parte oggetto di anticipo da parte dell’attrice, ovvero che tale
importo sia sopportato dalla qui istante per fr. 3’000.-. Ne deriva pertanto
che defalcando fr. 3’000.- dal credito di fr. 2'164.- reclamato dall’istante, è
il convenuto che risulta creditore nei confronti dell’escutente per fr. 836.-,
importo di cui se ne chiede l’aggiudicazione in via riconvenzionale, accanto
alle ripetibili di fr. 150.-, che il Pretore del Distretto di __________ ha
riconosciuto ai convenuti con l’emanazione dell’ordinanza dell’8 ottobre 2007
(totale a favore degli stessi convenuti: fr. 986.- oltre interessi e spese).
Per questo motivo, ha concluso il convenuto, si è proceduto a emettere un
precetto esecutivo a carico della ditta CO 1, per fr. 9860.- (recte: fr.
986..-), il che giustifica pure il rigetto in via definitiva dell’opposizione
al relativo precetto, previa condanna dell’istante, in via riconvenzionale, al
pagamento di tale importo.
E. Con osservazioni del 21 febbraio 2012 la parte istante ha anzitutto
contestato l’ammissibilità dell’azione riconvenzionale proposta dalla controparte,
ritenendo che non vi sia identità procedurale tra le due cause, ossia tra
l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’UEF di __________ e la richiesta condannatoria presentata dal convenuto, quest’ultima
proponibile soltanto seguendo la procedura semplificata. La procedente ha
dipoi contestato anche l’ammissibilità dell’allegato responsivo inoltrato
congiuntamente dai convenuti in relazione alle istanze di rigetto dell’opposizione
dirette separatamente nei loro confronti, ritenendo che ognuno dei due soggetti
avrebbe invece dovuto prendere posizione, con osservazioni distinte,
sull’istanza che li concerne; spettava infatti alla parte istante decidere se,
caso mai, convenire congiuntamente o separatamente una parte e non viceversa.
In ogni modo, secondo l’escutente, non vi è spazio per riconoscere alla controparte
il diritto ad ottenere la proporzionale rifusione della quota parte da essa
anticipato per la copertura delle spese peritali, dato che il dispositivo n. 2
della sentenza pretorile (doc. C) parla unicamente delle spese anticipate
dall’attrice, e non di quelle anticipate dai convenuti, i quali non hanno
pertanto diritto alla rifusione di eventuali oneri da essi anticipati. Soltanto
la quota parte di fr. 5'000.- anticipata dall’attrice per la nota perizia, è perciò
soggetta al dispositivo sugli oneri processuali, di modo che la decisione
impugnata deve essere confermata.
F. Con decisione del 13 aprile 2012 - notificata alle parti nei suoi
soli dispositivi in applicazione dell’art . 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice
di pace del circolo __________ ha accolto l’istanza, senza prendere in considerazione
la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, di cui ha del resto omesso
di determinarsi nei relativi dispositivi. Richiesto dal convenuto di motivare
tale giudizio (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), il Giudice di pace vi ha
provveduto in data 23 aprile 2012. In estrema sintesi egli ha ritenuto decisiva
la documentazione esibita dalla procedente, segnatamente le decisioni sugli
oneri processuali relativi ai singoli procedimenti riguardanti le parti in
causa (che ha considerato titoli esecutivi ex art. 80 cpv. 1 LEF), non entrando
per conto nel merito delle richieste formulate in via riconvenzionale dal convenuto,
avendole ritenute inammissibili, ancorché, come visto, senza formalizzare tale
decisione nei relativi dispositivi. Giacché un’azione rinconvenzionale, come
quella presentata dall’escusso, egli ha spiegato, andava proposta seguendo la
medesima procedura richiesta per la domanda principale, che nel caso in esame
risultava diversa, dato che si è trattato di un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione
presentata dall’escutente in procedura sommaria; per tacere del fatto che - ha
puntualizzato lo stesso giudice - avendo la parte istante presentato due
istanze di rigetto dell’opposizione separate per i coniugi RE 1, anche questi
ultimi avrebbero dovuto produrre le rispettive azioni riconvenzionali separatamente.
G. Contro
tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 4 maggio 2012, chiedendone
in via principale l’annullamento con rinvio della causa al primo giudice, e in
via subordinata la sua riforma nel senso di respingere l’istanza, protestate
spese e ripetibili per entrambe le sedi. L’insorgente si duole anzitutto del
fatto che non è dato da sapere per quale ragione l’acconto da lui versato (unitamente
alla moglie S__________) in data13 novembre 2007 quale anticipo per le spese di
perizia, a differenza di quello di pari importo soluto dalla controparte, non
sia stato conteggiato ai fini della quantificazione degli oneri processuali da
accollare all’una, rispettivamente all’altra parte. Parrebbe, secondo il
reclamante, che l’istanza volta alla reiezione dell’opposizione al precetto
esecutivo in rassegna sia conseguente al fatto che la domanda riconvenzionale è
stata dichiarata inammissibile in quanto inserita all’infuori della procedura
sommaria alla quale è soggetta la causa promossa dalla controparte. Si tratta
tuttavia, sempre secondo l’insorgente, di un automatismo che non trova giustificazione,
dato che anche volendo considerare inammissibile dal profilo procedurale l’azione
riconvenzionale in questione, l’istanza di rigetto dell’opposizione non andava
ipso iure accolta per questa sola circostanza, trattandosi di due procedimenti
distinti. In altri termini, il fatto di non entrare nel merito delle richieste riconvenzionali
presentate dal convenuto, non esimeva il primo giudice dal vagliare il
pagamento di fr. 5'000.- che era stato invocato per opporsi all’istanza di rigetto
dell’opposizione. Del resto, anche la decisione di considerare semplicemente
inammissibile la riconvenzionale, obietta l’insorgente, suscita legittimi interrogativi,
ove si consideri che l’allegato 3 febbraio 2012, comprensivo della domanda riconvenzionale,è
stato prodotto da persona che non dispone di conoscenze giuridiche particolari;
il che avrebbe in ogni modo imposto al Giudice di pace di attivarsi, in modo da
sanare, con i correttivi che si imponevano, la carenza procedurale, assegnando
ad esempio un termine per produrre due distinti esemplari delle osservazioni. Secondo
il reclamante rimane in ogni modo acquisito il fatto che sull’importo di fr.
2'164.- riconosciuto alla procedente, va imputata la somma di fr. 3'000.-
corrispondente ai 3/5 dell’anticipo di fr. 5’000.- che egli aveva versato,
unitamente alla moglie, a titolo di copertura delle spese di perizia, oltre che
l’altro addendo di fr. 150.- corrispondente alle ripetibili riconosciute dal Pretore
con ordinanza dell’8 ottobre 2007; il che comporta già per questo solo motivo
la reiezione dell’istanza, a prescindere dalla ricevibilità dell’azione
riconvenzionale.
H.
Chiamata a esprimersi sul
reclamo, la parte istante è rimasta
silente.
Considerandi
in diritto.
1.
Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo,
tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso
per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di
rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
a. l’applicazione errata del diritto
b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
Nella
fattispecie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, le sentenze sulle
quali la procedente ha fondato la propria istanza, costituiscono senz’altro
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF nella
misura in cui hanno definito gli oneri processuali e il loro riparto tra le
parti in causa (doc. C, dispositivo n. 2 e doc. D dispositivo n. 2). Del resto,
nessuno lo contesta. Litigiosa è in questo contesto unicamente la questione a
sapere se la parte istante abbia correttamente quantificato la propria pretesa,
ossia se l’importo a titolo di rifusione di spese e ripetibili di fr. 2'164.-
da essa preteso con riferimento alle citate sentenze - importo fatto peraltro
proprio dal Giudice di pace - rispecchia effettivamente quanto stabilito al
riguardo nei vari gradi di giudizio, segnatamente nel dispositivo n. 2 della
sentenza di iscrizione di ipoteca legale del 29 aprile 2009 (doc. C) e
nell’ordinanza del l’8 ottobre 2007.
3.
Ora, nella misura in cui l’insorgente postula, in via principale,
l’annullamento dell’impugnato giudizio e il rinvio della causa al primo giudice,
il reclamo sfugge a disamina e va perciò dichiarato inammissibile. Per quali
motivi tale decisione andrebbe cassata e quali incombenze dovrebbe per finire adempiere
il primo giudice con la trasmissione degli atti, il reclamante non spiega, limitandosi
egli a sollevare generiche obiezioni per il modo con il quale questi ha ignorato
l’anticipo di fr. 5’000.- da lui effettuato, unitamente alla moglie, a copertura
delle spese peritali nella causa di iscrizione dell’ipoteca legale promossa
dalla controparte e per il modo con il quale ha trattato, dal profilo
procedurale, l’azione riconvenzionale in risposta all’istanza di rigetto
dell’opposizione, senza per finire nulla concludere in questo specifico
contesto. La questione, comunque sia, non si rivela decisiva, il reclamo
meritando tutela per quanto riguarda le richieste di giudizio subordinate (che di
fatto assumono rilevanza di petitum principale).
4.
Contrariamente a quanto preteso dalla procedente nelle sue
osservazioni del 21 febbraio 2012, il convenuto è senz’altro legittimato a
computare nel conteggio relativo alla situazione di dare/avere per quanto riguarda
l’ammontare e il riparto degli oneri processuali di cui al dispositivo n. 2 della
sentenza del 29 aprile 2009, l’importo di fr. 3'000.-. corrispondente ai 3/5
della somma di fr. 5’000.- che egli aveva anticipato, unitamente alla moglie,
per le spese di perizia. Infatti, non si intravede per quali ragioni, a meno di
violare il principio della buona fede processuale, il diritto alla rifusione -
in base al relativo grado di soccombenza - dell’anticipo per le spese di tale
perizia possa essere riconosciuto alla sola parte istante in relazione alla
quota parte di fr. 5'000.- da essa anticipato a tale titolo e non anche al qui
convenuto, venutosi a trovare nella medesima situazione, ossia tenuto pure lui
ad anticipare la sua quota parte di pari importo (fr. 5'000.-) per ordine del
Pretore (v. ordinanza del 5 novembre 2007, emanata a seguito dello scritto del
perito del 2 novembre 2007). Certo, il dispositivo n. 2 della sentenza del 29 aprile
2009.
(doc. C) non brilla per precisione, nella misura in cui parrebbe includere
nelle spese da ripartire a carico delle parti in ragione del loro reciproco grado
di soccombenza soltanto quelle “ da anticipare dalla parte attrice”, il che
potrebbe spingere a ritenere che le spese anticipate invece dai convenuti,
segnatamente la quota parte di fr. 5’000.- per le spese di perizia, non siano
toccate da tale decisione. Un’interpretazione del genere, perorata dalla parte
istante, lascia però il tempo che trova, essendo chiaro che tutte le spese giudiziarie/procedurali
sopportate dalle parti nella relativa causa sfociata nella citata sentenza
risultano comprese nel relativo dispositivo n. 2. Del resto, l’argomento della
procedente lascia allibiti, ove si consideri che essa, attaccandosi al
passaggio - ricorrente in ogni decisione che statuisce sugli oneri processuali
- “da anticipare dalla parte attrice”, si propone di inserire nel relativo
conteggio di riferimento ai fini della definizione della situazione di
dare/avere soltanto quanto da essa anticipato per la perizia, rifiutandosi di
considerare quanto a sua volta pagato dalla controparte per lo stesso titolo. Ne
discende in definitiva che l’importo di fr. 3'000.- (3/5 di fr. 5’000.-) azzera
il credito di fr. 2'154.- per il quale è stato accordato il rigetto definitivo
dell’opposizione. Il che comporta la reiezione dell’istanza, senza che sia
necessario determinarsi anche sull’opponibilità dell’importo di fr.150.-
attribuito a al convenuti a titolo di ripetibili con ordinanza dell’8 ottobre
2007.
5.
Da quanto precede ne discende - in quanto ammissibile - il parziale accoglimento
del reclamo, segnatamente per quanto concerne le richieste di giudizio subordinate.
Gli oneri processuali di prima e di seconda sede come pure le ripetibili seguono
la soccombenza, pressoché integrale, della procedente (art. 48, 61 cpv. 1 e 106
cpv. 1 CPC).
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
I. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza
i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1.
L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- anticipata dalla parte
attrice, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 80.-
a titolo di ripetibili”.
II. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.-,
anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1
fr. 300.- a titolo di ripetibili.
III. Notifcazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici:
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2.164.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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