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Decisione

14.2012.65

Rigetto definitivo dell'opposizione fondato sul dispositivo di una decisione giudiziaria civile relativo alle spese processuali

6 luglio 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ del 9/10.12.2011 dell’Ufficio

di esecuzione e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 - menzionando quale condebitore solidale S__________ - per il pagamento di fr.

4'439.-oltre interessi e spese (doc. B). Quale titolo del credito l’escutente

ha indicato :

“Rimborso

tasse e spese di giustizia, spese peritali, ripetibili di Pretura e del Tribunale

d’appello, come da Sentenza 29.04.2009 Pretura di __________ (incarto no.

OA.2004.804); come da Sentenza 18.07.2011 della Prima Camera civile del Tribunale

d’appello (incarto no. 11.2009.84); come da Sentenza 3.10.2011 Prima Corte di

diritto civile del Tribunale federale”;

Interposta

tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 19 dicembre 2011

la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

circolo __________, limitatamente a fr. 2'164.- oltre interessi e spese.

B. La

parte istante ha anzitutto fondato la propria domanda sulla sentenza 29 aprile

2009 (doc. C), con il quale il Pretore del Distretto di __________ - accolta

parzialmente la petizione da essa promossa in data 6 dicembre 2004 contro RE 1

e S__________ e ordinato all’Ufficiale del registro Fondiario di Mendrisio l’iscrizione

in via definitiva di un’ipoteca legale per l’importo di fr. 74'282.- oltre

interessi a carico del mappale no. __________ RFD __________ di proprietà in

ragione di metà ciascuno dei convenuti e a favore dell’attrice, già annotata in

via provvisoria nel novembre 2004 per l’importo di fr. 183'797.60 (inc. n.

DI.2004.1098) - ha statuito, per quanto riguarda gli oneri processuali, nel

modo seguente:

“2. La

tassa di giustizia in fr. 5'000.- (cinquemila) e le spese,

incluse

quelle della procedura di annotazione dell’ipoteca provvisoria (inc.

DI.2004.1089), da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico nella

misura di 3/5, e sono poste in solido a carico dei convenuti per i rimanenti

2/5. L’attrice rifonderà inoltre solidalmente ai convenuti l’importo di fr.

5'000.- (cinquemila) a titolo di ripetibili parziali.”

Premesso

di avere anticipato spese giudiziarie pari a fr. 5'410.- (doc. F), segnatamente

fr. 120.- per spese diverse l’1.9.2011, fr. 165.00 per spese giudiziarie l’1.9.2011,

fr. 50.- per spese giudiziarie il 29.9.2004, fr. 50.- per spese diverse il 14.5.2008,

fr. 25.- per spese diverse il 14.5.2008 e fr. 5'000.- per spese peritali

l’8.11.2007, l’istante ha per finire ritenuto che, in base alla suddetta sentenza,

il convenuto deve rifonderle - in solido con la moglie - 2/5 di tali spese,

ovvero fr. 2'164.-. In ragione dell’anticipo di fr. 5'000.- da lei effettuato a

titolo di di tasse di giustizia, ne discende l’obbligo del convenuto di versarle

ulteriori fr. 2'000.-. Da qui un saldo a suo favore di fr. 4'164.-, su cui

imputare la somma di fr. 5'000.- spettante alla controparte a titolo di

ripetibili parziali, il che porta a un credito a favore della parte convenuta

di fr. 836.-.

C. Nel fondare la propria domanda, la parte istante ha dipoi prodotto

la sentenza emanata il 18 luglio 2011 dalla prima Camera civile del Tribunale

d’appello, sfociata nella condanna del convenuto - in solido con la moglie S__________

- al pagamento a favore dell’attrice di fr. 3'000.- a seguito della reiezione

dell’appello presentato dai convenuti contro la sentenza pretorile di

iscrizione dell’ipoteca legale in via definitiva (doc. D, dispositivo n. 2). Da

qui, sempre secondo la procedente, un saldo a suo favore di fr. 2'164.- (fr.

3'000.- - fr. 836.-), la sentenza della prima Camera civile del Tribunale

d’appello essendo passata in giudicato, dato che con sentenza del 3 ottobre

2011 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso in materia

civile, rispettivamente ha respinto il ricorso sussidiario in materia costituzionale

dei convenuti (doc. E).

D. Chiamato a esprimersi, il convenuto - unitamente a S__________,

convenuta a sua volta nel parallelo procedimento volto alla reiezione in via

definitiva dell’opposizione al precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti

per il medesimo importo (inc. n. 183/2011) - si è opposto all’accoglimento istanza.

Pur non contestando come tale il conteggio elaborato da controparte, il convenuto

ha nondimeno rilevato che anche egli, unitamente alla moglie Sara, aveva

formulato quesiti peritali - accanto alla parte attrice - nell’ambito della causa

OA.2004.804. Le spese per tale perizia, ammontanti complessivamente a fr.

10'000.-, ha puntualizzato il convenuto, sono state richieste anticipatamente

alle parti in ragione di fr. 5’000.- pro capite con ordinanza pretorile del 5

novembre 2007; ordinanza alla quale egli ha dato seguito, come attestato dalla

cedola di versamento allegata. Dovendo l’attrice, ossia la qui istante,

sopportare gli oneri processuali conformemente al dispositivo n. 2 della sentenza

doc. C nella misura di 3/5, sempre secondo il convenuto, si impone che anche

l’anticipo di fr. 5000.- da egli effettuato (unitamente alla moglie) a titolo

di copertura delle spese di perizia, segua la stessa sorte, come avvenuto per

la quota parte oggetto di anticipo da parte dell’attrice, ovvero che tale

importo sia sopportato dalla qui istante per fr. 3’000.-. Ne deriva pertanto

che defalcando fr. 3’000.- dal credito di fr. 2'164.- reclamato dall’istante, è

il convenuto che risulta creditore nei confronti dell’escutente per fr. 836.-,

importo di cui se ne chiede l’aggiudicazione in via riconvenzionale, accanto

alle ripetibili di fr. 150.-, che il Pretore del Distretto di __________ ha

riconosciuto ai convenuti con l’emanazione dell’ordinanza dell’8 ottobre 2007

(totale a favore degli stessi convenuti: fr. 986.- oltre interessi e spese).

Per questo motivo, ha concluso il convenuto, si è proceduto a emettere un

precetto esecutivo a carico della ditta CO 1, per fr. 9860.- (recte: fr.

986..-), il che giustifica pure il rigetto in via definitiva dell’opposizione

al relativo precetto, previa condanna dell’istante, in via riconvenzionale, al

pagamento di tale importo.

E. Con osservazioni del 21 febbraio 2012 la parte istante ha anzitutto

contestato l’ammissibilità dell’azione riconvenzionale proposta dalla controparte,

ritenendo che non vi sia identità procedurale tra le due cause, ossia tra

l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’UEF di __________ e la richiesta condannatoria presentata dal convenuto, quest’ultima

proponibile soltanto seguendo la procedura semplificata. La procedente ha

dipoi contestato anche l’ammissibilità dell’allegato responsivo inoltrato

congiuntamente dai convenuti in relazione alle istanze di rigetto dell’opposizione

dirette separatamente nei loro confronti, ritenendo che ognuno dei due soggetti

avrebbe invece dovuto prendere posizione, con osservazioni distinte,

sull’istanza che li concerne; spettava infatti alla parte istante decidere se,

caso mai, convenire congiuntamente o separatamente una parte e non viceversa.

In ogni modo, secondo l’escutente, non vi è spazio per riconoscere alla controparte

il diritto ad ottenere la proporzionale rifusione della quota parte da essa

anticipato per la copertura delle spese peritali, dato che il dispositivo n. 2

della sentenza pretorile (doc. C) parla unicamente delle spese anticipate

dall’attrice, e non di quelle anticipate dai convenuti, i quali non hanno

pertanto diritto alla rifusione di eventuali oneri da essi anticipati. Soltanto

la quota parte di fr. 5'000.- anticipata dall’attrice per la nota perizia, è perciò

soggetta al dispositivo sugli oneri processuali, di modo che la decisione

impugnata deve essere confermata.

F. Con decisione del 13 aprile 2012 - notificata alle parti nei suoi

soli dispositivi in applicazione dell’art . 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice

di pace del circolo __________ ha accolto l’istanza, senza prendere in considerazione

la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, di cui ha del resto omesso

di determinarsi nei relativi dispositivi. Richiesto dal convenuto di motivare

tale giudizio (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), il Giudice di pace vi ha

provveduto in data 23 aprile 2012. In estrema sintesi egli ha ritenuto decisiva

la documentazione esibita dalla procedente, segnatamente le decisioni sugli

oneri processuali relativi ai singoli procedimenti riguardanti le parti in

causa (che ha considerato titoli esecutivi ex art. 80 cpv. 1 LEF), non entrando

per conto nel merito delle richieste formulate in via riconvenzionale dal convenuto,

avendole ritenute inammissibili, ancorché, come visto, senza formalizzare tale

decisione nei relativi dispositivi. Giacché un’azione rinconvenzionale, come

quella presentata dall’escusso, egli ha spiegato, andava proposta seguendo la

medesima procedura richiesta per la domanda principale, che nel caso in esame

risultava diversa, dato che si è trattato di un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione

presentata dall’escutente in procedura sommaria; per tacere del fatto che - ha

puntualizzato lo stesso giudice - avendo la parte istante presentato due

istanze di rigetto dell’opposizione separate per i coniugi RE 1, anche questi

ultimi avrebbero dovuto produrre le rispettive azioni riconvenzionali separatamente.

G. Contro

tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 4 maggio 2012, chiedendone

in via principale l’annullamento con rinvio della causa al primo giudice, e in

via subordinata la sua riforma nel senso di respingere l’istanza, protestate

spese e ripetibili per entrambe le sedi. L’insorgente si duole anzitutto del

fatto che non è dato da sapere per quale ragione l’acconto da lui versato (unitamente

alla moglie S__________) in data13 novembre 2007 quale anticipo per le spese di

perizia, a differenza di quello di pari importo soluto dalla controparte, non

sia stato conteggiato ai fini della quantificazione degli oneri processuali da

accollare all’una, rispettivamente all’altra parte. Parrebbe, secondo il

reclamante, che l’istanza volta alla reiezione dell’opposizione al precetto

esecutivo in rassegna sia conseguente al fatto che la domanda riconvenzionale è

stata dichiarata inammissibile in quanto inserita all’infuori della procedura

sommaria alla quale è soggetta la causa promossa dalla controparte. Si tratta

tuttavia, sempre secondo l’insorgente, di un automatismo che non trova giustificazione,

dato che anche volendo considerare inammissibile dal profilo procedurale l’azione

riconvenzionale in questione, l’istanza di rigetto dell’opposizione non andava

ipso iure accolta per questa sola circostanza, trattandosi di due procedimenti

distinti. In altri termini, il fatto di non entrare nel merito delle richieste riconvenzionali

presentate dal convenuto, non esimeva il primo giudice dal vagliare il

pagamento di fr. 5'000.- che era stato invocato per opporsi all’istanza di rigetto

dell’opposizione. Del resto, anche la decisione di considerare semplicemente

inammissibile la riconvenzionale, obietta l’insorgente, suscita legittimi interrogativi,

ove si consideri che l’allegato 3 febbraio 2012, comprensivo della domanda riconvenzionale,è

stato prodotto da persona che non dispone di conoscenze giuridiche particolari;

il che avrebbe in ogni modo imposto al Giudice di pace di attivarsi, in modo da

sanare, con i correttivi che si imponevano, la carenza procedurale, assegnando

ad esempio un termine per produrre due distinti esemplari delle osservazioni. Secondo

il reclamante rimane in ogni modo acquisito il fatto che sull’importo di fr.

2'164.- riconosciuto alla procedente, va imputata la somma di fr. 3'000.-

corrispondente ai 3/5 dell’anticipo di fr. 5’000.- che egli aveva versato,

unitamente alla moglie, a titolo di copertura delle spese di perizia, oltre che

l’altro addendo di fr. 150.- corrispondente alle ripetibili riconosciute dal Pretore

con ordinanza dell’8 ottobre 2007; il che comporta già per questo solo motivo

la reiezione dell’istanza, a prescindere dalla ricevibilità dell’azione

riconvenzionale.

H.

Chiamata a esprimersi sul

reclamo, la parte istante è rimasta

silente.

Considerandi

in diritto.

1.

Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso

per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di

rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

a. l’applicazione errata del diritto

b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

Nella

fattispecie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, le sentenze sulle

quali la procedente ha fondato la propria istanza, costituiscono senz’altro

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF nella

misura in cui hanno definito gli oneri processuali e il loro riparto tra le

parti in causa (doc. C, dispositivo n. 2 e doc. D dispositivo n. 2). Del resto,

nessuno lo contesta. Litigiosa è in questo contesto unicamente la questione a

sapere se la parte istante abbia correttamente quantificato la propria pretesa,

ossia se l’importo a titolo di rifusione di spese e ripetibili di fr. 2'164.-

da essa preteso con riferimento alle citate sentenze - importo fatto peraltro

proprio dal Giudice di pace - rispecchia effettivamente quanto stabilito al

riguardo nei vari gradi di giudizio, segnatamente nel dispositivo n. 2 della

sentenza di iscrizione di ipoteca legale del 29 aprile 2009 (doc. C) e

nell’ordinanza del l’8 ottobre 2007.

3.

Ora, nella misura in cui l’insorgente postula, in via principale,

l’annullamento dell’impugnato giudizio e il rinvio della causa al primo giudice,

il reclamo sfugge a disamina e va perciò dichiarato inammissibile. Per quali

motivi tale decisione andrebbe cassata e quali incombenze dovrebbe per finire adempiere

il primo giudice con la trasmissione degli atti, il reclamante non spiega, limitandosi

egli a sollevare generiche obiezioni per il modo con il quale questi ha ignorato

l’anticipo di fr. 5’000.- da lui effettuato, unitamente alla moglie, a copertura

delle spese peritali nella causa di iscrizione dell’ipoteca legale promossa

dalla controparte e per il modo con il quale ha trattato, dal profilo

procedurale, l’azione riconvenzionale in risposta all’istanza di rigetto

dell’opposizione, senza per finire nulla concludere in questo specifico

contesto. La questione, comunque sia, non si rivela decisiva, il reclamo

meritando tutela per quanto riguarda le richieste di giudizio subordinate (che di

fatto assumono rilevanza di petitum principale).

4.

Contrariamente a quanto preteso dalla procedente nelle sue

osservazioni del 21 febbraio 2012, il convenuto è senz’altro legittimato a

computare nel conteggio relativo alla situazione di dare/avere per quanto riguarda

l’ammontare e il riparto degli oneri processuali di cui al dispositivo n. 2 della

sentenza del 29 aprile 2009, l’importo di fr. 3'000.-. corrispondente ai 3/5

della somma di fr. 5’000.- che egli aveva anticipato, unitamente alla moglie,

per le spese di perizia. Infatti, non si intravede per quali ragioni, a meno di

violare il principio della buona fede processuale, il diritto alla rifusione -

in base al relativo grado di soccombenza - dell’anticipo per le spese di tale

perizia possa essere riconosciuto alla sola parte istante in relazione alla

quota parte di fr. 5'000.- da essa anticipato a tale titolo e non anche al qui

convenuto, venutosi a trovare nella medesima situazione, ossia tenuto pure lui

ad anticipare la sua quota parte di pari importo (fr. 5'000.-) per ordine del

Pretore (v. ordinanza del 5 novembre 2007, emanata a seguito dello scritto del

perito del 2 novembre 2007). Certo, il dispositivo n. 2 della sentenza del 29 aprile

2009.

(doc. C) non brilla per precisione, nella misura in cui parrebbe includere

nelle spese da ripartire a carico delle parti in ragione del loro reciproco grado

di soccombenza soltanto quelle “ da anticipare dalla parte attrice”, il che

potrebbe spingere a ritenere che le spese anticipate invece dai convenuti,

segnatamente la quota parte di fr. 5’000.- per le spese di perizia, non siano

toccate da tale decisione. Un’interpretazione del genere, perorata dalla parte

istante, lascia però il tempo che trova, essendo chiaro che tutte le spese giudiziarie/procedurali

sopportate dalle parti nella relativa causa sfociata nella citata sentenza

risultano comprese nel relativo dispositivo n. 2. Del resto, l’argomento della

procedente lascia allibiti, ove si consideri che essa, attaccandosi al

passaggio - ricorrente in ogni decisione che statuisce sugli oneri processuali

- “da anticipare dalla parte attrice”, si propone di inserire nel relativo

conteggio di riferimento ai fini della definizione della situazione di

dare/avere soltanto quanto da essa anticipato per la perizia, rifiutandosi di

considerare quanto a sua volta pagato dalla controparte per lo stesso titolo. Ne

discende in definitiva che l’importo di fr. 3'000.- (3/5 di fr. 5’000.-) azzera

il credito di fr. 2'154.- per il quale è stato accordato il rigetto definitivo

dell’opposizione. Il che comporta la reiezione dell’istanza, senza che sia

necessario determinarsi anche sull’opponibilità dell’importo di fr.150.-

attribuito a al convenuti a titolo di ripetibili con ordinanza dell’8 ottobre

2007.

5.

Da quanto precede ne discende - in quanto ammissibile - il parziale accoglimento

del reclamo, segnatamente per quanto concerne le richieste di giudizio subordinate.

Gli oneri processuali di prima e di seconda sede come pure le ripetibili seguono

la soccombenza, pressoché integrale, della procedente (art. 48, 61 cpv. 1 e 106

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

I. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza

i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1.

L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.- anticipata dalla parte

attrice, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 80.-

a titolo di ripetibili”.

II. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.-,

anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1

fr. 300.- a titolo di ripetibili.

III. Notifcazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici:

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2.164.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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