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Decisione

14.2012.66

Contratto di leasing quale titolo di rigetto provvisorio. Pagamento di cinque rate e non ricalcolo delle rate secondo le Condizioni generali

19 giugno 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 29 agosto/30 settembre 2011 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrsio RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 71'782.85

oltre interessi

al 5% dal

30 luglio 2011, indicando quale titolo di credito: “Cliente: __________.

Fattura finale del 06.062011 Fr. 71'782.85. Contratto Leasing __________.”

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio al Pretore.

B. La

procedente fonda la sua pretesa su un contratto di leasing concluso il 7 dicembre 2007 da CO 1 con F__________, ora RE 1, relativo al veicolo __________. 4.8 385

cv, della durata di 48 mesi, che prevede, previo versamento di una prima rata

di fr. 13'766.80 (di cui fr. 12'000.--pagamento speciale e una prima rata di

fr. 1'766.80), il pagamento di rate mensili di fr. 1'766.80. Al contratto di

leasing sono state allegate le Condizioni generali 11/05 (doc. A e C). Dalla

lettera del 12 luglio 2011 emerge che il contratto è stato rescisso

anticipatamente e all’escusso è stato chiesto il pagamento dell’importo di fr.

71'782.85, calcolato come segue (doc. D):

fr. 8'866.75 5

rate scoperte a fr. 1'773.35 IVA 8% incl.

fr.

53'619.00 chilometri supplementari 89'365 a fr.0.60

fr.

4'289.50 IVA 8% sui chilometri supplementari

fr.

66'775.25

+ fr.

5'102.50 spese riparazioni fr. 10'205.00 (eccez. 50%)

+ fr. 1'301.00 spese

recupero del veicolo

+ fr.

104.10 IVA 8% sul recupero del veicolo, dedotti

fr.

73'282.85

./. fr.

1'500.00 6/48 pagamento speciale fr. 12'000.00

fr.

71'782.85

C. Entro

il termine assegnato il convenuto non ha presentato osservazioni.

D. Con decisione

23 aprile 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha

respinto l’istanza argomentando che il contratto di leasing in esame

considerato insieme con le Condizioni generali, pure sottoscritte dall’escusso,

contenenti, tra l’altro, una tabella in cui sono indicate, in caso di

risoluzione anticipata del contratto, le percentuali per il ricalcolo delle

rate a seconda della durata del leasing, costituiscono, in via di principio,

valido riconoscimento di debito per le rate esigibili. Il primo giudice ha

tuttavia deciso che, verificando il conteggio finale con il calcolo iniziale

contenuto nel contratto di leasing, il risultato ottenuto dalla società di

leasing in merito al credito ancora scoperto non appare scontato, il che mal si

concilia con i principi dottrinali e giurisprudenziali vigenti, secondo i quali

ogni riconoscimento di debito, desumibile anche da un insieme di documenti,

deve riferirsi a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. In

prima sede è stato ritenuto che le pattuizioni scritte firmate inizialmente

dall’escusso non contengono gli importi oggetto dell’esecuzione.

E. Con

il reclamo la procedente chiede l’accoglimento dell’istanza limitatamente

all’importo di fr. 7'366.75 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 2011 corrispondente a cinque rate leasing rimaste scoperte prima della rescissione del

contratto di leasing avvenuta il 18 aprile 2011 rispettivamente non ricalcolate secondo l’art. 3.3 delle Condizioni generali di leasing. La reclamante

rileva che l’importo richiesto si compone delle cinque rate mensili da dicembre

2010 ad aprile 2011 di fr. 1'773.35 l’una, IVA all’8% compresa, per complessivi

fr. 8'866.75, dedotto l’importo di fr. 1'500.--, ossia il residuo del pagamento

iniziale di fr. 12'000.-- effettuato dall‘escusso ad inizio del contratto e

computato proporzionalmente sulle 6 rimanenti rate delle 48 previste

inizialmente (5 rate per complessivi fr. 8'866.75 dedotti fr. 1'500.-- del

pagamento iniziale di fr. 12'000.--). Gli interessi di mora sono richiesti dal 30 luglio 2011, ossia da una data successiva all’anticipata messa in mora di cui alla

fattura finale del 12 luglio 2011, che esigeva il pagamento entro il 26 luglio 2011.

F. Il

convenuto non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

Tale è il

caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

Nel caso

di specie la reclamante lamenta l’applicazione errata del diritto e

l’accertamento manifestamente non corretto dei fatti, il Pretore aggiunto non

avendo ammesso l’esistenza di un riconoscimento di debito del convenuto nemmeno

per le cinque rate rimaste impagate prima della rescissione contrattuale del 18 aprile 2011 rispettivamente non ricalcolate secondo l’art. 3.3 delle Condizioni generali

di leasing.

3.

Ai

sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC non sono ammesse né nuove conclusioni, né

l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. La

disdetta del contratto di leasing del 18 aprile 2011, prodotta con il reclamo quale doc. C, va pertanto estromessa dall’incarto.

4.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

5.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione

nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep

1989, p. 338 con riferimenti).

6.

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione

di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di

denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta

a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n.

7.

p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).

Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una

dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale

accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p.

330).

L’ammontare della pretesa

deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro

documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui

l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri

documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice

(Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 82 LEF).

La documentazione prodotta

(in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara

e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti

fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine

approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del

rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).

Un

contratto di leasing costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento

di debito per le rate esigibili (Panchaud/Caprez, op. cit., § 74 pag. 190; CEF 7 dicembre 2007 [14.2007.47], 5 ottobre 2001 [14.2000.76] cons. 2d; 11 luglio 2000 [14.1999.121] cons. 3f).

7.

Nel

presente caso il 7 dicembre 2007 CO 1 ha sottoscritto il contratto di leasing doc. A della durata di 48 mesi, impegnandosi a corrispondere per l’uso di una

__________ S 4.8 385 cv, previo il versamento di una prima rata di fr. 1'766.80

e un pagamento speciale di fr. 12'000.--, 48 rate leasing mensili di fr. 1'766.80,

IVA inclusa. Al contratto erano allegate le Condizioni generali 11/05. Questi

documenti costituiscono, in via di principio, valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le rate

esigibili.

È

incontestato che il contratto di leasing ha avuto inizio il 7 dicembre 2007 ed è stato disdetto anticipatamente per il 6 giugno 2011, come risulta dallo scritto del 12 luglio 2011 (doc. D). La reclamante non chiede il ricalcolo

dell’ammontare delle predette 5 rate mensili secondo il punto 3.3. delle

Condizioni generali previsto per il caso di risoluzione anticipata del

contratto di leasing per motivi imputabili al prenditore di leasing che avrebbe

comportato un pagamento mensile di fr. 2'342.20, bensì il pagamento di cinque rate

per i mesi da dicembre 2010 ad aprile 2011 rimaste impagate, per l’importo di

fr. 1'766.80 IVA all’8% compresa cfr. contratto doc. A, complessivamente fr.

8'834.--. Da questo importo la reclamante ha dedotto fr. 1'500.--, ossia

l’importo residuo del pagamento iniziale di fr. 12'000.--, che ha computato

proporzionalmente sulle 6 rimanenti rate delle 48 inizialmente previste (art.

4.2

delle Condizioni generali, doc. C e D) per giungere a complessivi fr. 7'334.--.

Orbene per questo importo il contratto di leasing doc. A costituisce valido

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Non avendo concesso

il rigetto provvisorio dell’opposizione almeno per fr. 7'334.-- oltre

interessi al 5% dal 30 luglio 2011, atteso che con messa in mora del 12 luglio 2011 il pagamento è stato richiesto entro il 26 luglio 2011 (doc. D), il primo giudice ha accertato in modo manifestamente non corretto i fatti e applicato

erroneamente il diritto.

8.

Il

reclamo va quindi accolto.

Le spese

processuali di prima istanza seguono la soccombenza nel rapporto di 1/10 e

9/10, mentre non si assegnano ripetibili, il convenuto non avendo presentato

osservazioni. La tassa di giustizia e le ripetibili di seconda sede vanno

caricate al convenuto (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv.

1.

e 2 e 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

I. Il reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 23 aprile 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (SO.2012.232) sono così

riformati:

“1. L’istanza

23 marzo 2012 di RE 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione

interposta da CO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 7'334.-- oltre interessi al 5% dal 30 luglio 2011.

2. La tassa di

giustizia per complessivi fr. 450.--, anticipata dalla parte istante, è posta

per 9/10 a carico di RE 1 e per 1/10 a carico di CO 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.-, già anticipata dalla

reclamante, è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 800.--- di

ripetibili.

III. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 7'366.--,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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