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Decisione

14.2012.67

Contratto di leasing. Risoluzione anticipata del contratto. Ricalcolo delle rate mensili secondo le Condizioni generali

19 giugno 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 22 agosto/30 settembre 2011 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 91'736.60

oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2011, indicando quale titolo di credito: “Spese rescissione contratto leasing no. __________ secondo il conteggio del 12.07.2011”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio al Pretore.

B. La

procedente fonda la sua pretesa su un contratto di leasing concluso il 7

novembre 2008 con CO 1, ora CO 1, relativo al veicolo Porsche 911 Carrera 4S

Cabrio, della durata di 48 mesi, che prevede, previo versamento di un primo

importo di fr. 41'792.60 (di cui fr. 40'000.-- pagamento speciale e una prima

rata di fr. 1'792.60), il pagamento di rate mensili di fr. 1'792.60 (doc. B e

C). Al contratto di leasing sono state allegate le Condizioni generali 07/08 (doc.

D). Con lettera del 18 aprile 2011 (doc. F) RE 1 ha rescisso anticipatamente il contratto e con scritto del 12 luglio 2011 (doc. G) ha presentato alla convenuta le spese per la risoluzione anticipata del contratto secondo

l’art. 3.3 delle Condizioni generali, chiedendo il pagamento dell’importo di

fr. 91'736.60, calcolato sulla base di un canone leasing ricalcolato in fr.

4'754.60 (risultato dal valore dell’oggetto di fr. 203'187.65 per il fattore

2.34%), come segue:

31 mesi totale delle mensilità effettive di leasing

fr.

123'619.60 26 mesi x fr. 4'754.60 (IVA 7.6% incl.)

fr.

23'861.50 5 mesi x fr. 4'772.30 (IVA 8% incl.)

fr.

147'481.10

./.

fr. 37'644.60 21 mesi pagati (fr. 1'792.60 incl. IVA 7.6%)

./.

fr. 8'996.25 5 mesi pagati (fr. 1'799.25 incl. IVA 8%)

fr. 100'840.25

+

fr. 822.15 chilometri supplementari (Km 814 x fr. 1.01)

+

fr. 65.75 IVA dell’8% sul chilometraggio supplementare

fr.

101'728.15

+

fr. 2'770.00 spese per le riparazioni

+

fr. 1'301.00 recupero veicolo

+

fr. 104.10 IVA del 7.6% sul recupero del veicolo

fr. 105'903.25

./.

fr. 14'166.65 17/48 pagamento speciale fr. 40'000.--

./. fr. 0.00 cauzione

fr. 91'736.60 totale

C. Entro

il termine assegnato la convenuta non ha presentato osservazioni.

D. Con

decisione 25 aprile 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud ha respinto l’istanza argomentando che in via di principio il

contratto di leasing, considerato insieme con le Condizioni generali,

costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF. In prima sede è stato tuttavia ritenuto che,

verificando il conteggio finale con il calcolo iniziale contenuto nel

contratto, il risultato ottenuto dalla società di leasing in relazione al

credito scoperto non appare scontato, il che è inconciliabile con i principi

dottrinali e giurisprudenziali vigenti. Infatti, ha proseguito il Pretore

aggiunto, ogni riconoscimento di debito, desumibile anche da un insieme di

documenti, deve riferirsi ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile, il che non risulta nella fattispecie, atteso che le pattuizioni

sottoscritte inizialmente dall’escussa non contengono gli importi oggetto

dell’esecuzione.

E. Con

il reclamo la procedente chiede l’accoglimento dell’istanza limitatamente

all’importo di fr. 86'673.60 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2011 pari a 31 canoni leasing mensili ricalcolati secondo l’art. 3.3 delle Condizioni

generali in funzione dell’effettiva durata del contratto (31 mesi) in luogo dei

48 mesi concordati inizialmente. La reclamante rileva che il contratto ha avuto

inizio il 7 novembre 2008, che è stato disdetto il 18 aprile 2011 con obbligo della prenditrice del leasing di riconsegnare la vettura al più tardi entro

il 26 aprile 2011, il che non è avvenuto, per cui il veicolo è stato ricuperato

solo a fine giugno 2011. È pertanto incontestato che il contratto in oggetto ha

avuto una durata di 31 mesi, in luogo dei 48 inizialmente previsti.

F. La

convenuta non ha presentato osservazioni

Considerandi

In diritto:

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza.

Tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC).

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

Nel

caso di specie la reclamante lamenta l’applicazione non corretta del diritto e

l’accertamento manifestamente errato dei fatti, non avendo il Pretore aggiunto

ammesso l’esistenza di un riconoscimento di debito della convenuta per i canoni

leasing mensili ricalcolati secondo l’art. 3.3 delle Condizioni generali di

leasing in funzione dell’effettiva durata del contratto (31 mesi) in luogo dei

48.

mesi convenuti inizialmente.

3.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari

(DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

5.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF

132.

III 480 consid. 4 p. 461).

Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una

dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale

accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p.

330).

L’ammontare

della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in

un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui

l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri

documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice

(Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 82 LEF).

La

documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici)

deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di

dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in

esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di

cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).

Un

contratto di leasing costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento

di debito per le rate esigibili (Panchaud/Caprez, op. cit., § 74 pag. 190; CEF 7 dicembre 2007 [14.2007.47], 5 ottobre 2001 [14.2000.76] cons. 2d; 11 luglio 2000 [14.1999.121] cons. 3f).

6.

Nel

presente caso il 7 novembre 2008 CO 1, ora CO 1 ha sottoscritto il contratto di leasing (doc. B e C) della durata di 48 mesi, impegnandosi a

corrispondere per l’uso di una Porsche 911 Carrera 4S Cabrio, previo versamento

di una prima rata di fr. 1'792.60 e un pagamento speciale di fr. 40'000.--,

leasing mensili di fr. 1'792.60, IVA inclusa. Al contratto erano allegate le

Condizioni generali 07/08. Questi documenti costituiscono, in via di principio,

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82

cpv. 1 LEF per le rate esigibili.

È

incontestato che il contratto di leasing ha avuto inizio il 7 novembre 2008 per essere disdetto anticipatamente il 18 aprile 2011 e che, non essendo stata riconsegnata, la vettura è stata recuperata unicamente a fine giugno

2011, per cui il contratto in esame ha avuto una durata di 31 mesi. Orbene, nel

caso di una risoluzione anticipata del contratto per motivi imputabili al

prenditore di leasing, come nel caso in esame di mora persistente nel pagamento

delle rate mensili, le parti hanno convenuto al punto 3.3. delle Condizioni

generali, che si procedesse a ricalcolare e fissare definitivamente l’ammontare

delle rate mensili giusta la tabella ivi riportata. Per una durata effettiva di

31.

mesi è stato convenuto secondo la citata tabella il fattore del 2.34% con

cui moltiplicare il valore della vettura ammontante a fr. 203'187.65. Si giunge

pertanto per le 26 rate fino al 31 dicembre 2010 (IVA al 7.6%) ad una singola rata mensile di leasing di fr. 4'754.60 (complessivamente 26 mesi x fr.

4'754.60 = fr. 123'619.60), già comprensiva dell’IVA e per le 5 rate del 2011

(IVA all’8%) ad una singola rata mensile di fr. 4'772.30 (complessivamente 5

mesi x fr. 4'772.30 = fr. 23'861.50), pure già comprensiva dell’IVA, atteso che

la prenditrice del leasing ha assunto integralmente l’IVA secondo il saggio

fissato legalmente (art. 3.6 delle Condizioni generali). Le predette 31 rate

calcolate secondo l’art. 3.3 delle Condizioni generali in funzione

dell’effettiva durata dell’uso della vettura ammontano pertanto complessivamente

a fr. 147'481.10 IVA inclusa. Da questo importo vanno dedotte le mensilità

pagate per complessivi fr. 46'640.85 e l’ulteriore importo di fr. 14'166.65,

ossia il residuo del pagamento iniziale di fr. 40'000.-- computato

proporzionalmente sulle 31 delle 48 rate inizialmente previste (art. 4.2 delle

Condizioni generali, doc. B e D). Ne consegue che le disposizioni contenute nel

contratto di leasing e nelle Condizioni generali ivi allegate permettono di

calcolare l’ammontare della rata leasing mensile in funzione della durata

effettiva del contratto di 31 mesi in caso di rescissione anticipata per mora

della convenuta e di giungere all’importo preteso dalla reclamante. Ne consegue

che il contratto di leasing considerato insieme alle Condizioni generali ivi

allegate costituisce valido riconoscimento di debito per l’importo ridotto di

fr. 86'673.60 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2011, data successiva a

quella fissata dall’istante nella fattura del 12 luglio 2011 (doc. G), che

pretendeva il pagamento entro il 26 luglio 2011, per cui il Pretore aggiunto,

non avendo rigettato in via provvisoria l’opposizione per i suddetti importi, ha

accertato in modo manifestamente non corretto i fatti e ha applicato

erroneamente il diritto.

7.

Il

reclamo va quindi accolto.

Le

spese processuali e le ripetibili di prima sede seguono la reciproca soccombenza,

mentre quelle di seconda sede vanno caricate alla convenuta (art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 82

LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 25 aprile 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ (SO.2012.248) sono così

riformati:

“1. L’istanza 5 aprile 2012 di RE 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione interposta da CO

1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti __________, è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr.

86'673.60 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2011.

2. La tassa di

giustizia per complessivi fr. 500.--, anticipata dalla parte istante, è posta

per fr. 25.-- a suo carico e per fr. 475.- a carico di CO 1, la quale rifonderà

ad RE 1 ripetibili ridotte di fr. 1'400.--.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 800.--, già anticipata da RE 1,

è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà ad RE 1 fr. 1'500.-- di

ripetibili.

III. Notificazione

a:

- __________

- __________

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

86'673.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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