14.2012.67
Contratto di leasing. Risoluzione anticipata del contratto. Ricalcolo delle rate mensili secondo le Condizioni generali
19 giugno 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2012.67
Data decisione, Autorità:
19.06.2012, CEF
Titolo:
Contratto di leasing. Risoluzione anticipata del contratto. Ricalcolo delle rate mensili secondo le Condizioni generali
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.67
Lugano
19 giugno
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 5 aprile 2012 da
RE 1 -___
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 22 agosto/30 settembre 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud con sentenza 25 aprile 2012 (SO.2012.248) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della parte istante.
Non si assegnano ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo 4 maggio 2012 postula l’annullamento della sentenza con rinvio della causa
al Pretore e in via subordinata l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr.
86'673.60 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2011, con tassa di giustizia di fr. 500.-- e ripetibili di fr. 1'500.-- di prima istanza a carico della
convenuta, protestate spese e ripetibili di seconda sede;
preso atto che controparte non ha presentato
osservazioni;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 22 agosto/30 settembre 2011 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 91'736.60
oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2011, indicando quale titolo di credito: “Spese rescissione contratto leasing no. __________ secondo il conteggio del 12.07.2011”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di leasing concluso il 7
novembre 2008 con CO 1, ora CO 1, relativo al veicolo Porsche 911 Carrera 4S
Cabrio, della durata di 48 mesi, che prevede, previo versamento di un primo
importo di fr. 41'792.60 (di cui fr. 40'000.-- pagamento speciale e una prima
rata di fr. 1'792.60), il pagamento di rate mensili di fr. 1'792.60 (doc. B e
C). Al contratto di leasing sono state allegate le Condizioni generali 07/08 (doc.
D). Con lettera del 18 aprile 2011 (doc. F) RE 1 ha rescisso anticipatamente il contratto e con scritto del 12 luglio 2011 (doc. G) ha presentato alla convenuta le spese per la risoluzione anticipata del contratto secondo
l’art. 3.3 delle Condizioni generali, chiedendo il pagamento dell’importo di
fr. 91'736.60, calcolato sulla base di un canone leasing ricalcolato in fr.
4'754.60 (risultato dal valore dell’oggetto di fr. 203'187.65 per il fattore
2.34%), come segue:
31 mesi totale delle mensilità effettive di leasing
fr.
123'619.60 26 mesi x fr. 4'754.60 (IVA 7.6% incl.)
fr.
23'861.50 5 mesi x fr. 4'772.30 (IVA 8% incl.)
fr.
147'481.10
./.
fr. 37'644.60 21 mesi pagati (fr. 1'792.60 incl. IVA 7.6%)
./.
fr. 8'996.25 5 mesi pagati (fr. 1'799.25 incl. IVA 8%)
fr. 100'840.25
+
fr. 822.15 chilometri supplementari (Km 814 x fr. 1.01)
+
fr. 65.75 IVA dell’8% sul chilometraggio supplementare
fr.
101'728.15
+
fr. 2'770.00 spese per le riparazioni
+
fr. 1'301.00 recupero veicolo
+
fr. 104.10 IVA del 7.6% sul recupero del veicolo
fr. 105'903.25
./.
fr. 14'166.65 17/48 pagamento speciale fr. 40'000.--
./. fr. 0.00 cauzione
fr. 91'736.60 totale
C. Entro
il termine assegnato la convenuta non ha presentato osservazioni.
D. Con
decisione 25 aprile 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud ha respinto l’istanza argomentando che in via di principio il
contratto di leasing, considerato insieme con le Condizioni generali,
costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi
dell’art. 82 cpv. 1 LEF. In prima sede è stato tuttavia ritenuto che,
verificando il conteggio finale con il calcolo iniziale contenuto nel
contratto, il risultato ottenuto dalla società di leasing in relazione al
credito scoperto non appare scontato, il che è inconciliabile con i principi
dottrinali e giurisprudenziali vigenti. Infatti, ha proseguito il Pretore
aggiunto, ogni riconoscimento di debito, desumibile anche da un insieme di
documenti, deve riferirsi ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile, il che non risulta nella fattispecie, atteso che le pattuizioni
sottoscritte inizialmente dall’escussa non contengono gli importi oggetto
dell’esecuzione.
E. Con
il reclamo la procedente chiede l’accoglimento dell’istanza limitatamente
all’importo di fr. 86'673.60 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2011 pari a 31 canoni leasing mensili ricalcolati secondo l’art. 3.3 delle Condizioni
generali in funzione dell’effettiva durata del contratto (31 mesi) in luogo dei
48 mesi concordati inizialmente. La reclamante rileva che il contratto ha avuto
inizio il 7 novembre 2008, che è stato disdetto il 18 aprile 2011 con obbligo della prenditrice del leasing di riconsegnare la vettura al più tardi entro
il 26 aprile 2011, il che non è avvenuto, per cui il veicolo è stato ricuperato
solo a fine giugno 2011. È pertanto incontestato che il contratto in oggetto ha
avuto una durata di 31 mesi, in luogo dei 48 inizialmente previsti.
F. La
convenuta non ha presentato osservazioni
Considerandi
In diritto:
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza.
Tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC).
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
Nel
caso di specie la reclamante lamenta l’applicazione non corretta del diritto e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti, non avendo il Pretore aggiunto
ammesso l’esistenza di un riconoscimento di debito della convenuta per i canoni
leasing mensili ricalcolati secondo l’art. 3.3 delle Condizioni generali di
leasing in funzione dell’effettiva durata del contratto (31 mesi) in luogo dei
48.
mesi convenuti inizialmente.
3.
In
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari
(DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
5.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF
132.
III 480 consid. 4 p. 461).
Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p.
330).
L’ammontare
della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in
un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui
l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri
documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice
(Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 82 LEF).
La
documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici)
deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di
dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in
esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di
cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).
Un
contratto di leasing costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento
di debito per le rate esigibili (Panchaud/Caprez, op. cit., § 74 pag. 190; CEF 7 dicembre 2007 [14.2007.47], 5 ottobre 2001 [14.2000.76] cons. 2d; 11 luglio 2000 [14.1999.121] cons. 3f).
6.
Nel
presente caso il 7 novembre 2008 CO 1, ora CO 1 ha sottoscritto il contratto di leasing (doc. B e C) della durata di 48 mesi, impegnandosi a
corrispondere per l’uso di una Porsche 911 Carrera 4S Cabrio, previo versamento
di una prima rata di fr. 1'792.60 e un pagamento speciale di fr. 40'000.--,
leasing mensili di fr. 1'792.60, IVA inclusa. Al contratto erano allegate le
Condizioni generali 07/08. Questi documenti costituiscono, in via di principio,
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82
cpv. 1 LEF per le rate esigibili.
È
incontestato che il contratto di leasing ha avuto inizio il 7 novembre 2008 per essere disdetto anticipatamente il 18 aprile 2011 e che, non essendo stata riconsegnata, la vettura è stata recuperata unicamente a fine giugno
2011, per cui il contratto in esame ha avuto una durata di 31 mesi. Orbene, nel
caso di una risoluzione anticipata del contratto per motivi imputabili al
prenditore di leasing, come nel caso in esame di mora persistente nel pagamento
delle rate mensili, le parti hanno convenuto al punto 3.3. delle Condizioni
generali, che si procedesse a ricalcolare e fissare definitivamente l’ammontare
delle rate mensili giusta la tabella ivi riportata. Per una durata effettiva di
31.
mesi è stato convenuto secondo la citata tabella il fattore del 2.34% con
cui moltiplicare il valore della vettura ammontante a fr. 203'187.65. Si giunge
pertanto per le 26 rate fino al 31 dicembre 2010 (IVA al 7.6%) ad una singola rata mensile di leasing di fr. 4'754.60 (complessivamente 26 mesi x fr.
4'754.60 = fr. 123'619.60), già comprensiva dell’IVA e per le 5 rate del 2011
(IVA all’8%) ad una singola rata mensile di fr. 4'772.30 (complessivamente 5
mesi x fr. 4'772.30 = fr. 23'861.50), pure già comprensiva dell’IVA, atteso che
la prenditrice del leasing ha assunto integralmente l’IVA secondo il saggio
fissato legalmente (art. 3.6 delle Condizioni generali). Le predette 31 rate
calcolate secondo l’art. 3.3 delle Condizioni generali in funzione
dell’effettiva durata dell’uso della vettura ammontano pertanto complessivamente
a fr. 147'481.10 IVA inclusa. Da questo importo vanno dedotte le mensilità
pagate per complessivi fr. 46'640.85 e l’ulteriore importo di fr. 14'166.65,
ossia il residuo del pagamento iniziale di fr. 40'000.-- computato
proporzionalmente sulle 31 delle 48 rate inizialmente previste (art. 4.2 delle
Condizioni generali, doc. B e D). Ne consegue che le disposizioni contenute nel
contratto di leasing e nelle Condizioni generali ivi allegate permettono di
calcolare l’ammontare della rata leasing mensile in funzione della durata
effettiva del contratto di 31 mesi in caso di rescissione anticipata per mora
della convenuta e di giungere all’importo preteso dalla reclamante. Ne consegue
che il contratto di leasing considerato insieme alle Condizioni generali ivi
allegate costituisce valido riconoscimento di debito per l’importo ridotto di
fr. 86'673.60 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2011, data successiva a
quella fissata dall’istante nella fattura del 12 luglio 2011 (doc. G), che
pretendeva il pagamento entro il 26 luglio 2011, per cui il Pretore aggiunto,
non avendo rigettato in via provvisoria l’opposizione per i suddetti importi, ha
accertato in modo manifestamente non corretto i fatti e ha applicato
erroneamente il diritto.
7.
Il
reclamo va quindi accolto.
Le
spese processuali e le ripetibili di prima sede seguono la reciproca soccombenza,
mentre quelle di seconda sede vanno caricate alla convenuta (art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
per questi motivi,
richiamato l’art. 82
LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 25 aprile 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ (SO.2012.248) sono così
riformati:
“1. L’istanza 5 aprile 2012 di RE 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione interposta da CO
1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti __________, è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr.
86'673.60 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2011.
2. La tassa di
giustizia per complessivi fr. 500.--, anticipata dalla parte istante, è posta
per fr. 25.-- a suo carico e per fr. 475.- a carico di CO 1, la quale rifonderà
ad RE 1 ripetibili ridotte di fr. 1'400.--.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 800.--, già anticipata da RE 1,
è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà ad RE 1 fr. 1'500.-- di
ripetibili.
III. Notificazione
a:
- __________
- __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
86'673.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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