14.2012.69
Rigetto definitivo dell'opposizione. Censure dirette contro la decisione giudiziaria posta a fondamento della domanda di rigetto. Inammissibilità del reclamo
15 giugno 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2012.69
Data decisione, Autorità:
15.06.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Censure dirette contro la decisione giudiziaria posta a fondamento della domanda di rigetto. Inammissibilità del reclamo
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.69
Lugano
15 giugno
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecanceliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 29 marzo 2012 da
CO 1
contro
RE 1
rappresentata da RA 1
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta
ai precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________, notificati in data 7 e 8 marzo 2012 per l’importo di
fr. 5'283.50 oltre interessi e spese;
istanza (parzialmente)
accolta dal Pretore della Giurisdizione di __________ con decisione del 3
maggio 2012 (SO.2012.213);
sentenza impugnata
da RA 1 per sé e per la RE 1, con reclamo dell’11 maggio 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetti esecutivi n. __________ del 5/7.3.2012 e n. __________ del
5/8.3.2012 l’avv. CO 1 ha escusso la RE 1, facendoli notificare ai singoli
eredi, ovvero a RA 1 (precetto esecutivo n. __________) e a __________ D__________
(precetto esecutivo n. __________) e indicando in entrambi come debitrice solidale
la stessa comunione ereditaria;
che come
titolo del credito l’avv. CO 1 ha sempre indicato la nota spese e competenze
del 15 aprile 2011;
che
interposta tempestiva opposizione da parte di RA 1 e di __________ D__________
ai relativi precetti esecutivi, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura della Giurisdizione di __________;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sulla sentenza 25 maggio 2011 del Pretore
di __________, con la quale veniva approvata, per complessivi fr. 5'283.50, la
nota d’onorario e spese 15 aprile 2011 dello stesso procedente nella sua veste
di notaio divisore designato nell’ambito della RE 1 (doc. D, dispositivo n.2§
con riferimento al doc. C);
che in
occasione dell’udienza del 30 aprile 2012 __________ D__________, in
rappresentanza di __________ D__________ (doc. 1), si è opposto all’istanza,
chiedendo in ogni modo che l’istante proceda all’incasso dell’intero importo
posto in esecuzione nei confronti del coerede RA 1, il quale occupa parte degli
immobili della successione e riceve abusivamente le relative pigioni;
che, dal
canto, suo RA 1 ha pure chiesto la reiezione dell’istanza, osservando di non
essere intenzionato a pagare una nota d’onorario per un’attività svolta in modo
non corretto dal notaio divisore/esecutore testamentario avv. CO 1, rilevando
di essersi a suo tempo lamentato presso l’avv. __________ B__________ per
l’operato della persona in causa e contestando, in ogni modo, le affermazioni
della coerede __________ D__________;
che RA 1 ha altresì soggiunto di avere sempre fatto tutto quanto richiestogli dall’avv. CO 1, per poi ricordare
che in data 21 aprile 2010 era stato effettuato un pagamento di fr. 5’000.- a
favore dello stesso avv. CO 1 ritenuto in ogni modo che quanto da questi fatto
in seguito si è rivelato del tutto inutile e dannoso, per cui non vi è diritto
a un onorario, ritenuto altresì che prima del pagamento di fr. 5'000.-
all’esecutore testamentario era stato versato un ulteriore acconto di fr.
4'000.-;
che con
decisione del 3 maggio 2012 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha (parzialmente)
accolto l’istanza, qualificando la documentazione esibita dal procedente,
segnatamente la sentenza 25 maggio 2011 di cui al doc. D, titolo di rigetto
definitivo ex art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui la nota spese e competenze
per complessivi fr. 5'283.50 dell’avv. CO 1, una volta approvata, è stata posta
a carico della successione, vale a dire della Comunione ereditaria composta dai
suoi due membri __________ D__________ e RA 1 (v. art. 486 cpv. 2 CPC-TI), nei confronti
della quale è stata correttamente promossa esecuzione ex art. 49 LEF per beni
patrimoniali riguardanti la stessa successione;
che egli
ha però fatto decorrere gli interessi dal 25 giugno 2011, data del passaggio in
giudicato della sentenza 25 maggio 2011, e non quindi dal giorno in cui tale
decisione è stata presa;
che, a
loro volta, ha puntualizzato il primo giudice, i singoli eredi non hanno sollevato
nessuna eccezione suscettibile di invalidare la pretesa posta in esecuzione,
segnatamente non hanno né addotto, né dimostrato che dopo l’emanazione della
decisione del 25 maggio 2011 il debito sia stato estinto o il termine di
pagamento prorogato o che sia intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF);
che per
quanto riguarda in particolare le argomentazioni di RA 1, ha proseguito il Pretore, esse avrebbero dovuto con ogni evidenza essere esposte, semmai, in sede
di appellazione contro la tassazione della nota di onorario (art. 486 cpv. 1
CPC/TI) - ciò che però non è avvenuto - non competendo al giudice del rigetto
la verifica, dal profilo della sua correttezza materiale, del titolo di rigetto
sul quale l’escutente ha fondato la propria domanda;
che
contro tale sentenza RA 1, sia nella sua qualità di erede sua come rappresentante
della RE 1, è insorto con reclamo dell’11 maggio 2012, dissentendo dall’argomentazione
del primo giudice secondo cui egli avrebbe dovuto contestare la nota spese e
competenze dell’avv. CO 1 mediante appellazione contro la tassazione di tale
nota, essendosi egli invece attivato altrimenti, ovvero dapprima approntando il
3 aprile 2011 una lettera da inviare per raccomandata all’avv. CO 1 con copia
alla Pretura di __________ nella quale dichiarava testualmente di contestare in
partenza ogni sua pretesa (doc. A annesso al reclamo);
che tale
lettera, ha puntualizzato l’insorgente, è stata sottoposta preventivamente all’attenzione
del suo legale di allora avv. __________ B__________, con preghiera di comunicargli
se poteva inviarla al Pretore, ricordandogli come già in passato, anche nello studio,
egli gli avesse espresso la sua volontà di opporsi ad ogni richiesta di
pagamento nei confronti della comunione ereditaria, al che questi gli ha risposto
di no, adducendo sempre nello studio che sarebbe sempre stato possibile
contestare una eventuale fattura in futuro e, riferendosi specificatamente alla
lettera, che non era sua intenzione formulare osservazioni di nessun genere
alla nota professionale in rassegna (doc. C annesso al reclamo), di modo che
per finire egli ha creduto al suo avvocato, rinunciando a inoltrare la lettera
alla Pretura;
che a
tale proposito a più riprese egli avrebbe cercato di raggiungere
telefonicamente l’avv. CO 1 per significarli il suo disaccordo, senza però riuscire
nell’intento, dato che questi gli ha fatto sapere che non desiderava più
conferire con lui;
che il 2
settembre 2011, sempre secondo l’insorgente, egli ha nuovamente scritto
all’avv. __________ B__________ per manifestargli l’intenzione di non pagare
(doc. B), al che questi gli avrebbe risposto ancora una volta di pagare,
opinione che però egli non ha condiviso;
che, ciò
posto, egli ha concluso, si giustifica sia l’annullamento della decisione di
rigetto dell’opposizione, sia l’annullamento della sentenza del 25 maggio 2011;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che in base
all’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione;
che,
nella fattispecie, non vi è dubbio che la sentenza emanata il 25 maggio 2011
dal Pretore della Giurisdizione di __________ - passata in giudicato, come
rilevabile dall’attestazione 5 marzo 2012 in calce alla medesima - costituisce titolo di rigetto definitivo ex art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui nella relativa
procedura di divisione ereditaria delle sostanze relitte dai defunti RE 1 è
stata approvata, in applicazione dell’art. 486 cpv. 1 CPC-TI - fatta salva
l’appellazione alla camera civile di appello se contestata dalle parti - per
complessivi fr. 5'283.50, la nota d’onorario e spese emessa in data 15 aprile
2011.
dal notaio divisore avv. CO 1, designato in tale veste con decreto 25
maggio 2010 dalla stessa Pretura, e più precisamente nella misura in cui detto
importo è stato posto a carico della successione in applicazione dell’art. 486
cpv. 2 CPC-TI (doc. D, dispositivo n. 2§);
che, del
resto, l’insorgente non lo contesta;
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o che il termine di
pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che il
reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni,
proponendosi per contro di opporsi al giudizio impugnato con argomentazioni che
riguardano il merito della decisione sulla quale l’escutente ha fondato la propria
istanza, argomentazioni che, come correttamente sottolineato dal Pretore,
andavano con ogni evidenza fatte valere inoltrando appello contro la tassazione
della nota di onorario del notaio divisore, così come previsto dall’art. 486
cpv. 1 CPC-TI;
che,
contrariamente a quanto preteso nel reclamo, i documenti prodotti con il gravame
- peraltro per la prima volta in questa sede in disattenzione del principio
secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326
cpv. 1 CPC) - ossia gli scritti con i quali egli intendeva farsi promotore
rivolgendosi al suo avvocato di allora per manifestare il suo dissenso di
fronte alla nota professionale in rassegna, non hanno in alcun modo supplito
alla mancata presentazione dell’appello avverso il dispositivo n. 2§ della
sentenza 25 maggio 2011, che ha fissato in fr. 5'283.50 il compenso del notaio
divisore;
che non
competendo pertanto al giudice del rigetto verificare la correttezza, dal
profilo materiale, della decisione giudiziaria posta a fondamento della domanda
di rigetto definitivo dell’opposizione, ne discende in definitiva
l’inammissibilità del rimedio sia in quanto diretto contro la decisione di
rigetto definitivo dell’opposizione, sia - a maggior ragione - in quanto
diretto contro la sentenza (definitiva) del 25 maggio 2011;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti carico della parte reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LE, 48, 61 cpv. 1 e106
cpv. 1 CPC,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 350.-, anticipate dal
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
-
-
- __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici:
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'283.50,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett.
a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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