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Decisione

14.2012.69

Rigetto definitivo dell'opposizione. Censure dirette contro la decisione giudiziaria posta a fondamento della domanda di rigetto. Inammissibilità del reclamo

15 giugno 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetti esecutivi n. __________ del 5/7.3.2012 e n. __________ del

5/8.3.2012 l’avv. CO 1 ha escusso la RE 1, facendoli notificare ai singoli

eredi, ovvero a RA 1 (precetto esecutivo n. __________) e a __________ D__________

(precetto esecutivo n. __________) e indicando in entrambi come debitrice solidale

la stessa comunione ereditaria;

che come

titolo del credito l’avv. CO 1 ha sempre indicato la nota spese e competenze

del 15 aprile 2011;

che

interposta tempestiva opposizione da parte di RA 1 e di __________ D__________

ai relativi precetti esecutivi, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Pretura della Giurisdizione di __________;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sulla sentenza 25 maggio 2011 del Pretore

di __________, con la quale veniva approvata, per complessivi fr. 5'283.50, la

nota d’onorario e spese 15 aprile 2011 dello stesso procedente nella sua veste

di notaio divisore designato nell’ambito della RE 1 (doc. D, dispositivo n.2§

con riferimento al doc. C);

che in

occasione dell’udienza del 30 aprile 2012 __________ D__________, in

rappresentanza di __________ D__________ (doc. 1), si è opposto all’istanza,

chiedendo in ogni modo che l’istante proceda all’incasso dell’intero importo

posto in esecuzione nei confronti del coerede RA 1, il quale occupa parte degli

immobili della successione e riceve abusivamente le relative pigioni;

che, dal

canto, suo RA 1 ha pure chiesto la reiezione dell’istanza, osservando di non

essere intenzionato a pagare una nota d’onorario per un’attività svolta in modo

non corretto dal notaio divisore/esecutore testamentario avv. CO 1, rilevando

di essersi a suo tempo lamentato presso l’avv. __________ B__________ per

l’operato della persona in causa e contestando, in ogni modo, le affermazioni

della coerede __________ D__________;

che RA 1 ha altresì soggiunto di avere sempre fatto tutto quanto richiestogli dall’avv. CO 1, per poi ricordare

che in data 21 aprile 2010 era stato effettuato un pagamento di fr. 5’000.- a

favore dello stesso avv. CO 1 ritenuto in ogni modo che quanto da questi fatto

in seguito si è rivelato del tutto inutile e dannoso, per cui non vi è diritto

a un onorario, ritenuto altresì che prima del pagamento di fr. 5'000.-

all’esecutore testamentario era stato versato un ulteriore acconto di fr.

4'000.-;

che con

decisione del 3 maggio 2012 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha (parzialmente)

accolto l’istanza, qualificando la documentazione esibita dal procedente,

segnatamente la sentenza 25 maggio 2011 di cui al doc. D, titolo di rigetto

definitivo ex art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui la nota spese e competenze

per complessivi fr. 5'283.50 dell’avv. CO 1, una volta approvata, è stata posta

a carico della successione, vale a dire della Comunione ereditaria composta dai

suoi due membri __________ D__________ e RA 1 (v. art. 486 cpv. 2 CPC-TI), nei confronti

della quale è stata correttamente promossa esecuzione ex art. 49 LEF per beni

patrimoniali riguardanti la stessa successione;

che egli

ha però fatto decorrere gli interessi dal 25 giugno 2011, data del passaggio in

giudicato della sentenza 25 maggio 2011, e non quindi dal giorno in cui tale

decisione è stata presa;

che, a

loro volta, ha puntualizzato il primo giudice, i singoli eredi non hanno sollevato

nessuna eccezione suscettibile di invalidare la pretesa posta in esecuzione,

segnatamente non hanno né addotto, né dimostrato che dopo l’emanazione della

decisione del 25 maggio 2011 il debito sia stato estinto o il termine di

pagamento prorogato o che sia intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF);

che per

quanto riguarda in particolare le argomentazioni di RA 1, ha proseguito il Pretore, esse avrebbero dovuto con ogni evidenza essere esposte, semmai, in sede

di appellazione contro la tassazione della nota di onorario (art. 486 cpv. 1

CPC/TI) - ciò che però non è avvenuto - non competendo al giudice del rigetto

la verifica, dal profilo della sua correttezza materiale, del titolo di rigetto

sul quale l’escutente ha fondato la propria domanda;

che

contro tale sentenza RA 1, sia nella sua qualità di erede sua come rappresentante

della RE 1, è insorto con reclamo dell’11 maggio 2012, dissentendo dall’argomentazione

del primo giudice secondo cui egli avrebbe dovuto contestare la nota spese e

competenze dell’avv. CO 1 mediante appellazione contro la tassazione di tale

nota, essendosi egli invece attivato altrimenti, ovvero dapprima approntando il

3 aprile 2011 una lettera da inviare per raccomandata all’avv. CO 1 con copia

alla Pretura di __________ nella quale dichiarava testualmente di contestare in

partenza ogni sua pretesa (doc. A annesso al reclamo);

che tale

lettera, ha puntualizzato l’insorgente, è stata sottoposta preventivamente all’attenzione

del suo legale di allora avv. __________ B__________, con preghiera di comunicargli

se poteva inviarla al Pretore, ricordandogli come già in passato, anche nello studio,

egli gli avesse espresso la sua volontà di opporsi ad ogni richiesta di

pagamento nei confronti della comunione ereditaria, al che questi gli ha risposto

di no, adducendo sempre nello studio che sarebbe sempre stato possibile

contestare una eventuale fattura in futuro e, riferendosi specificatamente alla

lettera, che non era sua intenzione formulare osservazioni di nessun genere

alla nota professionale in rassegna (doc. C annesso al reclamo), di modo che

per finire egli ha creduto al suo avvocato, rinunciando a inoltrare la lettera

alla Pretura;

che a

tale proposito a più riprese egli avrebbe cercato di raggiungere

telefonicamente l’avv. CO 1 per significarli il suo disaccordo, senza però riuscire

nell’intento, dato che questi gli ha fatto sapere che non desiderava più

conferire con lui;

che il 2

settembre 2011, sempre secondo l’insorgente, egli ha nuovamente scritto

all’avv. __________ B__________ per manifestargli l’intenzione di non pagare

(doc. B), al che questi gli avrebbe risposto ancora una volta di pagare,

opinione che però egli non ha condiviso;

che, ciò

posto, egli ha concluso, si giustifica sia l’annullamento della decisione di

rigetto dell’opposizione, sia l’annullamento della sentenza del 25 maggio 2011;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che in base

all’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell’opposizione;

che,

nella fattispecie, non vi è dubbio che la sentenza emanata il 25 maggio 2011

dal Pretore della Giurisdizione di __________ - passata in giudicato, come

rilevabile dall’attestazione 5 marzo 2012 in calce alla medesima - costituisce titolo di rigetto definitivo ex art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui nella relativa

procedura di divisione ereditaria delle sostanze relitte dai defunti RE 1 è

stata approvata, in applicazione dell’art. 486 cpv. 1 CPC-TI - fatta salva

l’appellazione alla camera civile di appello se contestata dalle parti - per

complessivi fr. 5'283.50, la nota d’onorario e spese emessa in data 15 aprile

2011.

dal notaio divisore avv. CO 1, designato in tale veste con decreto 25

maggio 2010 dalla stessa Pretura, e più precisamente nella misura in cui detto

importo è stato posto a carico della successione in applicazione dell’art. 486

cpv. 2 CPC-TI (doc. D, dispositivo n. 2§);

che, del

resto, l’insorgente non lo contesta;

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o che il termine di

pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

che il

reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni,

proponendosi per contro di opporsi al giudizio impugnato con argomentazioni che

riguardano il merito della decisione sulla quale l’escutente ha fondato la propria

istanza, argomentazioni che, come correttamente sottolineato dal Pretore,

andavano con ogni evidenza fatte valere inoltrando appello contro la tassazione

della nota di onorario del notaio divisore, così come previsto dall’art. 486

cpv. 1 CPC-TI;

che,

contrariamente a quanto preteso nel reclamo, i documenti prodotti con il gravame

- peraltro per la prima volta in questa sede in disattenzione del principio

secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né

l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326

cpv. 1 CPC) - ossia gli scritti con i quali egli intendeva farsi promotore

rivolgendosi al suo avvocato di allora per manifestare il suo dissenso di

fronte alla nota professionale in rassegna, non hanno in alcun modo supplito

alla mancata presentazione dell’appello avverso il dispositivo n. 2§ della

sentenza 25 maggio 2011, che ha fissato in fr. 5'283.50 il compenso del notaio

divisore;

che non

competendo pertanto al giudice del rigetto verificare la correttezza, dal

profilo materiale, della decisione giudiziaria posta a fondamento della domanda

di rigetto definitivo dell’opposizione, ne discende in definitiva

l’inammissibilità del rimedio sia in quanto diretto contro la decisione di

rigetto definitivo dell’opposizione, sia - a maggior ragione - in quanto

diretto contro la sentenza (definitiva) del 25 maggio 2011;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti carico della parte reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LE, 48, 61 cpv. 1 e106

cpv. 1 CPC,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 350.-, anticipate dal

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

-

-

- __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici:

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'283.50,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett.

a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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