14.2012.7
Rigetto definitivo fondato su una decisione della Commissione tutoria. Inammissibilità di censure dirette contro tale decisione
17 gennaio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.7
Data decisione, Autorità:
17.01.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo fondato su una decisione della Commissione tutoria. Inammissibilità di censure dirette contro tale decisione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2012.7
Lugano
17 gennaio
2012
Fp/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 15 novembre 2011 presentata da
CO 1,
rappresentata dalla curatrice RA 1,
contro
RE 1,
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n.__________ del 26 ottobre 2011
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona per l’importo di fr.
1'505.75 oltre interessi e spese;
istanza accolta con decisione 22 dicembre 2011 (inc.
n. 199.11) dal Giudice di pace del circolo del Ticino;
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 5
gennaio 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 20/26.10.2011 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 1'505.75 indicando quale titolo del credito il prelievo senza
permesso dalla sostanza della procedente (doc. A);
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 15
novembre 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di
pace del circolo del Ticino, allegando la decisione 20 aprile 2010, con la
quale la Commissione tutoria regionale 14, con sede a Bellinzona, 1) non ha
approvato il rendiconto finanziario per il 2009 presentato dal qui convenuto
quale curatore della qui parte istante, 2) ha quantificato in complessivi fr.
550.00 l’indennità a favore del curatore e a carico della curatelata a fronte
di un richiesta di complessivi fr. 2'190 e 3) ha per finire fatto obbligo allo
stesso curatore di restituire alla sua assistita la somma di fr. 1'505.75,
oggetto della presente procedura esecutiva (doc. B), la decisione 28 marzo 2011
dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, che ha respinto il ricorso del
curatore contro tale giudizio, confermando pertanto la sua condanna al versamento
della somma di fr. 1’505.75 a favore della controparte (doc. C) e la sentenza
20 giugno 2011 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, che ha
dichiarato irricevibile un ulteriore ricorso del convenuto al riguardo (doc. D);
che
con ordinanza del 29 novembre 2011 il Giudice di pace ha assegnato al convenuto
un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza
(art. 253 CPC);
che
con osservazioni datate 13 dicembre 2011 - giunte però alla Giudicatura di pace
soltanto il 27 dicembre successivo tramite la Giudicatura di pace di Bellinzona
e, quindi, come si vedrà in appresso, dopo l’emanazione della decisione qui
impugnata - il convenuto ha giustificato la propria opposizione, sostenendo di
essere stato ingiustamente penalizzato dalla decisione della Commissione
tutoria regionale 14, che avrebbe determinato il suo compenso per l’attività di
curatore svolta a favore dell’istante in modo non corretto;
che
con decisione del 22 dicembre 2011 il Giudice di pace del circolo del Ticino ha
accolto l’istanza, qualificando la documentazione esibita dalla procedente,
segnatamente le decisioni che l’istante ha prodotto unitamente alla propria
domanda, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e rilevando
che non esiste alcuna contestazione della parte convenuta, la quale non ha
presentato osservazioni entro il termine assegnato;
che
contro tale giudizio il convenuto è insorto con reclamo del 5 gennaio 2012,
asserendo che il motivo della sua contestazione è riferito alla natura del
contenzioso, che non concerne il prelievo della sostanza senza permesso, bensì la
mercede quale curatore per il lavoro svolto a favore della parte istante;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che in
base all’art. 320 LEF con il reclamo possono essere censurati a.,
l’applicazione errata del diritto, b., l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione;
che sono parificate
alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni amministrative svizzere
(art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che,
nella fattispecie, a giusta ragione il primo giudice ha ravvisato nella
decisione emanata il 20 aprile 2010 dalla Commissione tutoria regionale 14 (doc.
B) - confermata definitivamente dalla successiva decisione emanata il 28 marzo
2011.
dall’autorità di vigilanza sulle tutele (doc. C), il ricorso presentato
dal convenuto contro tale giudizio essendo stato dichiarato irricevibile dalla
prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc. D) - titolo di rigetto
definitivo ai sensi delle citate norme, nella misura in cui allo stesso reclamante
è stato fatto obbligo di restituire alla parte istante la somma di fr.
1'505.75, corrispondente alla differenza tra quanto da lui già prelevato (senza
consenso) quale anticipo a titolo di mercede e spese per le proprie prestazioni
a favore della curatelata (fr. 2'055.75) e quanto riconosciuto dalla competente
autorità a tale titolo (fr. 550.-);
che del
resto nemmeno il reclamante ne contesta il principio;
che
secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento
è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;
che, nella
fattispecie, l’insorgente non si avvale però di nessuna delle citate eccezioni
liberatorie, proponendosi invece di invalidare il titolo di rigetto in rassegna
asserendo che non si è trattato di prelievo di sostanza, come supposto dalla
creditrice e dallo stesso primo giudice, bensì di una questione inerente la
mercede per il lavoro che egli aveva svolto nella sua funzione di curatore a
favore della curatelata;
che un
argomento del genere – che riprende peraltro parte di quanto proposto dal
convenuto nelle osservazioni all’istanza, allegato che il primo giudice non ha
però considerato in quanto giunto in suo possesso a decisione già emanata –
comunque lo si vagli, riguarda con ogni evidenza il merito della decisione
della Commissione tutoria regionale 14 a monte dell’istanza di rigetto dell’opposizione (confermata dall’Autorità di vigilanza sulle tutele) - la quale,
come visto, ha definitivamente condannato il convenuto a restituire alla
curatela quanto prelevato in troppo senza preventivo suo consenso rispetto alla
mercede e alle spese riconosciute nel dispositivo n. 2 - ovvero concerne un
aspetto che sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto, non abilitato
a sindacare il ben fondato del titolo costituito dalla decisione giudiziaria/amministrativa
ai sensi dell’art 80 LEF;
che ne
discende l’inammissibilità del rimedio;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza (art. 48,
61.
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 80.- è posta a carico del reclamante.
3. Intimazione
a:
RE 1, , ;
RA 1, , .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'505.75 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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