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Decisione

14.2012.7

Rigetto definitivo fondato su una decisione della Commissione tutoria. Inammissibilità di censure dirette contro tale decisione

17 gennaio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 20/26.10.2011 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 1'505.75 indicando quale titolo del credito il prelievo senza

permesso dalla sostanza della procedente (doc. A);

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 15

novembre 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di

pace del circolo del Ticino, allegando la decisione 20 aprile 2010, con la

quale la Commissione tutoria regionale 14, con sede a Bellinzona, 1) non ha

approvato il rendiconto finanziario per il 2009 presentato dal qui convenuto

quale curatore della qui parte istante, 2) ha quantificato in complessivi fr.

550.00 l’indennità a favore del curatore e a carico della curatelata a fronte

di un richiesta di complessivi fr. 2'190 e 3) ha per finire fatto obbligo allo

stesso curatore di restituire alla sua assistita la somma di fr. 1'505.75,

oggetto della presente procedura esecutiva (doc. B), la decisione 28 marzo 2011

dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, che ha respinto il ricorso del

curatore contro tale giudizio, confermando pertanto la sua condanna al versamento

della somma di fr. 1’505.75 a favore della controparte (doc. C) e la sentenza

20 giugno 2011 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, che ha

dichiarato irricevibile un ulteriore ricorso del convenuto al riguardo (doc. D);

che

con ordinanza del 29 novembre 2011 il Giudice di pace ha assegnato al convenuto

un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza

(art. 253 CPC);

che

con osservazioni datate 13 dicembre 2011 - giunte però alla Giudicatura di pace

soltanto il 27 dicembre successivo tramite la Giudicatura di pace di Bellinzona

e, quindi, come si vedrà in appresso, dopo l’emanazione della decisione qui

impugnata - il convenuto ha giustificato la propria opposizione, sostenendo di

essere stato ingiustamente penalizzato dalla decisione della Commissione

tutoria regionale 14, che avrebbe determinato il suo compenso per l’attività di

curatore svolta a favore dell’istante in modo non corretto;

che

con decisione del 22 dicembre 2011 il Giudice di pace del circolo del Ticino ha

accolto l’istanza, qualificando la documentazione esibita dalla procedente,

segnatamente le decisioni che l’istante ha prodotto unitamente alla propria

domanda, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e rilevando

che non esiste alcuna contestazione della parte convenuta, la quale non ha

presentato osservazioni entro il termine assegnato;

che

contro tale giudizio il convenuto è insorto con reclamo del 5 gennaio 2012,

asserendo che il motivo della sua contestazione è riferito alla natura del

contenzioso, che non concerne il prelievo della sostanza senza permesso, bensì la

mercede quale curatore per il lavoro svolto a favore della parte istante;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che in

base all’art. 320 LEF con il reclamo possono essere censurati a.,

l’applicazione errata del diritto, b., l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell’opposizione;

che sono parificate

alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni amministrative svizzere

(art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che,

nella fattispecie, a giusta ragione il primo giudice ha ravvisato nella

decisione emanata il 20 aprile 2010 dalla Commissione tutoria regionale 14 (doc.

B) - confermata definitivamente dalla successiva decisione emanata il 28 marzo

2011.

dall’autorità di vigilanza sulle tutele (doc. C), il ricorso presentato

dal convenuto contro tale giudizio essendo stato dichiarato irricevibile dalla

prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc. D) - titolo di rigetto

definitivo ai sensi delle citate norme, nella misura in cui allo stesso reclamante

è stato fatto obbligo di restituire alla parte istante la somma di fr.

1'505.75, corrispondente alla differenza tra quanto da lui già prelevato (senza

consenso) quale anticipo a titolo di mercede e spese per le proprie prestazioni

a favore della curatelata (fr. 2'055.75) e quanto riconosciuto dalla competente

autorità a tale titolo (fr. 550.-);

che del

resto nemmeno il reclamante ne contesta il principio;

che

secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento

è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che, nella

fattispecie, l’insorgente non si avvale però di nessuna delle citate eccezioni

liberatorie, proponendosi invece di invalidare il titolo di rigetto in rassegna

asserendo che non si è trattato di prelievo di sostanza, come supposto dalla

creditrice e dallo stesso primo giudice, bensì di una questione inerente la

mercede per il lavoro che egli aveva svolto nella sua funzione di curatore a

favore della curatelata;

che un

argomento del genere – che riprende peraltro parte di quanto proposto dal

convenuto nelle osservazioni all’istanza, allegato che il primo giudice non ha

però considerato in quanto giunto in suo possesso a decisione già emanata –

comunque lo si vagli, riguarda con ogni evidenza il merito della decisione

della Commissione tutoria regionale 14 a monte dell’istanza di rigetto dell’opposizione (confermata dall’Autorità di vigilanza sulle tutele) - la quale,

come visto, ha definitivamente condannato il convenuto a restituire alla

curatela quanto prelevato in troppo senza preventivo suo consenso rispetto alla

mercede e alle spese riconosciute nel dispositivo n. 2 - ovvero concerne un

aspetto che sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto, non abilitato

a sindacare il ben fondato del titolo costituito dalla decisione giudiziaria/amministrativa

ai sensi dell’art 80 LEF;

che ne

discende l’inammissibilità del rimedio;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza (art. 48,

61.

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 80.- è posta a carico del reclamante.

3. Intimazione

a:

RE 1, , ;

RA 1, , .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'505.75 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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