14.2012.70
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo di dubbia ricevibilità in quanto insufficientemente motivato. Contratto di credito ipotecario. Modifica consensuale delle condizioni contrattuali. Disdetta
18 giugno 2012Italiano5 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.70
Data decisione, Autorità:
18.06.2012, CEF
Ricorso:
TF,5A_597/2012, 24.8.2012
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo di dubbia ricevibilità in quanto insufficientemente motivato. Contratto di credito ipotecario. Modifica consensuale delle condizioni contrattuali. Disdetta immediata ammessa
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 cpv. 1 CPC
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.70
Lugano
18 giugno
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria (inc. __________)
promossa con istanza 31 gennaio 2012 da
CO 1
contro
RE 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1 all’esecuzione
in via di realizzazione di pegno immobiliare n. __________ dell’Ufficio esecuzione
di Lugano promossa da CO 1 per l’importo di fr. 536'400.-- oltre interessi e spese;
vista la decisione 7
maggio 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che accoglie la
suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato
precetto esecutivo,
preso atto del reclamo 16
maggio 2012 di RE 1;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che contro le sentenze di
rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati
art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC) – e non dell’appello, come invece
erroneamente indicato nel ricorso in esame –, da inoltrare entro 10 giorni dalla
notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2
CPC);
che proposto il 16 maggio,
a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 10 maggio 2012, il reclamo è
senz’altro tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e
fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che
nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto che la cartella ipotecaria prodotta
in originale dall’escutente all’udienza, ceduta alla banca in piena proprietà
in virtù del contratto di credito 18 maggio 2010 (doc. B), costituiva un valido
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione sia per il credito che per il
pegno;
che
lo stesso giudice ha d’altronde respinto le eccezioni sollevate dall’escussa in
sede di discussione, rinviando ai motivi allegati dall’escutente in replica (la
cartella ipotecaria è stata disdetta conformemente alle condizioni previste nel
contratto di credito e comunque non necessitava di disdetta stante la scadenza
del contratto di credito al 31 dicembre 2010; l’escusso risponde solidalmente
del credito con la defunta moglie) e osservando, in merito alla lamentata
mancata disdetta del contratto originario, come quest’ultimo si fosse estinto
per novazione in occasione della conclusione del contratto di credito 18 maggio
2010;
che
con il reclamo l’escusso ripropone parte delle censure fatte valere in prima
sede e contesta l’ammontare del credito posto in esecuzione, che ritiene
superiore all’importo reale del credito;
che
la ricevibilità del reclamo è dubbia, dal momento che il reclamante non si confronta
minimamente con la motivazione riportata nella decisione impugnata e quindi non
contiene una motivazione sufficiente ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 CPC;
che
in ogni caso, risulta dal contratto di credito del 18 maggio 2010 (doc. B) che l’escusso
e sua moglie hanno liberamente accettato le (secondo lui nuove) condizioni
contrattuali, che prevedono in particolare una scadenza fissa per il rimborso
dell’intero credito di fr. 514'800.-- al 31 dicembre 2010 (doc. B, pto 4);
che
si trattava pertanto di una modifica consensuale della relazione contrattuale
esistente tra le parti, che non richiedeva alcuna disdetta del contratto
originario;
che
in virtù del punto 15 dell’”atto generale di pegno e cessione” annesso al
contratto di credito (doc. B), la banca era autorizzata a disdire il credito
incorporato nella cartella ipotecaria “in ogni tempo e secondo i termini e le
scadenze da lei determinati”;
che
la censura relativa all’ammontare del credito posto in esecuzione è stata presentata
per la prima volta in seconda sede ed è quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1
CPC);
che
in ogni caso l’importo menzionato sul contratto di credito si riferisce al solo
capitale, ad eccezione degli interessi, che l’escusso nemmeno allega di aver
pagato;
che
l’importo della cartella ipotecaria, già solo in capitale, è del resto
superiore all’importo posto in esecuzione;
che
Fatti
il reclamo va quindi respinto, le spese processuali e le ripetibili
essendo posti a carico della parte soccombente (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95
segg. CPC);
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 750.--, già anticipata dal reclamante,
rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 100.-- a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
RE 1, __________;
–
CO 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'346,55,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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