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Decisione

14.2012.71

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di aggiornamento di programmi informatici. Mancata produzione in prima sede del listino prezzi. Divieto dei nova in sede di reclamo

14 giugno 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 2/8.8.2011 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 225.40 oltre

interessi e spese, indicando quale titolo del credito la fattura 14752 del 10

febbraio 2011 Tenor contratto;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 13

aprile 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte:

provvisorio) alla Giudicatura di pace del circolo __________;

che l’istante

ha allegato alla propria domanda a) il contratto di aggiornamento Update-Pack, datato

11.11.2008/10.2.2009 (doc. A), e riferito a tutti i programmi, i supporti dati,

alle documentazioni di installazione e al K__________, __________, acquisiti

dalla cliente, il tutto per una durata indeterminata, ma almeno di due anni, contratto

disdicibile da entrambi le parti previo rispetto di un preavviso di tre mesi

per la fine di un anno contrattuale, ma al più presto per la fine del secondo

anno contrattuale, b) la fattura no. 10452 del 10 febbraio 2011 per fr. 190.-

(più fr. 15.20 di IVA) relativa al canone maturato (doc. B), c) i solleciti di

pagamento del 25 maggio 2011 (doc. C) e del 7 giugno 2011 (doc. D), corredati

dal calcolo degli interessi (doc. E), d) lo scritto 23 maggio 2011 con il quale

la convenuta ha disdetto il contratto (doc. F) e lo scritto del 28 giugno 2011

con il quale la parte istante ha comunicato alla convenuta di ritenere valida

la disdetta soltanto a partire dal 10 febbraio 2012, pregandola a voler saldare

la fattura d fr. 205.20 unitamente alle spese di sollecito di fr. 20.- (doc.

G);

che chiamata

a esprimersi sull’istanza, la convenuta è rimasta silente;

che con

decisione del’11 maggio 2012 il Giudice di pace del circolo delle Isole ha

respinto l’istanza, ritenendo che il contratto prodotto dalla parte istante

(doc. A) non contiene alcun riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv.

1 LEF, ossia non contempla alcun impegno da parte dell’escussa a pagare una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile, il punto 6 del

medesimo, riferito alle condizioni di pagamento delle prestazioni fornite dalla

procedente, limitandosi a menzionare che il prezzo dovuto dal cliente per l’aggiornamento

si basa sul listino prezzi in vigore, riservate le modifiche di prezzo in ogni

momento;

che

contro tale decisione la parte istante è insorta con reclamo del 18 maggio 2012,

chiedendo l’accoglimento dell’istanza sulla base della documentazione annessa

al gravame, ossia della Copertina del Contratto no. 100343, debitamente firmata

e quindi accettata dalla convenuta in data 10 febbraio 2009, ove è menzionato in

modo chiaro e inequivocabile il canone annuale del contratto di fr. 190.- +

IVA, della conferma d’ordine no. 010450 firmata dalla convenuta in data 10 febbraio

2009, sempre con riferimento al canone di fr. 190.- + IVA. e del contratto

originale sottoscritto dalle parti;

che, secondo

la reclamante, non va poi nemmeno scordato che sulla base della pattuizione la

convenuta ha regolarmente pagato i primi due anni di contratto, ciò che

conferma ulteriormente l’accettazione da parte sua delle condizioni concordate,

come pure che nella sua lettera di disdetta del 23 giugno 2011 la stessa convenuta

ha comunicato di non essere più interessata al prodotto, riconoscendo perciò implicitamente

che il contratto era stato a suo tempo da lei accettato;

che il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che,

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b.

n. 3 CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata

applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che in

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che la

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una

somma di denaro facilmente determinata o facilmente determinabile, ritenuto che

il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti

a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid.

4.1

pag. 481);

che, nel

caso specifico, a giusta ragione il primo giudice ha ritenuto che la procedente

non abbia esibito alcun riconoscimento di debito suscettibile di giustificare la

propria istanza;

che,

infatti, per quanto riguarda le condizioni di pagamento e i prezzi relativi

alla pattuizione, nel punto 6 del contratto è stato previsto che il prezzo

dovuto dal cliente per l’aggiornamento si base sul listino prezzi in vigore

(riservate delle modifiche degli stessi prezzi in ogni momento), senza però

fornire alcuna altra utile indicazione sull’ammontare della retribuzione,

segnatamente senza nemmeno allegare alla pattuizione, come sua parte integrante,

il listino dei prezzi allora in vigore;

che, del

resto, l’insorgente nemmeno pretende il contrario;

che, infatti,

la reclamante si propone di ribaltare il giudizio impugnato, esibendo, per la

prima volta, quella che essa definisce la copertina del contratto no. 100343

debitamente firmata e, quindi, accettata dalla cliente in data 10 febbraio 2009,

con chiaro e inequivocabile riferimento al canone annuale di fr. 190.- più IVA,

ivi espressamente menzionato, e la conferma d’ordine no. 010450 datata 11 novembre

2008.

e sottoscritta dalla convenuta in data 10 febbraio 2009, nella quale veniva

pure indicato il canone di fr. 190.- più IVA;

che tale

modo di procedere non giova però all’insorgente, poiché secondo l’art. 326 cpv.

1.

CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né

l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

che ne

discende pertanto che i citati documenti non possono essere presi in

considerazione ai fini del presente giudizio;

che, in

definitiva, fondato su mezzi di prova prodotti irritualmente, rispettivamente

su mere congetture o comunque su argomenti che sfuggono al potere di cognizione

dell’autorità chiamata a stabilire se il primo giudice ha avuto corretta

nozione dell’art. 82 cpv. 1 LEF (v. i punti d-e dell’esposto ricorsuale), il

reclamo sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile,

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 120.- sono poste a carico

della reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 225.40,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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