14.2012.71
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di aggiornamento di programmi informatici. Mancata produzione in prima sede del listino prezzi. Divieto dei nova in sede di reclamo
14 giugno 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2012.71
Data decisione, Autorità:
14.06.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di aggiornamento di programmi informatici. Mancata produzione in prima sede del listino prezzi. Divieto dei nova in sede di reclamo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.71
Lugano
14 giugno
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 13 aprile 2012 presentata da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione fallimenti di __________, notificato in data 8
agosto 2011 per il pagamento di fr. 225.40 oltre interessi e spese,
istanza respinta dal Giudice di pace del circolo __________
con decisione dell’11 maggio 2012 (inc. 70/20/12);
sentenza impugnata dalla parte istante con reclamo del
18 maggio 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 2/8.8.2011 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 225.40 oltre
interessi e spese, indicando quale titolo del credito la fattura 14752 del 10
febbraio 2011 Tenor contratto;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 13
aprile 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte:
provvisorio) alla Giudicatura di pace del circolo __________;
che l’istante
ha allegato alla propria domanda a) il contratto di aggiornamento Update-Pack, datato
11.11.2008/10.2.2009 (doc. A), e riferito a tutti i programmi, i supporti dati,
alle documentazioni di installazione e al K__________, __________, acquisiti
dalla cliente, il tutto per una durata indeterminata, ma almeno di due anni, contratto
disdicibile da entrambi le parti previo rispetto di un preavviso di tre mesi
per la fine di un anno contrattuale, ma al più presto per la fine del secondo
anno contrattuale, b) la fattura no. 10452 del 10 febbraio 2011 per fr. 190.-
(più fr. 15.20 di IVA) relativa al canone maturato (doc. B), c) i solleciti di
pagamento del 25 maggio 2011 (doc. C) e del 7 giugno 2011 (doc. D), corredati
dal calcolo degli interessi (doc. E), d) lo scritto 23 maggio 2011 con il quale
la convenuta ha disdetto il contratto (doc. F) e lo scritto del 28 giugno 2011
con il quale la parte istante ha comunicato alla convenuta di ritenere valida
la disdetta soltanto a partire dal 10 febbraio 2012, pregandola a voler saldare
la fattura d fr. 205.20 unitamente alle spese di sollecito di fr. 20.- (doc.
G);
che chiamata
a esprimersi sull’istanza, la convenuta è rimasta silente;
che con
decisione del’11 maggio 2012 il Giudice di pace del circolo delle Isole ha
respinto l’istanza, ritenendo che il contratto prodotto dalla parte istante
(doc. A) non contiene alcun riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv.
1 LEF, ossia non contempla alcun impegno da parte dell’escussa a pagare una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile, il punto 6 del
medesimo, riferito alle condizioni di pagamento delle prestazioni fornite dalla
procedente, limitandosi a menzionare che il prezzo dovuto dal cliente per l’aggiornamento
si basa sul listino prezzi in vigore, riservate le modifiche di prezzo in ogni
momento;
che
contro tale decisione la parte istante è insorta con reclamo del 18 maggio 2012,
chiedendo l’accoglimento dell’istanza sulla base della documentazione annessa
al gravame, ossia della Copertina del Contratto no. 100343, debitamente firmata
e quindi accettata dalla convenuta in data 10 febbraio 2009, ove è menzionato in
modo chiaro e inequivocabile il canone annuale del contratto di fr. 190.- +
IVA, della conferma d’ordine no. 010450 firmata dalla convenuta in data 10 febbraio
2009, sempre con riferimento al canone di fr. 190.- + IVA. e del contratto
originale sottoscritto dalle parti;
che, secondo
la reclamante, non va poi nemmeno scordato che sulla base della pattuizione la
convenuta ha regolarmente pagato i primi due anni di contratto, ciò che
conferma ulteriormente l’accettazione da parte sua delle condizioni concordate,
come pure che nella sua lettera di disdetta del 23 giugno 2011 la stessa convenuta
ha comunicato di non essere più interessata al prodotto, riconoscendo perciò implicitamente
che il contratto era stato a suo tempo da lei accettato;
che il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b.
n. 3 CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata
applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che in
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una
somma di denaro facilmente determinata o facilmente determinabile, ritenuto che
il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti
a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid.
4.1
pag. 481);
che, nel
caso specifico, a giusta ragione il primo giudice ha ritenuto che la procedente
non abbia esibito alcun riconoscimento di debito suscettibile di giustificare la
propria istanza;
che,
infatti, per quanto riguarda le condizioni di pagamento e i prezzi relativi
alla pattuizione, nel punto 6 del contratto è stato previsto che il prezzo
dovuto dal cliente per l’aggiornamento si base sul listino prezzi in vigore
(riservate delle modifiche degli stessi prezzi in ogni momento), senza però
fornire alcuna altra utile indicazione sull’ammontare della retribuzione,
segnatamente senza nemmeno allegare alla pattuizione, come sua parte integrante,
il listino dei prezzi allora in vigore;
che, del
resto, l’insorgente nemmeno pretende il contrario;
che, infatti,
la reclamante si propone di ribaltare il giudizio impugnato, esibendo, per la
prima volta, quella che essa definisce la copertina del contratto no. 100343
debitamente firmata e, quindi, accettata dalla cliente in data 10 febbraio 2009,
con chiaro e inequivocabile riferimento al canone annuale di fr. 190.- più IVA,
ivi espressamente menzionato, e la conferma d’ordine no. 010450 datata 11 novembre
2008.
e sottoscritta dalla convenuta in data 10 febbraio 2009, nella quale veniva
pure indicato il canone di fr. 190.- più IVA;
che tale
modo di procedere non giova però all’insorgente, poiché secondo l’art. 326 cpv.
1.
CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che ne
discende pertanto che i citati documenti non possono essere presi in
considerazione ai fini del presente giudizio;
che, in
definitiva, fondato su mezzi di prova prodotti irritualmente, rispettivamente
su mere congetture o comunque su argomenti che sfuggono al potere di cognizione
dell’autorità chiamata a stabilire se il primo giudice ha avuto corretta
nozione dell’art. 82 cpv. 1 LEF (v. i punti d-e dell’esposto ricorsuale), il
reclamo sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile,
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 120.- sono poste a carico
della reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 225.40,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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