14.2012.72
Pagamento dell'esecuzione in oggetto. Solvibilità resa verosimile
6 giugno 2012Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2012.72
Lugano
6 giugno 2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 17 gennaio 2012 da
CO
1
contro
RE
1
patrocinata
dall’avv. PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza 3 maggio 2012 (SO.2012.226) ha così deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì 4 maggio 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
18 maggio 2012 ne postula l’annullamento;
rilevato che all’istante non è stato intimato il reclamo, il suo
credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 21/22 maggio 2012 al
reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'205.70 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di discussione del 18 aprile 2012 nessuno è comparso.
C. Con
decisione 3 maggio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 4 maggio 2012 alle ore
10.00.
D. Con il
reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante,
producendo una ricevuta del 4 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano
relativa al versamento di fr. 1'490.65 a saldo dell’esecuzione n. __________
promossa dalla CO 1 (doc. F). La reclamante sostiene di avere saldato ulteriori
esecuzioni, presentando sei ricevute sempre dell’Ufficio esecuzione di Lugano (doc.
F). Per quel che riguarda la sua solvibilità l’escussa spiega che delle cinque
altre procedure esecutive, indicate nel suo estratto, per due è stata interposta
opposizione. In merito agli altri tre precetti esecutivi rileva che queste
procedure sono state promosse dalla creditrice __________, poi ripresa da __________,
per lo stesso credito (doc. B e C). Di questi tre precetti esecutivi, due, ossia
Fatti
i n. __________ e __________, sono stati lasciati scadere dalla creditrice, la
quale ha poi promosso il 5 dicembre 2011 la procedura esecutiva n. __________,
la quale potrebbe essere proseguita, essendo stata rigettata l’opposizione con
sentenza del 21 febbraio 2012 (doc. D). La reclamante asserisce di avere
cercato di contattare la creditrice __________ allo scopo di trovare un accordo
(doc. L). Non avendo ancora ottenuto una risposta la reclamante SA spiega che
il suo amministratore unico, persona solvibile e in grado di far fronte alla
pretesa di __________ in un lasso di tempo ragionevole, ha redatto una garanzia
personale di pagamento del debito, producendo un documento firmato da __________,
in cui quest’ultimo si dichiara debitore solidale della convenuta nei confronti
di __________ e afferma di volere provvedere personalmente al pagamento del
predetto credito con versamenti rateali nel corso dei prossimi sei mesi (doc.
M).
Considerandi
in
diritto:
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF
l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e
prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante ha prodotto una ricevuta del 4 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione
di Lugano relativa al pagamento a saldo dell’esecuzione in oggetto promossa
dall’istante – che secondo le informazioni ricevute dal predetto ufficio è
stato effettuato alle ore 11.22 e pertanto dopo la dichiarazione di fallimento
pronunciata per il 4 maggio 2012 alle ore 10.00 –, per cui avendo provato di
avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione
di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta
adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di Lugano
al 16 maggio 2012 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti 16
esecuzioni per un importo complessivo di fr. 75'854.45. Contro due di queste
esecuzioni è stata interposta opposizione, per cui i relativi crediti non possono
essere ritenuti accertati. Dall’estratto risultano poi tre altre esecuzioni
promosse per lo stesso importo dapprima nel 2006 da __________, poi con una
seconda procedura nel 2007 da __________, che nel frattempo aveva ripreso la __________,
e infine di nuovo il 5 dicembre 2011 sempre da __________. In questa esecuzione,
promossa per fr. 26'598.05, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con
decisione del 21 febbraio 2012 ha rigettato l’opposizione, per cui la
creditrice potrebbe chiederne il proseguimento. Orbene con scritto dell’11
maggio 2012 la reclamante, tramite il suo precedente patrocinatore, ha chiesto
a __________ una riduzione del debito. Con scritto del 18 maggio 2012 l’amministratore
unico della reclamante, __________, ha affermato di avere provveduto
personalmente a saldare quasi tutte le esecuzioni a carico dell’escussa. Egli si
è inoltre dichiarato debitore solidale nei confronti di __________ e ha
affermato di volere provvedere personalmente a pagare il debito con pagamenti
rateali nel corso dei prossimi 6 mesi (doc. M). Per quel che riguarda le
rimanenti sei esecuzioni, dal citato estratto emerge che sono state pagate durante
il 2011 rispettivamente nel corso dei primi mesi di quest’anno. Orbene il fatto
che la reclamante rispettivamente il suo amministratore unico abbiano
provveduto a saldare le predette esecuzioni e che con la sua dichiarazione
scritta quest’ultimo si è dichiarato debitore solidale per l’unica esecuzione
ancora aperta e disposto a saldarla personalmente portano a ritenere che la
situazione finanziaria della convenuta non sta peggiorando e che sussiste la seria
volontà di saldare anche il rimanente debito nei confronti di __________. Il
fatto poi che a carico della reclamante non risultano attestati di carenza di
beni, lascia ritenere che le sue difficoltà di pagamento sono solo di natura
transitoria rispettivamente che si tratta di una mancanza di liquidità a breve
(cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che
secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe
alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è
infatti quella di evitare il fallimento quando la debitrice sembra capace di
sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011,
consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere
che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso
sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti
di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.
2.
Il reclamo va pertanto accolto.
La tassa di giustizia è posta in
ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC).
Le spese dell’Ufficio fallimenti
sono pure poste a carico della reclamante.
Alla controparte non si assegnano
ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto.
“1.
La dichiarazione di fallimento 4 maggio 2012 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2012.226), nei confronti di RE 1, __________,
è annullata.
2. La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di RE 1.
3. Le spese
dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a
carico di RE 1.”
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
III. Notificazione:
- ;
- ;
- Ufficio esecuzione
di Lugano, Lugano
- Ufficio fallimenti
di Lugano, Viganello
- Ufficio cantonale
del Registro di commercio, Lugano
- Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).