14.2012.73
Rigetto dell'opposizione. Riparto delle spese e ripetibili
28 giugno 2012Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.73
Data decisione, Autorità:
28.06.2012, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Riparto delle spese e ripetibili
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 106 cpv. 1 CPC
art. 107 cpv. 2 CPC
Incarto n.
14.2012.73
Lugano
28 giugno
2012
FP/b/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 16 marzo 2012 presentata da
contro
RE 1
tendente
ad ottenere il rigetto (provvisorio) dell’’opposizione al precetto esecutivo n.
__________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, notificato in
data 13 marzo 2012 per il pagamento di fr. 1'000.- oltre interessi e spese;
istanza
respinta dal Giudice di pace __________ con decisione dell’8 maggio 2012 (inc.
n. 0087-2012s);
sentenza
impugnata dalla parte convenuta con reclamo del 21 maggio 2012 per quanto
concerne il dispositivo sugli oneri processuali;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ dell’8/13.3.2012 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr.
1'000.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “Lavori fatturati
ma non eseguiti come accordo per fattura Perlinatura tetto”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 16 marzo
2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto (provvisorio) alla Giudicatura di
pace __________, allegando il verbale di udienza 29 febbraio 2012 (svoltasi davanti
il supplente Giudice di pace __________) relativo alla causa promossa dallo
stesso convenuto nei suoi confronti, udienza nel corso della quale le parti si
sono proposte di transigere il relativo contenzioso – riservata la definitiva
accettazione della transazione da parte di RE 1 entro il 1° marzo 2012 –
riconoscendo CO 1 la validità della fattura per lavori di carpenteria emessa da
RE 1 per un valore di fr. 11'400.- e quest’ultimo la validità della fattura
per lavori di riparazione delle automobili emessa da CO 1 per un valore di fr. 2'797.20,
il tutto seguito dall’impegno della debitrice (Carrozzeria __________) a
versare la somma di fr. 802.80 e dall’impegno del creditore (RE 1) ad
annullare il precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti __________ del 12.12.2011 alla ricezione del saldo (doc. C);
che
nell’istanza la procedente ha asserito che il 23 marzo 2011 il convenuto le
avrebbe consegnato la fattura per i lavori di perlinatura sotto il tetto della
carrozzeria, per il materiale di isolazione e per i lavori di perlinatura della
parete sud della carrozzeria, lavoro quest’ultimo tuttavia non eseguito;
che chiamato
a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 5 aprile 2012 il convenuto ha
dichiarato di mantenere l’opposizione al precetto esecutivo, asserendo
anzitutto che il verbale di udienza annesso all’istanza non giova alla
controparte, dato che esso riferisce solo di una proposta transattiva che non è
però stata da lui accettata, prova ne è che con decisione del 5 marzo 2012 (inc.
04s/12) il supplente Giudice di pace __________ ha respinto in via provvisoria,
segnatamente per fr. 3'600.-, l’opposizione sollevata dalla ditta CO
1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________
(doc. 1);
che il
convenuto si è dipoi opposto all’avversaria pretesa, segnatamente al credito di
fr. 1’000.-, contestando di non avere effettuato tutti i lavori che gli sono
stati commissionati come pure di avere riconosciuto tale importo, del resto neppure
comprovato;
che con
decisione dell’8 maggio 2012 il Giudice di pace __________ - premesso che nel
corso dell’udienza del 29 febbraio 2012 le parti avevano riconosciuto lavori
reciproci, ossia fr. 2'797.20 quale importo per prestazioni fornite dalla
Carrozzeria __________ a RE 1 e fr. 3'600.- quale importo rimanente per
prestazioni fornite da RE 1 alla Carrozzeria __________ (ancorché quest’ultima
constatazione non risulta dal citato verbale) - ha respinto l’istanza, ritenendo
che il menzionato verbale (doc. C) possa essere interpretato nel senso che la
proposta di porre fine alla lite con un versamento di fr. 802.80 non è stata
condivisa dall’istante (RE 1) entro il termine fissato, per cui successivamente
è stata rigettata l’opposizione per fr. 3'600.- (doc. 1), ciò che rappresenta
il saldo per i lavori eseguiti dal qui convenuto;
che dato
che tale decisione (doc. 1) è passata in giudicato, ha proseguito il primo giudice,
non è più permesso rimettere in discussione i parametri riguardanti i lavori di
carpenteria oggetto della stessa decisione;
che,
infine, sempre stando al Giudice di pace, si giustifica di considerare chiuse
tutte le implicazioni finanziarie tra le parti sulla scorta della decisione
0088/2012s, relativa alla parallela istanza di rigetto dell’opposizione presentata
sempre dalla qui istante;
che per
questi motivi, ha concluso il primo giudice, la domanda di rigetto dell’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________
non può essere accolta;
che lo
stesso giudice ha dipoi ritenuto di non riconoscere interessi in quanto di ciò non
ci si è accordati nell’udienza del 29 febbraio 2012, potendosi per contro
concedere fr. 200.- di ripetibili alla parte istante, di modo che alla parte convenuta
vanno caricati fr. 200.- per “ripetibili per il legale della parte convenuta” e
fr. 200.- per tassa di giustizia (dispositivo n. 2);
che
contro il dispositivo sulle spese è insorto RE 1 con reclamo del 21 maggio 2012,
chiedendo – in estrema sintesi – la sua riforma nel senso di caricare la tassa
di giustizia e le ripetibili alla parte istante, soccombente nella specifica
procedura, visto che l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata respinta;
che chiamata
a esprimersi, la procedente non ha presentato osservazioni al reclamo;
Considerandi
in diritto:
che,
secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo
indipendente (soltanto) mediante reclamo, rimedio questo disponibile anche contro
le decisioni inappellabili di prima istanza finali (art. 319 lett. a CPC),
segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (art. 309 b. n. 3 CPC);
che con
il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b.
l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che il
reclamo, fondato sulla pretesa violazione del diritto, merita tutela;
che, infatti,
secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della
parte soccombente, ritenuto che in caso di non entrata nel merito o di desistenza
si considera soccombente l’attore, in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto;
che,
secondo l’art. 95 cpv. 1 lett. a CPC per spese giudiziarie si intende a. le
spese processuali b. le spese ripetibili;
che
secondo l’art. 95 cpv. 2 CPC per spese processuali si intendono, tra l’altro, gli
esborsi forfettari per la decisione, ossia la tassa di giustizia (lett. b);
che sono
ripetibili, per quanto qui di rilievo, le spese di rappresentanza professionale
in giudizio (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC);
che,
nella fattispecie, non vi è dubbio che la parte soccombente, ossia la debitrice
degli oneri processuali relativi al giudizio di prima sede, è la parte istante,
la cui domanda di rigetto dell’opposizione è stata respinta;
che
caricando la tassa di giustizia di fr. 200.- e le ripetibili di fr. 200.-
(peraltro non senza contraddirsi, dato che tale importo è stato attribuito per
le prestazioni per il legale del convenuto) il Giudice di pace ha violato l’art.
106.
cpv. 1 CPC;
che ne
discende pertanto l’accoglimento del reclamo;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a carico
della parte istante in quanto soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, dato che l’addebito di tassa di giustizia e delle ripetibili alla parte
vincente, anziché alla parte soccombente, è da attribuire a una manifesta
disattenzione da parte del primo giudice, e non può quindi essere ritenuta
causata da una delle parti, per motivi di equità si giustifica porre la tassa
di giustizia relativa al presente giudizio allo Stato (art. 107 cpv. 2 CPC);
che
non si giustifica per contro riconoscere al reclamante ripetibili in esito alla
presente decisione, dato che l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello
Stato, per motivi di equità, soltanto le spese processuali (sulla definizione,
cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (CEF decisione del 5 marzo
2012, inc. 14.2012.23 consid. 5);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2
dell’impugnato giudizio è così riformato.
“2. La
tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico della parte istante, la quale
rifonderà al convenuto fr. 200.- a titolo di ripetibili.”
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-, anticipata dal reclamante, è posta a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 1'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr.
30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster